Gazzetta n. 32 del 8 febbraio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 18 dicembre 2006
Determinazione della misura del contributo dovuto dalle banche di credito cooperativo, per le spese relative alla revisione per il biennio 2007/2008.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con leggi 8 maggio 1949, n. 285 e con legge 2 aprile 1951, n. 302;
Visto l'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha sostituito l'art. 8 dell'anzidetto decreto legislativo;
Visto l'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
Visto il decreto ministeriale in data odierna, con il quale sono state determinate le modalita' di accertamento e di riscossione dei contributi dovuti dalle societa' cooperative e loro consorzi per le spese relative alle ispezioni ordinarie;
Visto il decreto legislativo n. 220 del 2002;
Visto in particolare l'art. 18 del citato decreto legislativo n. 220 che, fatte salve le competenze della Banca d'Italia, introduce la vigilanza dell'Autorita' governativa sulle Banche di credito cooperativo limitatamente al rispetto delle clausole mutualistiche e di funzionamento degli organi sociali;
Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2005 che all'art. 25 stabilisce l'avvio della vigilanza sulle Banche di credito cooperativo al 1° gennaio 2007;
Ritenuto necessario procedere alla determinazione della misura del contributo dovuto dalle Banche di credito cooperativo per il biennio 2007-2008;
Decreta:
Art. 1.
Il contributo dovuto dalle Banche di credito cooperativo per le spese relative alla revisione delle stesse e' corrisposto per il biennio 2007/2008 con le modalita' di accertamento e di riscossione stabilite nel decreto ministeriale in data odierna, sulla base dei seguenti parametri e nella misura sottoindicata:

----> Vedere Tabella a pag. 47 della G.U. <----
 
Art. 2.
La collocazione in una delle fasce a) e b) richiede il possesso contestuale dei due parametri ivi previsti. Le Banche di credito cooperativo che superino anche un solo parametro sono tenuti al pagamento del contributo fissato nella fascia nella quale e' presente il parametro piu' alto.
L'ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati al 31 dicembre 2006.
 
Art. 3.
Sono tenute al pagamento del contributo minimo di Euro 1.900,00 le Banche di credito cooperativo che hanno deliberato il proprio scioglimento entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2007/2008.
Il termine del pagamento per le Banche di credito cooperativo di nuova costituzione e' di novanta giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.
Sono esonerate dal pagamento del contributo le Banche di credito cooperativo iscritte nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2007.
 
Art. 4.
I contributi di pertinenza del Ministero dello sviluppo economico sono riscossi esclusivamente per il tramite dell'Agenzia delle entrate mediante versamento sul modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

----> Vedere Tabella a pag. 47 della G.U. <----
 
Art. 5.
Per le Banche di credito cooperativo che ritardano od omettono - in misura totale o parziale - di effettuare il pagamento dovuto si provvedera' ai sensi dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 5 del decreto ministeriale in data odierna che stabilisce le modalita' di accertamento e di riscossione dei contributi in questione.
Roma, 18 dicembre 2006
Il Ministro: Bersani Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 17
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone