Gazzetta n. 47 del 26 febbraio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 13 febbraio 2007
Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «Bioagricoop Soc. Coop. a r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pane di Altamura».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;
Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n.1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;
Visti gli artt. 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;
Visto il regolamento (CE) n. 1291/2003 del 18 luglio 2003 con il quale l'unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta Pane di Altamura;
Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il decreto 4 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 1° aprile 2004, con il quale l'organismo Bioagricoop Soc. Coop. a r. l., con sede in Casalecchio di Reno (BO), via Dei Macabraccia n. 8, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Pane di Altamura;
Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale decorrente dal 4 marzo 2004, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;
Considerato che il consorzio di tutela del Pane di Altamura, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;
Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta Pane di Altamura anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;
Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione a Bioagricoop Soc. Coop. a r. l. oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;
Decreta:

Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato Bioagricoop Soc. Coop. a r. l., con sede in Casalecchio di Reno (BO), via Dei Macabraccia n. 8, con decreto 4 marzo 2004, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Pane di Altamura registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1291/2003 del 18 luglio 2003, e' prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.
 
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'art. precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 4 marzo 2004.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 febbraio 2007
Il direttore generale: La Torre
 
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