Gazzetta n. 50 del 1 marzo 2007 (vai al sommario)
MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO STUDI E RICERCHE «E. FERMI»
COMUNICATO
Regolamento di organizzazione e funzionamento. (Deliberazione 21 aprile 2006).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Omissis).

Delibera:

Art. 1.
E' approvato il regolamento di organizzazione e funzionamento del Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche «Enrico Fermi», nel testo allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
 
Art. 2.
Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 59/2000 il regolamento viene trasmesso al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, al Ministro per i beni e le attivita' culturali ed al Ministro per la funzione pubblica.
 
Art. 3.
Il presidente e' autorizzato ad adottare ogni necessario adempimento volto a dare piena esecuzione alla presente delibera.
Roma, 21 aprile 2006
Il presidente: Zichichi
 
Allegato Sezione I

PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
Finalita' e natura giuridica

1. Il Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche «E. Fermi», di seguito denominato «Centro Fermi», con sede in Roma, ente di ricerca pubblico nazionale, le cui finalita' sono definite dall'art. 2 del regolamento recante istituzione del Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche, decreto 5 gennaio 2000, n. 59, di seguito denominato «decreto».
2. Il «Centro Fermi» ha personalita' giuridica di diritto pubblico, autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale e contabile ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 5 gennaio 2000, n. 59, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonche', per quanto non previsto dalle predette disposizioni, del codice civile.
3. Il Ministero dell'universita' e della ricerca (MUR) esercita nei confronti del «Centro Fermi» le competenze attribuitegli dalle disposizioni di cui al comma 2.

Art. 2.
Principi di organizzazione e funzionamento

1. Il «Centro Fermi» si dota del regolamento di organizzazione e funzionamento in coerenza con le procedure e modalita' di cui all'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168.
2. Il presente regolamento e' sottoposto all'approvazione del MUR che esercita i controlli di legittimita' e di merito di cui all'art. 6, comma 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168.
3. Il «Centro Fermi» opera sulla base di un piano triennale di attivita' formulato ed aggiornato annualmente. Nel piano triennale sono individuate e descritte le linee di sviluppo, gli obiettivi strategici, i programmi, i progetti di ricerca, le relative risorse necessarie, disponibili o da acquisire per la loro attuazione, in coerenza con il programma nazionale della ricerca di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il piano comprende anche la pianificazione triennale del fabbisogno del personale, sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato.
4. La formulazione e la stesura del piano triennale ed i relativi aggiornamenti, sono responsabilita' del presidente e del consiglio di amministrazione. Il piano triennale e' trasmesso al Ministero dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art. 5 del «Decreto». Decorsi sessanta giorni dalla ricezione del piano triennale senza osservazioni da parte del MUR, il piano si intende approvato. Sul piano triennale e sui relativi aggiornamenti annuali, per gli ambiti di specifica competenza, sono richiesti i pareri dei Ministri dell'economia e delle finanze e del Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, che devono esprimersi entro trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere.

Art. 3.
Attivita'

1. Il «Centro Fermi»:
a. svolge e promuove attivita' di ricerca con obiettivi di eccellenza finalizzati all'ampliamento delle conoscenze nel campo della fisica e alle loro originali applicazioni interdisciplinari con carattere di originalita'. Le attivita' di ricerca sono svolte in ambito nazionale, nell'ambito dei programmi dell'Unione europea e degli organismi internazionali;
b. nell'ambito del piano triennale delle attivita', promuove e realizza in modo autonomo progetti interdisciplinari;
c. promuove la formazione e la crescita professionale dei ricercatori italiani, attraverso l'assegnazione di Grants a «Nuovi ed eccezionali talenti» e a ricercatori di livello senior e junior, indirizzati su temi scientifici d'avanguardia;
d. promuove la diffusione della cultura scientifica, in particolare presso le scuole medie superiori, con la partecipazione di studenti e docenti su temi didattici e di ricerca opportunamente scelti;
e. si adopera a tutela della memoria storica, con il ripristino del complesso monumentale di via Panisperna di straordinario valore storico, da adibire in parte a Museo storico della fisica;
f. svolge attivita' culturale e di promozione, organizza conferenze, convegni, incontri e seminari;
g. nell'ambito del perseguimento delle proprie attivita' istituzionali il «Centro Fermi» puo' fornire servizi a terzi in regime di diritto privato.
2. Per la realizzazione dei suoi compiti, il «Centro Fermi» puo' stipulare accordi e convenzioni con universita' e istituzioni scientifiche italiane, pubbliche e private, comunitarie e straniere, che operano nei settori di attivita' indicati al comma 1; puo' partecipare o costituire consorzi, fondazioni o societa' con soggetti pubblici e privati, con le modalita' di cui all'art. 18 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127. Le modalita' di associazione del personale universitario e di istituzioni scientifiche al «Centro Fermi» sono disciplinate da apposito regolamento di associazione.

Art. 4.
Risorse finanziarie del «Centro Fermi»

1. Le risorse finanziarie sono costituite:
a. dai contributi previsti dall'art. 1, commi 4 e 5 della legge 15 marzo 1999, n. 62, in cui e' compreso il contributo ordinario a carico del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MUR, determinato sulla base delle attivita' previste dal Piano triennale e dai relativi aggiornamenti annuali, ove approvati;
b. dai proventi e dai contributi derivanti dalle convenzioni di cui all'art. 3, comma 2, ove previsti;
c. da contributi dell'Unione europea o di organismi internazionali ovvero di pubbliche amministrazioni per la partecipazione a programmi e progetti;
d. da proventi derivanti dall'attivita' del Museo e altre eventuali entrate

Art. 5.
Personale

1. Per assolvere i propri fini istituzionali, il «Centro Fermi» si avvale di proprio personale, di cui alla tabella allegata al regolamento del personale, il cui reclutamento e trattamento giuridico ed economico sono disciplinati secondo la normativa prevista per gli enti di ricerca; di personale dipendente da universita', enti di ricerca pubblici o privati, altre amministrazioni pubbliche o private, mediante incarico di ricerca o di collaborazione, attribuito secondo le modalita' di cui al regolamento del personale.
2. Il consiglio d'amministrazione determina la dotazione organica del «Centro Fermi», articolata in ruoli, livelli e profili professionali, secondo le indicazioni del piano triennale.

Art. 6.
Regolamenti

1. Il «Centro Fermi» si dota del regolamento di organizzazione e funzionamento, del regolamento di amministrazione, finanza e contabilita' e del regolamento del personale, nonche' di altri regolamenti interni disciplinanti specifiche materie, in coerenza con le procedure e modalita' di cui all'art. 3, decreto ministeriale 5 gennaio 2000, n. 59.

Sezione II

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI
Art. 7.
Organi

1. Sono organi del «Centro Fermi» ai sensi dell'art. 6 del «decreto»:
a. il presidente;
b. il consiglio d'amministrazione;
c. il direttore;
d. il collegio dei revisori.

Art. 8.
Presidente

1. Il presidente ha la rappresentanza legale del «Centro Fermi», ne assicura l'unita' dell'indirizzo scientifico, sovrintende alle attivita' del Centro studi e ricerche ed e' responsabile delle relazioni nazionali e internazionali.
2. Il presidente:
a. adotta gli atti che impegnano il «Centro Fermi» verso l'esterno e che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti;
b. convoca e presiede il consiglio di amministrazione, stabilendone l'ordine del giorno;
c. definisce le linee guida per lo sviluppo dell'ente, previa delibera del consiglio di amministrazione e formula la proposta del piano triennale e dei relativi aggiornamenti annuali da sottoporre al consiglio di amministrazione;
d. vigila, sovrintende e controlla il corretto svolgimento dell'attivita' dell'Ente;
e. adotta provvedimenti di urgenza, di competenza del consiglio di amministrazione, da sottoporre alla ratifica nella prima riunione utile del consiglio stesso;
f. stipula i contratti di collaborazione e di assunzione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato.
3. Il presidente e' scelto con le modalita' di cui all'art. 7 del «decreto» e nominato con le procedure di cui all'art. 6, comma 2 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
4. In caso di assenza o impedimento del presidente le sue funzioni sono svolte dal membro piu' anziano del consiglio di amministrazione.

Art. 9.
Consiglio di amministrazione (composizione ed attribuzioni)

1. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attivita' del «Centro Fermi», delibera gli atti fondamentali e provvede alle varie nomine.
2. Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente:
a. delibera il piano triennale dell'ente e i relativi aggiornamenti;
b. approva il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo;
c. delibera i regolamenti dell'ente;
d. nomina i membri del Comitato di valutazione (CdV);
e. nomina i referenti dei progetti;
f. delibera in ordine a ogni altra materia attribuitagli dal «decreto» e dai regolamenti dell'ente.
3. Il Consiglio di amministrazione e' composto, ai sensi dell'art. 8 del «decreto», dal presidente e da sei membri di alta qualificazione scientifica designati rispettivamente dal Ministro dell'universita' e della ricerca, dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal presidente dell'INFN, dal presidente del CNR, dal rettore dell'Universita' «La Sapienza» di Roma.
4. Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipa con voto consultivo il direttore e assistono il collegio dei revisori e il magistrato delegato della Corte dei conti. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza della meta' piu' uno dei componenti del consiglio di amministrazione. Le deliberazioni sono adottate con voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parita' di voti, prevale il voto del presidente.
5. I verbali delle sedute del consiglio di amministrazione sono raccolti e numerati cronologicamente. I compiti di segreteria sono svolti da un funzionario, designato dal presidente.
6. Le deliberazioni assunte dal consiglio d'amministrazione, quando non diversamente stabilito dalla delibera stessa, sono immediatamente esecutive, eccettuate quelle in merito:
a. al piano triennale per il quale si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127;
b. all'adozione e modifica dei regolamenti per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168.
7. Il dispositivo di ciascuna deliberazione del consiglio di amministrazione e' reso pubblico con idoneo mezzo di diffusione, secondo la normativa vigente e nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali.

Art. 10.
Direttore

1. Il direttore, nominato ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 62 del 1999, riferisce al consiglio di amministrazione sull'organizzazione, sulla gestione dei servizi del Museo e sul coordinamento delle attivita' del Centro studi e ricerche, secondo le linee guida deliberate dal consiglio di amministrazione. Modalita' di nomina e funzioni del direttore sono disciplinate dall'art. 10 del «decreto» e dalla legge.
2. Il direttore e' responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, e coordina funzionalmente le relative attivita' amministrative, svolte dalle strutture del «Centro Fermi».
3. Il direttore:
a. predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'Ente;
b. elabora la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'ente da sottoporre al presidente, che la presenta al consiglio di amministrazione;
c. predispone gli schemi e le modifiche dei regolamenti da sottoporre al presidente, che li presenta al consiglio di amministrazione.

Art. 11.
Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti e' l'organo di controllo della regolarita' amministrativa e contabile dell'ente e svolge i compiti previsiti dall'art. 2403 del codice civile per quanto applicabile. Le funzioni del collegio dei revisori sono disciplinate dall'art. 9 del «decreto» e dal regolamento di finanza e contabilita'.
2. Il collegio dei revisori dei conti e' costituito da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, iscritti al registro dei revisori contabili, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88:
a. un revisore effettivo ed un supplente, con funzioni di presidente, designati dal Ministro dell'economia e delle finanze;
b. un revisore effettivo ed un supplente, designati dal Ministro dell'universita' e della ricerca;
c. un revisore effettivo ed un supplente, designati dal Ministro per i beni e le attivita' culturali.
ξ 3. Alle riunioni del collegio dei revisori assiste il magistrato delegato della Corte dei conti.
&ix; 4. Di ogni riunione del collegio dei revisori e' redatto verbale, numerato cronologicamente e raccolto in apposito archivio. I compiti di segreteria sono svolti da un membro del personale del «Centro Fermi».

Art. 12.
Incompatibilita'

ξ1. Il presidente, se professore o ricercatore universitario, puo' essere collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se dipendente di pubbliche amministrazioni e' collocato in aspettativa senza assegni.
ξ 2. Le cariche di presidente e di membro del consiglio di amministrazione e di direttore sono incompatibili con la carica di revisore dei conti. Le cariche di presidente, di membro del consiglio di amministrazione e di componente del collegio dei revisori e di direttore sono incompatibili con la partecipazione a commissioni di concorso riguardanti il personale del «Centro Fermi».
ξ 3. Il presidente, i membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti e il direttore non possono essere amministratori e dipendenti di societa' che partecipano a programmi di ricerca cui e' interessato il «Centro Fermi».

Art. 13.
Indennita' e compensi

1. Le indennita' di carica del presidente, dei membri del consiglio di amministrazione e del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti sono determinate ai sensi dell'art. 11 del «decreto».
2. Al presidente, ai consiglieri, ai revisori, al magistrato delegato della Corte dei conti e al direttore e' corrisposto il gettone di presenza alle riunioni del consiglio di amministrazione e il rimborso spese di viaggio e soggiorno, sostenute per partecipare alle riunioni o per lo svolgimento di incarichi connessi alla funzione, nella misura e con le modalita' previste.
3. Al direttore e' attribuita indennita' di carica, ai sensi dell'art. 11 del «Decreto».

Art. 14.
Valutazione e controlli

1. Il «Centro Fermi» e' soggetto al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 15.
Comitato di valutazione

1. Il «Centro Fermi» si avvale per l'attivita' del Centro studi e ricerche di un comitato di valutazione (CdV) che riferisce al presidente e agisce in base alle linee guida stabilite dal Ministero dell'universita' e della ricerca.
2. Il Comitato di valutazione (CdV) giudica i risultati scientifici dell'attivita' complessiva dell'ente e la gestione delle risorse finanziarie ed umane, anche in relazione agli obiettivi definiti nel piano triennale di attivita'. Il CdV e' nominato dal presidente, previa delibera del consiglio di amministrazione, ed e' formato da cinque esperti di chiara fama internazionale, italiani e stranieri, che durano in carica tre anni e possono essere confermati per una sola volta. Ai membri del CdV e' corrisposto il rimborso spese di viaggio e soggiorno, sostenute per partecipare alle riunioni o per lo svolgimento di incarichi connessi alla funzione, nella misura e con le modalita' previste.
3. Non piu' di una volta l'anno, viene organizzata una conferenza di progetto indetta dal presidente, a cui partecipano i referenti dei progetti, per la presentazione e la valutazione dello stato d'avanzamento dei progetti, e per la formulazione di nuove proposte ai fini della stesura del piano triennale. Partecipano alla conferenza di progetto anche i membri del CdV.
4. Il presidente presenta al consiglio di amministrazione e ai competenti organi nazionali di valutazione la relazione del CdV, che illustra i risultati dell'attivita' svolta e che e' raccolta nell'archivio degli atti ufficiali dell'ente.

Sezione III

LE STRUTTURE
Art. 16.
Strutture

1. Il «Centro Fermi» e' articolato nelle seguenti strutture:
a. Centro studi e ricerche;
b. Museo;
c. uffici.

Art. 17.
Centro studi e ricerche

1. Il Centro studi e ricerche realizza le attivita' di ricerca del piano triennale: progetti interdisciplinari e progetti legati alla diffusione della cultura scientifica, assicurando l'impiego razionale e il coordinamento delle risorse assegnate.
2. Il Centro studi e ricerche si avvale di personale del «Centro Fermi», di personale dipendente da universita', enti di ricerca e di altre amministrazioni pubbliche e private.
3. Presso il «Centro Fermi» e' istituito un ufficio di presidenza.

Art. 18.
M u s e o

1. Fa parte integrante delle attivita' del «Centro Fermi» il Museo storico della fisica, dedicato alla memoria storica di Enrico Fermi, in particolare all'attivita' presso l'attuale complesso monumentale di via Panisperna, e rivolto agli sviluppi della fisica legati alle scoperte e al genio di Enrico Fermi e del suo gruppo di scienziati.
2. Il «Centro Fermi» sostiene autonomamente o in collaborazione con altri enti iniziative finalizzate alla diffusione della cultura scientifica, nei settori di competenza, ed alla promozione culturale della societa' civile.
3. Il «Centro Fermi» promuove inoltre iniziative rivolte al mondo della scuola, come mostre e concorsi a tema ed esperimenti dal vivo.
4. Il Museo storico della fisica si avvale di personale del «Centro Fermi» e di personale dipendente da universita', enti di ricerca, altre amministrazioni pubbliche, mediante incarico di ricerca o di colla-borazione.

Art. 19.
U f f i c i

1. Gli uffici svolgono e coordinano l'attivita' gestionale ed amministrativa, in particolare:
a. curano aspetti organizzativi e di coordinamento connessi con le attivita' degli organi;
b. predispongono i bilanci preventivi e consuntivi;
c. curano l'esecuzione degli atti deliberativi;
d. curano le procedure di acquisto dei beni e dei servizi strumentali;
e. predispongono i contratti;
f. curano la gestione del personale.
2. Per lo svolgimento dei compiti legati all'attivita' deliberativa, verbali, delibere, contratti, missioni e' costituito un ufficio di supporto amministrativo, denominato «ufficio amministrativo».
3. Per lo svolgimento dei compiti di ragioneria, economato, patrimonio, acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese, ai sensi del regolamento di amministrazione e contabilita', e' costituito un ufficio di supporto amministrativo e contabile, denominato «ufficio contabilita».

Art. 20.
Responsabili degli uffici

1. I responsabili degli uffici, di cui all'art. 19, sono nominati dal Consiglio di amministrazione.
2. L'attribuzione delle relative funzioni e delle eventuali indennita' che norme di legge o di contratto stabiliscano di corrispondere ai responsabili, e' effettuata con delibera del consiglio di amministrazione.

Art. 21.
Modalita' di approvazione e integrazione del regolamento

1. Il presente regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione in attuazione dell'art. 3, comma 1 del «decreto», e' sottoposto ad approvazione del Ministero dell'universita' e della ricerca.
2. Norme d'attuazione ed esecuzione del presente regolamento saranno introdotte con delibera del consiglio di amministrazione fatte salve procedure speciali previste dal regolamento per l'adozione di specifici atti.
3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
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