Gazzetta n. 45 del 23 febbraio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 13 febbraio 2007
Riconoscimento, alla sig.ra Garcia Rocha Rafaela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
Vista l'istanza della sig.ra Garcia Rocha Rafaela, nata a San Paolo (Brasile) il 17 aprile 1981, cittadina italo-brasiliana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Advogado», di cui e' in possesso, conseguito in Brasile, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico «Bacharel em Direito», conseguito presso l'«Universidade Paulista» di San Paolo il 19 maggio 2005;
Considerato inoltre che e' iscritta nell'«Ordem dos Advogados do Brasil» di San Paolo dal 16 settembre 2005;
Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi del 21 novembre 2006;
Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza dei servizi sopra citata;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Garcia Rocha Rafaela, nata a San Paolo (Brasile) il 17 aprile 1981, cittadina italo-brasiliana, e riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato; 10) ordinamento e deontologia forense.
 
Art. 3.
La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 13 febbraio 2007
Il direttore generale: Papa
 
Allegato A
a) La candidata per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta del candidato tra le restanti materie a esclusione di deontologia e ordinamento professionale.
c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessata, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. La candidata potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.
d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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