Gazzetta n. 41 del 19 febbraio 2007 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 5 febbraio 2007
Modifiche al provvedimento del 29 novembre 2006, recante disposizioni di vigilanza sui sistemi di pagamento in materia di trattamento del contante.

IL GOVERNATORE
DELLA BANCA D'ITALIA
Visto l'art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
Visto l'art. 16 dello statuto del SEBC, che conferisce alla BCE e alle BCN dell'Eurosistema il diritto esclusivo di emettere banconote in euro;
Visto l'art. 106, paragrafo 1, trattato CE, che conferisce alla BCE e alle BCN dell'Eurosistema il diritto esclusivo di emettere banconote in euro;
Visto l'art. 105, paragrafo 2, trattato CE;
Visto l'art. 6 del Regolamento del Consiglio UE n. 1338/2001 del 28 giugno 2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni in legge 23 novembre 2001, n. 409, in materia di ritiro dalla circolazione e di trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote in euro sospette di falsita';
Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 21 gennaio 2002, modificato il 15 marzo 2006, in materia di ritiro dalla circolazione e di trasmissione alla Banca d'Italia delle banconote in euro sospette di falsita';
Visto il documento della Banca centrale europea del 16 dicembre 2004 « Ricircolo delle banconote in euro: quadro di riferimento per l'identificazione dei falsi e la selezione dei biglietti non piu' idonei alla circolazione da parte delle banche e di tutte le categorie professionali che operano con il contante";
Considerato che nell'esercizio della funzione di vigilanza prevista dall'art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la Banca d'Italia puo' emanare disposizioni volte ad assicurare l'affidabilita' dei sistemi di pagamento;
Visto il proprio provvedimento del 29 novembre 2006, recante disposizioni di vigilanza sui sistemi di pagamento in materia di trattamento del contante;
Vista la decisione del Consiglio direttivo della Banca centrale europea del 21 dicembre 2006 di prolungare il periodo di transizione entro il quale va data attuazione a quanto previsto dal citato documento del 16 dicembre 2004;
Considerato opportuno modificare il provvedimento del 29 novembre 2006;
E m a n a
il seguente provvedimento:
Art. 1.
Periodo transitorio
1. Il secondo capoverso dell'art. 5 del provvedimento del 29 novembre 2006 e' sostituito dal seguente: «Il periodo transitorio, entro il quale dovra' essere completato l'adeguamento delle procedure e delle attrezzature, scade il 31 dicembre 2010».
Roma, 5 febbraio 2007
Il Governatore: Draghi
 
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