Gazzetta n. 52 del 3 marzo 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 dicembre 2006
Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005 relativo all'assegnazione finanziaria alla regione Emilia Romagna, ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», ed in particolare l'art. 32-bis che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorita' per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle citta' d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004 recante «Modalita' di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» con la quale, nell'ambito della dotazione del Fondo, e' stata destinata la somma di euro 200.000.000,00, in ragione di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, alla realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, ai quali la medesima normativa riconosce carattere di priorita', riservando l'importo di euro 67.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza regionale, e l'importo di euro 32.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza statale;
Vista la medesima ordinanza n. 3362/2004 con la quale, relativamente agli interventi di competenza regionale, sono state ripartite le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2004 e sono stati dettati i criteri per la determinazione dei relativi finanziamenti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005 recante «Assegnazione alla regione Emilia Romagna di risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 164 del 16 luglio 2005;
Considerato che le risorse finanziarie di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005 sono state regolarmente trasferite alla regione;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3505 del 9 marzo 2006 recante «Ulteriori disposizioni relative al Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» con la quale, tra l'altro, sono state modificate alcune scadenze temporali al fine di assicurare una piu' proficua gestione delle risorse assegnate alle regioni e province autonome;
Viste le risultanze della riunione del 4 maggio 2006 tenutasi a Roma tra il Dipartimento della Protezione Civile ed i rappresentanti regionali e la successiva nota del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. DPC/SSN/28937 del 6 giugno 2006 con la quale sono stati forniti i chiarimenti in merito agli interventi sostituitivi di quelli non affidati nei termini prescritti;
Vista la nota della regione Emilia Romagna nota n. AMB/DAM/06/55571 del 15 giugno 2006 con la quale e' stato trasmesso l'elenco delle verifiche sismiche affidate nei termini previsti e finanziate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005, l'elenco delle verifiche sismiche finanziate con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri non attivate nei termini previsti per l'importo complessivo di euro 87.095, 25, oltre alla proposta di utilizzo dell'importo relativo alle verifiche non attivate;
Considerato che la regione Emilia fa riscontrare un errore materiale relativamente al calcolo della volumetria della sede della Comunita' Montana del Frignano (verifica n. 64 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005), che da 2000 mc passa 7000 mc, e che pertanto propone di sostituire le verifiche annullate con l'incremento di contributo necessario per la citata verifica n. 64 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005, oltre che con un incremento di contributo per il primo lotto funzionale del Corpo Degenze dell'Ospedale civile di Castel San Pietro Terme (intervento n. 153 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005), per un importo complessivo di euro 87.095, 25;
Considerato che tali sostituzioni non comportano variazioni dell'importo complessivamente assegnato alla regione stessa con il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005 e che la proposta consente la prosecuzione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico;
Visto il comma 2 del richiamato art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono individuati gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito della disponibilita' del Fondo;
Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
1. Le verifiche tecniche riportate nell'allegato 1 del presente decreto, gia' finanziate con il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005 di cui seguono la numerazione, sono annullate ed il relativo finanziamento, complessivamente pari ad euro 87.095,25 resta assegnato alla regione Emilia Romagna per l'ulteriore finanziamento della verifica n. 64 e dell'intervento n. 153 dell'allegato 2 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2005, come riportato negli allegati 2a e 2b al presente decreto.
 
Art. 2.
1. Per le verifiche tecniche riportate nell'allegato 2a, le comunicazioni della data di conferimento dell'incarico di verifica e del costo complessivo necessario per l'espletamento dell'incarico medesimo, dovranno pervenire alla regione entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale.
2. La regione comunichera' al Dipartimento della Protezione Civile, entro quindici giorni dal termine di cui al comma 1 del presente articolo, l'elenco delle verifiche attivate.
 
Art. 3.
1. Per gli interventi di adeguamento o miglioramento di cui all'art. 1, comma 4, lettera c) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004, riportati nell'allegato 2b del presente decreto, le comunicazioni di avvenuta pubblicazione della gara di affidamento dei lavori e del costo complessivo necessario per la relativa realizzazione, dovranno pervenire alla regione entro otto mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale ed i lavori dovranno concretamente iniziare entro i successivi sei mesi.
2. La regione comunichera' al Dipartimento della Protezione Civile, entro quindici giorni dalla prima scadenza indicata al comma 1, l'elenco degli interventi con avvenuta pubblicazione di gara.
3. La regione comunichera' al Dipartimento della Protezione Civile, entro quindici giorni dalla seconda scadenza indicata al comma 1, gli interventi per i quali i lavori siano concretamente iniziati.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi competenti per la prescritta registrazione.

Roma, 15 dicembre 2006

Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Prodi
 
----> Vedere Allegato da pag. 22 a pag. 23 del S.O. <----
 
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