Gazzetta n. 47 del 26 febbraio 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 febbraio 2007
Ulteriori disposizioni urgenti, conseguenti alla dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Varese, per garantire il regolare svolgimento dei «Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008». (Ordinanza n. 3565).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2005, concernente la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Varese in occasione dei «Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008»;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del 19 aprile 2006, recante: «Interventi conseguenti alla dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Varese per garantire il regolare svolgimento dei «Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008 e successive modificazioni ed integrazioni»;
Visti gli esiti della riunione del 15 febbraio 2007 tenutasi presso la Prefettura di Varese alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle amministrazioni interessate alla realizzazione del sopra citato «grande evento»;
Ravvisata necessita' di apportare ulteriori modifiche ed integrazioni all'ordinanza sopra citata per garantire la realizzazione del predetto «grande evento»;
Acquisita l'intesa della regione Lombardia;
Dispone:

Art. 1.
1. Per assicurare in termini di somma urgenza le attivita' necessarie finalizzate al regolare svolgimento dei Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008, la provincia di Varese provvede alle attivita' finalizzate alla realizzazione del nuovo collegamento stradale tra la S.S. 342 «Briantea» e la S.S. 233 «Varesina» con interconnessione alla S.S. 344 di «Porto Ceresio».
2. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, che sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilita', la provincia di Varese puo' affidare incarichi professionali e di consulenza specialistica giuridica e tecnica in base alla normativa vigente.
3. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 1, la Provincia di Varese puo' indire conferenze dei servizi, entro sette giorni dall'acquisizione della disponibilita' dei progetti. Qualora alla Conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata risulti assente, o non dotato di idoneo potere di rappresentanza, la Conferenza e' comunque legittimata a deliberare. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 11 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, all'assenso del Ministero competente o della giunta regionale, secondo che il dissenso sia stato espresso dall'Amministrazione statale o dall'Amministrazione regionale, che si pronunciano entro sette giorni dalla richiesta.
4. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla Conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 16, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, decorso tale termine si intendono favorevoli.
5. Per le finalita' di cui al comma 1 la provincia di Varese e' autorizzata a provvedere per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di competenza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, nonche' alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
 
Art. 2.
1. Per il compimento in termini di somma urgenza, delle iniziative finalizzate alla realizzazione del «grande evento» e' autorizzata, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, la deroga, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 57, 62, 63, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 90, 91, 111, 112, 118, 124, 125, 130, 132, 141, 241 ed i corrispondenti articoli della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto ancora in vigore, nonche' le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per le parti strettamente collegate;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, e 22-bis;
leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga.
 
Art. 3.
1. Agli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi previsti dall'art. 1 si provvede a carico delle risorse finanziarie rese disponibili dai soggetti firmatari dell'Accordo di programma che sono autorizzati a trasferire le medesime risorse sulla contabilita' speciale di cui al comma 3.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato a trasferire l'importo di 8 milioni di euro sulla contabilita' speciale di cui al comma 3, a valere sulle risorse finanziarie stanziate dall'art. 1, comma 101, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. A tal fine e' autorizzata l'apertura di un apposita contabilita' speciale, all'uopo istituita, intestata al presidente della provincia di Varese con le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
 
Art. 4.
1. Per la realizzazione delle opere ricomprese nel Piano approvato dal Commissario delegato, con esclusione di quelle previste all'art. 1 della presente ordinanza, i soggetti interessati possono convocare apposite Conferenze di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241 del 1990. In tal caso i termini temporali previsti dall'art. 14-ter della legge n. 241 del 1990, possono essere ridotti fino ad un terzo.
2. Il Prefetto di Varese assicura la regolarita' e la funzionalita' delle iniziative da porre in essere da parte dei soggetti individuati nel piano delle opere rispetto alle finalita' di cui alla presente ordinanza, evitando la sovrapposizione delle iniziative adottate.
3. All'approvazione dei progetti delle opere e degli impianti, provvede il Commissario delegato sentito il Prefetto di Varese relativamente agli aspetti di cui al comma 2.
4. Al fine di garantire il necessario supporto amministrativo e tecnico alle attivita' da porre in essere per consentire la realizzazione del «grande evento» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2005, il Commissario delegato e' autorizzato ad istituire un'apposita struttura composta complessivamente da non piu' di sei unita' di personale appartenenti alla pubblica amministrazione.
5. Al personale della struttura di cui al comma 4 e' corrisposta una indennita' mensile onnicomprensiva ad eccezione del solo trattamento di missione, quantificata forfettariamente in misura pari a 100 ore di straordinario.
6. Agli oneri di cui al comma 5 si provvede a carico del Fondo della protezione civile che presenta la necessaria disponibilita'.
7. Per consentire l'avvio delle iniziative previste nel piano delle opere approvato dal Commissario delegato il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato ad anticipare risorse finanziarie, da trasferire sulla contabilita' speciale intestata al Commissario delegato, nel limite di 7 milioni di euro, a carico del Fondo della protezione civile, che sara' reintegrato con le risorse finanziarie stanziate dall'art. 1, comma 101, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
 
Art. 5.
1. Per consentire il necessario supporto alla Commissione generale d'indirizzo prevista dall'art. 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del 2006, nonche' per assicurare l'espletamento delle attivita' di cui al comma 2 dell'art. 4 della presente ordinanza, e' assegnata la somma di euro 30.000,00 all'Ufficio territoriale di Governo - Prefettura di Varese, a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 101, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 febbraio 2007
Il Presidente: Prodi
 
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