Gazzetta n. 43 del 21 febbraio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 14 febbraio 2007
Autorizzazione al «Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali», al rilascio di attestati di conformita' per la certificazione CE di prodotti, ai sensi dell'articolo 10 e del controllo di produzione, ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 89/686/CEE, relativa ai dispositivi di protezione individuale.

IL DIRETTORE GENERALE
per lo sviluppo produttivo e la competitivita'
del Ministero dello sviluppo economico
e
IL DIRETTORE GENERALE
per la tutela delle condizioni di lavoro
del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale
Vista la direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuali;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione individuale;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10 di attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE che modificano la direttiva 89/686/CEE;
Vista la direttiva del 19 dicembre 2002 del Ministro delle attivita' produttive pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;
Vista l'istanza del 28 novembre 2005, protocollo MAP 69154 del 1° dicembre 2005 con la quale il Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, con sede in Gardone Val Trompia (Brescia), via Mameli 23, ha richiesto il riconoscimento come organismo notificato al rilascio di attestati di conformita' per la certificazione CE di prodotti ai sensi dell'art. 10 e del controllo di produzione ai sensi dell'art. 11 parte A e parte B della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale;
Rilevato che la documentazione allegata all'istanza e' conforme alla direttiva del Ministro della attivita' produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2003;
Visto l'esito favorevole dell'esame documentale effettuato dall'apposito gruppo di lavoro interministeriale in data 23 gennaio 2007;
Decretano:
Art. 1.
1. Il Banco nazionale di prova per le munizioni commerciali, con sede in Gardone Val Trompia (Brescia), via Mameli 23, e' autorizzato al rilascio di attestati di conformita' per la certificazione CE di prodotti ai sensi dell'art. 10 e del controllo di produzione ai sensi dell'art. 11 parte A e parte B della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale per le famiglie di prodotto di seguito elencate:
giubbetti antiproiettile;
caschi antiproiettile.
 
Art. 2.
1. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, con sede in Gardone Val Trompia (Brescia), via Mameli 23 e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
2. Il Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali e' tenuto ad inviare al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico - Ufficio F2 ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle certificazioni emesse ai sensi della presente autorizzazione.
 
Art. 3.
1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha validita' quinquennale alla data di emissione del presente decreto.
2. Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione il Ministero dello sviluppo economico o il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, si riservano la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione, disponendo appositi controlli.
3. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico - Ufficio F2.
4. Nel caso in cui, nel corso dell'attivita' anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente autorizzazione.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 febbraio 2007
Il direttore generale
per lo sviluppo produttivo e la competitivita'
Bianchi
Il direttore generale
per la tutela delle condizioni di lavoro
Battistoni
 
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