Gazzetta n. 44 del 22 febbraio 2007 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
DELIBERAZIONE 25 gennaio 2007
Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneita' dell'accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dalla azienda «SAR autolinee Riviera S.p.A.» di Cisano sul Neva, concluso in data 9 dicembre 2003 tra l'azienda e le segreterie territoriali delle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILT-UIL di Savona (pos. 18149). (Deliberazione n. 07/39).

LA COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE
SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI ESSENZIALI
su proposta dell'avv. Giovanni Di Cagno, delegato per il settore;
Premesso:
che la azienda «SAR autolinee Riviera S.p.a.» di Cisano sul Neva (Savona) svolge attivita' di trasporto pubblico locale;
che, in data 24 febbraio 2004, l'azienda «SAR autolinee Riviera S.p.a.» di Cisano sul Neva (Savona) trasmetteva a questa Commissione il testo dell'accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente, stipulato in data 9 dicembre 2003 con le segreterie territoriali delle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILT-UIL di Savona;
che, in data 30 settembre 2005 la Commissione di Garanzia invitava le parti contraenti, al fine di procedere alla valutazione di idoneita' di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146/1990 e successive modificazioni, a precisare il significato della previsione contenuta nel primo capoverso della lettera e), dell'accordo, nella parte in cui prevedeva che «le corse dei turni che prima dell'inizio dello sciopero hanno in programma l'effettuazione di almeno meta' del percorso vengono portate a termine, purche' il tempo residuo non superi l'ora»;
che, con nota del 6 ottobre 2005, la «SAR Autolinee Riviera S.p.a.» inviava alla Commissione verbale integrativo dell'accordo in esame nel quale le parti congiuntamente chiarivano la frase di cui al capoverso primo, lettera e) dell'accordo del 9 dicembre 2003 doveva intendersi rettificata nel senso che «le corse previste in partenza prima dell'orario di inizio dello sciopero verranno portate a termine senza interruzioni di sorta»;
che, pertanto, a seguito di tale chiarimento, in data 2 agosto 2006 tale accordo e' stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei consumatori, per l'acquisizione del relativo parere, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;
che, nel termine indicato nella lettera di trasmissione, nessun parere e' pervenuto a questa Commissione;
Considerato:
che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale e' attualmente disciplinato dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, nonche' da una regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;
che la predetta regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:
a) dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera A);
b) individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera B);
c) individuazione delle seguenti modalita' operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16):
i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...);
procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;
procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;
criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;
garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;
eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;
in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessita', di animali vivi, di merci deperibili, nonche' per la continuita' delle attivita' produttive;
individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;
individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15;
che l'art. 10, lettera A), stabilisce anche che «in via sperimentale l'area del bacino di utenza coincidera' con l'area territoriale di operativita' dell'azienda interessata dallo sciopero»;
Rilevato:
che l'accordo individua le fasce orarie coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza o con le esigenze di particolari categorie di utenti, per i quali il servizio si pone come essenziale e durante le quali deve essere garantito il servizio completo, che vengono cosi' articolate: dalle ore 5,30 alle ore 9 e dalle ore 17,30 alle ore 20;
che, al fine di rendere effettiva la garanzia del servizio completo nelle suddette fasce orarie e la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero, le parti hanno convenuto che i tempi di preparazione e di riconsegna dei mezzi non debbano compromettere la completa funzionalita' del servizio;
che le parti hanno previsto, al fine di «assicurare la protezione degli utenti e dei lavoratori», che durante l'astensione dal lavoro sia garantita l'operativita' di tre presidi aziendali;
che, ai sensi dell'art. 16 della regolamentazione provvisoria, le parti sociali hanno previsto la garanzia, anche al di fuori delle fasce concordate, delle corse per il trasporto dei disabili, degli addetti alla sicurezza nazionale e degli alunni delle scuole materne ed elementari;
che, pur se il predetto accordo nulla stabilisce con riguardo alle altre modalita' operative che, ai sensi degli articoli 15 e 16 della regolamentazione provvisoria, devono essere concordate tra le parti, nulla osta alla valutazione di idoneita' dell'accordo medesimo, da considerarsi come attuazione almeno parziale delle previsioni di cui alla regolamentazione provvisoria, fermo restando l'auspicio al raggiungimento di ulteriore accordo integrante tutte le previsioni della regolamentazione medesima;
Valuta idoneo nei termini di cui in motivazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, i punti a), c), d), e), f), g) e h) dell'accordo aziendale in materia di sciopero del personale dipendente dalla «SAR autolinee Riviera S.p.a.» di Cisano sul Neva (Savona), concluso in data 9 dicembre 2003 con le Segreterie territoriali delle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILT-UIL di Savona;
Precisa che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della legge n. 146/1990, ma non disciplinati nell'accordo in esame, restano in vigore le regole contenute nella legge n. 146/1990 e successive modifiche e nella menzionata regolamentazione provvisoria del settore;
Dispone la comunicazione della presente delibera alla azienda «SAR autoline Riviera S.p.a.» di Cisano sul Neva (Savona), alle segreterie territoriali delle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILT-UIL di Savona, al prefetto di Savona, al Ministro dei trasporti, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' l'inserimento sul sito Internet della Commissione;
Dispone inoltre: la pubblicazione della presente delibera e dell'accordo dichiarato idoneo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 gennaio 2007
Il presidente: Martone
 
Allegato
VERBALE DI ACCORDO
Fra la «SAR autolinee Riviera», rappresentata dai signori: comm. Marco Lengueglia, presidente, rag. Angelo Bruzzone, direttore e rag. Milena Ferrando, responsabile amministrativo, e le organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, rappresentate dai signori: Berruti Fulvio, Franco Lovesio, Piergiuseppe Bonifacino (segretari provinciali), Fracchia Ivano, Campiato Enrico, Mussap Paolo, Vignone G. Franco, Sorini Franco, Calleri Danilo, Nari Massimo, Dal Cero Roberto, Napolitano Paolo. Premesso che:
in data 12 giugno 1990 e' stata approvata la legge n. 146 sulla «regolamentazione» del diritto di sciopero, e che la stessa e' stata successivamente integrata e modificata dalla legge n. 83 dell'11 aprile 2000, e successive modifiche;
nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 23 marzo 2002 e' stata pubblicata la regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto pubblico locale, formulata dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 02/13 del 31 gennaio 2002, ai sensi della legge n. 146/1990, modificata dalla legge n. 83/2000;
l'art. 1 della legge n. 146/1990 considera tra i servizi pubblici essenziali, i pubblici servizi di trasporto;
in data 7 febbraio 1991 e' stato sottoscritto tra le parti Federtrasporti FENIT, ANAC e le organizzazioni sindacali nazionali di categoria FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, l'accordo nazionale di categoria sulla regolamentazione del diritto di sciopero a seguito della legge n. 146 del 12 giugno 1990;
la legge demanda alle parti la formulazione di accordi specifici e prevede che venga definito un regolamento di servizio per definire le seguenti modalita' operative:
a) servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero;
b) procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;
c) procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;
d) criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;
e) garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;
f) individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15 del regolamento provvisorio n. 2/13 del 31 gennaio 2002;
detto accordo, oltre a regolamentare l'esercizio del diritto di sciopero, definisce negli articoli 2 e 4 le procedure e modalita' di rapporto tra le parti;
l'accordo 7 febbraio 1991 ai sensi dell'art. 13, legge n. 146/1990, e' stato sottoposto all'esame della Commissione di garanzia per l'applicazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;
la suddetta Commissione, nella seduta del 13 marzo 1991, ha espresso la valutazione di idoneita' sull'accordo nazionale;
la legge n. 83 dell'11 aprile 2000 introduce l'obbligo di prevedere negli accordi collettivi, procedure di raffreddamento e di conciliazione per ambo le parti, da esprimere prima della dichiarazione dello sciopero, procedure dettagliatamente elencate all'art. 2 della deliberazione n. 02/13 del 31 gennaio 2002 della Commissione di garanzia;
l'art. 3, comma primo dell'accordo nazionale del 7 dicembre 1994 e art. 16 della delibera 2 del 31 gennaio 2002, prevedono l'emanazione del regolamento di servizio e che, a tale fine, occorre individuare le fasce orarie giornaliere coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza, nell'ambito delle quali deve essere garantito il servizio completo per un totale di ore 6. Le parti concordano quanto segue:
a) in applicazione di quanto previsto dall'art. 3, lettera d), secondo comma dell'accordo nazionale 7 febbraio 1991, nonche' dell'art. 11 della regolamentazione provvisoria della Commissione di garanzia le parti, dopo aver analizzato i flussi di richiesta dell'utenza, con particolare riferimento ai lavoratori, studenti, aree a vocazione turistica e ospedali, convengono che le fasce orarie nelle quali dovra' essere garantito il servizio completo, sono:
mattino: dalle ore 5,30 alle ore 9;
pomeriggio: dalle ore 17,30 alle ore 20;
b) tali servizi debbono essere garantiti anche in occasione di proclamazione di scioperi di durata di 24 ore;
c) in occasione della manifestazione nazionale per il rinnovo del contratto, indetta non piu' di una volta congiuntamente dalle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto, le prestazioni previste dall'art. 11 del regolamento n. 2/2002, possono essere ridotte ai soli trasporti indispensabili per la generalita' degli utenti, nel rispetto della delibera della Commissione di garanzia del 20 novembre 2002 di interpretazione dell'art. 15 della delibera n. 2/13;
d) si concorda sulla garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la protezione degli utenti e dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi.
Protezione degli utenti e dei lavoratori: un addetto all'esercizio o suo superiore per la sicurezza di Cisano.
Sicurezza e protezione degli impianti (reparti, rimessa, ecc.): un guardiano-centralinista per la sicurezza di Cisano.
Protezione dei mezzi: un capo operai per la rimessa di Cisano;
e) procedure da attuare all'inizio dello sciopero per i servizi urbani ed interurbani:
le corse dei turni che prima dell'inizio dello sciopero hanno in programma l'effettuazione di almeno meta' del percorso vengono portate a termine, purche' il tempo residuo non superi l'ora;
le vetture dovranno confluire nei depositi aziendali piu' vicini ai capolinea di appartenenza dai quali dovranno riprendere servizio al termine dello sciopero;
gli automezzi non dovranno essere abbandonati in localita' diverse dai depositi aziendali o dai capolinea di partenza;
f) procedure da adottare alla ripresa del servizio:
alla ripresa del servizio verranno effettuate tutte le corse con orario di partenza ai rispettivi capolinea, coincidente o successivo a quello fissato come termine dello sciopero;
gli operatori di esercizio dovranno presentarsi in servizio in orario tale da: «tenuto conto dei tempi accessori e dei tempi di trasferimento a vuoto verso i capolinea di partenza» poter garantire l'effettuazione dell'intero servizio con inizio negli orari previsti;
i suddetti trasferimenti a vuoto da e per i capolinea si effettueranno, ove necessario, anche in orario di sciopero e rappresentano, a tutti gli effetti, orario effettivo di lavoro retribuito;
g) servizi esclusi dall'ambito di applicazione dell'esercizio del diritto di sciopero: i servizi di noleggio, gran turismo e fuori linea, iniziati prima dello sciopero, dovranno essere completati o continuati senza interruzioni;
h) servizi di trasporto assolutamente indispensabili per la generalita' degli utenti: i servizi scuolabus per le scuole materne, elementari, trasporto disabili, trasporto addetti alla sicurezza nazionale, dovranno essere garantiti anche al di fuori delle fasce individuate e concordate con il presente accordo.
Cisano sul Neva, 9 dicembre 2003
Nota - La validita' del presente accordo e' subordinata all'approvazione dei rispettivi organi mandanti e di controllo istituzionale.
Precisazioni in ordine al primo capoverso lettera e)
dell'accordo aziendale 9 dicembre 2003
Con riferimento a quanto richiesto da codesta on.le Commissione, con lettera prot. 12051 del 30 settembre 2005, la «SAR autolinee Riviera S.p.a.» congiuntamente alle organizzazioni sindacali. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, parti stipulanti dell'accordo in oggetto, precisano di seguito, il significato da attribuire alla frase di cui al capoverso primo, lettera e), dell'accordo 9 dicembre 2003.
«Le corse previste in partenza prima dell'orario di inizio dello sciopero verranno portate a termine senza interruzioni di sorta».

Per la {S.A.R. Autolinee Per le organizzazioni sindacali Riviera S.p.a.} FILT-CGIL direttore (firmato) FIT-CISL,-UILTRASPORTI vice direttore (firmato) (firmato)

presidente (firmato)
 
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