Gazzetta n. 38 del 15 febbraio 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 2006, n. 315
Regolamento recante riordino del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e in particolare il comma 2, che prevede che, per il coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale di un apposito Comitato tecnico-scientifico;
Visto l'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare, l'articolo 29 che prevede, al comma 1, una riduzione della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per commissioni, comitati ed altri organismi del trenta per cento e, al comma 2, il riordino di tali organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2006, con il quale sono stati nominati i componenti del Comitato tecnico-scientifico di cui al citato articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, operando la riduzione prevista dall'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Ritenuto di provvedere al riordino del predetto Comitato tecnico-scientifico;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'attuazione del programma di Governo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

E m a n a
Il seguente regolamento:

Art. 1.
Riordino del Comitato tecnico-scientifico
1. Il Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, di seguito denominato: «Comitato», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e' composto da un Presidente e da tre membri.
2. I componenti sono scelti, nel rispetto del principio di pari opportunita' tra uomini e donne, tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione nell'albo professionale, dirigenti di prima fascia dello Stato e dirigenti delle pubbliche amministrazioni di livello equivalente in base ai rispettivi ordinamenti o tra esperti di chiara fama, anche stranieri, nelle materie oggetto delle attivita' del Comitato.
3. I componenti restano in carica fino alla scadenza del termine di durata del Comitato, ferma restando l'applicazione dell'articolo 31, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e possono essere confermati una sola volta, nel caso di proroga della durata del Comitato ai sensi dell'articolo 3.



Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
alla quale e' operato il rinvio e della quale restano
invariati il valore e l'efficacia.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri» (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, reca
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
- L'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286 («Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti
di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e
dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59»), abrogato dal presente decreto, istituiva presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri una banca dati delle
direttive annuali dei Ministri e degli indicatori di
efficacia, efficienza, economicita' (comma 1), un comitato
tecnico-scientifico per il coordinamento in materia di
valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni
dello Stato (comma 2) e un osservatorio sui sistemi di
controllo interno nelle amministrazioni pubbliche (comma
3).
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 58, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2006)» pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302:
«58. Le somme riguardanti indennita', compensi,
gettoni, retribuzioni o altre utilita' comunque denominate,
corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione
e controllo, consigli di amministrazione e organi
collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati,
sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli
importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.».
- Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, recante «Disposizioni urgenti per il
rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi
in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
legge 4 agosto 2006, n. 248, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 11 agosto 2006, n. 186, come ulteriormente
modificato dal decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262:
«Art. 29 (Contenimento spesa per commissioni comitati
ed altri organismi). - 1. Fermo restando il divieto
previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, per organi collegiali e altri organismi,
anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle
predette amministrazioni, e' ridotta del trenta per cento
rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti
fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e
comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, le necessarie misure di
adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si
aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Per realizzare le finalita' di contenimento delle
spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si
procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, al riordino degli organismi,
anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi
previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono
conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture
che svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture di supporto
a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli
organismi;
d) diminuzione del numero dei componenti degli
organismi;
e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti
degli organismi;
e-bis) indicazione di un termine di durata, non
superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza
l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso;
e-ter) previsione di una relazione di fine mandato
sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare
all'amministrazione competente e alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta,
prima della scadenza del termine di durata degli organismi
individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di
concerto con l'amministrazione di settore competente, la
perdurante utilita' dell'organismo proponendo le
conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata
dello stesso.
3. Le amministrazioni non statali sono tenute a
provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli
stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura
regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da
sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo
e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove
prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti
le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite
di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
4. Gli organismi non individuati dai provvedimenti
previsti dai commi 2 e 3 entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto sono
soppressi.
5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che
si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti e' fatto
divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai
componenti degli organismi di cui al comma 1.
6. Le disposizioni del presente articolo non trovano
diretta applicazione alle regioni, alle province autonome,
agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario
nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di
principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
7. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano agli organi di direzione, amministrazione e
controllo.».
Note all'art. 1:
- Per l'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 286, vedi nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 31, comma 4, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri» (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214):
«4. I decreti di conferimento di incarico ad esperti
nonche' quelli relativi a dipendenti di amministrazioni
pubbliche diverse dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri o di enti pubblici, con qualifica dirigenziale o
equiparata, in posizione di fuori ruolo o di comando, ove
non siano confermati entro tre mesi dal giuramento del
Governo, cessano di avere effetto.».



 
Art. 2.
Funzioni e compiti
1. Il Comitato, ai fini del coordinamento delle attivita' di competenza delle amministrazioni dello Stato in materia di valutazione e controllo strategico, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286:
a) svolge attivita' di supporto al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro da lui delegato, al fine di assicurare la coerenza tra il programma di Governo e la pianificazione strategica dei Ministeri in relazione alle funzioni di direzione della politica generale e di mantenimento dell'unita' d'indirizzo politico ed amministrativo del Governo;
b) promuove l'utilizzo di metodologie e strumenti comuni per la pianificazione strategica delle amministrazioni dello Stato, la circolazione di informazioni e documenti, il confronto di buone prassi, l'accumulo e la diffusione di conoscenze, anche con riferimento alle esperienze di altri Paesi;
c) elabora metodologie e strumenti per assicurare e migliorare il collegamento fra gli obiettivi strategici e l'allocazione e l'uso delle risorse nelle amministrazioni dello Stato;
d) elabora proposte per la progressiva integrazione tra il processo di formazione del bilancio ed il processo di pianificazione strategica delle amministrazioni dello Stato;
e) formula, anche su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, valutazioni specifiche di politiche pubbliche o programmi operativi plurisettoriali.



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive
modificazioni, recante «Riordino e potenziamento dei
meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei
costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta
dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59» (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193):
«Art. 6 (La valutazione e il controllo strategico). -
1. L'attivita' di valutazione e controllo strategico mira a
verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di
indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva
attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri
atti di indirizzo politico. L'attivita' stessa consiste
nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o
degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle
norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte
operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e
materiali assegnate, nonche' nella identificazione degli
eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilita'
per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.
2. Gli uffici ed i soggetti preposti all'attivita' di
valutazione e controllo strategico riferiscono in via
riservata agli organi di indirizzo politico, con le
relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi
effettuate. Essi di norma supportano l'organo di indirizzo
politico anche per la valutazione dei dirigenti che
rispondono direttamente all'organo medesimo per il
conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli.
3. Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui
ai commi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio, operante
nell'ambito delle strutture di cui all'art. 14, comma 2,
del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno
e dotato di adeguata autonomia operativa. La direzione
dell'ufficio puo' essere dal Ministro affidata ad un organo
monocratico o composto da tre componenti. In caso di
previsione di un organo con tre componenti viene nominato
un presidente, ferma restando la possibilita' di ricorrere,
anche per la direzione stessa, ad esperti estranei alla
pubblica amministrazione, ai sensi del predetto art. 14,
comma 2, del decreto n. 29. I servizi di controllo interno
operano in collegamento con gli uffici di statistica
istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322. Essi redigono almeno annualmente una
relazione sui risultati delle analisi effettuate, con
proposte di miglioramento della funzionalita' delle
amministrazioni. Possono svolgere, anche su richiesta del
Ministro, analisi su politiche e programmi specifici
dell'amministrazione di appartenenza e fornire indicazioni
e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni
nell'amministrazione.».



 
Art. 3.
Durata e relazione di fine mandato
1. Il Comitato dura in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, il Comitato presenta una relazione sull'attivita' svolta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione della perdurante utilita' dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata del Comitato, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.
 
Art. 4.
Supporto tecnico e banca dati
1. Il Comitato si avvale del supporto tecnico del Dipartimento per il programma di Governo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Il Comitato si avvale, altresi', del supporto informativo della banca dati, gia' costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, accessibile in via telematica e alimentata dalle amministrazioni dello Stato, alla quale affluiscono le direttive annuali dei Ministri e gli indicatori di efficacia, efficienza ed economicita' relativi ai centri di responsabilita' e alle funzioni obiettivo del bilancio dello Stato.



Nota all'art. 4 - Per l'art. 7 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 286, vedi note alle premesse.



 
Art. 5.
Forme di consultazione
1. Al fine di acquisire proposte, pareri, dati e informazioni per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 3, il Comitato svolge audizioni generali con i rappresentanti delle amministrazioni e istituisce altre forme di consultazione settoriale.
 
Art. 6.
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato l'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 dicembre 2006
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Santagata, Ministro per l'attuazione
del programma di Governo
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Nicolais, Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica
amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2007
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 286



Nota all'art. 6 - Per l'art. 7 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 286, vedi note alle premesse.



 
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