Gazzetta n. 38 del 15 febbraio 2007 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 19 gennaio 2007
Modalita' e termini di comunicazione dei dati all'Anagrafe Tributaria da parte degli operatori finanziari di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
Dispone: 1. Soggetti obbligati alla comunicazione.
1.1 Gli operatori finanziari indicati all'art. 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, cosi' come specificato nell'allegato 3 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2005, effettuano le comunicazioni di cui al punto 2 all'Anagrafe Tributaria, secondo le disposizioni del presente provvedimento. 2. Dati oggetto della comunicazione.
2.1 Sono oggetto di comunicazione, relativamente ai soggetti che intrattengono con gli operatori di cui al punto 1.1, nei termini previsti al punto 4.1, i rapporti indicati nella tabella allegata al presente provvedimento:
a) i dati identificativi, compreso il codice fiscale, del soggetto persona fisica o non fisica titolare del rapporto;
b) nel caso di rapporti intestati a piu' soggetti, i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di tutti i contitolari del rapporto;
c) i dati relativi alla natura e tipologia del rapporto, la data di apertura, modifica e chiusura.
2.2 Sono oggetto di comunicazione periodica nei termini previsti dal successivo punto 4.2 le modifiche intervenute nelle informazioni sopra elencate, comprese le cessazioni, nonche' le informazioni relative ai nuovi rapporti instaurati. 3. Modalita' di trasmissione.
3.1 Gli operatori finanziari, indicati nel punto 1.1, trasmettono i dati di cui al punto 2 utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato 1 del presente provvedimento. Per effettuare la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui al punto 2, i soggetti di cui al punto 1.1 sono tenuti ad utilizzare i prodotti software di controllo distribuiti gratuitamente dall'Agenzia delle entrate, al fine di verificare la congruenza dei dati comunicati con quanto previsto dalle suddette specifiche tecniche.
3.2 Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico dovranno avere dimensioni non superiori a tre MegaByte. 4. Termini per le comunicazioni.
4.1 Le comunicazioni di cui al punto 2.1 relative ai rapporti in essere alla data del 31 dicembre 2006, nonche' quelle relative ai rapporti cessati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2006 sono effettuate entro il 30 aprile 2007.
4.2 Le comunicazioni di cui al punto 2.2, relative a ciascun mese sono effettuate entro il mese successivo. Le comunicazioni di cui al punto 2.2, relative al periodo compreso tra gennaio ed aprile 2007 sono effettuate entro il 31 maggio 2007. 5. Trattamento dei dati.
5.1 I dati e le notizie che pervengono all'Anagrafe Tributaria sono raccolti e ordinati su scala nazionale al fine della valutazione della capacita' contributiva, nel rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali dei contribuenti.
5.2 I dati e le notizie raccolti, che sono trasmessi nell'osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, sono archiviati in apposita sezione dell'Anagrafe Tributaria e sono trattati, secondo il principio di necessita', esclusivamente nei casi dei soggetti nei cui confronti sono avviate le attivita' istruttorie per l'esecuzione delle indagini finanziarie, e previa apposita autorizzazione, per l'Agenzia delle Entrate, del direttore centrale accertamento e del direttore regionale, e per la Guardia di finanza, del comandante regionale, ai sensi dell'art. 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ed all'art. 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
5.3 Il trattamento dei dati acquisiti da parte dell'Agenzia delle Entrate e' riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui transazioni sono compiutamente tracciate.
5.4 L'utilizzazione dei dati e delle notizie di cui al punto 2 ai fini della riscossione mediante ruolo avviene previo rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 35, comma 25, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
5.5 Le predette informazioni saranno utilizzabili, nei casi previsti dall'art. 4 del decreto interministeriale del 4 agosto 2000, n. 269, anche dall'autorita' giudiziaria, dagli ufficiali di polizia giudiziaria, dall'Ufficio italiano cambi, dal Ministro dell'interno, dal Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, dai questori, dal direttore della Direzione investigativa antimafia e dal comandante del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.
5.6 L'accesso ai dati da parte dei soggetti indicati nei precedenti punti avverra' con modalita' che saranno fissate in apposite convenzioni da stipularsi con ciascun organismo interessato. 6. Sicurezza dei dati.
6.1 La sicurezza nella trasmissione dei dati, di cui al punto 2, e' garantita dal sistema di invio telematico dell'Anagrafe Tributaria, che e' basato su un meccanismo di autorizzazione a doppio fattore, consistente in un codice identificativo dell'utente abbinato ad una specifica password. Per usufruire di alcuni servizi erogati in rete e' previsto l'inserimento di un ulteriore codice PIN personale dell'utente, non utilizzabile da altri soggetti. Le predette credenziali di autenticazione sono esclusivamente personali per ciascun incaricato del trattamento. La riservatezza nella trasmissione dei dati e' altresi' realizzata attraverso un meccanismo basato su chiavi «asimmetriche» che garantiscono la cifratura dell'archivio da trasmettere.
6.2 La consultazione sicura degli archivi del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria e' garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione ed autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte nonche' della conservazione delle copie di sicurezza. 7. Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali.
7.1 Il Garante per la protezione dei dati personali e' stato consultato all'atto della predisposizione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 154, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 8. Ricevute.
8.1 La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui e' completata, da parte dell'Agenzia delle Entrate, la ricezione del file contenente le comunicazioni.
8.2 L'Agenzia delle Entrate attesta l'avvenuta presentazione delle comunicazioni mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel generato secondo le modalita' descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 dell'allegato tecnico ed al paragrafo 3 dell'allegato tecnico ter al decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni. In essa sono indicati i seguenti dati:
a) la data e l'ora di ricezione del file;
b) l'identificativo del file attribuito dall'utente;
c) il protocollo attribuito al file, all'atto della ricezione dello stesso;
d) il numero delle comunicazioni contenute nel file.
Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all'Agenzia delle Entrate e per un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi.
8.3 Le ricevute non sono rilasciate e le comunicazioni si considerano non presentate, qualora il file venga scartato per uno dei seguenti motivi:
a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il servizio Entratel, in base alle modalita' descritte al paragrafo 2 dell'allegato tecnico al decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni;
b) codice di autenticazione per il servizio Entratel duplicato, a fronte di invio dello stesso file avvenuto erroneamente piu' volte;
c) file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il software di controllo;
d) mancato riconoscimento del soggetto obbligato, nel caso di trasmissione telematica effettuata da un intermediario ai sensi dell'art. 3, commi 2-bis e 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998;
e) file che presenta errori, tali da pregiudicare le informazioni contenute in esso, in misura maggiore di un terzo del totale dei record di dettaglio trasmessi.
8.4 Gli esiti, di cui al precedente punto 8.3, sono comunicati sempre per via telematica all'utente che ha effettuato la trasmissione del file, che e' tenuto a riproporre la trasmissione corretta entro i termini previsti. Nell'ipotesi di cui alla lettera e), al fine di poter consentire la rielaborazione dei dati, il termine previsto e' in ogni caso prorogato di trenta giorni lavorativi.
Motivazioni.
Il presente provvedimento stabilisce, in attuazione dell'art. 37, commi 4 e 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le modalita' e i termini di comunicazione dei dati relativi ai rapporti finanziari, che confluiranno in un'apposita sezione dell'Anagrafe Tributaria.
La banca dati dei rapporti finanziari, attraverso il sistema delineato, contribuira' ad una maggiore incisivita' dello strumento delle indagini finanziarie nella lotta all'evasione fiscale, ed in particolare, con la selettivita' delle richieste delle transazioni, avra' come specifici effetti positivi:
- il puntuale rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- una maggiore efficacia, efficienza ed economicita' dei processi operativi governati dall'Amministrazione rispetto alla precedente disciplina, che si basava anche su richieste generalizzate agli intermediari finanziari.
Riferimenti normativi.
a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).
Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
b) Disciplina normativa di riferimento:
Legge 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 2004.
Decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 15 febbraio 2002.
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003.
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005.
Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2005.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 605.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 1998.
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001.
Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998.
Decreto ministeriale 2 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2005.
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2006.
Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 24 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2006.
Deliberazione dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione n. 42 del 13 dicembre 2001, integralmente sostituita dalla deliberazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione del 19 febbraio 2004, n. 11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2004.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 gennaio 2007
Il direttore dell'agenzia: Romano
 
Allegato 1

----> vedere allegato da pag. 7 a pag. 23 del S.O. <----
 
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