Gazzetta n. 37 del 14 febbraio 2007 (vai al sommario)
LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI GUIDO CARLI DI ROMA
DECRETO RETTORALE 5 febbraio 2007
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modifiche;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con cui e' stato istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, e successive modifiche;
Vista la legge n. 370 del 19 ottobre 1999 contenente disposizioni in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;
Visto lo Statuto di autonomia della Luiss Libera Universita' Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, emanato con decreto rettorale n. 7 del 2 febbraio 2004 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 35 del 12 febbraio 2004, e successive modifiche di cui al decreto rettorale n. 112 del 12 settembre 2005, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2005;
Vista la deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 20 dicembre 2006, con la quale sono state approvate le modifiche statutarie;
Vista la nota prot. n. 10 dell'8 gennaio 2007, con cui la proposta di modifiche statutarie e' stata trasmessa al Ministero dell'universita' e della ricerca;
Vista la nota prot. n. 253 del 19 gennaio 2007 con la quale il Ministero dell'universita' e della ricerca comunica di non avere al riguardo osservazioni da formulare;
Decreta:
1. Lo statuto di autonomia della Luiss Libera Universita' Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli e' modificato come segue:
Art. 7.
Il quinto comma e' cosi' modificato:
L'avviso di convocazione, nel quale sono indicati la data, l'ora e l'ordine del giorno della riunione, e' inviato dal presidente o dal vice presidente esecutivo ai consiglieri almeno cinque giorni di calendario prima della riunione, salvo minor termine in caso di urgenza. L'invio puo' essere effettuato con telegramma, telefax, e-mail o altro mezzo idoneo.
Dopo il settimo comma e' aggiunto il seguente comma:
Le riunioni del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza. In tal caso, il presidente (o in caso di sua assenza colui che lo sostituisce) deve verificare la presenza del numero legale per la valida costituzione della seduta, identificando, personalmente ed in modo certo, tutti i partecipanti collegati in teleconferenza o videoconferenza, e assicurarsi che gli strumenti audiovisivi consentano agli stessi, in tempo reale, di seguire la discussione ed intervenire nella trattazione degli argomenti. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui debbono trovarsi contemporaneamente sia il presidente (o in caso di sua assenza colui che lo sostituisce), che il segretario.
Art. 9.
Al primo comma, dopo la lettera e), e' aggiunta la seguente lettera f):
f) dal vice presidente ove nominato.
Il terzo comma e' cosi' modificato:
Il comitato esecutivo e' convocato (con le modalita' indicate all'art. 7, quinto comma), dal presidente o dal vice presidente esecutivo con preavviso di almeno ventiquattro ore. Il comitato esecutivo puo' deliberare validamente ove siano presenti la meta' piu' uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di parita' dei voti prevale il voto del presidente o, in caso di sua assenza, il voto del vice presidente esecutivo.
Dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente comma:
Le riunioni del comitato esecutivo possono svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza, con le modalita' indicate all'art. 7, ottavo comma.
Art. 12.
Dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti due commi:
Il senato accademico e' convocato (con le modalita' indicate all'art. 7, quinto comma) dal rettore con preavviso di almeno tre giorni, salvo minor termine in caso di urgenza.
Le riunioni del senato accademico possono svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza, con le modalita' indicate all'art. 7, ottavo comma.
Art. 13.
Il quarto comma e' cosi' modificato:
Il consiglio di facolta' e' convocato (con le modalita' indicate all'art. 7, quinto comma) dal preside con preavviso di almeno tre giorni (salvo minor termine in caso di urgenza) e decide sulle questioni didattiche, salvo le attribuzioni spettanti ad altri organi.
Dopo il quarto comma, e' aggiunto il seguente comma:
Le riunioni del consiglio di facolta' possono svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza, con le modalita' indicate all'art. 7, ottavo comma.
Art. 14.
Il quinto comma e' cosi' modificato:
Il consiglio di dipartimento, convocato (con le modalita' indicate all'art. 7, quinto comma) dal direttore che lo presiede con preavviso di almeno tre giorni (salvo minor termine in caso di urgenza), delibera sulle questioni inerenti la ricerca scientifica.
Dopo il quinto comma, e' aggiunto il seguente comma:
Le riunioni del consiglio di dipartimento possono svolgersi anche per teleconferenza o videoconferenza, con le modalita' indicate all'art. 7, ottavo comma.
Art. 20.
Il primo comma e' cosi' modificato:
Il logotipo della Luiss Libera Universita' Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli in Roma e' costituito, nella forma estesa, dall'acronimo LUISS con posposta la scritta Guido Carli, anteposta la rappresentazione di un capitello ionico e, sottostante, la dicitura Libera Universita' Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli; nella forma abbreviata, dal capitello stesso compreso tra due scritte semicircolari: UNIVERSITA' nella parte sovrastante e LUISS nella parte sottostante.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 febbraio 2007
Il rettore: Egidi
 
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