Gazzetta n. 38 del 15 febbraio 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 ottobre 2006
Revoca e parziale riassegnazione dei finanziamenti assegnati per l'esecuzione di interventi urgenti, da realizzare in attuazione degli «Indirizzi operativi per prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici ed idraulici», di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2005.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 dell'11 marzo 2004;
Vista la nota DPC/PRE/0046570 del 20 settembre 2005 del capo del Dipartimento della protezione civile, indirizzata alle regioni ed alle province autonome;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2005, recante «Indirizzi operativi per prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici ed idraulici», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 244 del 19 ottobre 2005;
Vista la nota DPC/VC/0056200 del 10 novembre 2005 con la quale il capo del Dipartimento della protezione civile ha definito le modalita' per l'attivazione di specifici finanziamenti diretti a favorire l'attuazione della predetta direttiva del 29 settembre 2005;
Visto il decreto n. 5184 del 24 novembre 2005, con il quale e' stata impegnata la somma di Euro 50.000.000,00, per la realizzazione degli interventi urgenti di cui alla richiamata direttiva del 29 settembre 2005, in favore delle regioni e delle province autonome;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2006, n. 81, con il quale e' stato ammesso al finanziamento un primo gruppo di interventi proposti dalle regioni e dalle province autonome;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2006, n. 172, con il quale e' stato ammesso al finanziamento un secondo gruppo di interventi proposti dalle regioni e dalle province autonome;
Viste le note con le quali le regioni, Piemonte, Toscana, Lombardia e la provincia autonoma di Trento, hanno comunicato il mancato inizio lavori di alcuni interventi nei termini previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 gennaio 2006;
Considerate le note con le quali le regioni, Piemonte, Lombardia e la provincia autonoma di Trento, hanno comunicato la sostituzione dei predetti interventi;
Vista la nota della regione Abruzzo prot. RA/73 792 del 7 agosto 2006, con la quale viene comunicata l'impossibilita' da parte del soggetto attuatore di cofinanziare l'intervento codice AI/ABR/013/TE «Fosso Leomogna: riapertura della sezione di deflusso e protezioni spondali» e la stessa Regione chiede la sostituzione del soggetto attuatore e la conferma dello stesso intervento per l'importo assegnato dal Dipartimento nazionale della protezione civile;
Decreta:
Art. 1.
1. Vengono revocati i seguenti interventi che non sono stati iniziati nei termini previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio del 19 gennaio 2006:
regione Piemonte:
AI/PIE/07/AL «Sistemazione idraulica-idrogeologica rio Corteranzo e val d'Arme» per l'importo di euro 300.000;
provincia autonoma di Trento:
AI\TRE\010\TN «Sistemazione e rinaturalizzazione del torrente Avisio» per l'importo di euro 315.000;
AI\TRE\012\TN «Sistemazione alveo del fiume Brenta a valle del ponte S. Margherita» per l'importo di euro 300.000;
regione Lombardia:
intervento codice AI\LOM\002\BG «Sottomurazione briglie e muri di difesa spondale - pressi di via Marconi» per l'importo di euro 27.972,2.
2. Vengono revocati alla regione Toscana euro 40.000 per il mancato inizio di tre sotto-interventi ricompresi negli interventi codice: AI\TOS\02\SI, AI\TOS\05\FI e AI\TOS\12\MS.
3. Viene revocato alla provincia autonoma di Trento l'intervento denominato codice AI/TRE/005/TN: «Rifacimento arginatura» nel comune di Caldonazzo per l'importo di euro 105.000,00 in quanto la tempistica dell'intervento non e' compatibile con il decreto del 19 gennaio 2006 menzionato in premessa.
 
Art. 2.
1. Vengono ammessi a finanziamento, a parziale sostituzione degli interventi revocati, i seguenti interventi:
regione Piemonte:
AI\PIE\17\CN «Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza della regione Abrau» per l'importo di euro 300.000;
regione Lombardia:
AI\LOM\018\PV «Rimozione del materiale in alveo e formazione di difesa al piede dell'arginatura» nel comune di Canneto Pavese per l'importo di euro 130.000 di cui euro 27.972,29 a carico del Fondo di protezione civile ed euro 102.027,70 a carico della regione Lombardia.
 
Art. 3.
1. La regione Abruzzo Servizio genio civile regionale dell'Aquila - Ufficio di Teramo, e' individuato quale soggetto attuatore dell'intervento codice AI\ABR\ 013\TE in sostituzione dell'Amministrazione comunale di Castelli (Teramo) e l'importo complessivo di tale intervento viene ridotto ad euro 225.000 pari al solo finanziamento a valere sul fondo della protezione civile nazionale.
 
Art. 4.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 3 valgono le stesse modalita' di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 gennaio 2006.
2. Le regioni e le province autonome assicurano la vigilanza sulla realizzazione degli interventi assumendo ogni iniziativa ritenuta utile per consentire l'avvio ed il completamento degli interventi stessi entro i termini stabiliti. Nel contesto di tale attivita' le regioni e le province autonome possono proporre in qualunque momento al Dipartimento della protezione civile la revoca di finanziamenti relativi ad interventi per i quali non risulti possibile il rispetto dei termini di completamento stabiliti.
3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 ottobre 2006
Il Presidente: Prodi

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2007 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 1, foglio n. 58
 
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