Gazzetta n. 40 del 17 febbraio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, inerente la possibilita' di utilizzare il riferimento al nome di due vitigni nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica «Marche».

Il comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini,
istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164
Esaminata la domanda, fatta propria dalla regione Marche, intesa ad ottenere la possibilita' di utilizzare il riferimento al nome di due vitigni nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica «Marche»;
Visto il regolamento CE n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
Visto il regolamento CE n. 753/02 della Commissione del 29 aprile 2002 ed in particolare l'art. 19 - Indicazione delle varieta' di vite;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Ha espresso nella riunione del 31 gennaio 2007, parere favorevole in merito alla possibilita' di utilizzare il riferimento al nome di due vitigni nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica «Marche» prodotti nei territori di cui all'art. 3 del relativo disciplinare di produzione e a condizione che:
- il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento;
- il vino derivante dall'uva della varieta' presente in quantita' minoritaria deve essere comunque superiore al 15% del totale;
- la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni interessati, non superi il corrispondente limite fissato dall'art. 4 del disciplinare di produzione;
- il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve, ottenute da ciascuno dei due vitigni, non sia inferiore al corrispondente limite fissato all'art. 4 del disciplinare di produzione;
- il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto, all'atto dell'immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite piu' elevato di essi;
- l'indicazione dei due vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
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