Gazzetta n. 40 del 17 febbraio 2007 (vai al sommario)
LEGGE 6 febbraio 2007, n. 13
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2006.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

Art. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive il cui termine di recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al presente comma e' ridotto a sei mesi.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportano conseguenze finanziarie sono corredati dalla relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. La procedura di cui al presente comma si applica in ogni caso per gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive: 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005; 2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005; 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005; 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005; 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005; 2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005; 2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005; 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005; 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005; 2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005; 2005/85/CE del Consiglio, del 1 dicembre 2005; 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005; 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati per il recepimento di direttive per le quali la Commissione europea si sia riservata di adottare disposizioni di attuazione, il Governo e' autorizzato, qualora tali disposizioni siano state effettivamente adottate, a recepirle nell'ordinamento nazionale con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi previste.
7. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del 2005.
8. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino ancora esercitate decorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che da' conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresi' la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono adottati anche in mancanza di nuovo parere.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge
23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri»:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo dell'art. 11-ter, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, recante: «Riforma di alcune
norme di contabilita' generale dello Stato in materia di
bilancio».
«Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi).
(Omissis).
2. I disegni di legge, gli schemi di decreto
legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che
comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati
da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica sulla
quantificazione delle entrate e degli oneri recati da
ciascuna disposizione, nonche' delle relative coperture,
con la specificazione, per la spesa corrente e per le
minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa
attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale,
della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio
pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli
obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i
dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede
parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti
parlamentari.».
- Il testo dell'art. 81 della Costituzione cosi'
recita:
«Art. 81. Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il
rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere
concesso se non per legge e per periodi non superiori
complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si
possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese
deve indicare i mezzi per farvi fronte.».
- Le direttive 2005/32/CE e 2005/33/CE sono pubblicate
nella G.U.C.E. n. L 191 del 22 luglio 2005.
- La direttiva 2005/35/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
n. L 255 del 30 settembre 2005.
- La direttiva 2005/47/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
n. L 195 del 27 luglio 2005.
- La direttiva 2005/56/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
n. L 310 del 25 novembre 2005.
- Le direttive 2005/61/CE e 2005/62/CE sono pubblicate
nella G.U.C.E. n. L 256 del 1° ottobre 2005.
- La direttiva 2005/65/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
n. L 310 del 25 novembre 2005.
- La direttiva 2005/71/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
n. L 289 del 3 novembre 2005.
- La direttiva 2005/81/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
n. L 312 del 29 novembre 2005.
- La direttiva 2005/85/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
n. L 326 del 13 dicembre 2005.
- La direttiva 2005/94/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
n. L 10 del 14 gennaio 2006.
- La direttiva 2006/54/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
n. L 204 del 26 luglio 2006.
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della citata legge
23 agosto 1988, n. 400, cosi' recita:
«Art. 17 (Regolamenti) - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (abrogata)».
- Si riporta il testo degli articoli 9, 11 e 16, comma
3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante: «Norme
generali sulla partecipazione dell'Italia al processo
normativo dell'Unione europea sulle procedure di esecuzione
degli obblighi comunitari».
«Art. 9 (Contenuti della legge comunitaria). - 1. Il
periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale
all'ordinamento comunitario e' assicurato dalla legge
comunitaria annuale, che reca:
a) disposizioni modificative o abrogative di
disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi
indicati all'art. 1;
b) disposizioni modificative o abrogative di
disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di
infrazione avviate dalla commissione delle Comunita'
europee nei confronti della Repubblica italiana;
c) disposizioni occorrenti per dare attuazione o
assicurare l'applicazione degli atti del consiglio o della
commissione delle Comunita' europee di cui alle lettere a)
e c), del comma 2, dell'art. 1, anche mediante il
conferimento al Governo di delega legislativa;
d) disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare
in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto
previsto dall'art. 11;
e) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai
trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni
esterne dell'Unione europea;
f) disposizioni che individuano i principi
fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le
province autonome esercitano la propria competenza
normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione
di atti comunitari nelle materie di cui all'art. 117, terzo
comma, della Costituzione;
g) disposizioni che, nelle materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome,
conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti
legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle
disposizioni comunitarie recepite dalle regioni e dalle
province autonome;
h) disposizioni emanate nell'esercizio del potere
sostitutivo di cui all'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, in conformita' ai principi e nel rispetto dei
limiti di cui all'art. 16, comma 3.
2. Gli oneri relativi a prestazioni e controlli da
eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini
dell'attuazione delle disposizioni comunitarie di cui alla
legge comunitaria per l'anno di riferimento, sono posti a
carico dei soggetti interessati, secondo tariffe
determinate sulla base del costo effettivo del servizio,
ove cio' non risulti in contrasto con la disciplina
comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono
predeterminate e pubbliche.».
«Art. 11 (Attuazione in via regolamentare e
amministrativa). - 1. Nelle materie di cui all'art. 117,
secondo comma, della Costituzione, gia' disciplinate con
legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge, le
direttive possono essere attuate mediante regolamento se
cosi' dispone la legge comunitaria. Il Governo presenta
alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria,
un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali
chiede l'autorizzazione di cui all'art. 9, comma 1, lettera
d).
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati ai
sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto
1988, n 400, e successive modificazioni, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le
politiche comunitarie e del Ministro con competenza
istituzionale prevalente per la materia, di concerto con
gli altri Ministri interessati. Sugli schemi di regolamento
e' acquisito il parere del Consiglio di Stato, che deve
esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta.
Sugli schemi di regolamento e' altresi acquisito, se cosi'
dispone la legge comunitaria, il parere dei competenti
organi parlamentari, ai quali gli schemi di regolamento
sono trasmessi con apposite relazioni cui e' allegato il
parere del Consiglio di Stato e che si esprimono entro
quaranta giorni dall'assegnazione. Decorsi i predetti
termini, i regolamenti sono emanati anche in mancanza di
detti pareri.
3. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano alle
seguenti norme generali, nel rispetto dei principi e delle
disposizioni contenuti nelle direttive da attuare:
a) individuazione della responsabilita' e delle
funzioni attuative delle amministrazioni, nel rispetto del
principio di sussidiarieta';
b) esercizio dei controlli da parte degli organismi
gia' operanti nel settore e secondo modalita' che
assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerita';
c) esercizio delle opzioni previste dalle direttive
in conformita' alle peculiarita' socio-economiche nazionali
e locali e alla normativa di settore;
d) fissazione di termini e procedure, nel rispetto
dei principi di cui all'art. 20, comma 5, della legge 15
marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
4. I regolamenti di cui al comma 1 tengono conto anche
delle eventuali modificazioni della disciplina comunitaria
intervenute sino al momento della loro adozione.
5. Nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma,
della Costituzione, non disciplinate dalla legge o da
regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, e non coperte da riserva di legge, le
direttive possono essere attuate con regolamento
ministeriale o interministeriale, ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o con atto
amministrativo generale da parte del Ministro con
competenza prevalente per la materia, di concerto con gli
altri Ministri interessati. Con le medesime modalita' sono
attuate le successive modifiche e integrazioni delle
direttive.
6. In ogni caso, qualora le direttive consentano scelte
in ordine alle modalita' della loro attuazione, la legge
comunitaria o altra legge dello Stato detta i principi e
criteri direttivi. Con legge sono dettate, inoltre, le
disposizioni necessarie per introdurre sanzioni penali o
amministrative o individuare le autorita' pubbliche cui
affidare le funzioni amministrative inerenti
all'applicazione della nuova disciplina.
7. La legge comunitaria provvede in ogni caso, ai sensi
dell'art. 9, comma 1, lettera c), ove l'attuazione delle
direttive comporti:
a) l'istituzione di nuovi organi o strutture
amministrative;
b) la previsione di nuove spese o minori entrate.
8. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione, gli atti normativi di cui al
presente articolo possono essere adottati nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei
suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In
tale caso, gli atti normativi statali adottati si
applicano, per le regioni e le province autonome nelle
quali non sia ancora in vigore la propria normativa di
attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine
stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa
comunitaria, perdono comunque efficacia dalla data di
entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna
regione e provincia autonoma e recano l'esplicita
indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato
e del carattere cedevole delle disposizioni in essi
contenute. I predetti atti normativi sono sottoposti al
preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.».
«Art. 16 (Attuazione delle direttive comunitarie da
parte delle regioni e delle province autonome).
(Omissis).
3. Ai fini di cui all'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo
Stato per l'adempimento degli obblighi comunitari, nelle
materie di competenza legislativa delle regioni e delle
province autonome, si applicano, per le regioni e le
province autonome, alle condizioni e secondo la procedura
di cui all'art. 11, comma 8, secondo periodo.».
- L'art. 117, quinto comma, della Costituzione, cosi'
recita: «Le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano
alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».



 
Art. 2.
(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa).
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo IV e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;
c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli indicati nel secondo periodo della presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena indicati dalla presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare complessivo non superiore a 50 milioni di euro;
e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive gia' attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.



Note all'art. 2:
- L'art. 53 e seguenti del decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale
del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24
novembre 1999, n. 468) fanno parte del Titolo II recante:
«Titolo II
Sanzioni applicabili dal giudice di pace».
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti
l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed
adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari, pubblicata nel Sup. Ord. n. 109 alla Gazzetta
Ufficiale del 13 maggio 1987): «Art. 5 (Fondo di
rotazione). - 1. E' istituito, nell'ambito del Ministero
del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di
rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori
bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre
1971, n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie», nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di
legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del
comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c),
nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da
disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle
previste dalle norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'art. 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
legge 26 novembre 1975, n. 748.».



 
Art. 3. (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di
disposizioni comunitarie).
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano gia' previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'articolo 1.



Nota all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, si vedano le note all'art. 1.



 
Art. 4.
(Oneri relativi a prestazioni e controlli).
1. In relazione agli oneri per prestazioni e controlli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
2. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del comma 1, qualora riferite all'attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B, nonche' di quelle da recepire con lo strumento regolamentare, sono attribuite alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.



Nota all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 9, comma 2, della legge
4 febbraio 2005, n. 11, si vedano le note all'art. 1.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1999, n. 469, cosi' recita:
«Regolamento recante norme di semplificazione del
procedimento per il versamento di somme all'entrata e la
riassegnazione alle unita' previsionali di base per la
spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento
ai finanziamenti dell'Unione europea, ai sensi dell'art.
20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.».



 
Art. 5. (Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie
interessate dalle direttive comunitarie).
1. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.
2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei.
3. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica quanto previsto al comma 7 dell'articolo 1.
 
Art. 6.
(Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato).
1. Il Governo e' autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi previste, previo parere dei competenti organi parlamentari ai quali gli schemi di regolamento sono trasmessi con apposite relazioni cui e' allegato il parere del Consiglio di Stato e che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione. Decorso il predetto termine, i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate per la finanza pubblica.



Note all'art. 6:
- L'art. 17, comma 2, della citata legge 23 agosto
1988, n. 400, cosi' recita:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. (Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
- Per il testo degli articoli 9 e 11 della legge
4 febbraio 2005, n. 11, si vedano le note all'art. 1.



 
Art. 7.
(Introduzione degli articoli 15-bis e 15-ter
della legge 4 febbraio 2005, n. 11).
1. Dopo l'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono inseriti i seguenti:
"Art. 15-bis. - (Informazione al Parlamento su procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti, trasmette ogni sei mesi alle Camere e alla Corte dei conti un elenco, articolato per settore e materia:
a) delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee e degli altri organi giurisdizionali dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano;
b) dei rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'articolo 234 del Trattato istitutivo della Comunita' europea o dell'articolo 35 del Trattato sull'Unione europea da organi giurisdizionali italiani;
c) delle procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 226 e 228 del Trattato istitutivo della Comunita' europea, con informazioni sintetiche sull'oggetto e sullo stato del procedimento nonche' sulla natura delle eventuali violazioni contestate all'Italia;
d) dei procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunita' europea.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche europee, trasmette ogni sei mesi alle Camere e alla Corte dei conti informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti e delle procedure di cui al comma 1.
3. Nei casi di particolare rilievo o urgenza o su richiesta di una delle due Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette alle Camere, in relazione a specifici atti o procedure, informazioni sulle attivita' e sugli orientamenti che il Governo intende assumere e una valutazione dell'impatto sull'ordinamento.
Art. 15-ter. - (Relazione trimestrale al Parlamento sui flussi finanziari con l'Unione europea). - 1. Il Governo presenta ogni tre mesi alle Camere una relazione sull'andamento dei flussi finanziari tra l'Italia e l'Unione europea. La relazione contiene un'indicazione dei flussi finanziari ripartiti per ciascuna rubrica e sottorubrica contemplata dal quadro finanziario pluriennale di riferimento dell'Unione europea. Per ciascuna rubrica e sottorubrica sono riportati la distribuzione e lo stato di utilizzo delle risorse erogate dal bilancio dell'Unione europea in relazione agli enti competenti e alle aree geografiche rilevanti".



Nota all'art. 7:
- Per la legge 4 febbraio 2005, n. 11, si vedano le
note all'art. 1.



 
Art. 8.
(Individuazione di principi fondamentali in particolari materie
di competenza concorrente).
1. Sono principi fondamentali, nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti comunitari di cui agli allegati alla presente legge in materia di "tutela e sicurezza del lavoro", i seguenti:
a) salvaguardia delle disposizioni volte a tutelare in modo uniforme a livello nazionale il bene tutelato "tutela e sicurezza del lavoro", con particolare riguardo all'esercizio dei poteri sanzionatori;
b) possibilita' per le regioni e le province autonome di introdurre, laddove la situazione lo renda necessario, nell'ambito degli atti di recepimento di norme comunitarie incidenti sulla materia "tutela e sicurezza del lavoro" e per i singoli settori di intervento interessati, limiti e prescrizioni ulteriori rispetto a quelli fissati dallo Stato, con contestuale salvaguardia degli obiettivi di protezione perseguiti nella medesima tutela dalla legislazione statale.
2. Sono principi fondamentali, nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti comunitari di cui agli allegati alla presente legge nella materia "tutela della salute", i seguenti:
a) salvaguardia delle disposizioni volte a tutelare in modo uniforme a livello nazionale il bene tutelato "salute", con particolare riguardo all'esercizio dei poteri sanzionatori;
b) limitazione degli interventi regionali e provinciali in materie concernenti la tutela della salute e le scelte terapeutiche comunque incidenti su diritti fondamentali della persona interessata, qualora l'opzione normativa non risulti fondata sull'elaborazione di indirizzi basati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite tramite istituzioni e organismi nazionali o sopranazionali e non costituisca il risultato di tale verifica;
c) possibilita' per le regioni e le province autonome di introdurre, nell'ambito degli atti di recepimento di norme comunitarie incidenti sulla tutela della salute e per i singoli settori di intervento interessati, limiti e prescrizioni piu' severi di quelli fissati dallo Stato, con contestuale salvaguardia degli obiettivi di protezione della salute perseguiti dalla legislazione statale.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome danno attuazione o assicurano l'applicazione degli atti comunitari di cui al presente articolo compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti speciali di autonomia e delle relative norme di attuazione.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 9. (Introduzione dell'articolo 26-bis della legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante attuazione della direttiva 2005/14/CE sull'assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di
autoveicoli).
1. Dopo l'articolo 26 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e' aggiunto il seguente:
"Art. 26-bis. - (Attuazione della direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli). - 1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che l'assicurazione per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sia obbligatoria almeno per i seguenti importi:
1) nel caso di danni alle persone, un importo minimo di copertura pari a euro 5.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;
2) nel caso di danni alle cose, un importo minimo di copertura pari a euro 1.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;
b) prevedere un periodo transitorio di cinque anni, dalla data dell'11 giugno 2007 prevista per l'attuazione della direttiva, per adeguare gli importi minimi di copertura obbligatoria per i danni alle cose e per i danni alle persone secondo quanto indicato alla lettera a);
c) prevedere, ai fini del risarcimento da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada costituito presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici - CONSAP Spa, in caso di danni alle cose causati da un veicolo non identificato, una franchigia di importo pari a euro 500 a carico della vittima che ha subito i danni alle cose, qualora nello stesso incidente il Fondo sia intervenuto per gravi danni alle persone".
2. All'articolo 1, comma 4, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, dopo le parole: "2004/113/CE" sono inserite le seguenti: ", 2005/14/CE".



Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 25
gennaio 2007 n. 29 (Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee. Legge comunitaria 2005 - pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2006, n. 32, S.O.),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti
organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del
parere. Qualora il termine per l'espressione del parere
parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi
termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni
che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di
novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione della direttiva 2003/123/CE, della direttiva
2004/9/CE, della direttiva 2004/36/CE, della direttiva
2004/49/CE, della direttiva 2004/50/CE, della direttiva
2004/54/CE, della direttiva 2004/80/CE, della direttiva
2004/81/CE, della direttiva 2004/83/CE, della direttiva
2004/113/CE, 2005/14/CE, della direttiva 2005/19/CE, della
direttiva 2005/28/CE, della direttiva 2005/36/CE e della
direttiva 2005/60/CE sono corredati dalla relazione tecnica
di cui all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto
anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni formulate con riferimento
all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto
comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
corredati dei necessari elementi integrativi di
informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni
competenti per i profili finanziari, che devono essere
espressi entro venti giorni.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura
indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 1 adottato per
l'attuazione della direttiva 2004/109/CE, di cui
all'allegato B, il Governo, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi di cui all'art. 3 e con la procedura
prevista dal presente articolo, puo' emanare disposizioni
integrative e correttive al fine di tenere conto delle
eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla
Commissione europea secondo la procedura di cui all'art.
27, paragrafo 2, della medesima direttiva.
7. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione e dall'art. 16, comma 3, della
legge 4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni
di cui all'art. 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del
2005.
8. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso
in cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti
ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine
previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con
competenza istituzionale prevalente per la materia a
giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche
comunitarie ogni quattro mesi informa altresi' la Camera
dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di
attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle
province autonome nelle materie di loro competenza.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B,
ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di
ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
nuovo parere.».



 
Art. 10. (Introduzione dell'articolo 9-bis della legge 18 aprile 2005, n. 62, e altre disposizioni per l'attuazione della direttiva 2004/39/CE, come modificata dalla direttiva 2006/31/CE, in materia di mercati
degli strumenti finanziari).
1. Dopo l'articolo 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62, e' inserito il seguente:
"Art. 9-bis. - (Attuazione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, nonche' della direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, che modifica la direttiva 2004/39/CE). - 1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, nonche' della direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, che modifica la direttiva 2004/39/CE, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva e delle relative misure di esecuzione nell'ordinamento nazionale attribuendo le competenze rispettivamente alla Banca d'Italia e alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) secondo i principi di cui agli articoli 5 e 6 del citato testo unico, e successive modificazioni, e confermando la disciplina prevista per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato;
b) recepire le nozioni di servizi e attivita' di investimento, nonche' di servizi accessori e strumenti finanziari contenute nell'allegato I alla direttiva; attribuire alla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, il potere di recepire le disposizioni adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva;
c) prevedere che l'esercizio nei confronti del pubblico, a titolo professionale, dei servizi e delle attivita' di investimento sia riservato alle banche e ai soggetti abilitati costituiti in forma di societa' per azioni nonche', limitatamente al servizio di consulenza in materia di investimenti, alle persone fisiche in possesso dei requisiti di professionalita', onorabilita', indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB. Resta ferma l'abilitazione degli agenti di cambio ad esercitare le attivita' previste dall'ordinamento nazionale;
d) prevedere che la gestione di sistemi multilaterali di negoziazione sia consentita anche alle societa' di gestione di mercati regolamentati previa verifica della sussistenza delle condizioni indicate dalla direttiva;
e) individuare nella CONSOB, in coordinamento con la Banca d'Italia, l'autorita' unica competente per i fini di collaborazione con le autorita' competenti degli Stati membri stabiliti nella direttiva e nelle relative misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, della medesima direttiva;
f) stabilire i criteri generali di condotta che devono essere osservati dai soggetti abilitati nella prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento e dei servizi accessori, ispirati ai principi di cura dell'interesse del cliente, tenendo conto dell'integrita' del mercato e delle specificita' di ciascuna categoria di investitori, quali i clienti al dettaglio, i clienti professionali e le controparti qualificate;
g) prevedere che siano riconosciute come controparti qualificate, ai fini dell'applicazione delle regole di condotta, le categorie di soggetti espressamente individuate come tali dalla direttiva, nonche' le corrispondenti categorie di soggetti di Paesi terzi; attribuire alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, il potere di disciplinare con regolamento, tenuto conto delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, della direttiva, i requisiti di altre categorie di soggetti che possono essere riconosciuti come controparti qualificate;
h) attribuire alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, il potere di disciplinare con regolamento, in conformita' alla direttiva e alle relative misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, della medesima direttiva, le seguenti materie relative al comportamento che i soggetti abilitati devono tenere:
1) le misure e gli strumenti per identificare, prevenire, gestire e rendere trasparenti i conflitti di interesse, inclusi i principi che devono essere seguiti dalle imprese nell'adottare misure organizzative e politiche di gestione dei conflitti;
2) gli obblighi di informazione, con particolare riferimento al grado di rischiosita' di ciascun tipo specifico di prodotti finanziari e delle gestioni di portafogli di investimento offerti; a tale fine, la CONSOB puo' avvalersi della collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti abilitati e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti previsto dall'articolo 136 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
3) la valutazione dell'adeguatezza delle operazioni;
4) l'affidamento a terzi, da parte dei soggetti abilitati, di funzioni operative;
5) le misure da adottare per ottenere nell'esecuzione degli ordini il miglior risultato possibile per i clienti, ivi incluse le modalita' di registrazione e conservazione degli ordini stessi;
i) disciplinare l'attivita' di gestione dei sistemi multilaterali di negoziazione conferendo alla CONSOB il potere di stabilire con proprio regolamento i criteri di funzionamento dei sistemi stessi;
l) al fine di garantire l'effettiva integrazione dei mercati azionari e il rafforzamento dell'efficacia del processo di formazione dei prezzi, eliminando gli ostacoli che possono impedire il consolidamento delle informazioni messe a disposizione del pubblico nei diversi sistemi di negoziazione, attribuire alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, per i mercati all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonche' per gli scambi di strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute, e al Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, per i mercati all'ingrosso dei titoli di Stato, il potere di:
1) disciplinare il regime di trasparenza pre-negoziazione e post-negoziazione per le operazioni riguardanti azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati, effettuate nei mercati medesimi, nei sistemi multilaterali di negoziazione e dagli internalizzatori sistematici;
2) estendere, in tutto o in parte, quando cio' sia necessario per la tutela degli investitori, il regime di trasparenza delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari diversi dalle azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati;
m) conferire alla CONSOB il potere di disciplinare con regolamento, in conformita' alla direttiva e alle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, della medesima direttiva, le seguenti materie:
1) il contenuto e le modalita' di comunicazione alla CONSOB, da parte degli intermediari, delle operazioni concluse riguardanti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati prevedendo anche l'utilizzo di sistemi di notifica approvati dalla CONSOB stessa;
2) l'estensione degli obblighi di comunicazione alla CONSOB delle operazioni concluse da parte degli intermediari anche agli strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni sui mercati regolamentati quando cio' sia necessario al fine di assicurare la tutela degli investitori;
3) i requisiti di organizzazione delle societa' di gestione dei mercati regolamentati;
n) prevedere che la CONSOB possa individuare i criteri generali ai quali devono adeguarsi i regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 62 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, di gestione e organizzazione dei mercati regolamentati in materia di ammissione, sospensione e revoca degli strumenti finanziari dalle negoziazioni, di accesso degli operatori e di regolamento delle operazioni concluse su tali mercati, in conformita' ai principi di trasparenza, imparzialita' e correttezza stabiliti dalla direttiva e dalle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, della medesima direttiva;
o) conferire alla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, il potere di disciplinare con regolamento, in conformita' alla direttiva e alle relative misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, della medesima direttiva, i criteri non discriminatori e trasparenti in base ai quali subordinare la designazione e l'accesso alle controparti centrali o ai sistemi di compensazione, garanzia e regolamento ai sensi degli articoli 34, 35 e 46 della direttiva;
p) conferire alla CONSOB il potere di disporre la sospensione o la revoca di uno strumento finanziario dalla negoziazione;
q) prevedere che la CONSOB vigili affinche' la prestazione in Italia di servizi di investimento da parte di succursali di intermediari comunitari avvenga nel rispetto delle misure di esecuzione degli articoli 19, 21, 22, 25, 27 e 28 della direttiva, ferme restando le competenze delle altre autorita' stabilite dalla legge;
r) prevedere la possibilita' per gli intermediari di avvalersi di promotori finanziari, secondo i principi gia' previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
s) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB i poteri di vigilanza e di indagine previsti dall'articolo 50 della direttiva, secondo i criteri e le modalita' previsti dall'articolo 187-octies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
t) prevedere, fatte salve le sanzioni penali gia' previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, per le violazioni delle regole dettate in attuazione della direttiva: l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori nel massimo a euro 250.000; la responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche; l'esclusione della facolta' di pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni; l'adeguamento alla complessita' dei procedimenti sanzionatori dei termini entro i quali procedere alle contestazioni; la pubblicita' delle sanzioni, salvo che la pubblicazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte;
u) estendere l'applicazione del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori nelle materie previste dalla direttiva;
v) prevedere procedure per la risoluzione stragiudiziale di controversie relative alla prestazione di servizi e di attivita' di investimento e di servizi accessori da parte delle imprese di investimento, che consentano anche misure di efficace collaborazione nella composizione delle controversie transfrontaliere;
z) disciplinare i rapporti con le autorita' estere anche con riferimento ai poteri cautelari esercitabili nelle materie previste dalla direttiva.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".
2. Ai fini del recepimento della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, come modificata dalla direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, il termine per l'esercizio della delega previsto dall'articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62, e' prorogato fino al 31 gennaio 2007.
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 25 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente:
"1-bis. Nei mercati regolamentati di strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 2, lettere f), g), h), i) e j), su merci e sui relativi indici, limitatamente al settore dell'energia, le negoziazioni in conto proprio possono essere effettuate da soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo".
4. All'articolo 78 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. L'attivita' di organizzazione e gestione dei sistemi di scambi organizzati di strumenti finanziari e' riservata ai soggetti abilitati alla prestazione di servizi di investimento, alle societa' di gestione dei mercati regolamentati e, limitatamente agli strumenti finanziari derivati su tassi di interesse e valute, anche ai soggetti che organizzano e gestiscono scambi di fondi interbancari".
5. La disposizione di cui al comma 4 entra in vigore centottanta giorni dopo la data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
6. Gli articoli 9, 10 e 14, comma 1, lettera a), della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sono abrogati.



Note all'art. 10:
- Il testo dell'art. 1 della legge 18 aprile 2005, n.
62, (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
comunitaria 2004) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
27 aprile 2005, n. 96, S.O., e' il seguente:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti
organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del
parere. Qualora il termine per l'espressione del parere
parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi
termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni
che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di
novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione della direttiva 2003/10/CE, della direttiva
2003/20/CE, della direttiva 2003/35/CE, della direttiva
2003/42/CE, della direttiva 2003/59/CE, della direttiva
2003/85/CE, della direttiva 2003/87/CE, della direttiva
2003/99/CE, della direttiva 2003/122/Euratom, della
direttiva 2004/8/CE, della direttiva 2004/12/CE, della
direttiva 2004/17/CE, della direttiva 2004/18/CE, della
direttiva 2004/22/CE, della direttiva 2004/25/CE, della
direttiva 2004/35/CE, della direttiva 2004/38/CE, della
direttiva 2004/39/CE, della direttiva 2004/67/CE e della
direttiva 2004/101/CE sono corredati della relazione
tecnica di cui all'art. 11-ter, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di
essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il
Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con riferimento all'esigenza di garantire il
rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi di informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni competenti per i profili
finanziari che devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura
indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5-bis.
5-bis. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati per
l'attuazione delle direttive 2004/39/CE, relativa ai
mercati degli strumenti finanziari, e 2004/25/CE,
concernente le offerte pubbliche di acquisto, il Governo,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui
all'art. 2 e con la procedura prevista dal presente
articolo, puo' emanare disposizioni integrative e
correttive al fine di tenere conto delle eventuali
disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione
europea secondo la procedura di cui, rispettivamente,
all'art. 64, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE, e
all'art. 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE.
6. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione, i decreti legislativi
eventualmente adottati nelle materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le
province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la
propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del
termine stabilito per l'attuazione della normativa
comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
data di entrata in vigore della normativa di attuazione
adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi
fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A
tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita
indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle
disposizioni in essi contenute.
7. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso
in cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti
ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine
previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con
competenza istituzionale prevalente per la materia a
giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche
comunitarie ogni quattro mesi informa altresi' la Camera
dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di
attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle
province autonome.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B,
ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni i testi alla Camera dei deputati ed al Senato
della Repubblica per il parere definitivo che deve essere
espresso entro venti giorni.».
- La direttiva 2004/39/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
n. L 145 del 30 aprile 2004.
- La direttiva 2006/31/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
n. L 114 del 27 aprile 2006.
- Si riporta il testo degli articoli 25 e 78 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge
6 febbraio 1996, n. 52 - pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, Supplemento ordinario),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 25 (Attivita' di negoziazione nei mercati
regolamentati). - 1. Le SIM e le banche italiane
autorizzate all'esercizio dei servizi di negoziazione per
conto proprio e per conto terzi possono operare nei mercati
regolamentati italiani, nei mercati comunitari e nei
mercati extracomunitari riconosciuti dalla CONSOB ai sensi
dell'art. 67. Le imprese di investimento comunitarie ed
extracomunitarie e le banche comunitarie ed
extracomunitarie autorizzate all'esercizio dei medesimi
servizi possono operare nei mercati regolamentati italiani.
1-bis. Nei mercati regolamentati di strumenti
finanziari previsti dall'art. 1, comma 2, lettere f), g),
h), i) e j), su merci e sui relativi indici, limitatamente
al settore dell'energia, le negoziazioni in conto proprio
possono essere effettuate da soggetti diversi da quelli di
cui al comma 1 del presente articolo.
2. La CONSOB puo' disciplinare con regolamento le
ipotesi in cui la negoziazione degli strumenti finanziari
trattati nei mercati regolamentati italiani deve essere
eseguita nei mercati regolamentati; in tale eventualita',
conformemente alla normativa comunitaria, stabilisce le
condizioni in presenza delle quali l'obbligo non sussiste.
3. Il comma 2 non si applica alle negoziazioni aventi a
oggetto titoli di Stato o garantiti dallo Stato.».
«Art. 78 (Scambi organizzati di strumenti finanziari).
- 1. La CONSOB puo' richiedere agli organizzatori, agli
emittenti e agli operatori dati, notizie e documenti sugli
scambi organizzati di strumenti finanziari.
2. Ai fini della tutela degli investitori, la CONSOB
puo':
a) stabilire le modalita', i termini e le condizioni
dell'informazione del pubblico riguardante gli scambi;
b) sospendere e, nei casi piu' gravi, vietare gli
scambi quando cio' sia necessario per evitare gravi
pregiudizi alla tutela degli investitori.
3. I provvedimenti previsti dal comma 2 sono adottati
dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, quando riguardano
scambi all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e
pubblici, diversi dai titoli di Stato, nonche' scambi di
strumenti previsti dall'art. 1, comma 2, lettera d) e di
strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi
di interesse e su valute, e dal Ministero dell'economia e
delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB,
quando riguardano scambi all'ingrosso di titoli di Stato.
3-bis. L'attivita' di organizzazione e gestione dei
sistemi di scambi organizzati di strumenti finanziari e'
riservata ai soggetti abilitati alla prestazione di servizi
di investimento, alle societa' di gestione dei mercati
regolamentati e, limitatamente agli strumenti finanziari
derivati su tassi di interesse e valute, anche ai soggetti
che organizzano e gestiscono scambi di fondi
interbancari.».
- Gli articoli 9 e 10 della legge 28 dicembre 2005, n.
262 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la
disciplina dei mercati finanziari - pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2005, n. 301, S.O.),
abrogati della presente legge, recavano:
«Art. 9. Conflitti d'interessi nella gestione dei
patrimoni di organismi d'investimento collettivo del
risparmio e di prodotti assicurativi e previdenziali
nonche' nella gestione di portafogli su base individuale».
«Art. 10. Conflitti d'interessi nella prestazione dei
servizi d'investimento».
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge n. 262
del 2005 come modificato dalla presente legge:
«Art. 14 (Modifiche al testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria). - 1. Al testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) (abrogato);
b) all'art. 31:
1) Il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. E' istituito l'albo unico dei promotori finanziari,
articolato in sezioni territoriali. Alla tenuta dell'albo
provvede un organismo costituito dalle associazioni
professionali rappresentative dei promotori e dei soggetti
abilitati. L'organismo ha personalita' giuridica ed e'
ordinato in forma di associazione, con autonomia
organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di
articolazione territoriale delle proprie strutture e
attivita'. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria
l'organismo determina e riscuote i contributi e le altre
somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione,
nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle
proprie attivita'. Esso provvede all'iscrizione all'albo,
previa verifica dei necessari requisiti, e svolge ogni
altra attivita' necessaria per la tenuta dell'albo.
L'organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri
stabiliti con regolamento dalla CONSOB, e sotto la
vigilanza della medesima»;
2) al comma 5, secondo periodo, le parole: «indette
dalla CONSOB» sono soppresse;
3) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. La CONSOB determina, con regolamento, i principi e
i criteri relativi:
a) alla formazione dell'albo previsto dal comma 4 e
alle relative forme di pubblicita';
b) ai requisiti di rappresentativita' delle
associazioni professionali dei promotori finanziari e dei
soggetti abilitati;
c) all'iscrizione all'albo previsto dal comma 4 e
alle cause di sospensione, di radiazione e di riammissione;
d) alle cause di incompatibilita';
e) ai provvedimenti cautelari e alle sanzioni
disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 55 e 196 e
alle violazioni cui si applicano le sanzioni previste dallo
stesso art. 196, comma 1;
f) all'esame, da parte della stessa CONSOB, dei
reclami contro le delibere dell'organismo di cui al
comma 4, relative ai provvedimenti indicati alla
lettera c);
g) alle regole di presentazione e di comportamento
che i promotori finanziari devono osservare nei rapporti
con la clientela;
h) alle modalita' di tenuta della documentazione
concernente l'attivita' svolta dai promotori finanziari;
i) all'attivita' dell'organismo di cui al comma 4 e
alle modalita' di esercizio della vigilanza da parte della
stessa CONSOB;
l) alle modalita' di aggiornamento professionale dei
promotori finanziari»;
c) all'art. 62:
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Qualora le azioni della societa' di gestione
siano quotate in un mercato regolamentato, il regolamento
di cui al comma 1 e' deliberato dal consiglio di
amministrazione della societa' medesima»;
2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Il regolamento puo' stabilire che le azioni di
societa' controllanti, il cui attivo sia prevalentemente
composto dalla partecipazione, diretta o indiretta, in una
o piu' societa' con azioni quotate in mercati
regolamentati, vengano negoziate in segmento distinto del
mercato»;
3) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. La CONSOB determina con proprio regolamento:
a) i criteri di trasparenza contabile e di
adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema dei
controlli interni che le societa' controllate, costituite e
regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione
europea, devono rispettare affinche' le azioni della
societa' controllante possano essere quotate in un mercato
regolamentato italiano. Si applica la nozione di controllo
di cui all'art. 93;
b) le condizioni in presenza delle quali non possono
essere quotate le azioni di societa' controllate sottoposte
all'attivita' di direzione e coordinamento di altra
societa';
c) i criteri di trasparenza e i limiti per
l'ammissione alla quotazione sul mercato mobiliare italiano
delle societa' finanziarie, il cui patrimonio e' costituito
esclusivamente da partecipazioni»;
d) all'art. 64:
1) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «e comunica immediatamente le proprie
decisioni alla CONSOB; l'esecuzione delle decisioni di
ammissione e di esclusione e' sospesa finche' non sia
decorso il termine indicato al comma 1-bis, lettera a)»;
2) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. La CONSOB:
a) puo' vietare l'esecuzione delle decisioni di
ammissione e di esclusione ovvero ordinare la revoca di una
decisione di sospensione degli strumenti finanziari e degli
operatori dalle negoziazioni, entro cinque giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui al comma 1,
lettera c), se, sulla base degli elementi informativi in
suo possesso, ritiene la decisione contraria alle finalita'
di cui all'art. 74, comma 1;
b) puo' chiedere alla societa' di gestione tutte le
informazioni che ritenga utili per i fini di cui alla
lettera a);
c) puo' chiedere alla societa' di gestione
l'esclusione o la sospensione degli strumenti finanziari e
degli operatori dalle negoziazioni.
1-ter. L'ammissione, l'esclusione e la sospensione
dalle negoziazioni degli strumenti finanziari emessi da una
societa' di gestione in un mercato da essa gestito sono
disposte dalla CONSOB. In tali casi, la CONSOB determina le
modificazioni da apportare al regolamento del mercato per
assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle
negoziazioni e la tutela degli investitori, nonche' per
regolare le ipotesi di conflitto d'interessi. L'ammissione
dei suddetti strumenti e' subordinata all'adeguamento del
regolamento del relativo mercato»;
e) all'art. 74, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente:
«1-bis. La CONSOB vigila sul rispetto delle
disposizioni del regolamento del mercato, relative agli
strumenti finanziari di cui all'art. 64, comma 1-ter, da
parte della societa' di gestione»;
f) all'art. 94 e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«5-bis. La CONSOB determina quali strumenti o prodotti
finanziari, quotati in mercati regolamentati ovvero diffusi
fra il pubblico ai sensi dell'art. 116 e individuati
attraverso una particolare denominazione o sulla base di
specifici criteri qualificativi, devono avere un contenuto
tipico determinato»;
g) all'art. 114:
1) Il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. La CONSOB puo', anche in via generale, richiedere
ai soggetti indicati nel comma 1, ai componenti degli
organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti,
nonche' ai soggetti che detengono una partecipazione
rilevante ai sensi dell'art. 120 o che partecipano a un
patto previsto dall'art. 122 che siano resi pubblici, con
le modalita' da essa stabilite, notizie e documenti
necessari per l'informazione del pubblico. In caso di
inottemperanza, la CONSOB provvede direttamente a spese del
soggetto inadempiente»;
2) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. I soggetti che producono o diffondono ricerche o
valutazioni, con l'esclusione delle societa' di rating,
riguardanti gli strumenti finanziari indicati all'art. 180,
comma 1, lettera a), o gli emittenti di tali strumenti,
nonche' i soggetti che producono o diffondono altre
informazioni che raccomandano o propongono strategie di
investimento destinate ai canali di divulgazione o al
pubblico, devono presentare l'informazione in modo corretto
e comunicare l'esistenza di ogni loro interesse o conflitto
di interessi riguardo agli strumenti finanziari cui
l'informazione si riferisce»;
h) all'art. 115:
1) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
«b) assumere notizie, anche mediante la loro
audizione, dai componenti degli organi sociali, dai
direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione
dei documenti contabili societari e dagli altri dirigenti,
dalle societa' di revisione, dalle societa' e dai soggetti
indicati nella lettera a)»;
2) al comma 1, lettera c), le parole: «nella
lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «nelle
lettere a) e b), al fine di controllare i documenti
aziendali e di acquisirne copia»;
3) al comma 2, le parole: «dalle lettere a) e b)»
sono sostituite dalle seguenti: «dalle lettere a), b)
e c)»;
i) dopo l'art. 117 sono inseriti i seguenti:
«Art. 117-bis (Fusioni fra societa' con azioni quotate
e societa' con azioni non quotate). - 1. Sono assoggettate
alle disposizioni dell'art. 113 le operazioni di fusione
nelle quali una societa' con azioni non quotate viene
incorporata in una societa' con azioni quotate, quando
l'entita' degli attivi di quest'ultima, diversi dalle
disponibilita' liquide e dalle attivita' finanziarie che
non costituiscono immobilizzazioni, sia significativamente
inferiore alle attivita' della societa' incorporata.
2. Fermi restando i poteri previsti dall'art. 113,
comma 2, la CONSOB, con proprio regolamento, stabilisce
disposizioni specifiche relative alle operazioni di cui al
comma 1 del presente articolo.
Art. 117-ter (Disposizioni in materia di finanza
etica). - 1. La CONSOB, previa consultazione con tutti i
soggetti interessati e sentite le Autorita' di vigilanza
competenti, determina con proprio regolamento gli specifici
obblighi di informazione e di rendicontazione cui sono
tenuti i soggetti abilitati e le imprese di assicurazione
che promuovono prodotti e servizi qualificati come etici o
socialmente responsabili»;
l) nella parte IV, titolo III, capo I, dopo l'art.
118 e' aggiunto il seguente:
«Art. 118-bis (Riesame delle informazioni fornite al
pubblico). - 1. La CONSOB stabilisce con regolamento le
modalita' e i termini per il riesame periodico delle
informazioni comunicate al pubblico ai sensi di legge,
comprese le informazioni contenute nei documenti contabili,
dagli emittenti quotati»;
m) nella parte IV, titolo III, capo II, dopo l'art.
124 e' inserita la seguente sezione:
«Sezione I-bis.
Informazioni sull'adesione a codici di comportamento
Art. 124-bis (Obblighi di informazione relativi ai
codici di comportamento). - 1. Le societa' di cui al
presente capo diffondono annualmente, nei termini e con le
modalita' stabiliti dalla CONSOB, informazioni
sull'adesione a codici di comportamento promossi da
societa' di gestione di mercati regolamentati o da
associazioni di categoria degli operatori e sull'osservanza
degli impegni a cio' conseguenti, motivando le ragioni
dell'eventuale inadempimento.
Art. 124-ter (Vigilanza sull'informazione relativa ai
codici di comportamento). - 1. La CONSOB, negli ambiti di
propria competenza, stabilisce le forme di pubblicita' cui
sono sottoposti i codici di comportamento promossi da
societa' di gestione di mercati regolamentati o da
associazioni di categoria degli operatori, vigila sulla
veridicita' delle informazioni riguardanti l'adempimento
degli impegni assunti, diffuse dai soggetti che vi abbiano
aderito, e irroga le corrispondenti sanzioni in caso di
violazione»;
n) nella parte IV, titolo III, capo II, dopo l'art.
154 e' inserita la seguente sezione:
«Sezione V-bis.
Redazione dei documenti contabili societari
Art. 154-bis. (Dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili societari). - 1. Lo statuto prevede le
modalita' di nomina di un dirigente preposto alla redazione
dei documenti contabili societari, previo parere
obbligatorio dell'organo di controllo.
2. Gli atti e le comunicazioni della societa' previste
dalla legge o diffuse al mercato, contenenti informazioni e
dati sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria
della stessa societa', sono accompagnati da una
dichiarazione scritta del direttore generale e del
dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari, che ne attestano la corrispondenza al vero.
3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari predispone adeguate procedure
amministrative e contabili per la predisposizione del
bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio
consolidato nonche' di ogni altra comunicazione di
carattere finanziario.
4. Al dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari devono essere conferiti adeguati poteri
e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi del
presente articolo.
5. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili societari
attestano con apposita relazione, allegata al bilancio di
esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato,
l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di
cui al comma 3 nel corso dell'esercizio cui si riferisce il
bilancio, nonche' la corrispondenza del bilancio alle
risultanze dei libri e delle scritture contabili.
L'attestazione e' resa secondo il modello stabilito con
regolamento dalla CONSOB.
6. Le disposizioni che regolano la responsabilita'
degli amministratori si applicano anche ai dirigenti
preposti alla redazione dei documenti contabili societari,
in relazione ai compiti loro spettanti, salve le azioni
esercitabili in base al rapporto di lavoro con la societa»;
o) all'art. 190, comma 2, dopo la lettera d), e'
aggiunta la seguente:
«d-bis) ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle
imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le
disposizioni previste dall'art. 25-bis, commi 1 e 2»;
p) all'art. 191, al comma 1, le parole: «comma 1»
sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 5-bis»;
q) all'art. 193, il comma 1 e' sostituito dal
seguente:
«1. Nei confronti di societa', enti o associazioni
tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli
articoli 113, 114 e 115 e' applicabile la sanzione
amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila
euro per l'inosservanza delle disposizioni degli
articoli medesimi o delle relative disposizioni
applicative. Si applica il disposto dell'art. 190, comma 3.
Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in
caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di
quest'ultima».».



 
Art. 11 (Attuazione della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca
scientifica).
1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche il seguente principio e criterio direttivo: prevedere che la domanda di ammissione possa essere accettata anche quando il cittadino del paese terzo si trova gia' regolarmente sul territorio dello Stato italiano.



Nota all'art. 11:
- Per la direttiva 2005/71/CE, si vedano le note
all'art. 1.



 
Art. 12. (Attuazione della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1 dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di
rifugiato).
1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1 dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche il seguente: nel caso in cui il richiedente asilo sia cittadino di un Paese terzo sicuro, ovvero, se apolide, vi abbia in precedenza soggiornato abitualmente, ovvero provenga da un Paese di origine sicuro, prevedere che la domanda di asilo e' dichiarata infondata, salvo che siano invocati gravi motivi per non ritenere sicuro quel Paese nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente. Tra i gravi motivi possono essere comprese gravi discriminazioni e repressioni di comportamenti riferiti al richiedente e che risultano oggettivamente perseguiti nel Paese d'origine o di provenienza e non costituenti reato per l'ordinamento italiano.



Nota all'art. 12:
- Per la direttiva 2005/85/CE, si vedano le note
all'art. 1.



 
Art. 13. (Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409. Attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, in materia di diritti acquisiti per l'esercizio della
professione di odontoiatra).
1. All'articolo 19, comma 1, della legge 24 luglio 1985, n. 409, e successive modificazioni, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"b-bis) ai medici che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 31 dicembre 1984 e che sono in possesso di un diploma di specializzazione triennale in campo odontoiatrico il cui corso di studi ha avuto inizio entro il 31 dicembre 1994 e che si sono effettivamente e lecitamente dedicati, a titolo principale, all'attivita' di cui all'articolo 2 per tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato".
2. All'articolo 20, comma 1, della legge 24 luglio 1985, n. 409, e successive modificazioni, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"b-bis) i medici che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 31 dicembre 1984 e che sono in possesso di un diploma di specializzazione triennale in campo odontoiatrico il cui corso di studi ha avuto inizio entro il 31 dicembre 1994".



Nota all'art. 13:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 19 e 20
della legge 24 luglio 1985, n. 409 (Istituzioni della
professione sanitaria di odontoiatria e disposizioni
relative al diritto di stabilimento ed alla libera
prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di
Stati membri delle Comunita' europee - pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 13 agosto 1985, n. 190, S.O.), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 19. - 1. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di
odontoiatra in altri Stati membri dell'Unione europea, il
Ministero della salute, previ gli opportuni accertamenti,
anche in collaborazione con gli ordini dei medici-chirurghi
e degli odontoiatri rilascia un attestato nel quale
certifica:
a) ai laureati in medicina e chirurgia abilitati
all'esercizio professionale che hanno iniziato la loro
formazione universitaria in medicina anteriormente al 28
gennaio 1980 e che si sono effettivamente e lecitamente
dedicati in Italia, a titolo principale, all'attivita' di
cui all'art. 2, per un periodo di almeno tre anni
consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il
rilascio dell'attestato;
b) ai laureati in medicina e chirurgia abilitati
all'esercizio professionale che hanno iniziato la loro
formazione universitaria in medicina dopo il 28 gennaio
1980 ed entro il 31 dicembre 1984, che hanno superato la
prova attitudinale di cui al decreto legislativo 13 ottobre
1998, n. 386, e hanno esercitato, effettivamente e
legalmente, a titolo principale l'attivita' di cui all'art.
2, per tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che
precedono il rilascio dell'attestato, che sono autorizzati
ad esercitare l'attivita' di cui all'art. 2 alle medesime
condizioni dei titolari del diploma di abilitazione
all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria;
b-bis) ai medici che hanno iniziato la loro
formazione universitaria in medicina dopo il 31 dicembre
1984 e che sono in possesso di un diploma di
specializzazione triennale in campo odontoiatrico il cui
corso di studi ha avuto inizio entro il 31 dicembre 1994 e
che si sono effettivamente e lecitamente dedicati, a titolo
principale, all'attivita' di cui all'art. 2 per tre anni
consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il
rilascio dell'attestato.
2. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera a), il
requisito dei tre anni di esercizio dell'attivita' non e'
richiesto per chi ha conseguito studi di almeno tre anni in
campo odontoiatrico.
3. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), il
requisito del superamento della prova attitudinale non e'
richiesto per chi e' in possesso di un diploma di
specializzazione triennale indicato nel decreto
ministeriale 18 settembre 2000 del Ministro della sanita',
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - serie generale - n. 222 del 22 settembre 2000:
odontoiatria e protesi dentaria, chirurgia
odontostomatologica, odontostomatologia, ortognatodonzia».
«Art. 20. - 1. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di
cui all'art. 2, si scrivono all'albo degli odontoiatri,
anche in deroga a quanto previsto all'art. 4, terzo comma:
a) i laureati in medicina e chirurgia abilitati
all'esercizio professionale che hanno iniziato la loro
formazione universitaria in medicina anteriormente al 28
gennaio 1980;
b) i laureati in medicina e chirurgia abilitati
all'esercizio professionale che hanno iniziato la loro
formazione universitaria in medicina dopo il 28 gennaio
1980 ed entro il 31 dicembre 1984 e che hanno superato la
prova attitudinale di cui al decreto legislativo 13 ottobre
1998, n. 386, o sono in possesso dei diplomi di
specializzazione indicati all'art. 19, comma 3.
b-bis) i medici che hanno iniziato la loro formazione
universitaria in medicina dopo il 31 dicembre 1984 e che
sono in possesso di un diploma di specializzazione
triennale in campo odontoiatrico il cui corso di studi ha
avuto inizio entro il 31 dicembre 1994.
2. All'albo degli odontoiatri e' aggiunto l'elenco
degli odontoiatri abilitati a continuare, in via
transitoria, l'esercizio della professione, ai sensi della
legge 5 giugno 1930, n. 943».



 
Art. 14. (Modifiche alla legge 8 luglio 1997, n. 213, recante classificazione
delle carcasse bovine, in applicazione di regolamenti comunitari).
1. L'articolo 3 della legge 8 luglio 1997, n. 213, e' sostituito dal seguente:
"Art. 3. - (Sanzioni per violazione delle disposizioni in materia di tecniche di classificazione non automatizzata). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento, che viola l'obbligo di identificazione e di classificazione di cui all'articolo 1, comma 1, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.
2. Il titolare dello stabilimento che utilizza una marchiatura o etichettatura difforme da quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 4 maggio 1998, n. 298, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento che viola le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il tecnico classificatore, quale definito all'articolo 1, comma 1, che effettua le operazioni di identificazione e classificazione delle carcasse bovine con modalita' difformi da quelle stabilite da atti normativi nazionali o comunitari, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000, se la difformita', rilevata al controllo su un numero di almeno 40 carcasse, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 344/91 della Commissione, del 13 febbraio 1991, e successive modificazioni, supera la percentuale del 5 per cento.
5. Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 29, e' abrogato".
2. Dopo l'articolo 3 della legge 8 luglio 1997, n. 213, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:
"Art. 3-bis. - (Sanzioni per violazione delle disposizioni in materia di tecniche di classificazione automatizzata). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento che, in assenza della licenza di cui all'articolo 3, paragrafo 1-bis, del regolamento (CEE) n. 344/91 della Commissione, del 13 febbraio 1991, utilizza tecniche di classificazione automatizzata e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 6.000 a euro 36.000. Salvo che il fatto costituisca reato, alla medesima sanzione e' soggetto il titolare dello stabilimento che modifica le specifiche delle tecniche di classificazione, in assenza dell'approvazione delle autorita' competenti, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1-quater, del citato regolamento (CEE) n. 344/91.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento che viola le disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 2-bis, del citato regolamento (CEE) n. 344/91, e successive modificazioni, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.
3. Il titolare dello stabilimento che viola le disposizioni sulla identificazione delle categorie delle carcasse, ovvero sulla redazione dei rapporti di controllo, di cui all'articolo 3, paragrafo 1-ter, del citato regolamento (CEE) n. 344/91, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.
4. Qualora nel corso dei controlli di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del citato regolamento (CEE) n. 344/91, e successive modificazioni, venga rilevato che il livello di precisione della macchina classificatrice sia inferiore a quello ottenuto nel corso della prova di certificazione, il titolare dello stabilimento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.
Art. 3-ter. - (Disposizioni finali). - 1. Se nei cinque anni successivi alla commissione dell'illecito di cui all'articolo 3, comma 4, della presente legge, accertata con provvedimento esecutivo, il tecnico classificatore viola nuovamente la medesima norma, l'organo competente al rilascio della licenza, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 6 maggio 1996, n. 482, secondo la gravita' della violazione, sospende o revoca l'abilitazione.
2. Se nei cinque anni successivi alla commissione dell'illecito di cui all'articolo 3-bis, comma 4, accertata con provvedimento esecutivo, il titolare dello stabilimento viola nuovamente la medesima norma, l'organo competente al rilascio della licenza, di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 344/91 della Commissione, del 13 febbraio 1991, e successive modificazioni, secondo la gravita' della violazione, sospende per un tempo determinato ovvero revoca la licenza.
3. Fino all'individuazione dell'organo competente da parte delle singole regioni e province autonome, le sanzioni di cui agli articoli 3 e 3-bis sono irrogate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 4 maggio 1998, n. 298.
4. Ai fini degli accertamenti e delle procedure di cui al comma 3 e per quanto non previsto dalla presente legge, restano ferme le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni".



Nota all'art. 14:
- La legge 8 luglio 1997, n. 213, reca:
«Classificazione delle carcasse bovine in applicazione di
regolamenti comunitari».



 
Art. 15. (Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante attuazione della direttiva 98/8/CE, in materia di
immissione sul mercato di biocidi).
1. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e' sostituito dal seguente:
"3. Non e' consentito il rilascio dell'autorizzazione all'immissione sul mercato per l'impiego da parte del pubblico di un biocida classificato a norma del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, come "tossico" o "molto tossico", "cancerogeno di categoria 1 o 2", "mutageno di categoria 1 o 2" o "tossico per la riproduzione di categoria 1 o 2", fermo restando che per l'impiego professionale ed industriale l'autorizzazione all'immissione sul mercato puo' essere sottoposta ad eventuali restrizioni di uso".



Nota all'art. 15:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 7 del decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 (Attuazione della
direttiva 98/8/CE in materia di ammissione sul mercato di
biocidi - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno
2000, n. 149, S.O.), come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Condizioni per il rilascio
dell'autorizzazione). - 1. Il Ministero della sanita'
autorizza l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di un
biocida, solo se ricorrono le seguenti condizioni:
a) i principi attivi del biocida sono iscritti negli
elenchi predisposti in sede comunitaria in applicazione
delle procedure di cui agli articoli 27 e 28 della
direttiva 98/8/CE e i requisiti stabiliti nella predetta
sede sono soddisfatti;
b) e' accertato, alla luce delle conoscenze
scientifiche e tecniche, e ne risulti la dimostrazione in
esito alla valutazione dei fascicoli di cui all'art. 9
condotta secondo i principi previsti all'allegato V, che il
biocida, tenuto conto di tutte le condizioni normali di
uso, delle modalita' d'uso del materiale trattato con esso
e delle conseguenze derivanti dal suo uso e dalla sua
eliminazione:
1) e' sufficientemente efficace;
2) non ha effetti inaccettabili sulla specie
bersaglio, come una resistenza o una resistenza incrociata
inaccettabili, o provochi sofferenze e dolori inutili nei
vertebrati;
3) non ha effetti inaccettabili di per se' o a
livello di residui, in,maniera diretta o indiretta, sulla
salute dell'uomo o degli animali o sulle acque di
superficie e sotterranee;
4) non ha effetti inaccettabili di per se' o a
livello di residui sull'ambiente per quanto riguarda, in
particolare, la sua durata e la sua distribuzione
nell'ambiente, con specifico riferimento alla
contaminazione delle acque di superficie, le acque potabili
e sotterranee e l'impatto sugli organismi diversi dalle
specie bersaglio;
c) la natura e la quantita' dei principi attivi in
esso contenuti e, se del caso, le impurita' e gli altri
componenti rilevanti dal punto di vista tossicologico ed
ecotossicologico, nonche' i residui di rilevanza
tossicologica o ambientale provenienti da un uso
autorizzato, possono essere determinati in base ai
pertinenti requisiti di cui agli allegati IA, IB, IIA, IIB,
IIIA o IIIB;
d) le proprieta' fisiche e chimiche del biocida sono
state determinate e giudicate accettabili per garantire un
uso, un magazzinaggio ed un trasporto adeguati del
prodotto.
2. L'autorizzazione puo' essere subordinata al rispetto
di ulteriori condizioni necessarie a garantire la
conformita' alle disposizioni del comma 1.
3. Non e' consentito il rilascio dell'autorizzazione
all'immissione sul mercato per l'impiego da parte del
pubblico di un biocida classificato a norma del decreto
legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive
modificazioni, come «tossico» o «molto tossico»,
«cancerogeno di categoria 1 o 2», «mutageno di categoria 1
o 2» o «tossico per la riproduzione di categoria 1 o 2»,
fermo restando che per l'impiego professionale ed
industriale l'autorizzazione all'immissione sul mercato
puo' essere sottoposta ad eventuali restrizioni di uso».



 
Art. 16. (Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, recante attuazione della direttiva 91/414/CEE, in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari).
1. Al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il Ministro della salute, sentita la Commissione di cui all'articolo 20, qualora vi siano motivi validi per ritenere che un prodotto fitosanitario da esso autorizzato o che e' tenuto ad autorizzare ai sensi dell'articolo 10 costituisca un rischio per la salute umana e degli animali o per l'ambiente, provvede, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, a limitarne o proibirne provvisoriamente l'uso e la vendita, notificando immediatamente il provvedimento agli altri Stati membri e alla Commissione europea";
b) all'articolo 20, al comma 5 e' premesso il seguente:
"4-bis. Il Ministro della salute puo' disporre che la Commissione consultiva si avvalga di esperti nelle discipline attinenti agli studi di cui agli allegati II e III, nel numero massimo di cinquanta, inclusi in un apposito elenco da adottare con decreto del Ministro della salute, sentiti i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, sulla base delle esigenze relative alle attivita' di valutazione e consultive derivanti dall'applicazione del presente decreto. Le spese derivanti dall'attuazione del presente comma sono poste a carico degli interessati alle attivita' svolte dalla Commissione ai sensi del comma 5".



Nota all'art. 16:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 11 e 20,
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122, S.O.,
recante: «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia
di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»; come
modificato dalla presente legge.
«Art. 11 (Clausola di salvaguardia). - 1. Il Ministro
della salute, sentita la Commissione di cui all'art. 20,
qualora vi siano motivi validi per ritenere che un prodotto
fitosanitario da esso autorizzato o che e' tenuto ad
autorizzare ai sensi dell'art. 10 costituisca un rischio
per la salute umana e degli animali o per l'ambiente,
provvede, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, a limitarne o proibirne provvisoriamente l'uso e
la vendita, notificando immediatamente il provvedimento
agli altri Stati membri e alla Commissione europea".
2. Il Ministero della sanita' da' la piu' ampia
pubblicita' al decreto di cui al comma 1, informando
immediatamente il titolare dell'autorizzazione, i
competenti organi di vigilanza e le organizzazioni
professionali di rivenditori e di agricoltori».
1 - 4 (abrogati).
4-bis. Il Ministro della salute puo' disporre che la
Commissione consultiva si avvalga di esperti nelle
discipline attinenti agli studi di cui agli allegati Il e
III, nel numero massimo di cinquanta, inclusi in un
apposito elenco da adottare con decreto del Ministro della
salute, sentiti i Ministri delle politiche agricole
alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e dello sviluppo economico, sulla
base delle esigenze relative alle attivita' di valutazione
e consultive derivanti dall'applicazione del presente
decreto. Le spese derivanti dall'attuazione del presente
comma sono poste a carico degli interessati alle attivita'
svolte dalla Commissione ai sensi del comma 5.
5. Le spese di funzionamento della Commissione
consultiva sono a carico degli interessati all'attivita'
autorizzativa di cui all'art. 5 e all'attivita' di
valutazione delle sostanze attive di cui all'art. 6,
commi 5 e 7, secondo tariffe e modalita' stabilite con
decreto del Ministro della sanita', di concerto con il
Ministro dell'industria, commercio e artigianato; gli
introiti sono versati in conto entrata del bilancio dello
Stato per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero della sanita'.
5-bis. Per spese di funzionamento della Commissione
consultiva di cui al comma 5 si intendono quelle destinate
al finanziamento di:
a) rimborso delle spese di viaggio e delle indennita'
di missione dei componenti della Commissione, in relazione
alle qualifiche rivestite e sulla base dei parametri
previsti dalle norme vigenti;
b) gettone di presenza ai componenti, o ai loro
sostituti in caso di assenza motivata, nonche' ai
componenti della segreteria di cui al comma 2, che
partecipano alle riunioni della Commissione, da determinare
con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per la partecipazione a riunioni della
Commissione o dei gruppi di lavoro per l'attuazione dei
programmi annuali di attivita';
c) compensi per la stipulazione, se del caso, di
convenzioni con soggetti pubblici o privati di comprovata
esperienza, competenza ed indipendenza per il supporto
tecnico alla Commissione nella redazione dei rapporti di
valutazione tecnico-scientifici di sostanze attive da
iscrivere nell'allegato I e per altri eventuali supporti
tecnici;
d) amministrazione generale indispensabile per le
attivita' della Commissione, incluse quelle per
l'approvvigionamento di strumenti e programmi informatici».



 
Art. 17. (Criteri direttivi per le modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in materia di
immissione in commercio e vendita di prodotti fitosanitari).
1. Il Governo e' autorizzato a modificare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 2 dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in base ai seguenti criteri direttivi:
a) prevedere la possibilita' di disporre la proroga dell'autorizzazione all'immissione in commercio qualora si tratti di un prodotto contenente una sostanza attiva oggetto dei regolamenti della Commissione europea, di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, e fino all'iscrizione della sostanza attiva medesima nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni;
b) prevedere che la proroga di cui alla lettera a) sia disposta a condizione che non siano sopravvenuti dati scientifici tali da alterare gli elementi posti a base del provvedimento di autorizzazione.
2. Il Governo e' altresi' autorizzato a modificare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 38 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere, nel rispetto della normativa comunitaria relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, nonche' degli obblighi derivanti dall'osservanza del diritto comunitario, che il solfato di rame, gli zolfi grezzi o raffinati, sia moliti, sia ventilati, gli zolfi ramati e il solfato ferroso, i prodotti elencati nell'allegato II, parte B, del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni, e i prodotti elencati nell'allegato 2 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001, siano soggetti a una procedura semplificata di autorizzazione, quando non siano venduti con denominazione di fantasia;
b) demandare a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, l'individuazione delle modalita' tecniche di attuazione della procedura semplificata di cui alla lettera a), in modo da garantire il rispetto dei requisiti di tutela della salute previsti dalla normativa comunitaria.



Note all'art. 17:
- Si riporta il testo degli articoli 11, comma 2 e 38 e
dell'allegato 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, (Regolamento di
semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla
produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di
prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46,
allegato 1, legge n. 59/1997). - Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 18 luglio 2001, n. 165, S.O.):
«Art. 11 (Rinnovo dell'autorizzazione).
(Omissis).
2. Il Dipartimento concede il rinnovo
dell'autorizzazione alla immissione in commercio, senza
sentire l'istituto convenzionato di cui all'art. 3, qualora
si tratti di un prodotto contenente una sostanza attiva
inserita nell'allegato I del Regolamento (CE) n. 451/2000
della Commissione, del 28 febbraio 2000, e nell'allegato I
del Regolamento (CEE) n. 3600/1992 della Commissione,
dell'11 dicembre 1992, sino alla iscrizione della sostanza
attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo
1995. n. 194, e sempre che non siano sopravvenuti dati
scientifici tali da alterare gli elementi posti a base del
provvedimento di autorizzazione.».
«Art. 38 (Disposizioni per l'uso di prodotti naturali e
particolari in agricoltura biologica).
1.-2. (Abrogati).
3. Gli organismi di controllo privati, gia' autorizzati
al controllo del metodo dell'agricoltura biologica ai sensi
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, che hanno
trasmesso al Ministro delle politiche agricole e forestali
l'integrazione del proprio manuale della qualita' con le
procedure di controllo per le produzioni animali, si
intendono autorizzati ad esercitare detta attivita' di
controllo a partire dal 24 agosto 2000, nelle more
dell'emanazione dei provvedimenti ministeriali di
autorizzazione o di revoca.
4. Il termine per le dichiarazioni di cui all'art. 3
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 110, relative ai
prodotti omeopatici per uso veterinario, limitatamente a
quelli contenenti materie prime di origine vegetale e
minerale, inclusi i prodotti omeopatici veterinari
destinati ad animali produttori di alimenti per l'uomo, e'
differito al 31 dicembre 2001, ferme restando le
disposizioni di cui al medesimo art. 3. Sono esclusi
dall'ambito di applicazione del presente comma i prodotti
omeopatici per uso veterinario contenenti materie prime di
origine animale qualora tali materie prime provengano da
animali per i quali sono stati adottati, a seguito del
manifestarsi di epidemie, provvedimenti restrittivi.
5. Il termine di differimento al 31 dicembre 2003 per
l'utilizzazione delle medicine omeopatiche per uso umano
previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 185, come da ultimo modificato dal
comma 32 dell'art. 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 338,
si intende esteso, come campo di applicazione, ai prodotti
di cui al comma 4.
6. Entro la medesima data di cui al comma 5, il
Ministero della sanita' predispone un elenco dei prodotti
di cui al comma 4. Nelle more della predisposizione
dell'elenco di cui al presente comma, detti prodotti,
purche' siano rispondenti ai requisiti di cui all'art. 3,
comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 110 del
1995, possono essere commercializzati anche oltre il
termine del 31 dicembre 2003, a condizione che la
somministrazione venga effettuata secondo le modalita'
prescritte mediante ricetta rilasciata da un medico
veterinario in copia unica non ripetibile.».
----> Vedere Allegato a pag. 34 del S.O. <----
L'allegato I deI citato decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194, reca:
«Sostanze attive autorizzate ad essere utilizzate nei
prodotti fitosanitari».
La direttiva 91/414/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. n.
L 230 del 19 agosto 1991.
Il regolamento (CEE) n. 2092/91 e' pubblicato nella
G.U.C.E. n. L 198 del 22 luglio 1991.



 
Art. 18. (Modifiche al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante attuazione della direttiva 1999/5/CE, riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il
reciproco riconoscimento della loro conformita).
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Le apparecchiature radio sono costruite in modo da utilizzare in maniera efficace lo spettro attribuito alle radiocomunicazioni di Terra e spaziali e le risorse orbitali, evitando interferenze dannose".
2. Il numero 3 dell'allegato VII annesso al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, e' sostituito dal seguente:
"3. La marcatura CE e' apposta sul prodotto o sulla placca di identificazione. La marcatura CE e' apposta, inoltre, sull'imballaggio, se presente, e sulla documentazione che accompagna il prodotto".



Note all'art. 18:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 3, e
dell'allegato VII, del decreto legislativo 9 maggio 2001,
n. 269, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 luglio
2001, n. 156, S.O., come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Requisiti essenziali). - 1. I requisiti
essenziali applicabili a tutti gli apparecchi sono i
seguenti:
a) la protezione della salute e della sicurezza
dell'utente o di qualsiasi altra persona, compresi gli
obiettivi per quanto riguarda i requisiti di sicurezza
previsti dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791, modificata
dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, ma senza
applicazione di limiti di tensione;
b) i requisiti in materia di protezione per quanto
riguarda la compatibilita' elettromagnetica previsti dal
decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615.
2. Le apparecchiature radio sono costruite in modo da
utilizzare in maniera efficace lo spettro attribuito alle
radiocomunicazioni di Terra e spaziali e le risorse
orbitali, evitando interferenze dannose.
3. Sono, altresi', requisiti essenziali quelli
stabiliti dalla Commissione europea che prevedono, per gli
apparecchi all'interno di determinate categorie o di
determinati tipi, l'obbligo della loro costruzione in modo
da:
a) interagire tramite reti con altri apparecchi e
poter essere collegati ad interfacce di tipo appropriato;
b) non danneggiare la rete o il suo funzionamento ne'
fare cattivo uso delle risorse della rete arrecando quindi
un deterioramento inaccettabile del servizio;
c) contenere elementi di sicurezza per garantire la
protezione dei dati personali e della vita privata
dell'utente e dell'abbonato;
d) supportare funzioni speciali che consentano di
evitare frodi;
e) supportare funzioni speciali che consentano
l'accesso a servizi d'emergenza;
f) supportare funzioni speciali che facilitino il
loro uso da parte di utenti disabili.
4. Il Ministero delle comunicazioni provvede a rendere
noto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le
determinazioni della Commissione europea circa
l'applicazione dei requisiti essenziali di cui al comma 3 e
la relativa data di efficacia.».
----> Vedere Allegato a pag. 35 del S.O. <----
In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura
CE devono essere rispettate le proporzioni indicate nel
simbolo di cui sopra.
2. La marcatura CE ha un'altezza non inferiore a 5 mm,
salvo quando cio' non sia possibile in relazione alle
caratteristiche dell'apparecchio.
3. La marcatura CE e' apposta sul prodotto o sulla
placca di identificazione. La marcatura CE e' apposta,
inoltre, sull'imballaggio, se presente, e sulla
documentazione che accompagna il prodotto.
4. La marcatura CE e' apposta in modo visibile,
leggibile e indelebile.
5. L'identificazione di categoria dell'apparecchio
assume la forma decisa dalla Commissione europea. Se del
caso, l'identificatore include un elemento inteso a
informare l'utente del fatto che l'apparecchio utilizza
bande di frequenza radio di cui impiego non e' armonizzato
nell'Unione europea. Esso ha la stessa altezza delle
iniziali «CE».».



 
Art. 19. (Introduzione dell'articolo 144-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante disposizioni per la
tutela dei consumatori).
1. Dopo l'articolo 144 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e' inserito il seguente:
"Art. 144-bis. - (Cooperazione tra le autorita' nazionali per la tutela dei consumatori). - 1. Il Ministero dello sviluppo economico svolge le funzioni di autorita' pubblica nazionale, ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorita' nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa per la tutela dei consumatori.
2. In particolare, i compiti di cui al comma 1 riguardano la disciplina in materia di:
a) servizi turistici, di cui alla parte III, titolo IV, capo II;
b) clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, di cui alla parte III, titolo I;
c) garanzia nella vendita dei beni di consumo, di cui alla parte IV, titolo III, capo I;
d) credito al consumo, di cui alla parte III, titolo II, capo II, sezione I;
e) commercio elettronico, di cui alla parte III, titolo III, capo II.
3. Il Ministero dello sviluppo economico esercita le funzioni di cui al citato regolamento (CE) n. 2006/2004, nelle materie di cui al comma 1, anche con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi collettivi dei consumatori in ambito nazionale.
4. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e puo' definire forme stabili di collaborazione con altre pubbliche amministrazioni. Limitatamente ai poteri di cui all'articolo 139, puo' avvalersi delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i procedimenti istruttori previsti dal presente articolo. In mancanza, i procedimenti sono regolati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
6. Il Ministero dello sviluppo economico designa l'ufficio unico di collegamento responsabile dell'applicazione del citato regolamento (CE) n. 2006/2004".



Nota all'art. 19:
- Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
(Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge
29 luglio 2003, n. 229) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.



 
Art. 20. (Comunicazioni periodiche all'AGEA in materia di produzione di olio
di oliva e di olive da tavola).
1. Al fine di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2153/2005 della Commissione, del 23 dicembre 2005, i frantoi e le imprese di trasformazione delle olive da tavola sono tenuti a comunicare mensilmente, anche attraverso le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale o i centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF), all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) gli elementi relativi alla produzione di olio di oliva e di olive da tavola.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i dati, le modalita' e la tempistica delle comunicazioni di cui al comma 1.
3. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 in relazione alla gravita' della violazione accertata. L'irrogazione delle sanzioni e' disposta dall'AGEA, anche avvalendosi dell'Agenzia per i controlli e le azioni comunitarie nel quadro del regime di aiuto alla produzione dell'olio di oliva (Agecontrol Spa).
4. In relazione alla nuova disciplina dell'organizzazione comune di mercato dell'olio di oliva di cui al regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, all'articolo 7, comma 3, della legge 27 gennaio 1968, n. 35, e successive modificazioni, dopo le parole: "quantita' nominali unitarie seguenti espresse in litri:" sono inserite le seguenti: "0,05,".



Note all'art. 20:
- Il regolamento (CE) n. 2153/2005 e' pubblicato nella
G.U.C.E. n. L 342 del 24 dicembre 2005.
- Il regolamento (CE) n. 865/2004 e' pubblicato nella
G.U.C.E. n. L 206 del 9 giugno 2004.
- Si riporta il testo dell'art. 7, della legge
27 gennaio 1968, n. 35, recante: "Norme per il controllo
della pubblicita' e del commercio dell'olio di oliva e
dell'olio di semi", come modificato dalla presente legge:
"Art. 7. - 1. Gli olii di oliva commestibili e gli olii
di semi commestibili, destinati al consumatore, devono
essere posti in vendita esclusivamente preconfezionati in
recipienti ermeticamente chiusi.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica
quando venga trasferito olio di oliva dal frantoio al
deposito del produttore e dal deposito di questi a quello
del primo destinatario.
3. Gli olii di oliva commestibili e gli olii di semi
commestibili, fino a 10 litri, devono essere confezionati
esclusivamente nelle quantita' nominali unitarie seguenti
espresse in litri: 0,05, 0,10, 0,25, 0,50, 0,75, 1,00,
2,00, 3,00, 5,00, 10,00.".



 
Art. 21. (Modifiche all'articolo 29 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, in
materia di rimborso di tributi).
1. Al comma 2 dell'articolo 29 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", circostanza che non puo' essere assunta dagli uffici tributari a mezzo di presunzioni".



Note all'art. 21:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 29, della legge
29 dicembre 1990, n. 428 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 gennaio 1991, n. 10, S.O., come modificato
dalla presente legge:
«Art. 29 (Rimborso dei tributi riconosciuti
incompatibili con norme comunitarie). - 1. Il termine
quinquennale di decadenza previsto dall'art. 91 del testo
unico delle disposizioni legislative in materia doganale,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43, deve intendersi applicabile a tutte
le domande e le azioni esperibili per il rimborso di quanto
pagato in relazione ad operazioni doganali. A decorrere dal
novantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge, il predetto termine ed il
termine di prescrizione previsto dall'art. 84 dello stesso
testo unico sono ridotti a tre anni.
2. I diritti doganali all'importazione, le imposte di
fabbricazione, le imposte di consumo, il sovrapprezzo dello
zucchero e i diritti erariali riscossi in applicazione di
disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie
sono rimborsati a meno che il relativo onere non sia stato
trasferito su altri soggetti, circostanza che non puo'
essere assunta dagli uffici tributari a mezzo di
presunzioni.
3. L'art. 19 del decreto-legge 30 settembre 1982, n.
688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre
1982, n. 873, e' applicabile quando i tributi riscossi non
rilevano per l'ordinamento comunitario.
4. La domanda di rimborso dei diritti e delle imposte
di cui ai commi 2 e 3, quando la relativa spesa ha concorso
a formare il reddito d'impresa, deve essere comunicata, a
pena di inammissibilita', anche all'ufficio tributario che
ha ricevuto la dichiarazione dei redditi dell'esercizio di
competenza.
5. I crediti di rimborso dei diritti e delle imposte di
cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non possono essere ceduti.
6. Quando la Corte di giustizia delle Comunita' europee
dichiara incompatibile con le norme comunitarie una
agevolazione od esenzione tributaria, la cessazione
dell'efficacia della disposizione che la prevede e'
dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro delle finanze.
7. La disposizione contenuta nel comma 2 si applica
anche quando il rimborso concerne somme versate
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge.
8. La disposizione contenuta nel comma 4 si applica a
decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge.».



 
Art. 22. (Abrogazione della legge 10 agosto 2000, n. 250, recante norme per l'utilizzazione dei traccianti di evidenziazione nel latte in polvere
destinato ad uso zootecnico).
1. La legge 10 agosto 2000, n. 250, e' abrogata.



Nota all'art. 22:
- La legge 10 agosto 2000, n. 250, abrogata dalla
presente legge, recava: «Norme per l'utilizzazione dei
traccianti di evidenziazione nel latte in polvere destinato
ad uso zootecnico.».



 
Art. 23. (Modifica dell'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, in materia di servizi di assistenza a terra negli aeroporti).
1. L'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, e' sostituito dal seguente:
"Art. 14. - (Protezione sociale). - 1. Fatte salve le disposizioni normative e contrattuali di tutela, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel caso di trasferimento delle attivita' concernenti una o piu' categorie di servizi di assistenza a terra di cui agli allegati A e B, al fine di individuare gli strumenti utili a governare gli effetti sociali derivanti dal processo di liberalizzazione, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, garantisce il coinvolgimento dei soggetti sociali, anche a mezzo di opportune forme di concertazione".



Nota all'art. 23:
- Il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1999, n. 28,
S.O., reca:
«Attuazione, della direttiva 96/67/CE relativa al
libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra
negli aeroporti della Comunita'.».



 
Art. 24. (Modifiche all'articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di accise sugli oli
minerali).
1. All'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e le relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6-bis, lettera b), le parole: "lire 560.000 per 1.000 litri" sono sostituite dalle seguenti: "euro 298,92 per 1.000 litri";
b) dopo il comma 6-ter e' aggiunto il seguente:
"6-quater. Con cadenza semestrale dall'inizio del progetto sperimentale di cui al comma 6-bis, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi dei prodotti agevolati di cui al medesimo comma 6-bis, rilevati nei sei mesi immediatamente precedenti. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla fine del semestre, e' eventualmente rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 6-bis".



Nota all'art. 24:
- Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative. - Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
29 novembre 1995, n. 279, S.O.), come modificato dalla
presente legge, facendo presente tuttavia che il
comma 6-bis e' stato abrogato dall'art. 1, comma 371, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296:
«Art. 21 (Prodotti sottoposti ad accisa). (Artt. 1 e 17
decreto-legge n. 331/1993 - Art. 11 decreto-legge n.
688/1982). - 1. Sono sottoposti ad accisa i seguenti
prodotti [1]:
a) benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710
00 36);
b) benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710
00 29 e 2710 00 32);
c) petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00
51 e 2710 00 55);
d) oli da gas o gasolio (codice NC 2710 00 69);
e) oli combustibili (codici NC da 2710 00 74 a 2710
00 78);
f) gas di petrolio liquefatti (codici NC da 2711 12
11 a 2711 19 00);
g) gas metano (codice NC 2711 29 00).
2. I seguenti prodotti, diversi da quelli indicati nel
comma 1, sono soggetti a vigilanza fiscale e, se destinati
ad essere usati, se messi in vendita o se usati come
combustibile o carburante, sono sottoposti ad accisa
secondo l'aliquota prevista per il combustibile o il
carburante per motori, equivalente:
a) i prodotti di cui al codice NC 2706;
b) i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20,
2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 99 11 e 2707 99 19;
c) i prodotti di cui al codice NC 2709;
d) i prodotti di cui al codice NC 2710;
e) i prodotti di cui al codice NC 2711, ad esclusione
del gas naturale;
f) i prodotti di cui ai codici NC 2712 10, 2712 20
00, 2712 90 31, 2712 90 33, 2712 90 39 e 2712 90 90;
g) i prodotti di cui al codice NC 2715;
h) i prodotti di cui al codice NC 2901;
i) prodotti di cui ai codici NC 2902 11 00, 2902 19
90, 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 e
2902 44;
l) i prodotti di cui ai codici NC 3403 11 00 e 3403
19;
m) i prodotti di cui al codice NC 3811;
n) i prodotti di cui al codice NC 3817.
3. Le disposizioni relative ai controlli e alla
circolazione intracomunitaria previste dal presente titolo
si applicano ai seguenti oli minerali del comma 2,
ancorche' siano destinati ad usi diversi da quelli tassati:
a) prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20,
2707 30 e 2707 50;
b) prodotti di cui ai codici NC da 2710 00 11 a 2710
00 72; tuttavia per i prodotti di cui ai codici NC 2710 00
21, 2710 00 25 e 2710 00 59 tali disposizioni si applicano
solo se essi circolano come merci alla rinfusa;
c) prodotti di cui al codice NC 2711 (ad eccezione
dei prodotti dei codici NC 2711 1100 e 2711 21 00);
d) prodotti di cui al codice NC 2901 10;
e) prodotti di cui ai codici NC 2902 20, 2902 30,
2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 e 2902 44.
I prodotti indicati nel presente comma, mediante
accordi bilaterali tra gli Stati membri interessati alla
loro movimentazione, possono essere esonerati, in tutto o
in parte e sempre che non siano tassati ai sensi del
comma 1, dal regime di cui sopra.
4. Qualora vengano autorizzate miscelazioni di prodotti
di cui al comma 1, tra di loro o con altre sostanze,
l'imposta e' dovuta secondo le caratteristiche della
miscela risultante.
5. Oltre ai prodotti elencati nel comma 2 e' tassato
come carburante qualsiasi altro prodotto destinato ad
essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come
carburante o come additivo ovvero per accrescere il volume
finale dei carburanti. I prodotti di cui al presente comma
possono essere sottoposti a vigilanza fiscale, anche quando
non destinati ad usi soggetti ad accisa. E' tassato,
inoltre, con l'aliquota d'imposta prevista per l'olio
minerale equivalente, qualsiasi altro idrocarburo, da solo
o in miscela con altre sostanze, destinato ad essere
utilizzato, messo in vendita o utilizzato come combustibile
per il riscaldamento, ad eccezione del carbone, della
lignite, della torba o di qualsiasi altro idrocarburo
solido simile o del gas naturale. Per gli idrocarburi
ottenuti dalla depurazione e dal trattamento delle miscele
e dei residui oleosi di ricupero destinati ad essere
utilizzati come combustibili si applica l'aliquota prevista
per gli oli combustibili densi.
6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al
biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante,
come combustibile, come additivo ovvero per accrescere il
volume finale dei carburanti e dei combustibili. La
fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del
biodiesel e' effettuata in regime di deposito fiscale. Per
il trattamento fiscale del biodiesel destinato ad essere
usato come combustibile per riscaldamento valgono, in
quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 61.
6.2. (Abrogati).
6-bis. [Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti
energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale
e' stabilita, nell'ambito di un progetto sperimentale, una
accisa ridotta, secondo le aliquote di seguito indicate,
applicabili sui seguenti prodotti impiegati come carburanti
da soli od in miscela con oli minerali:
a) bioetanolo derivato da prodotti di origine
agricola... lire 560.000 per 1.000 litri;
b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole
di origine agricola... euro 298,92 per 1.000 litri;
c) additivi e riformulati prodotti da biomasse:
1) per benzina senza piombo... lire 560.000 per
1.000 litri;
2) per gasolio, escluso il biodiesel... lire
475.000 per 1.000 litri].
6-ter. (Abrogato).
6-quater. Con cadenza semestrale dall'inizio del
progetto sperimentale di cui al comma 6-bis, i Ministeri
dello sviluppo economico e delle politiche agricole
alimentari e forestali comunicano al Ministero
dell'economia e delle finanze i costi industriali medi dei
prodotti agevolati di cui al medesimo comma 6-bis, rilevati
nei sei mesi immediatamente precedenti. Sulla base delle
suddette rilevazioni, al fine di evitare la
sovracompensazione dei costi addizionali legati alla
produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta
giorni dalla fine del semestre, e' eventualmente
rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al
medesimo comma 6-bis.
7. Le aliquote a volume si applicano con riferimento
alla temperatura di 15° Celsius ed alla pressione
normale.».



 
Art. 25 (Attuazione delle decisioni dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio del 21 ottobre 2001, del 28 aprile 2004 e del 10 novembre 2004, relative a privilegi e immunita' accordati ad agenzie e meccanismi istituiti dall'Unione europea nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune e della politica europea di sicurezza e di difesa e ai membri
del loro personale).
1. E' data attuazione alle seguenti decisioni dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio, le quali sono obbligatorie e vincolanti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) decisione del 21 ottobre 2001, relativa a privilegi e immunita' accordati all'Istituto per gli studi sulla sicurezza e al centro satellitare dell'Unione europea nonche' ai loro organi e al loro personale;
b) decisione del 28 aprile 2004, relativa a privilegi e immunita' accordati ad ATHENA;
c) decisione del 10 novembre 2004, relativa a privilegi e immunita' accordati all'Agenzia europea per la difesa e ai membri del suo personale.
 
Art. 26. (Modifiche alla legge 16 aprile 1987, n. 183, concernenti organismi
consultivi con competenze in materia di politiche comunitarie).
1. L'articolo 4 e i commi 2 e 3 dell'articolo 19 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono abrogati.



Nota all'art. 26:
- L'art. 4 della legge 16 aprile 1987, n. 183,
(Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento
dell'ordinamento interno agli atti normativi.), abrogato
dalla presente legge, recava:
«Art. 4 (Comitato consultivo).».
- Si riporta il testo dell'art. 19 della citata legge
n. 183 del 1987, come modificato dalla presente legge:
«Art. 19 (Commissione per il recepimento delle
normative comunitarie). - 1. Al fine di favorire il
sollecito recepimento delle normative comunitarie e'
autorizzata la costituzione di una commissione, presso il
Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie, formata da funzionari del Dipartimento stesso
e delle Amministrazioni dello Stato interessate e da un
magistrato del Consiglio di Stato, nominati con decreto del
Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie.
2.-3. (Abrogati)».



 
Art. 27.
(Modifica all'articolo 181 del codice della navigazione).
1. All'articolo 181, terzo comma, del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, le parole: "o consolari" sono soppresse.



Nota all'art. 27:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 181 del codice
della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942,
n. 327, come modificato dalla presente legge:
«Art. 181 (Rilascio delle spedizioni). - 1. La nave non
puo' partire se non ha ricevuto le spedizioni da parte del
comandante del porto o dell'autorita' consolare.
2. Il rilascio delle spedizioni si effettua mediante
apposizione del visto - con indicazione dell'ora e della
data - sulla dichiarazione integrativa di partenza che
viene consegnata in copia, o trasmessa con mezzi
elettronici al comandante della nave, il quale e' tenuto a
conservarla tra i documenti di bordo fino al successivo
approdo.
3. Le spedizioni non possono essere rilasciate qualora
risulti che l'armatore o il comandante della nave non ha
adempiuto agli obblighi imposti dalle norme di polizia, da
quelle per la sicurezza della navigazione, nonche' agli
obblighi relativi alle visite ed alle prescrizioni
impartite dalle competenti autorita'. Del pari le
spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti
che l'armatore o il comandante della nave non ha compiuto
gli adempimenti sanitari, fiscali e doganali ovvero non ha
provveduto al pagamento dei diritti portuali, al versamento
delle cauzioni eventualmente richieste a norma delle
vigenti disposizioni di legge o regolamentari, nonche' in
tutti gli altri casi previsti da disposizioni di legge.».



 
Art. 28. (Abrogazione dell'articolo 23, comma 3, della legge 18 aprile 2005,
n. 62).
1. All'articolo 23 della legge 18 aprile 2005, n. 62, il comma 3 e' abrogato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 febbraio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bonino, Ministro del commercio
internazionale Visto, il Guardasigilli: Mastella

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 1042):
Disegno di legge presentato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri (Prodi) e dal Ministro del commercio
internazionale (Bonino) il 9 giugno 2006.
Assegnato alla XIV commissione (Politiche dell'Unione
europea), in sede referente, il 15 giugno 2006 con pareri
delle commissioni I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,
XI, XII, XIII e della commissione per le questioni
regionali.
Esaminato dalla XIV commissione (Politiche dell'Unione
europea), in sede referente, il 5, 6, 13, 18, 19 luglio
2006.
Relazione scritta presentata il 19 luglio 2006
(relatore on. Ottone AC n. 1042-A).
Esaminato in aula il 25 luglio 2006, il 20 settembre
2006 ed approvato il 21 settembre 2006.
Senato della Repubblica (atto n. 1014):
Assegnato alla 14ª commissione (Politiche dell'Unione
europea), in sede referente, il 26 settembre 2006 con
pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª,
9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e della commissione parlamentare per
le questioni regionali.
Esaminato dalla 14ª commissione (Politiche dell'Unione
europea), in sede referente, il 10, 17, 24, 25 e 26 ottobre
2006.
Relazione presentata il 2 novembre 2006 (relatore sen.
Manzella AS n. 1014-A).
Esaminato in aula il 12, 24 ottobre 2006; il 7, 15, 16
e 21 novembre 2006 ed approvato, con modificazioni, il 19
dicembre 2006.
Camera dei deputati (atto n. 1042-B):
Assegnato alla XIV commissione (Politiche dell'Unione
europea), in sede referente, il 21 dicembre 2006 con pareri
delle commissioni I, V, VI, VIII, IX, XII.
Esaminato dalla XIV commissione (Politiche dell'Unione
europea), in sede referente, il 16 gennaio 2007.
Esaminato in aula il 16 gennaio 2007 ed approvato il
17 gennaio 2007.



Note all'art. 28:
- Si riporta il testo dell'art. 23 della legge
18 aprile 2005, n. 62, (Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee. Legge comunitaria 2004.), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 23 (Disposizioni in materia di rinnovo dei
contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura
di beni e servizi). - 1. L'ultimo periodo dell'art. 6,
comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive
modificazioni, e' soppresso.
2. I contratti per acquisti e forniture di beni e
servizi, gia' scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi
successivi alla data di entrata in vigore della presente
legge, possono essere prorogati per il tempo necessario
alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento
di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga
non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga
pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. (Abrogato)».



 
Allegato A
(Articolo 1, commi 1 e 3) 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio nonche' delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE.
 
Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3) 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione eco-compatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. 2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo. 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunita' delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilita' transfrontaliera nel settore ferroviario. 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle societa' di capitali. 2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilita' e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi. 2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, recante applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualita' per i servizi trasfusionali. 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilita', riciclabilita' e recuperabilita' e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio. 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti. 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica. 2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonche' fra determinate imprese. 2005/85/CE del Consiglio, del 1 dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato. 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricita' e per gli investimenti nelle infrastrutture. 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE. 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualita' delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE. 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE. 2006/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente la licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo. 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE. 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio. 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture. 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione). 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attivita' degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione). 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione). 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione).
 
Allegato C
(Articolo 6, comma 1) 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE.
 
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