Gazzetta n. 43 del 21 febbraio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 20 dicembre 2006
Disciplina della Camera nazionale arbitrale in agricoltura.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, concernente la soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto lo Statuto dell'AGEA;
Visto il regolamento (CE) n. 1663 del 7 luglio 1995 della Commissione che stabilisce modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 729/70 per quanto concerne la procedura di liquidazione dei conti del FEOGA sezione «Garanzia»;
Visto il regolamento (CE) n. 1257 del 17 maggio 1999 del Consiglio e successive modificazioni, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEOGA «Orientamento» e «Garanzia»;
Visto il regolamento (CE) n. 1258 del 17 maggio 1999 del Consiglio e successive modificazioni, relativo al finanziamento della politica agricola comune;
Visto il regolamento (CE) n. 1259 del 17 maggio 1999 del Consiglio e successive modificazioni, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune;
Visto il regolamento (CE) n. 1260 del 21 giugno 1999 del Consiglio e successive modificazioni recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
Visto il regolamento (CE) n. 2390 del 25 ottobre 1999 della Commissione e successive modificazioni ed integrazioni, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 663/1995 per quanto riguarda la forma e il contenuto delle informazioni contabili che gli Stati membri devono tenere a disposizione della Commissione nel quadro della liquidazione dei conti FEOGA, sezione «Garanzia»;
Visto il regolamento (CE) n. 1685 del 28 luglio 2000 della Commissione e successive modificazioni recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilita' delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;
Visto il regolamento (CE) n. 963 del 17 maggio 2001 della Commissione e successive modificazioni, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio per quanto riguarda il sostegno supplementare comunitario e la trasmissione di informazioni alla Commissione;
Vista la decisione 94/442/CE del 1° luglio 1994 della Commissione, relativa all'istituzione di una procedura di conciliazione nel quadro della liquidazione dei conti del FEOGA, sezione «Garanzia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 118, e successive modificazioni, recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Considerato che i regolamenti comunitari sopra richiamati, nonche' il regolamento CE n. 445/2002, prevedono la rendicontazione da parte dell'AGEA delle spese legittimamente sostenute nell'annualita' di riferimento, ponendo l'esigenza di definire tutte le controversie eventualmente insorte entro tale termine;
Considerato che i tempi occorrenti per l'espletamento dei relativi giudizi in via ordinaria rendono estremamente difficile rispettare tale termine e che una significativa quantita' di controversie in ragione di tali possibili ritardi rischia concretamente di non consentire la tempestiva rendicontazione delle relative spese;
Valutato che la situazione determinatasi comporterebbe il non pieno utilizzo delle risorse assegnate all'Italia dalla U.E., producendo un danno sia ai beneficiari sia allo Stato stesso;
Considerato peraltro che per far fronte in modo tempestivo alle eventuali necessita' finanziarie derivanti dalla possibile conclusione del contenzioso a favore dei beneficiari in annualita' successive occorrerebbe realizzare, con fondi nazionali, stanziamenti suppletivi utili a coprire tali esigenze e che cio' violerebbe i profili di concorrenza comunitaria, oltre che essere estremamente oneroso per le risorse statali;
Ritenuto di risolvere il problema attraverso la organizzazione di apposite procedure di conciliazione e procedure arbitrali a cui devolvere la risoluzione, in via semplificata, delle predette controversie nel pieno rispetto dei diritti dei beneficiari e nella positiva considerazione dell'urgenza di rispettare i termini posti dall'ordinamento comunitario;
Valutata positivamente la possibilita' di ricorrere a tali procedure di risoluzione delle controversie, alternative alla giurisdizione ordinaria, perfettamente aderenti con i contenuti del nostro sistema normativo, ed espressione del potere di organizzazione dei soggetti pubblici, in piena sintonia con l'ordinamento comunitario, assicurando procedure facilmente accessibili e meno onerose per una equa, tempestiva e trasparente composizione delle controversie;
Visti gli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile, come modificati dal decreto legislativo n. 40/2006, che prevedono la possibilita' di ricorrere, al fine di semplificare le procedure di risoluzione delle controversie, a procedure arbitrali nonche' di conciliazione;
Vista la deliberazione del commissario straordinario AGEA n. 31 del 7 giugno 2002 con la quale sono stati definiti i principi cui devono ispirarsi le procedure di risoluzione semplificata delle controversie di competenza AGEA, mediante la realizzazione di una camera arbitrale e di uno sportello di conciliazione;
Visto il decreto ministeriale 1° luglio 2002, n. 743, con cui e' stata approvata la succitata delibera n. 31 del 7 giugno 2002 del commissario straordinario dell'AGEA;
Visto il decreto legislativo n. 99 del 29 marzo 2004 con cui sono affidati alla Camera nazionale arbitrale in agricoltura nuovi compiti relativi, in particolare, alla certificazione della definizione delle posizioni dei soggetti istanti per l'ottenimento di una specifica tutela del credito;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004 in cui all'art. 14 si prevede l'inserimento della clausola arbitrale nell'ambito delle determinazioni relative alle domande della nuova PAC;
Visto il decreto legislativo n. 40/2006 in materia di riforma dell'arbitrato e della conciliazione;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 3 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2006, n. 100;
Visto sempre il decreto legislativo n. 99/2004 che all'art. 16, comma 3 prevede la competenza del Ministro delle politiche agricole e forestali all'approvazione del decreto relativo alla definizione delle nuove procedure arbitrali e di conciliazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, che nel prescrivere la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, attribuisce, come disposto dall'art. 3, al Dipartimento delle politiche di sviluppo, la competenza relativa all'istituzione della camera arbitrale;
Ritenuto di procedere agli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 99/2004 attraverso la definizione, mediante il presente decreto ministeriale, di una nuova disciplina della Camera nazionale arbitrale in agricoltura sia con riferimento alle procedure arbitrali che di conciliazione;
Ritenuto, infine, di collocare, in ossequio alle determinazioni ricordate, la suddetta camera presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Visto l'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, che prevede la competenza ministeriale all'approvazione del relativo decreto quando una fonte legislativa ne preveda l'emanazione conferendo espressamente tale potere;
Decreta:
Art. 1.
Finalita' ed istituzione della camera arbitrale
e degli organismi di conciliazione
1. Il presente decreto ministeriale recepisce le novita' introdotte in materia di arbitrato e di conciliazione dal decreto legislativo n. 40/2006 e disciplina l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della camera nazionale arbitrale in agricoltura e del comitato di conciliazione, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 99/2004.
2. Il presente decreto realizza la semplificazione e la riduzione dei tempi per la risoluzione delle controversie nelle quali AGEA e' parte, definendo modalita' operative facilmente accessibili e meno onerose per una loro equa, tempestiva e trasparente composizione, mediante il ricorso a strumenti quali l'arbitrato e la conciliazione, alternativi ai giudizi ordinari.
3. Della camera arbitrale e del comitato di conciliazione possono avvalersi anche le regioni o gli organismi pagatori da esse eventualmente istituiti, previa sottoscrizione di apposita intesa operativa.
 
Art. 2.
Norma organizzativa
1. La camera arbitrale e' struttura costituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, con particolari autonomie funzionali ed organizzative atte a garantirne la necessaria indipendenza nella gestione delle procedure di contenzioso o di conciliazione.
2. La camera arbitrale e' diretta da un responsabile tecnico, con funzioni di direttore della stessa.
3. Il direttore e' nominato con apposito decreto dal capo dipartimento delle politiche di sviluppo ed eindividuato tra soggetti che abbiano maturato comprovata esperienza professionale nella organizzazione ed amministrazione di strutture appositamente dedicate alla risoluzione di controversie e dura in carica per cinque anni, salvo conferma. Il direttore deve avere comprovata esperienza nell'organizzazione di analoghe esperienze a livello nazionale o europeo.
4. Il direttore e' scelto tra:
a) professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche;
b) avvocati con specifica e consolidata competenza in materia di giustizia arbitrale e di composizione extragiudiziale delle controversie;
c) dirigenti di ruolo dello Stato.
5. Il direttore provvede alla emanazione dei provvedimenti strettamente necessari per garantire l'efficiente amministrazione del giudizio arbitrale, nonche' per l'attuazione ed il funzionamento dello sportello di conciliazione e riferisce periodicamente, in ordine all'attivita' svolta, al capo dipartimento.
6. Il Dipartimento delle politiche di sviluppo, in adempimento al combinato disposto del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, n. 79, e del decreto ministeriale 5 agosto 2005 e successive modificazioni, pone a disposizione della camera arbitrale il personale, gli uffici, le strutture e le risorse necessarie per l'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti anche sulla base di un piano definito di intesa con il direttore della camera arbitrale.
7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, viene stabilito il compenso annuale omnicomprensivo del direttore della camera arbitrale, nell'ambito degli ordinari stanziamenti del Ministero.
8. Se dipendente pubblico, il direttore puo' essere posto in aspettativa, ai sensi dell'art. 19, comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni, ove cio' sia consentito nell'ordinamento dell'ente di provenienza, per il tempo necessario all'espletamento dell'incarico.
 
Art. 3.
Competenze della camera arbitrale
1. La camera arbitrale ha competenza sull'arbitrato e sulla conciliazione di controversie nelle quali AGEA e' parte, che concernono crediti od obbligazioni non sottratti alla disponibilita' delle parti.
2. Possono essere devolute ad arbitrato, ai sensi del presente decreto ministeriale, le controversie di valore non inferiore ad euro ventimila tra AGEA ed imprenditori agricoli, o soggetti con essi condebitori o corresponsabili.
3. La camera arbitrale:
a) cura la tenuta degli elenchi degli arbitri e dei periti, verifica i requisiti per l'iscrizione in tali elenchi, riceve le domande di iscrizione e cancellazione ed accerta gli altri fatti che comportano la cancellazione; cura inoltre la tenuta dell'elenco di disponibilita' dei segretari;
b) definisce ed aggiorna il codice deontologico;
c) riceve dalla parte interessata la domanda di arbitrato e di conciliazione e ne verifica la conformita' ai requisiti previsti dal presente decreto;
d) verifica la regolarita' delle comunicazioni a tutte le parti interessate, nella piu' scrupolosa osservanza del principio del contraddittorio;
e) riceve la nomina degli arbitri indicati dalle parti, riceve e valuta l'eventuale concorde indicazione del presidente, pone in essere gli ulteriori atti per la costituzione di ogni collegio arbitrale, per la ricusazione e sostituzione degli arbitri e del relativo presidente;
f) riceve un originale del lodo e lo custodisce per i cinque anni successivi, insieme con il fascicolo d'ufficio e con i relativi atti e documenti;
g) assume le iniziative opportune per la riunione o la trattazione congiunta di piu' vertenze connesse, e nel caso di riunione puo' disattendere le concordi indicazioni di cui alla lettera e);
h) fornisce, se richiesta, supporto anche logistico ai collegi arbitrali; contestualmente all'insediamento assegna ad ogni collegio o arbitro il segretario;
i) riceve in deposito i compensi dovuti ai collegi arbitrali e li amministra secondo le disposizioni del presente decreto; non risponde in caso d'inadempimento delle parti;
j) svolge le attivita' relative alla conciliazione;
k) svolge gli altri compiti attribuiti dal presente decreto.
 
Art. 4.
Requisiti professionali degli arbitri
1. Possono essere iscritti nell'elenco degli arbitri i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
a) avvocati con almeno cinque anni di iscrizione all'albo degli avvocati ed in possesso di specifica, documentata competenza in diritto comunitario, amministrativo e/o civile nelle materie oggetto di giudizio arbitrale;
b) professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche, con specifica documentata competenza in diritto comunitario, amministrativo e/o civile nelle materie oggetto di giudizio arbitrale;
c) magistrati amministrativi e contabili, con qualifica non inferiore a Consigliere di Stato o equiparata ed Avvocati dello Stato;
d) dirigenti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da almeno dieci anni.
 
Art. 5.
Elenco degli arbitri e dei presidenti
1. Possono essere nominati arbitri e presidenti i soggetti di cui all'articolo precedente, iscritti in appositi elenchi tenuti presso la camera arbitrale.
2. La nomina dell'arbitro non di parte pubblica e' libera.
3. I soggetti interessati alle attivita' di arbitro possono avanzare richiesta d'iscrizione, mediante domanda in carta libera, indirizzata alla Camera nazionale arbitrale, Roma 00186 - via XX Settembre, 20.
4. Gli avvocati comprovano la propria competenza nelle materie di cui all'art. 4, anche in via elettronica, inviando il proprio curriculum all'indirizzo indicato nel sito della camera arbitrale. Possono, in tale sede, altresi' specificare ulteriori conoscenze o specializzazioni per una piu' efficace individuazione delle competenze ai fini di nomina ad arbitro.
5. All'elenco dei presidenti possono iscriversi i soggetti di cui all'art. 4. Gli avvocati del libero foro devono essere abilitati ad esercitare presso le magistrature superiori da almeno cinque anni o avere e comprovare specifiche esperienze in materia di arbitrato.
6. La camera, verificato il possesso dei necessari requisiti, rispettivamente per gli arbitri ed i presidenti, procede alla relativa iscrizione.
7. Periodicamente gli elenchi sono aggiornati mediante l'inserimento di nuovi iscritti e la cancellazione di quelli che hanno perso i requisiti previsti dall'articolo precedente.
8. Delle modalita' d'iscrizione e' data avviso anche attraverso il sito Internet della camera arbitrale.
 
Art. 6.
Arbitro unico
1. Le controversie regolate dal presente decreto possono essere decise da un arbitro unico, ove le parti abbiano convenuto in tal senso. In caso di mancato accordo fra le parti l'arbitro unico e' nominato a cura della camera arbitrale, mediante sorteggio, tra gli iscritti nell'elenco dei presidenti dei collegi della camera arbitrale.
2. L'arbitro monocratico e' tenuto ad osservare le stesse procedure amministrate dal collegio arbitrale.
 
Art. 7.
Collegio arbitrale. Pluralita' di parti
1. Il giudizio arbitrale e' demandato a un collegio composto di tre arbitri, salvo quanto previsto nel comma 3.
2. Con l'istanza di arbitrato che introduce il procedimento arbitrale e con la nomina dell'arbitro di parte viene altresi' richiesta la nomina del terzo con funzioni di presidente; questi e' nominato liberamente e di comune intesa dagli arbitri di parte dopo la loro accettazione dell'incarico, e viene individuato fra gli iscritti nell'elenco disponibile presso la camera arbitrale. In difetto d'intesa fra le parti, il presidente viene nominato a cura della camera arbitrale mediante sorteggio, tra gli iscritti nell'elenco dei presidenti, in presenza degli arbitri ove questi lo richiedano.
3. Se le parti vincolate dalla stessa convenzione di arbitrato sono piu' di due e non concordano la nomina di un solo arbitro, il collegio puo' essere formato da tanti arbitri quanti sono le parti purche' in numero dispari. Qualora il collegio risulti composto da arbitri in numero pari, e in assenza di accordo fra le parti, viene nominato un ulteriore arbitro direttamente dalla camera arbitrale mediante sorteggio.
4. L'arbitro deve rendere disponibile l'autorizzazione della parte che lo ha designato anche in ordine alla nomina del presidente del collegio; tuttavia l'attivita' dell'arbitro puo' essere ratificata dalla parte anche successivamente.
5. In ogni ipotesi di contestazione sulla convenzione di arbitrato, sui poteri, sulla costituzione e sulla competenza degli arbitri, anche nel corso del procedimento, decide la camera arbitrale, salvo, in ogni caso, le competenze dell'autorita' giudiziaria ordinaria.
6. Coloro che sono stati sorteggiati una volta nel corso di ogni anno solare sono esclusi dai successivi sorteggi nel corso del medesimo anno.
 
Art. 8.
Incompatibilita' del terzo arbitro
1. Il soggetto nominato presidente dagli arbitri di parte, o dalla camera arbitrale, non dovra' versare nelle ipotesi di incompatibilita' previste dalla legge dal presente decreto o dalle consuetudini.
 
Art. 9.
Requisiti di onorabilita' degli arbitri
1. Sono requisiti di onorabilita':
a) non aver riportato pena detentiva;
b) non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
c) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
d) non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento.
 
Art. 10.
Regole etiche deontologiche
1. Per il corretto svolgimento dell'incarico gli arbitri, oltre alle limitazioni di attivita' professionali imposte dalla legge, sono soggetti all'osservanza delle regole etiche deontologiche previste dal presente titolo. Pertanto l'arbitro:
a) s'impegna a svolgere l'incarico affidatogli nel rispetto del presente decreto, garantisce con la propria coscienza e difende da ogni tipo di pressione, diretta o indiretta, l'indipendente esercizio delle proprie funzioni;
b) ispira le sue convinzioni alla piu' assoluta imparzialita' e cura di rispecchiarne anche all'esterno la fedele immagine;
c) valuta col massimo rigore l'esistenza di situazioni di possibile astensione per gravi ragioni di opportunita';
d) ha il dovere di astenersi quando abbia rapporti professionali con una delle parti in causa;
e) esamina i fatti della controversia senza pregiudizi ed interpreta le norme da applicare con serena obiettivita';
f) evita di comunicare anticipatamente alle parti le proprie convinzioni e giudizi sulla controversia, astenendosi dal diffondere decisioni istruttorie o di merito non definitive;
g) ha diritto esclusivamente al compenso, secondo i criteri definiti dal presente decreto e non puo' concordare altre richieste economiche con la parte che lo ha designato.
 
Art. 11.
Comportamento nel giudizio arbitrale
1. L'arbitro si comporta sempre con riserbo, provvede all'ordinato svolgimento del giudizio e garantisce la segretezza delle camere di consiglio, svolgendo il proprio ruolo nell'altrui rispetto.
2. Nel redigere o nel controllare le motivazioni dei provvedimenti collegiali, fa si' che siano esposte fedelmente le ragioni della decisione, esaminati adeguatamente i fatti e gli argomenti prospettati dalle parti, raggiunti esiti di giustizia nella leale osservanza della legge.
3. Nelle motivazioni saranno evitati giudizi irriguardosi su persone estranee all'oggetto della causa, come pure apprezzamenti personali sulle capacita' professionali di altri arbitri o dei difensori o dei periti, contenendo in garbata misura le espressioni di dissenso coerenti con la decisione adottata.
4. L'arbitro non sollecita ne' ricerca notizie informali o informazioni private su fatti riguardanti la controversia sottoposta al suo giudizio.
 
Art. 12.
Correttezza
1. L'arbitro non fa strumento del proprio ruolo per ottenere benefici o privilegi; non utilizza indebitamente le notizie di cui dispone per ragioni d'ufficio o per le funzioni esercitate; non fornisce, ne' richiede informazioni confidenziali; si astiene da segnalazioni dirette ad influire sullo svolgimento o sull'esito di altri giudizi.
 
Art. 13.
Rapporti con gli organi di informazione
1. Fermo il principio della liberta' di manifestazione del pensiero, l'arbitro dovra' ispirarsi a criteri di equilibrio e continenza nel rilasciare dichiarazioni o interviste agli organi di informazione.
 
Art. 14.
Astensione, ricusazione dell'arbitro e sua sostituzione
1. L'arbitro non deve accettare l'incarico e, dopo la costituzione del collegio, deve astenersi quando ha rapporti professionali, di parentela, di affinita' o di affari con una delle parti o con un patrocinatore delle stesse, tali da poter pregiudicare la sua imparzialita'.
2. Ciascuna parte puo' ricusare l'arbitro che non ha nominato o contribuito a nominare, nei casi in cui allo stesso e' fatto obbligo di astenersi, mediante ricorso alla camera arbitrale, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione. La camera arbitrale, sentito l'arbitro ricusato e assunte occorrendo sommarie informazioni, sentite le parti, decide con decreto del direttore anche sulle spese.
3. In ipotesi di manifesta infondatezza o inammissibilita' dell'istanza di ricusazione il proponente viene condannato al pagamento in favore dell'altra parte di una somma pari al triplo del compenso dovuto all'arbitro unico secondo i tariffari forensi. Il procedimento arbitrale puo' non essere sospeso durante la procedura di ricusazione, salvo inefficacia dell'attivita' compiuta dall'arbitro che risultera' ricusato.
4. In ipotesi di astensione successiva alla costituzione del collegio arbitrale, in caso di accoglimento dell'istanza di ricusazione ed in ogni altro caso in cui si renda necessaria, la sostituzione dell'arbitro ha luogo con le modalita' previste dagli articoli 6 e 7 che precedono. I termini per la pronuncia del lodo decorrono dalla nomina del nuovo arbitro.
5. La rinuncia all'incarico di arbitro successiva alla costituzione del collegio arbitrale, se non giustificata, costituisce illecito civile e disciplinare, talche' puo' comportare la cancellazione dall'elenco degli arbitri.
 
Art. 15.
Decadenza dell'arbitro
1. L'arbitro che omette o ritarda gli adempimenti connessi alle sue funzioni, decorsi dieci giorni da raccomandata a.r. di diffida, viene dichiarato decaduto dalla camera arbitrale su ricorso della o delle parti interessate. La sua sostituzione avviene con le medesime modalita' di nomina ordinaria.
 
Art. 16.
Responsabilita' degli arbitri
1. L'arbitro risponde dei danni provocati alle parti nelle seguenti ipotesi:
a) qualora si ricada nelle previsioni di cui all'art. 15 che precede, e l'arbitro abbia agito o omesso di agire con dolo o colpa grave;
b) qualora abbia omesso o precluso la pronuncia del lodo nei termini stabiliti;
c) quando abbia agito comunque con dolo o colpa grave.
2. L'azione di responsabilita' viene promossa dalla o dalle parti interessate durante il giudizio nell'ipotesi prevista dal comma 2, lettera a). Negli altri casi l'azione si promuove a seguito di sentenza passata in giudicato che accoglie l'impugnazione del lodo.
3. Il risarcimento per dichiarata responsabilita' non puo' superare il triplo del compenso dovuto, salvo che non si ricada nell'ipotesi di dolo, nel qual caso il risarcimento e' commisurato al danno.
 
Art. 17.
Clausola compromissoria
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, se in un contratto, convenzione o accordo le parti reputano di inserire la clausola compromissoria, questa deve prevedere che l'arbitrato si svolga ai sensi del presente decreto. La clausola compromissoria puo' essere inserita, prima dell'insorgere della lite, in atto integrativo o modificativo del predetto contratto, convenzione o accordo.
2. L'inserimento della clausola compromissoria puo' anche essere proposto nel contesto di un bando od altro atto unilaterale ovvero nel contesto di una domanda del privato ad esso correlata. In tal caso la proposta puo' essere accettata mediante espressa dichiarazione di volonta'.
3. Nel caso di contratto, convenzione o accordo con pluralita' di parti stipulanti, la clausola compromissoria e' valida ed efficace soltanto se tutte le parti interessate espressamente vi aderiscono.
4. La clausola compromissoria puo' contenere statuizioni in deroga al presente decreto. In tal caso l'arbitrato e' disciplinato dall'art. 808-ter del codice di procedura civile.
 
Art. 18.
Compromesso
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, in assenza di clausola compromissoria una controversia insorta e non ancora pendente dinanzi a giudice civile o amministrativo puo' mediante compromesso essere devoluta ad arbitrato ai sensi del presente decreto.
2. La conclusione del contratto di compromesso puo' avvenire anche mediante proposta e separata espressa accettazione, anziche' mediante atto unico, purche' in forma scritta a pena di nullita'. La proposta puo' essere contestuale alla domanda di arbitrato o con questa notificata e rimane ferma per i sessanta giorni successivi alla notifica.
3. L'accettazione della proposta di contratto di compromesso puo' essere anche contestuale alla nomina dell'arbitro della parte accettante.
4. L'accettazione o il diniego di accettazione di una proposta di compromesso e', per ciascuno dei destinatari della proposta, atto negoziale libero ed insindacabile. La proposta e' revocabile prima che al proponente pervenga l'accettazione. L'accettazione puo' essere revocata prima che venga a conoscenza del proponente. Il compromesso puo' essere stipulato anche mediante comunicazione telegrafica, o mediante telescrivente, telefax o messaggio telematico nel rispetto della normativa concernente la trasmissione e ricezione dei documenti teletrasmessi.
 
Art. 19.
Compromesso per controversia pendente
1. Le disposizioni precedenti possono essere applicate anche qualora la controversia penda in primo grado dinanzi ad una o piu' autorita' giudiziarie civili e/o amministrative.
2. Nel caso che ad una controversia partecipino piu' soggetti privati, la proposta di compromesso deve essere accettata da tutte le parti in lite.
3. Qualora pendano piu' controversie connesse per comunanza di fatti rilevanti, sono ammissibili soltanto proposte di compromesso relative a tutte le controversie connesse.
4. Con la proposta di compromesso deve essere notificata anche la rinuncia agli atti dei giudizi pendenti dinanzi alle predette autorita' giudiziarie. Tale rinuncia rimane condizionata all'accettazione della proposta, e qualora l'accettazione non sopravvenga entro i sessanta giorni successivi alla notifica e' priva di effetti e non puo' essere fatta valere in giudizio.
 
Art. 20.
Introduzione della domanda arbitrale
Adempimenti finanziari
1. La parte interessata deposita presso la camera arbitrale un'istanza dalla stessa sottoscritta che dovra' contenere, oltre la nomina del proprio arbitro:
a) generalita' del ricorrente ed elezione di domicilio;
b) convenzione arbitrale, indicazione della controparte, richiesta di giudizio arbitrale;
c) esposizione esaustiva dei fatti, formulazione dei quesiti ed indicazione del valore della controversia;
d) indicazione dei mezzi di prova e documenti a sostegno della domanda;
e) indicazione del difensore ove nominato e procura alle liti.
2. La domanda di arbitrato e' inviata alla camera in originale, assicurando modalita' certe di ricezione della stessa.
3. Prima della costituzione del collegio arbitrale, la parte attrice e' tenuta ad effettuare un deposito infruttifero di importo pari al 3% del valore della controversia, se questo non supera euro cinquecentomila ed al quindici per mille per quanto esso supera detto importo. Il deposito non puo' essere inferiore ad euro mille o superiore ad euro duecentomila. Il valore della controversia e' determinato provvisoriamente dalla camera arbitrale sulla base della domanda di arbitrato.
4. Il deposito e' effettuato presso la camera arbitrale mediante assegni circolari a favore della stessa. Per quanto eccede euro mille, l'importo del deposito puo' essere ridotto ad un terzo se per i rimanenti due terzi e' prestata fideiussione bancaria incondizionata della durata di almeno un anno; la spesa per la fideiussione non e' ripetibile.
5. L'arbitrato e' improcedibile se non e' ottemperato quanto previsto nei commi 3 e 4.
6. Dal deposito puo' essere prelevato quanto occorrente per le spese della procedura, comprese quelle alberghiere e di trasporto, mediante eventuali anticipazioni effettuate, in base alla relativa documentazione, ai membri ed al segretario del collegio arbitrale.
7. Contemporaneamente alla sottoscrizione del lodo, il collegio arbitrale determina il compenso dovutogli e quantifica le spese sopportate. Il segretario del collegio comunica alle parti la richiesta anzidetta e l'importo residuo del deposito di cui al comma 3.
8. Il collegio applica onorari e oneri del procedimento in ragione del tariffario di cui al decreto ministeriale 5 ottobre 1994, n. 585, e successive modificazioni ed integrazioni, in misura pari ai minimi previsti, eventualmente aumentabili non oltre il 30%, in ragione della sua complessita' e, comunque non superiore ai 300.000,00 euro, cosi' ripartite:
a) onorari e spese degli arbitri;
b) onorari e spese dell'eventuale perito d'ufficio, da considerare quali oneri da aggiungersi agli onorari del collegio, calcolati con riferimento ai minimi tariffari delle relative tariffe professionali;
c) oneri per l'amministrazione della procedura.
9. Il mancato versamento delle spese a cura di una parte puo' consentire all'altra parte di provvedervi, fermo restando che le somme erogate verranno portate a credito nel lodo finale.
10. Il collegio provvede, tramite il segretario, a tutti gli adempimenti amministrativi o contabili necessari, versando le somme eventualmente percepite dalle parti presso istituti di credito o deposito di valori autorizzati. Il segretario deposita presso la camera arbitrale tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute. Le parti possono visionare la documentazione ed estrarne copia.
11. I membri del collegio, e gli eventuali periti d'ufficio, a conclusione del giudizio sono tenuti a versare, a titolo di rimborso spese alla camera arbitrale, il cinque per cento dei propri compensi. Il segretario provvede a tale adempimento prima della definitiva chiusura della procedura.
12. Il compenso del segretario, pari all'otto per cento dell'importo complessivo dovuto al collegio arbitrale per onorario, e' aggiunto all'importo come determinato al precedente comma 8.
13. Le domande proposte in via subordinata o alternativa non concorrono a formare il valore della controversia; vi concorrono invece le domande riconvenzionali.
14. Ferma restando la solidarieta' prevista dall'art. 814, primo comma, del codice di procedura civile, dopo il pagamento di quanto dovuto al collegio arbitrale eventualmente al netto di quanto dallo stesso ottenuto mediante prelievo dal deposito, il residuo di questo e' restituito al depositante ed il credito verso il fideiussore e' estinto.
15. Le incombenze fiscali sono assolte sull'originale depositato presso la camera arbitrale.
 
Art. 21.
Memoria di costituzione del resistente
e nomina di arbitro. Sostituzione
1. La camera arbitrale trasmette copia del ricorso ed invita la parte resistente, entro i successivi venticinque giorni, a nominare il proprio arbitro di parte ed a formulare memoria di replica che dovra' contenere:
a) generalita' della parte convenuta ed eventuale elezione di domicilio;
b) formulazione delle difese e indicazione dei mezzi di prova, ove occorra domanda riconvenzionale e relativo valore economico;
c) procura alle liti conferita al difensore;
d) ogni altro documento che la parte ritenga utile nel giudizio.
2. La documentazione non digitale potra' essere fatta pervenire tramite fax.
3. In presenza di domanda riconvenzionale della convenuta parte attrice ha facolta' di far pervenire memoria di replica entro venti giorni successivi al ricevimento della domanda stessa, con le modalita' previste nel presente articolo.
4. Qualora non abbia luogo la designazione dell'arbitro a cura della parte resistente, a istanza della parte che vi ha interesse questo viene nominato dalla camera arbitrale, con le modalita' previste nel presente decreto per la nomina del presidente del collegio, nei dieci giorni successivi alla mancata nomina o alla mancata costituzione nei termini fissati dal presente decreto.
5. In ipotesi di sostituzione di uno o piu' arbitri nel corso del procedimento la nuova nomina avviene in conformita' con le procedure di nomina ordinarie.
 
Art. 22.
Dichiarazione di indipendenza degli arbitri
Insediamento del collegio arbitrale e primi adempimenti
1. Contestualmente all'accettazione dell'incarico gli arbitri devono rilasciare alla camera arbitrale, a pena di inefficacia della nomina, una dichiarazione diretta ad escludere fatti e circostanze che possono determinare incompatibilita' con la gestione dell'incarico stesso, ed in particolare:
a) ogni rapporto con parti o difensori che possa pregiudicare indipendenza o imparzialita';
b) qualsiasi interesse, anche indiretto, economico o personale connesso alla materia di cui in causa;
c) qualunque pregiudizio o riserva che possa incidere sull'imparzialita' di giudizio nei confronti dell'oggetto della controversia.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 dovra' inoltre contenere l'impegnativa dell'arbitro ad osservare il presente decreto.
3. Durante l'intero procedimento e sino all'emissione del lodo ogni arbitro e' tenuto a comunicare ogni sopravvenuta ragione d'incompatibilita' nella gestione dell'incarico affidatogli, ferme restando le previsioni di cui all'art. 14.
4. In caso di rifiuto dell'incarico, la nomina del nuovo arbitro avra' luogo nei dieci giorni successivi con le stesse modalita' procedurali previste dall'art. 7.
5. Nella riunione di insediamento il collegio:
a) fissa i termini per la pronuncia del lodo, nel rispetto delle intese intervenute con la camera arbitrale, anche per garantire il rispetto di eventuali obblighi comunitari;
b) determina il valore della controversia;
c) dispone, a carico solidale delle parti, il versamento di un anticipo corrispondente a non meno di un terzo del compenso dovuto al collegio ed al segretario.
6. Dall'insediamento del collegio decorrono i termini per l'emanazione del lodo.
7. La camera arbitrale prima della seduta d'insediamento assegna ad ogni collegio un segretario. I segretari sono nominati con riguardo alla loro complessiva competenza; hanno titolo di preferenza coloro che dimostrano la conoscenza del decreto arbitrale conseguita mediante lo svolgimento di specifici momenti formativi e/o di aggiornamento presso la camera arbitrale, e risultino dotati di comprovata competenza nell'uso di strumenti informatici. Ai segretari compete la formazione e la tenuta del fascicolo d'ufficio, la stesura dei verbali sotto la supervisione del presidente, nonche' le eventuali attivita' di natura fiscale, l'effettuazione delle comunicazioni disposte dal collegio, la custodia degli atti e dei documenti dell'arbitrato. Di questi ultimi e' consentita la visione ed il rilascio di copie nei casi consentiti.
 
Art. 23.
Riunione successiva all'insediamento: adempimenti
1. Quando sia consentito dalla natura della controversia il collegio arbitrale, nella riunione successiva all'insediamento, esperisce un tentativo di conciliazione che potra' essere rinnovato in ogni successiva fase istruttoria.
2. In difetto di conciliazione il collegio arbitrale fissa attraverso apposita ordinanza:
a) i termini, ulteriori oltre a quelli definiti con insediamento del collegio, per la presentazione di eventuali successive memorie e documenti, oltre alle repliche;
b) le modalita' di trasmissione degli atti per l'intero svolgimento dell'arbitrato, in conformita' alle previsioni del presente decreto;
c) le modalita' di ripartizione degli onorari tra il presidente e gli arbitri.
d) l'eventuale sospensione del giudizio arbitrale.
 
Art. 24.
Natura dell'arbitrato e sede
1. Gli arbitri decidono secondo le norme di diritto. L'arbitrato e' rituale.
2. La sede dell'arbitrato e' presso la camera arbitrale. Le riunioni sono tenute preferibilmente in locale messo a disposizione dalla camera arbitrale; in mancanza di cio', presso gli studi professionali indicati dal presidente del collegio.
3. I termini per il deposito delle memorie difensive non possono essere inferiori a 10 giorni lavorativi, salvo diverso accordo tra le parti.
 
Art. 25.
Riunioni
1. La data di discussione e' fissata dal collegio arbitrale. Il presidente del collegio puo' essere autorizzato dagli arbitri a deliberare le ordinanze per lo svolgimento del procedimento.
2. Il collegio arbitrale puo' dedicare una o piu' riunioni all'istruttoria e puo', fino alla discussione, pronunciare ordinanza o compiere atti istruttori.
3. Nessuna riunione puo' essere fissata nel mese di agosto e tra il 20 ed 31 dicembre, periodi entro cui i termini di emanazione del lodo sono sospesi.
4. La comunicazione della data, dell'ora e del luogo della riunione ai patrocinatori delle parti deve essere da questi ricevuta almeno dieci giorni prima; se non contenuta nel verbale di insediamento od ordinanza del collegio arbitrale, la comunicazione e' fatta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante altra modalita' che consenta di accertare l'avvenuta tempestiva ricezione.
5. Ciascuna parte puo' comparire di persona.
6. L'assenza di patrocinatore senza giustificato motivo non impedisce lo svolgimento della riunione.
7. Di ogni riunione e' redatto sintetico verbale.
8. Esaurita la discussione, e qualora non si debba procedere ad ulteriori attivita' istruttorie, il collegio si riserva la deliberazione del lodo.
 
Art. 26.
Termini operativi
1. Se e' stata proposta domanda riconvenzionale, il presidente del collegio arbitrale concede alla parte attrice un termine non superiore a quindici giorni per il deposito di risposta a detta domanda e parimenti differisce i termini per il deposito della successiva memoria.
 
Art. 27.
Assunzione dei mezzi di prova e documenti
1. Sono ammessi i mezzi di prova previsti dall'ordinamento italiano.
1. I mezzi di prova sono ammessi su istanza di parte ovvero d'ufficio, purche' nel pieno rispetto del principio del contraddittorio.
2. E' ammessa l'esibizione di dichiarazioni scritte provenienti da soggetti terzi rispetto alla controversia. Gli arbitri possono assumere prove testimoniali presso la sede dell'arbitrato o presso il testimone. Se questo rifiuta di comparire, il collegio ha facolta' di richiedere al presidente del tribunale ove ha sede il giudizio arbitrale, che ne ordini la comparizione davanti agli arbitri.
3. Il collegio arbitrale puo' ordinare l'esibizione dei processi verbali di polizia giudiziaria o tributaria e dei relativi allegati, nonche' rapporti degli organismi di controllo accreditati. Non e' ammessa la prova contraria sui fatti oggettivi che sono comprovati da detti processi verbali e rapporti. La querela di falso puo' essere proposta soltanto dinanzi al giudice ordinario. Il collegio puo' richiedere alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell'amministrazione stessa che e' necessario acquisire al giudizio.
4. Il collegio arbitrale puo' disporre consulenze tecniche d'ufficio. I periti sono individuati dalle parti liberamente, con riferimento agli iscritti nell'elenco di cui all'art. 36.
5. Dei documenti e delle relazioni dei consulenti tecnici sono depositate tante copie quanto sono le parti ed i componenti del collegio arbitrale.
 
Art. 28.
Transazione nel corso di un giudizio
1. Se la controversia e' definita con transazione prima della costituzione del collegio, il procedimento e' archiviato e nulla e' dovuto agli arbitri.
2. In qualsiasi momento anteriore alla conclusione della discussione il collegio arbitrale puo' esperire un tentativo di conciliazione, anche prospettando un'ipotesi non verbalizzata di composizione della lite.
3. Della conciliazione e' redatto processo verbale sottoscritto anche dalle parti personalmente, ovvero dai patrocinatori se muniti di specifico mandato. Il collegio arbitrale attribuisce contestualmente efficacia di titolo esecutivo al processo verbale.
4. Se dopo la costituzione del collegio arbitrale le parti o i patrocinatori concordemente dichiarano per iscritto che la controversia e' integralmente definita mediante transazione, e' redatto processo verbale di estinzione del giudizio arbitrale sottoscritto anche dalle parti personalmente ovvero dai patrocinatori muniti di specifico mandato.
5. In caso di definizione parziale della controversia o di riduzione della materia in contenzioso, il giudizio prosegue per la residua materia del contendere, e della definizione parziale o riduzione e' dato atto nel lodo.
6. Nei casi precedenti l'onorario del collegio arbitrale e' ridotto proporzionalmente.
 
Art. 29.
Forma della decisione e termine per il deposito del lodo
1. Ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 22, comma 4, lettera a), gli arbitri devono pronunciare il lodo nel termine di centottanta giorni decorrente dall'insediamento del collegio arbitrale. Nel caso che il collegio debba pronunciare su piu' controversie connesse per comunanza dei fatti rilevanti per la decisione, il predetto termine e' elevato a duecento giorni.
2. Quando devono essere assunti mezzi di prova o acquisiti documenti non esibiti, il collegio puo' con ordinanza prorogare il termine di cui al precedente comma per non piu' di centottanta giorni complessivi.
3. Il lodo, redatto in tanti originali quante sono le parti e in ulteriore originale per il deposito presso la camera arbitrale, puo' essere sottoscritto dagli arbitri anche in tempi e luoghi diversi, e si perfeziona nel momento in cui e' apposta l'ultima delle anzidette sottoscrizioni.
4. La pronuncia del lodo e' subordinata agli adempimenti economici previsti dal presente decreto.
 
Art. 30.
Contenuto e deposito del lodo
1. Il lodo deve pronunciarsi su ogni domanda che costituisce il merito della controversia, e deve contenere:
nome degli arbitri;
sede dell'arbitrato;
indicazione delle parti;
indicazione della convenzione di arbitrato e delle conclusioni delle parti;
succinta esposizione dei motivi;
dispositivo;
liquidazione delle spese di procedimento;
sottoscrizione degli arbitri;
menzione espressa degli arbitri che non hanno potuto o voluto sottoscrivere il lodo, per la cui validita' e' comunque sufficiente la sottoscrizione della maggioranza degli arbitri.
2. Il lodo dalla data della sua ultima sottoscrizione ha gli effetti di sentenza pronunciata dall'autorita' giudiziaria, salvo quanto disposto dalla legge in tema di esecutorieta' pronunciata dall'autorita' giudiziaria.
3. Il lodo e' comunicato, a cura del segretario, a ciascuna delle parti mediante consegna di un originale, o di copia conforme, mediante plico raccomandato entro 10 giorni dall'ultima sottoscrizione.
4. La parte che intende eseguire il lodo nel territorio della Repubblica italiana deve depositarlo, assieme all'atto contenente la convenzione di arbitrato, presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'arbitrato. Accertata la regolarita' formale del lodo il tribunale lo dichiara esecutivo con decreto.
5. Il lodo reso esecutivo e' soggetto a trascrizione o annotazione in tutti i casi nei quali lo sarebbe la corrispondente sentenza.
6. Contro il decreto che nega o concede l'esecutorieta' del lodo e' ammesso ricorso alla Corte di appello entro trenta giorni dalla comunicazione. La Corte, sentite le parti, decide con ordinanza in camera di consiglio.
 
Art. 31.
Lodo parziale
1. Il collegio arbitrale puo' pronunciare lodo parziale. In tal caso alle parti e' concesso un ulteriore termine di trenta giorni per elaborare le rispettive difese, e il lodo definitivo deve essere pronunciato entro i novanta giorni successivi al deposito del lodo parziale, fermo quanto previsto dal precedente art. 29, comma 1.
 
Art. 32.
Correzione del lodo
1. Ogni parte ha facolta' di chiedere agli arbitri, entro un anno dalla comunicazione del lodo:
a) la correzione del testo dal quale il lodo risulti affetto da omissioni o errori materiali o di calcolo;
b) l'integrazione formale del testo dal quale risulta che il lodo difetta dell'indicazione delle parti, o della clausola compromissoria, dei requisiti, l'assenza dei motivi o il dispositivo. Gli arbitri devono provvedere entro i sessanta giorni dalla richiesta. In difetto provvede la camera arbitrale.
 
Art. 33.
Conservazione degli atti e loro restituzione
1. A conclusione del giudizio arbitrale ciascuna parte ha la facolta' di chiedere il ritiro del fascicolo contenente gli atti depositati. In ogni caso la camera arbitrale e' tenuta a custodire il fascicolo di ufficio sino a cinque anni dalla emissione del lodo.
 
Art. 34.
Informazioni e pubblicazione del lodo
1. Ogni notizia o informazione, durante lo svolgimento della procedura, deve rimanere rigorosamente riservata, a cio' restando obbligati la camera arbitrale e tutti i soggetti che partecipano alla procedura.
2. Al fine di favorire la rapida risoluzione di controversie aventi contenuto analogo a quelle gia' decise, il lodo definitivo, omettendo il nome delle parti, ovvero in modo integrale se a cio' autorizzato dalle parti, puo' essere pubblicato attraverso la realizzazione di appositi strumenti informativi od il sito internet della camera, ovvero mediante la diffusione attraverso organismi tecnico-informativi specializzati.
 
Art. 35.
Convenzione arbitrale e impugnazione
1. La convenzione di arbitrato puo' prevedere la non impugnabilita' del lodo arbitrale. Diversamente il lodo e' impugnabile secondo quanto disposto dal codice di procedura civile.
 
Art. 36.
Elenco dei periti
1. L'elenco dei periti enumera tutti i soggetti, esperti nelle materie oggetto di giudizio arbitrale, che risultano in possesso dei requisiti per la nomina a periti nei giudizi stessi ad iniziativa dei singoli collegi giudicanti.
2. I soggetti legittimati ad essere inseriti nell'elenco debbono possedere i seguenti requisiti:
a) laureati in economia e commercio, giurisprudenza, agraria, ingegneria o architettura o lauree dichiarate equipollenti, abilitati all'esercizio della professione ed iscritti ai relativi albi;
b) professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche, economiche, agrarie e tecniche;
c) commercialisti e revisori dei conti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti ai relativi albi;
d) diplomati abilitati all'esercizio della professione ed iscritti ai relativi albi con specifica competenza in materia di agricoltura.
3. Si applicano ai periti i requisiti di onorabilita' previsti per gli arbitri.
4. E' incompatibile la contemporanea iscrizione nell'elenco degli arbitri e in quello dei periti.
 
Art. 37.
Elenco dei segretari
1. L'elenco dei segretari enumera tutti i soggetti che risultano in possesso dei requisiti per la nomina a segretario nei giudizi.
2. I soggetti legittimati ad essere inseriti nell'elenco debbono essere in possesso di diploma di laurea ovvero di laurea magistrale o laurea specialistica con specifica competenza di natura amministrativa.
 
Art. 38.
Iscrizione negli elenchi dei periti e dei segretari
1. Al fine di conseguire l'iscrizione nell'elenco dei periti o dei segretari i soggetti interessati, in possesso dei requisiti, devono presentare alla camera arbitrale domanda in carta libera corredata da adeguata documentazione.
2. I soggetti interessati, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, possono rivolgere domanda di iscrizione nell'elenco, indirizzata alla Camera nazionale arbitrale - 00186 Roma - via XX Settembre, 20.
3. Il direttore della camera verifica il possesso dei necessari requisiti e procede, se del caso, alla relativa iscrizione.
4. Periodicamente l'elenco e' aggiornato a cura del direttore mediante l'inserimento di nuovi iscritti, e la cancellazione dei soggetti che hanno perso i titoli per l'iscrizione.
 
Art. 39.
Conservazione degli atti e loro restituzione
1. Ciascuna parte puo' ritirare il proprio fascicolo dopo il deposito del lodo definitivo. Puo' ritirarlo temporaneamente, con obbligo di restituzione, anche dopo il deposito di lodo parziale.
2. Ogni informazione relativa all'oggetto ed allo svolgimento della procedura puo' essere fornita soltanto alle parti. Ogni lodo puo' essere pubblicato o divulgato; il lodo parziale puo' esserlo congiuntamente al relativo lodo definitivo. L'originale del lodo e' conservato presso la camera arbitrale.
 
Art. 40.
Osservatorio sul contenzioso arbitrale
1. La Camera nazionale arbitrale acquisisce tutte le pronunce dei giudici penali, civili, amministrativi e dei collegi arbitrali, con l'obiettivo di individuare fenomeni rilevanti ai fini della regolarita', dell'efficienza, dell'economicita' dell'azione della camera, nelle forme e nei modi previsti per l'esercizio delle proprie funzioni.
2. Sulla base dell'elaborazione ed aggregazione degli elementi emersi, la camera evidenzia l'eventuale sviluppo anomalo del contenzioso. La camera arbitrale formula apposita comunicazione alla competente direzione del Ministero con l'eventuale segnalazione dei problemi emergenti in relazione ad irregolarita' diffuse in particolari ambiti di applicazione della normativa.
3. La camera arbitrale coadiuva l'attivita' di supporto al contenzioso ed a tal fine:
a) elabora le informazioni ricevute e riferisce al Ministero, evidenziando le fattispecie per le quali risulta utile un intervento;
b) cura l'esame e la raccolta delle deliberazioni assunte dai collegi arbitrali, e ne riferisce al Ministero ai fini dell'esercizio della funzione di osservatorio.
 
Art. 41.
Certificazione di arbitrato
1. Ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, su specifica e separata istanza di parte, il direttore della camera, verificata la pendenza del procedimento arbitrale, certifica che la posizione del soggetto istante sara' definita mediante procedimento arbitrale entro il termine ad esso assegnato, e trasmette la certificazione allo stesso per gli usi consentiti dalla legge.
 
Art. 42.
Il comitato di conciliazione e sue competenze
1. Il tentativo di conciliazione e' sempre esperibile in tutte le controversie disciplinate dal presente decreto, ove non si sia fatto preventivamente ricorso al procedimento arbitrale.
2. Quando il valore della controversia non supera i ventimila euro, puo' farsi luogo a procedimento di conciliazione da esperirsi davanti al comitato di conciliazione, costituito da un rappresentante di A.G.E.A. e dal responsabile del C.A.A. di riferimento, o da un rappresentante delle associazioni di produttori e loro unioni nazionali qualora la normativa comunitaria gli assegni in via esclusiva tali compiti, ovvero dal soggetto interessato e dal direttore della camera arbitrale o suo delegato.
3. Il comitato, puo' farsi assistere da uno o piu' esperti iscritti nell'albo degli arbitri o nell'elenco dei periti in relazione alla natura ed alla complessita' delle questioni trattate.
4. In relazione all'effettivo numero di conciliazioni proposte le presenti procedure potranno essere adeguate dal direttore al fine di consentirne l'utilizzazione on line. In tal caso, tutta la procedura, dalla domanda di conciliazione, alla replica ed all'udienza di valutazione, avvengono on line attraverso la procedura preventivamente comunicata ed accettata dalle parti.
 
Art. 43.
Il procedimento
1. La conciliazione, e' attivata, entro quindici giorni dalla ricezione della domanda, a firma congiunta delle parti o di una di esse o dei loro procuratori, presso la camera arbitrale.
2. La domanda contiene:
a) le generalita' delle parti ed elezione di domicilio;
b) l'esposizione dei fatti, la formulazione dei quesiti e l'indicazione del valore della controversia, comunque inferiore ai 20.000 euro;
c) l'indicazione dei mezzi di prova a sostegno delle rispettive richieste;
d) l'indicazione eventuale del difensore, con relativa procura alle liti.
3. La domanda di conciliazione deve essere proposta mediante posta elettronica. La camera provvede ad inviarne copia a tutti i componenti del comitato di conciliazione, oltre che alle eventuali controparti, ove la domanda non venga congiuntamente proposta.
4. La camera arbitrale provvede all'indizione della conciliazione.
 
Art. 44.
Memoria difensiva
1. AGEA deve presentare memoria scritta alla camera arbitrale entro trenta giorni successivi alla ricezione della domanda di conciliazione, mediante documento elettronico.
2. La camera provvede ad inviarne copia ai membri del comitato di conciliazione.
 
Art. 45.
Discussione presso il comitato di conciliazione
Verbale di conciliazione
1. Ascoltate le parti all'udienza fissata per la discussione, il comitato propone, ove possibile, la positiva soluzione della controversia.
2. Qualora la proposta sia concordata, viene redatto apposito verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti interessate; il verbale fa stato fra le medesime.
3. Qualora il tentativo di conciliazione rimanga infruttuoso, le parti potranno ricorrere al giudizio arbitrale.
4. La procedura di conciliazione deve essere esperita entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.
5. E' comunque ammessa la presenza della parte e la trattazione orale.
 
Art. 46.
Oneri della conciliazione
1. La conciliazione e' gratuita. Nessun compenso e' dovuto ai rappresentanti delle parti ed al rappresentante della camera arbitrale.
2. Nel caso di nomina di periti o di esperti questi sono retribuiti con le stesse modalita' del giudizio arbitrale. Le relative spese restano a carico delle parti secondo quanto stabilito dal comitato di conciliazione.
 
Art. 47.
Disposizioni transitorie e abrogative
1. La camera arbitrale acquisisce e fa proprio l'elenco dei presidenti dei collegi arbitrali, degli arbitri e dei periti di AGEA, istituiti ai sensi della delibera del commissario straordinario di AGEA n. 31 del 7 giugno 2002.
2. E' abrogato il decreto 3 marzo 2006 del Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100.
3. Le domande di arbitrato e conciliazione presentate nel periodo di vigenza del predetto decreto ministeriale sono d'ufficio assegnate alla camera arbitrale istituita dal presente decreto che ne da' comunicazione alle parti interessate anche in ordine alla determinazione dei tempi di trattazione.
Roma, 20 dicembre 2006
Il Ministro: De Castro Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 39
 
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