Gazzetta n. 32 del 8 febbraio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 18 dicembre 2006
Modalita' di accertamento e di riscossione dei contributi dovuti dagli enti cooperativi, per le spese relative alle revisioni periodiche.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con leggi 8 maggio 1949, n. 285 e 2 aprile 1951, n. 302;
Visto l'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha sostituito l'art. 8 dell'anzidetto decreto legislativo;
Visto l'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
Visto il decreto legislativo n. 220 del 2002;
Visto il decreto interministeriale 13 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 22 settembre 1992, con il quale e' stata affidata ai concessionari del servizio riscossione tributi la riscossione coattiva tramite ruoli dei contributi dovuti dagli enti cooperativi per spese relative alle ispezioni ordinarie;
Visto il decreto interministeriale 9 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2004, che prevede per il contributo biennale di revisione e le altre somme dovute dagli enti cooperativi e loro consorzi, la riscossione tramite il sistema dei versamenti unitari e compensazioni di cui al Capo III del decreto legislativo n. 241/1997.
Ritenuto necessario procedere alla rideterminazione delle modalita' di accertamento e di riscossione del contributo anzidetto, previste dal precedente decreto del 30 dicembre 1998;
Ritenuto altresi' di razionalizzare gli obblighi previsti dal decreto ministeriale 6 dicembre 2004 per le Associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, in particolare con riferimento alla trasmissione di informazioni relative all'attivita' ispettiva;
Sentito il parere della Commissione centrale per gli enti cooperativi;
Decreta:
Art. 1.
Accertamento e riscossione
All'accertamento e riscossione del contributo di cui al presente decreto, provvedono il Ministero dello sviluppo economico e le Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, per gli enti cooperativi ad esse aderenti.
 
Art. 2.
Termine di versamento
Il contributo dovra' essere versato entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto che determina la misura dello stesso per il biennio di riferimento. Per gli enti cooperativi costituiti nel corso del biennio il termine di cui sopra decorre dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.
 
Art. 3.
Parametri di riferimento
Nella determinazione del contributo tra i parametri previsti dall'art. 15 della legge 59 del 1992 prevarra' quello riferibile alla fascia piu' alta.
 
Art. 4.
Modalita' di versamento
I contributi di pertinenza del Ministero dello sviluppo economico sono riscossi esclusivamente per il tramite dell'Agenzia delle entrate mediante versamento sul modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

----> Vedere Tabella a pag. 48 della G.U. <----

I contributi di pertinenza delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, dovuti dagli enti cooperativi associati, sono riscossi con le modalita' stabilite dalle Associazioni stesse.
 
Art. 5.
Sanzioni e riscossioni coattive
Per mancato, ritardato o insufficiente versamento il competente Ufficio della Direzione generale per gli enti cooperativi del Ministero dello sviluppo economico determina, per gli enti cooperativi vigilati dal Ministero stesso, il contributo, con l'applicazione delle penalita' stabilite dall'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base dei parametri risultanti dall'ultimo documento agli atti.
Qualora entro trenta giorni dalla notifica dell'accertamento d'ufficio l'ente non avra' provveduto al pagamento, la Direzione generale stessa provvedera' all'iscrizione a ruolo. La potesta' di accertamento deve essere esercitata entro cinque anni dal termine previsto dall'art. 2.
 
Art. 6. Ricorso da parte di enti cooperativi non aderenti ad una Associazione
nazionale
Entro trenta giorni dal ricevimento della notifica di cui al precedente art. 5, l'ente cooperativo puo' ricorrere, avverso la misura del contributo accertato a suo carico, al Ministero dello sviluppo economico, chiedendone il riesame. Sul ricorso la Direzione generale decide definitivamente.
In caso di accoglimento del ricorso qualora il contributo sia stato gia' versato, lo stesso Ministero disporra' anche il rimborso delle somme non dovute.
La presentazione del ricorso non sospende i termini per il pagamento.
Dei provvedimenti adottati e' data comunicazione all'ente cooperativo interessato, con l'indicazione dei successivi strumenti di tutela.
 
Art. 7. Ricorso da parte di enti cooperativi aderenti ad una Associazione
nazionale
Le Associazioni adottano, nel caso di ritardato, omesso od insufficiente versamento, procedure di recupero che prevedono la partecipazione al procedimento della cooperativa interessata.
Gli enti cooperativi aderenti ad una Associazione nazionale che intendano ricorrere avverso l'atto di determinazione del contributo da parte dell'Associazione devono presentare, entro trenta giorni dalla contestazione di ritardato, omesso od insufficiente versamento, ricorso alla Direzione generale per gli enti cooperativi del Ministero dello sviluppo economico che, sentita l'Associazione nazionale, decide definitivamente entro sessanta giorni dandone comunicazione alle parti.
La presentazione del ricorso non sospende i termini per il pagamento.
 
Art. 8.
Obblighi delle Associazioni
L'art. 12 del decreto ministeriale 6 dicembre 2004 e' cosi' modificato:
Entro il primo trimestre successivo alla conclusione di ciascun biennio di revisione, le Associazioni devono trasmettere su supporto informatico al Ministero dello sviluppo economico, che ne definisce il tracciato:
1. l'elenco degli enti cooperativi revisionati nel biennio precedente, specificando il numero di revisioni effettuate a ciascuna di essi;
2. l'elenco degli enti cooperativi non revisionati nel biennio precedente, distinguendo quelli, tra essi, che non hanno versato il contributo;
3. l'elenco degli enti cooperativi aderenti, tenuti al versamento del contributo per il biennio in corso.
Si intendono revisionati nel biennio gli enti cooperativi nei confronti dei quali la fase rilevazione, iniziata comunque entro il termine del biennio medesimo, si concluda entro il primo mese del biennio successivo.
Entro il primo semestre successivo alla conclusione di ciascun biennio di revisione le Associazioni trasmettono al Ministero dello sviluppo economico una dettagliata relazione sull'attivita' di revisione complessivamente svolta nel biennio precedente, al fine di consentire la valutazione sull'efficienza ed efficacia dell'attivita' di revisione da esse svolta su tutto il territorio nazionale.
La relazione di cui al comma precedente dovra' contenere la specifica degli enti cooperativi revisionati e di quelli non revisionati, delle eventuali difficolta' incontrate, delle soluzioni adottate per il superamento delle stesse e dovra' concludersi con un elenco aggiornato, distinto per provincia, degli enti cooperativi tenuti al versamento del contributo per il biennio in corso.
All'inizio di ciascun biennio, le Associazioni hanno l'obbligo di assoggettare prioritariamente a revisione gli enti cooperativi loro associati non vigilati nel biennio precedente.
 
Art. 9.
Norme abrogate
Sono abrogati il decreto 30 dicembre 1998 ed ogni altra disposizione incompatibile con quelle di cui sopra.
Roma, 18 dicembre 2006
Il Ministro: Bersani Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 15
 
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