Gazzetta n. 54 del 6 marzo 2007 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 8 febbraio 2007, n. 20
Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonche' modifica alla direttiva 92/42/CEE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, ed in particolare l'articolo 21 e l'allegato B;
Vista la direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239;
Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 19 marzo 2002, n. 42, recante condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2002;
Considerato che a livello nazionale l'adozione dei criteri di cui alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas n. 42/02 per il calcolo della cogenerazione soddisfa in media i criteri dell'allegato III, lettera a), della direttiva 2004/8/CE;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2006;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta dell'8 novembre 2006;
Acquisito il parere espresso dalle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalita' ed ambito di applicazione
1. Il presente decreto intende accrescere l'efficienza energetica e migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento, definendo misure atte a promuovere e sviluppare, anche ai fini di tutela dell'ambiente, la cogenerazione ad alto rendimento di calore ed energia, basata sulla domanda di calore utile e sul risparmio di energia primaria, con particolare riferimento alle condizioni climatiche nazionali.
2. Il presente decreto si applica alla cogenerazione come definita all'articolo 2 e alle tecnologie di cogenerazione di cui all'allegato I.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 21 e l'allegato B della
legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento
di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee. Legge comunitaria 2004), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, supplemento
ordinario:
«Art. 21 (Disposizioni per l'attuazione della direttiva
2004/8/CE dell'11 febbraio 2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio, sulla promozione della cogenerazione basata
su una domanda di calore utile nel mercato interno
dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE). -
1. Il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' di
cui all'art. 1, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e
del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della
tutela del territorio, un decreto legislativo per il
recepimento della direttiva 2004/8/CE dell'11 febbraio 2004
del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla promozione
della cogenerazione basata su una domanda di calore utile
nel mercato interno dell'energia e che modifica la
direttiva 92/42/CEE, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) individuare le misure di promozione e sviluppo
della cogenerazione ad alto rendimento, basate sulla
domanda di calore utile e sul risparmio di energia
primaria, secondo obiettivi di accrescimento della
sicurezza dell'approvvigionamento energetico e
dell'efficienza energetica, nonche' di tutela
dell'ambiente;
b) assicurare la coerenza delle misure di promozione
e sviluppo della cogenerazione di cui alla lettera a) con
il quadro normativo e regolatorio nazionale sul mercato
interno dell'energia elettrica e con le misure per la
riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra,
garantendo altresi' la stabilita' del quadro normativo per
gli investimenti effettuati;
c) prevedere l'avvio di un regime di garanzia
d'origine dell'elettricita' prodotta dalla cogenerazione ad
alto rendimento e, in coordinamento con le amministrazioni
territoriali interessate, l'istituzione di un sistema
nazionale per l'analisi delle potenzialita' della
cogenerazione e per il monitoraggio sulle realizzazioni e
sull'efficacia delle misure adottate, anche ai fini di cui
agli articoli 6 e 10 della direttiva 2004/8/CE;
d) agevolare l'accesso alla rete dell'elettricita' da
cogenerazione ad alto rendimento e semplificare gli
adempimenti amministrativi e fiscali, a parita' di gettito
complessivo, per la realizzazione di unita' di piccola
cogenerazione e di microcogenerazione.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
Allegato B
2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull'ambiente.
2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di
un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.
2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del-l'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale
relativo all'informazione e alla consultazione dei
lavoratori.
2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del-l'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione
dell'orario di lavoro delle persone che effettuano
operazioni mobili di autotrasporto.
2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e
di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima
direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1,
della direttiva 89/391/CEE).
2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del
Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi
connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.
2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del-l'8 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE
del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle
cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a
3,5 tonnellate.
2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico
nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia
ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE
e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e
all'accesso alla giustizia.
2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
3 giugno 2003, relativa alle attivita' e alla supervisione
degli enti pensionistici aziendali o professionali.
2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi
nel settore dell'aviazione civile.
2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE,
83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti
annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di societa',
delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di
assicurazione.
2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva
96/92/CE.
2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato
interno del gas naturale e che abroga la direttiva
98/30/CE.
2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del
Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicita' di
taluni tipi di societa'.
2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione
periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti
al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il
regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva
91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva
76/914/CEE del Consiglio.
2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che
completa lo statuto della societa' cooperativa europea per
quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 settembre 2003, che modifica la direttiva 96/22/CE del
Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune
sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze
&greco;b-agoniste nelle produzioni animali.
2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003,
relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta
epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le
decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della
direttiva 92/46/CEE.
2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003,
relativa al diritto al ricongiungimento familiare.
2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio
di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella
Comunita' e che modifica la direttiva 96/61/CE del
Consiglio.
2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 novembre 2003, concernente taluni aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
10 novembre 2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE per
quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti
nei prodotti alimentari.
2003/92/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che
modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme
sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica.
2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che
ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei
prodotti energetici e dell'elettricita'.
2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle
zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della
decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la
direttiva 92/117/CEE del Consiglio.
2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE del
Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose.
2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003,
relativa allo status dei cittadini dei Paesi terzi che
siano soggiornanti di lungo periodo.
2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003,
relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di
provvedimenti di espulsione per via aerea.
2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del-l'11 febbraio 2004, sulla promozione della
cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel
mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva
92/42/CEE.
2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del-l'11 febbraio 2004, che modifica la direttiva 94/62/CE
sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli
enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che
forniscono servizi di trasporto e servizi postali.
2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di
forniture e di servizi.
2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura.
2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di
acquisto.
2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 aprile 2004, sulla responsabilita' ambientale in materia
di prevenzione e riparazione del danno ambientale.
2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini
dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri,
che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le
direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE,
75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.
2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti
finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE
del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE
del Consiglio.
2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprieta'
intellettuale.
2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004,
concernente misure volte a garantire la sicurezza
dell'approvvigionamento di gas naturale.
2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva
2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di
quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita',
riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di
Kyoto.».
- La direttiva 2004/8/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
52 del 21 febbraio 2004.
- La direttiva 92/42/CEE e' pubblicata nella GUCE n.
L 167 del 22 giugno 1992.
- La legge 23 agosto 2004, n. 239, reca: «Riordino del
settore energetico, nonche' delega al Governo per il
riassetto delle dispo-sizioni vigenti in materia di
energia».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 8, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante: «Attuazione
della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il
mercato interno dell'energia elettrica»:
«8. Cogenerazione e' la produzione combinata di energia
elettrica e calore alle condizioni definite dall'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, che garantiscano un
significativo risparmio di energia rispetto alle produzioni
separate.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione
ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali»:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».



 
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) cogenerazione: la generazione simultanea in un unico processo di energia termica ed elettrica o di energia termica e meccanica o di energia termica, elettrica e meccanica;
b) unita' di cogenerazione ovvero sezione di impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore: un'unita' che puo' operare in cogenerazione;
c) produzione mediante cogenerazione: la somma dell'elettricita', dell'energia meccanica e del calore utile prodotti mediante cogenerazione;
d) unita' di piccola cogenerazione: un'unita' di cogenerazione con una capacita' di generazione installata inferiore a 1 MWe;
e) unita' di microcogenerazione: un'unita' di cogenerazione con una capacita' di generazione massima inferiore a 50 kWe;
f) calore utile: il calore prodotto in un processo di cogenerazione per soddisfare una domanda economicamente giustificabile di calore o di raffreddamento;
g) domanda economicamente giustificabile: una domanda non superiore al fabbisogno di calore o di raffreddamento e che sarebbe altrimenti soddisfatta a condizioni di mercato mediante processi di generazione di energia diversi dalla cogenerazione;
h) elettricita' da cogenerazione: l'elettricita' generata in un processo abbinato alla produzione di calore utile e calcolata secondo la metodologia riportata nell'allegato II;
i) elettricita' di riserva: l'elettricita' fornita dalla rete elettrica esterna in caso di interruzione o perturbazione del processo di cogenerazione, compresi i periodi di manutenzione;
l) elettricita' di integrazione: l'energia elettrica richiesta alla rete elettrica esterna quando la domanda di elettricita' dell'utenza alimentata dall'impianto di cogenerazione e' superiore alla produzione elettrica del processo di cogenerazione;
m) rendimento complessivo: la somma annua della produzione di elettricita', di energia meccanica e di calore utile divisa per l'energia contenuta nel combustibile di alimentazione usato per il calore prodotto in un processo di cogenerazione e per la produzione lorda di elettricita' e di energia meccanica;
n) rendimento: e' il rendimento calcolato sulla base del potere calorifico inferiore dei combustibili;
o) cogenerazione ad alto rendimento: la cogenerazione con caratteristiche conformi ai criteri indicati nell'allegato III;
p) valore di rendimento di riferimento per la produzione separata: il rendimento delle produzioni separate alternative di calore e di elettricita' che il processo di cogenerazione e' destinato a sostituire;
q) rapporto energia/calore: il rapporto tra elettricita' da cogenerazione e calore utile durante il funzionamento in pieno regime di cogenerazione, usando dati operativi dell'unita' specifica.
2. Ad integrazione delle definizioni di cui al comma 1 si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni.



Note all'art. 2:
- Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, reca:
«Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni
per il mercato interno dell'energia elettrica».
- Il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
reca: «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla
promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricita».



 
Art. 3.
Metodi alternativi
1. Fino al 31 dicembre 2010, fatto salvo quanto disposto dal comma 2, e' considerata cogenerazione ad alto rendimento la cogenerazione rispondente alla definizione di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
2. Ai fini del rilascio della garanzia d'origine di cui all'articolo 4 e per la predisposizione delle statistiche di cui all'articolo 9, comma 4, la quantita' di elettricita' prodotta da cogenerazione ad alto rendimento e' determinata in conformita' all'allegato II.



Nota all'art. 3:
- Per l'art. 2, comma 8, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, vedi note alle premesse.



 
Art. 4. Garanzia di origine dell'elettricita' da cogenerazione ad alto
rendimento
1. L'elettricita' prodotta da cogenerazione ad alto rendimento ha diritto al rilascio, su richiesta del produttore, della garanzia di origine di elettricita' da cogenerazione ad alto rendimento, in seguito denominata garanzia di origine.
2. Il Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A. e' il soggetto designato, ai sensi del presente decreto, al rilascio della garanzia di origine di cui al comma 1, secondo criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori.
3. La garanzia di origine puo' essere rilasciata solo qualora l'elettricita' annua prodotta da cogenerazione ad alto rendimento sia non inferiore a 50 MWh, arrotondata con criterio commerciale.
4. La garanzia di origine specifica:
a) l'ubicazione dell'impianto;
b) la tecnologia utilizzata;
c) il combustibile da cui e' stata prodotta l'elettricita';
d) la quantita' di combustibile utilizzato mensilmente;
e) la corrispondente produzione netta mensile di energia elettrica da cogenerazione ad alto rendimento, conformemente all'allegato II, che la garanzia di origine rappresenta;
f) il potere calorifico inferiore del combustibile da cui e' stata prodotta l'elettricita';
g) l'uso del calore generato insieme all'elettricita';
h) il risparmio di energia primaria, calcolato secondo l'allegato III.
5. La garanzia di origine e' utilizzabile dai produttori ai quali e' rilasciata affinche' essi possano dimostrare che l'elettricita' da essi venduta e' prodotta da cogenerazione ad alto rendimento ai sensi del presente decreto.
6. Fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A., istituisce un sistema informatico ad accesso controllato, anche al fine di consentire la verifica dei dati contenuti nella garanzia di origine.
7. Il Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A. rilascia la garanzia di origine subordinatamente alla verifica di attendibilita' dei dati forniti dal richiedente e della loro conformita' alle disposizioni del presente decreto. A tale scopo, fatte salve le competenze dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, il Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A. dispone controlli sugli impianti in esercizio, sulla base di un programma annuo.
8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A. adotta e sottopone all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico le procedure tecniche per il rilascio della garanzia di origine.
9. La garanzia di origine rilasciata in altri Stati membri dell'Unione europea a seguito dell'attuazione della direttiva 2004/8/CE e' riconosciuta anche in Italia, purche' la medesima garanzia di origine includa tutti gli elementi di cui al comma 4 e sempreche' provenga da Paesi che adottino strumenti di promozione ed incentivazione della cogenerazione ad alto rendimento analoghi a quelli vigenti in Italia e riconoscano la stessa possibilita' ad impianti ubicati sul territorio italiano, sulla base di accordi stipulati tra il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le competenti autorita' del Paese estero da cui l'elettricita' da cogenerazione ad alto rendimento viene importata.



Note all'art. 4:
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, reca:
«Codice in materia di protezione dei dati personali».
- Per la direttiva 2004/8/CE vedi note alle premesse.



 
Art. 5.
Potenziale nazionale della cogenerazione ad alto rendimento
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A., predispone e trasmette al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, alla Conferenza unificata e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas un rapporto contenente un'analisi del potenziale nazionale per la realizzazione della cogenerazione ad alto rendimento, evidenziando separatamente il potenziale della piccola cogenerazione e della microcogenerazione anche con riguardo al calore destinato alle serre.
2. Il rapporto di cui al comma 1:
a) contiene dati tecnici documentati in modo conforme ai criteri elencati nell'allegato IV;
b) individua per ogni regione e provincia autonoma il potenziale di domanda di raffreddamento e di riscaldamento utile che si presta all'applicazione della cogenerazione ad alto rendimento, nonche' la disponibilita' di combustibili e di altre fonti energetiche da utilizzare per la cogenerazione;
c) analizza distintamente gli ostacoli che impediscono la realizzazione del potenziale nazionale di cogenerazione ad alto rendimento, con particolare riguardo agli ostacoli relativi ai prezzi e ai costi dei combustibili e all'accesso ai medesimi, alle questioni attinenti alle reti, alle procedure amministrative e alla mancata internalizzazione dei costi esterni nei prezzi dell'energia.
 
Art. 6.
Regime di sostegno alla cogenerazione ad alto rendimento
1. Al fine di assicurare che il sostegno alla cogenerazione sia basato sulla domanda di calore utile e simultaneamente sui risparmi di energia primaria, alla cogenerazione ad alto rendimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, 4, comma 2, 11, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. La cogenerazione ad alto rendimento accede ai benefici derivanti dall'applicazione dei provvedimenti attuativi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79 del 1999 e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alla cogenerazione abbinata al teleriscal-damento.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e d'intesa con la Conferenza unificata, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per l'incentivazione della cogenerazione ad alto rendimento, nell'ambito dei provvedimenti di cui al comma 1. Detti criteri tengono conto di:
a) potenza elettrica dell'impianto;
b) rendimento complessivo dell'impianto;
c) calore utile;
d) aspetti innovativi dell'impianto e delle modalita' d'uso del calore utile, in particolare ai fini dell'impiego in teleriscaldamento e per la trigenerazione;
e) specificita' dell'impiego in agricoltura per il riscaldamento delle serre destinate alla produzione floricola ed orticola;
f) risparmio energetico conseguito e relativa persistenza nel tempo;
g) tipologia di combustibile impiegato;
h) emissioni inquinanti e climalteranti.
4. Il decreto di cui al comma 3 prevede l'estensione graduale del diritto di accesso ai benefici di cui al comma 1, secondo periodo, anche a soggetti diversi da quelli previsti dalla vigente disciplina.
5. Ai fini dell'accesso ai benefici di cui al comma 1, il risparmio di forme di energia diverse dall'elettricita' e dal gas naturale e' equiparato al risparmio di gas naturale.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas emana la disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento con potenza nominale non superiore a 200 kW, tenendo conto della valorizzazione dell'energia elettrica scambiata con il sistema elettrico nazionale, degli oneri e delle condizioni per l'accesso alle reti.



Nota all'art. 6:
- Gli articoli 3, comma 3, 4, comma 2, 11, commi 2 e 4
e l'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79, citato nelle premesse, cosi' recitano:
«Art. 3 (Gestore della rete di trasmissione nazionale).
- 1.-2. (Omissis).
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas fissa
le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della
rete la liberta' di accesso a parita' di condizioni,
l'imparzialita' e la neutralita' del servizio di
trasmissione e dispacciamento. Nell'esercizio di tale
competenza l'Autorita' persegue l'obiettivo della piu'
efficiente utilizzazione dell'energia elettrica prodotta o
comunque immessa nel sistema elettrico nazionale,
compatibilmente con i vincoli tecnici della rete.
L'Autorita' prevede, inoltre, l'obbligo di utilizzazione
prioritaria dell'energia elettrica prodotta a mezzo di
fonti energetiche rinnovabili e di quella prodotta mediante
cogenerazione.».
«Art. 4 (Acquirente unico a garanzia dei clienti
vincolati). - 1. (Omissis).
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, sentiti il Ministro del commercio con
l'estero e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
adotta gli indirizzi ai quali si attiene l'acquirente unico
al fine di salvaguardare la sicurezza e l'economicita'
degli approvvigionamenti per i clienti vincolati nonche' di
garantire la diversificazione delle fonti energetiche,
anche con la utilizzazione delle energie rinnovabili e
dell'energia prodotta mediante cogene-razione.».
«Art. 11 (Energia elettrica da fonti rinnovabili). - 1.
(Omissis).
2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica alle
importazioni e alle produzioni di energia elettrica, al
netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e
delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh, nonche' al netto
dell'energia elettrica prodotta da impianti di
gassificazione che utilizzino anche carbone di origine
nazionale, l'uso della quale fonte e' altresi' esentato
dall'imposta di consumo e dall'accisa di cui all'art. 8
della legge 23 dicembre 1998, n. 488; la quota di cui al
comma 1 e' inizialmente stabilita nel due per cento della
suddetta energia eccedente i 100 GWh.
3. (Omissis).
4. Il gestore della rete di trasmissione nazionale
assicura la precedenza all'energia elettrica prodotta da
impianti che utilizzano, nell'ordine, fonti energetiche
rinnovabili, sistemi di cogenerazione, sulla base di
specifici criteri definiti dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, e fonti nazionali di energia
combustibile primaria, queste ultime per una quota massima
annuale non superiore al quindici per cento di tutta
l'energia primaria necessaria per generare l'energia
elettrica consumata.».
«Art. 9 (L'attivita' di distribuzione). - 1. Le imprese
distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie
reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza
compromettere la continuita' del servizio e purche' siano
rispettate le regole tecniche nonche' le deliberazioni
emanate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in
materia di tariffe, contributi ed oneri. Le imprese
distributrici operanti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, ivi comprese, per la quota diversa dai
propri soci, le societa' cooperative di produzione e
distribuzione di cui all'art. 4, numero 8, della legge
6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio
di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro
il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030.
Con gli stessi provvedimenti sono individuati i
responsabili della gestione, della manutenzione e, se
necessario, dello sviluppo delle reti di distribuzione e
dei relativi dispositivi di interconnessione, che devono
mantenere il segreto sulle informazioni commerciali
riservate; le concessioni prevedono, tra l'altro, misure di
incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di
energia secondo obiettivi quantitativi determinati con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'art. 16, comma 4, del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante:
«Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni
per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art.
41 della legge 17 maggio 1999, n. 144».
«Art. 16 (Obblighi delle imprese di distribuzione). -
1.-3. (Omissis).
4. Le imprese di distribuzione perseguono il risparmio
energetico e lo sviluppo delle fonti rinnnovabili. Gli
obiettivi quantitativi nazionali, definiti in coerenza con
gli impegni previsti dal protocollo di Kyoto, ed i principi
di valutazione dell'ottenimento dei risultati sono
individuati con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata, da emanare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Gli obiettivi regionali e le relative modalita' di
raggiungimento, utilizzando anche lo strumento della
remunerazione delle iniziative di cui al comma 4 dell'art.
23, nel cui rispetto operano le imprese di distribuzione,
sono determinati con provvedimenti di pianificazione
energetica regionale, sentiti gli organismi di raccordo
regione-autonomie locali. In sede di Conferenza unificata
e' verificata annualmente la coerenza degli obiettivi
regionali con quelli nazionali.».



 
Art. 7.
Questioni attinenti alla rete di elettricita' e alle tariffe
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce le condizioni tecniche ed economiche per la connessione delle unita' di cogenerazione ad alto rendimento alle reti elettriche i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi.
2. I provvedimenti di cui al comma 1:
a) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, degli standard tecnici per la realizzazione degli impianti di utenza e di rete per la connessione;
b) fissano procedure, tempi e criteri per la determinazione dei costi, a carico del produttore, per l'espletamento di tutte le fasi istruttorie necessarie per l'individuazione della soluzione definitiva di connessione;
c) stabiliscono i criteri per la ripartizione dei costi di connessione tra il nuovo produttore e il gestore di rete;
d) stabiliscono le regole nel cui rispetto gli impianti di rete per la connessione possono essere realizzati interamente dal produttore, individuando i provvedimenti che i gestori di rete devono adottare al fine di definire i requisiti tecnici di detti impianti; nei casi in cui il produttore non intenda avvalersi di questa facolta', stabiliscono quali sono le iniziative che i gestori di rete devono adottare al fine di ridurre i tempi di realizzazione;
e) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete delle condizioni tecniche ed economiche necessarie per la realizzazione delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete per la connessione dei nuovi impianti;
f) definiscono le modalita' di ripartizione dei costi fra i produttori che ne beneficiano delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete. Tali modalita', basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, tengono conto dei benefici che i produttori gia' connessi, quelli collegatisi successivamente e gli stessi gestori di rete traggono dalle connessioni;
g) possono prevedere, su conforme parere del Ministero dello sviluppo economico, condizioni particolarmente agevoli per l'accesso alla rete dell'elettricita' da cogenerazione ad alto rendimento prodotta da unita' di piccola o micro-cogenerazione.
3. I provvedimenti di cui al comma 2, lettera g), sono previamente notificati dal Ministero dello sviluppo economico alla Commissione europea.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas tiene conto delle particolari condizioni di esercizio delle unita' di cogenerazione ad alto rendimento nella definizione delle tariffe connesse ai costi di trasmissione e di distribuzione e nella definizione delle condizioni di acquisto dell'energia elettrica di riserva o di integrazione.
 
Art. 8.
Semplificazione delle procedure amministrative
1. Per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica superiore a 300 MW, ivi comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, si applica la normativa di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55.
2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica uguale o inferiore a 300 MW prevede a tale fine un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Col provvedimento di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 23 agosto 2004, n. 239, ed anche con riguardo agli aspetti di sicurezza antincendio, di intesa con la Conferenza unificata, sono stabilite procedure autorizzative semplificate per l'installazione e l'esercizio di unita' di piccola e di micro-cogenerazione, tenendo anche conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 86, della medesima legge n. 239 del 2004.



Note all'art. 8:
- Il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, reca:
«Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema
elettrico nazionale».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi».
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 86 e 88, della
legge 23 agosto 2004, n. 239, recante: «Riordino del
settore energetico, nonche' delega al Governo per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di
energia»:
«86. L'installazione di un impianto di
microgenerazione, purche' omologato, e' soggetta a norme
autorizzative semplificate. In particolare, se l'impianto
e' termoelettrico, e' assoggettata agli stessi oneri
tecnici e autorizzativi di un impianto di generazione di
calore con pari potenzialita' termica.».
«88. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro delle attivita'
produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e il Ministro dell'interno,
emana con proprio decreto le norme per l'omologazione degli
impianti di microgenerazione, fissandone i limiti di
emissione e di rumore e i criteri di sicurezza.».



 
Art. 9.
Relazioni annuali
1. Entro il 21 febbraio 2007 e successivamente ogni quattro anni il Ministero dello sviluppo economico, di concerto col Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblica una relazione sull'applicazione del presente decreto. La relazione e' inviata per informazione alla Commissione europea.
2. La relazione di cui al comma 1 illustra i progressi compiuti per aumentare la quota della cogenerazione ad alto rendimento e contiene:
a) analisi e valutazioni sull'applicazione dell'articolo 4, con particolare riferimento ai provvedimenti adottati per garantire l'affidabilita' del sistema di Garanzia di origine;
b) l'analisi del potenziale nazionale di cui all'articolo 5, comma 1;
c) le procedure amministrative di cui all'articolo 8, finalizzate a:
1) favorire la progettazione di unita' di cogenerazione per soddisfare domande economicamente giustificabili di calore utile ed evitare la produzione di una quantita' di calore superiore al calore utile;
2) ridurre gli ostacoli di ordine regolamentare e di altro tipo all'aumento della cogenerazione;
3) razionalizzare e accelerare le procedure amministrative;
4) garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e tengano conto delle particolarita' delle varie tecnologie di cogenerazione;
5) favorire il coordinamento fra le diverse amministrazioni per quanto concerne i termini, ricezione e trattamento delle domande di autorizzazione;
6) definire eventuali linee guida per procedure autorizzative e la fattibilita' di una procedura di programmazione rapida per i produttori di cogenerazione;
7) designare un'eventuale organo con funzioni di mediazione nelle controversie fra le amministrazioni responsabili del rilascio delle autorizzazioni e i richiedenti.
3. Entro il 31 dicembre 2007 per i dati relativi all'anno precedente ed in seguito su base annuale, il Ministero dello sviluppo economico presenta alla Commissione europea dati e informazioni sulla produzione nazionale di elettricita' e di calore mediante cogenerazione, conformemente alla metodologia di cui all'allegato II. Tali dati e informazioni, trasmessi anche al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, comprendono anche i dati relativi alla capacita' di cogenerazione e ai combustibili usati per la cogenerazione. Nel caso siano presentati dati sul risparmio di energia primaria realizzato applicando la cogenerazione, essi sono elaborati conformemente alla metodologia di cui all'allegato III.
 
Art. 10.
Monitoraggio e controllo
1. Gli esercenti di officina elettrica che effettuano la denuncia di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonche' gli esercenti degli impianti di cui all'articolo 52, comma 3, del medesimo decreto legislativo, ad eccezione di quelli di cui allo stesso comma 3, lettera d), comunicano annualmente al Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A. i dati relativi alla propria officina elettrica.
2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono stabilite le modalita' tecniche delle comunicazioni di cui al comma 1, prevedendo modalita' semplificate per gli impianti di piccola e micro-cogenerazione.
3. Sulla base dei dati di cui al comma 1 il Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A., istituisce una banca dati sulla cogenerazione, anche avvalendosi dei risultati del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 23 agosto 2004, n. 239.
4. Le amministrazioni pubbliche che effettuano agevolazioni a sostegno della cogenerazione trasmettono al GSE, per l'immissione nella banca dati di cui al comma 3, le informazioni relative agli impianti medesimi, alle modalita' di sostegno e alla erogazione delle agevolazioni stesse.
5. Ai fini della comunicazione di cui al comma 1, tutti gli impianti di cogenerazione sono dotati di apparecchi di misurazione del calore utile. Sono esentati gli impianti di cogenerazione di potenza inferiore a 1 MWe, dei quali i soggetti titolari o responsabili dell'impianto autocertificano il calore utile, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. Col decreto di cui al comma 2 sono individuate la tipologia e le modalita' di trasmissione dei dati che il Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A. trasferisce a TERNA S.p.A. a soli fini statistici.



Note all'art. 10:
- Si riporta il testo degli articoli 53, comma 1, e 52,
comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
recante: «Testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative»:
«Art. 53 (Denuncia di officina e licenza di esercizio).
- 1. Chiunque intenda esercitare una officina di produzione
di energia elettrica deve farne denuncia all'ufficio
tecnico di finanza, competente per territorio, che,
eseguita la verifica degli impianti, rilascia la licenza
d'esercizio, soggetta al pagamento di un diritto annuale.».
«Art. 52 (Oggetto dell'imposizione). - 1.-2. (Omissis).
3. Non e' sottoposta ad imposta l'energia elettrica:
a) prodotta con impianti azionati da fonti
rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia,
con potenza non superiore a 20 kW;
b) impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli
autoveicoli, purche', prodotta a bordo con mezzi propri
(esclusi gli accumulatori) nonche' quella prodotta da
gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle Forze armate
dello Stato ed ai Corpi ad esse assimilati;
c) prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas
metano biologico;
d) prodotta da piccoli impianti generatori comunque
azionati, purche' la loro potenza elettrica non sia
superiore ad 1 kW;
e) prodotta in officine elettriche costituite da
gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza complessiva
non superiore a 200 kW;
e-bis) prodotta nei territori montani da piccoli
generatori comunque azionati quali aerogeneratori, piccoli
gruppi elettrogeni, piccole centrali idroelettriche,
impianti fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore
a 30 kW;
e-ter) impiegata come materia prima nei processi
industriali elettrochimici, elettrometallurgici ed
elettrosiderurgici.».
- L'art. 1, comma 89, della citata legge 23 agosto
2004, n. 239, cosi' recita:
«89. A decorrere dall'anno 2005, l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas effettua annualmente il
monitoraggio dello sviluppo degli impianti di
microgenerazione e invia una relazione sugli effetti della
generazione distribuita sul sistema elettrico ai Ministri
di cui al comma 88, alla Conferenza unificata e al
Parlamento.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, reca: «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa».



 
Art. 11.
Modifiche e abrogazioni
1. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 85 la parola: «microgenerazione» e' sostituita dalla seguente: «piccola generazione»;
b) dopo il comma 85 e' inserito il seguente:
«85-bis. E' definito come impianto di microgenerazione un impianto per la produzione di energia elettrica, anche in assetto cogenerativo, con capacita' massima inferiore a 50 kWe.»;
c) il comma 86 e' sostituito dal seguente:
«86. L'installazione di un impianto di microgenerazione o di piccola generazione, purche' certificati, e' soggetta a norme autorizzative semplificate. In particolare, se l'impianto e' termoelettrico, e' assoggettata agli stessi oneri tecnici e autorizzativi di un impianto di generazione di calore con pari potenzialita' termica.»;
d) al comma 88 le parole: «l'omologazione degli impianti di microgenerazione» sono sostituite dalle seguenti: «la certificazione degli impianti di piccola generazione e di microgenerazione»;
e) al comma 89, dopo le parole: «impianti di» sono inserite le seguenti: «piccola generazione e di».



Nota all'art. 11:
- Il testo vigente dell'art. 1, commi 85, 85-bis, 86,
87, 88 e 89 della citata legge 23 agosto 2004, n. 239,
cosi' come modificata dal presente decreto, cosi' recita:
«85. E' definito come impianto di piccola generazione
un impianto per la produzione di energia elettrica, anche
in assetto cogenerativo, con capacita' di generazione non
superiore a 1 MW.
85-bis. E' definito come impianto di microgenerazione
un impianto per la produzione di energia elettrica, anche
in assetto cogenerativo, con capacita' massima inferiore a
50 kWe.
86. L'installazione di un impianto di microgenerazione
o di piccola generazione, purche' certificati, e' soggetta
a norme autorizzative semplificate. In particolare, se
l'impianto e' termoelettrico, e' assoggettata agli stessi
oneri tecnici e autorizzativi di un impianto di generazione
di calore con pari potenzialita' termica.
87. Il valore dei certificati verdi emessi ai sensi del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e' stabilito in
0,05 GWh o multipli di detta grandezza.
88. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro delle attivita'
produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e il Ministro dell'interno,
emana con proprio decreto le norme per la certificazione
degli impianti di piccola generazione e di microgenerazione
fissandone i limiti di emissione e di rumore e i criteri di
sicurezza.
89. A decorrere dall'anno 2005, l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas effettua annualmente il
monitoraggio dello sviluppo degli impianti di piccola
generazione e di microgenerazione e invia una relazione
sugli effetti della generazione distribuita sul sistema
elettrico ai Ministri di cui al comma 88, alla Conferenza
unificata e al Parlamento.».



 
Art. 12.
Modifiche degli allegati
1. Gli allegati I, II, III e IV sono parte integrante del presente decreto legislativo. Gli allegati possono essere modificati e integrati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in conformita' alle direttive e alle decisioni della Comunita' europea.
 
Art. 13.
Disposizioni particolari
1. La caldaia ad acqua calda che fa eventualmente parte di una unita' di cogenerazione, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera b), e' esclusa dal campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660.



Nota all'art. 13:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
15 novembre 1996, n. 660, reca: «Regolamento per
l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i
requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda,
alimentate con combustibili liquidi o gassosi.».



 
Art. 14.
Disposizioni transitorie
1. I diritti acquisiti da soggetti titolari di impianti realizzati o in fase di realizzazione in attuazione dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come vigente al 31 dicembre 2006, rimangono validi purche' i medesimi impianti posseggano almeno uno dei seguenti requisiti:
a) siano gia' entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239, e la data del 31 dicembre 2006;
b) siano stati autorizzati dopo la data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239, e prima della data del 31 dicembre 2006 ed entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2008;
c) entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2008, purche' i lavori di realizzazione siano stati effettivamente iniziati prima della data del 31 dicembre 2006.
2. Gli impianti di cui al comma 1 mantengono il trattamento derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come vigente al 31 dicembre 2006, fino alla data di naturale scadenza del trattamento stesso, ove detti impianti, se di potenza elettrica superiore a 10 MW, ottengano, entro due anni dalla data di entrata in esercizio, la registrazione del sito secondo il regolamento EMAS e con le modalita' e nel rispetto dei commi 3 e 4.
3. Al fine di consentire l'esercizio dei diritti acquisiti di cui al comma 1, l'articolo 267, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applica ai certificati verdi rilasciati all'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscal-damento limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento. I predetti certificati possono essere utilizzati da ciascun soggetto sottoposto all'obbligo di cui all'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per coprire fino al 20 per cento dell'obbligo di propria competenza. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, puo' essere modificata la predetta percentuale allo scopo di assicurare l'equilibrato sviluppo delle fonti rinnovabili e l'equo funzionamento del meccanismo di incentivazione agli impianti di cui al comma 1.
4. E' fatto obbligo ai soggetti che beneficiano dei diritti richiamati al comma 1 di realizzare un sistema di monitoraggio continuo delle emissioni inquinanti degli impianti.
5. Il Gestore del sistema elettrico - GSE effettua periodiche verifiche al fine del controllo dei requisiti che consentono l'accesso e il mantenimento dei diritti richiamati al comma 1.



Note all'art. 14:
- L'art. 1, comma 71, della citata legge 23 agosto
2004, n. 239, cosi' recita:
«71. Hanno diritto alla emissione dei certificati
verdi previsti ai sensi dell'art. 11 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive
modificazioni, l'energia elettrica prodotta con l'utilizzo
dell'idrogeno e l'energia prodotta in impianti statici con
l'utilizzo dell'idrogeno ovvero con celle a combustibile
nonche' l'energia prodotta da impianti di cogenerazione
abbinati al teleriscaldamento, limitatamente alla quota di
energia termica effettivamente utilizzata per il
teleriscaldamento.».
- Si riporta il testo dell'art. 267, comma 4, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante:
«Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di
impianti e attivita»:
«Art. 267 (Campo di applicazione). - 1.-3. (Omissis).
4. Al fine di consentire il raggiungimento degli
obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto e di favorire
comunque la riduzione delle emissioni in atmosfera di
sostanze inquinanti, la normativa di cui alla parte quinta
del presente decreto intende determinare l'attuazione di
tutte le piu' opportune azioni volte a promuovere l'impiego
dell'energia elettrica prodotta da impianti di produzione
alimentati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa
comunitaria e nazionale vigente e, in particolare, della
direttiva 2001/77/CE e del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, determinandone il dispacciamento prioritario.
In particolare:
a) potranno essere promosse dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con
i Ministri delle attivita' produttive e per lo sviluppo e
la coesione territoriale misure atte a favorire la
produzione di energia elettrica tramite fonti rinnovabili
ed al contempo sviluppare la base produttiva di tecnologie
pulite, con particolare riferimento al Mezzogiorno;
b) con decreto del Ministro delle attivita'
produttive di concerto con i Ministri dell'ambiente e della
tutela del territorio e dell'economia e delle finanze, da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della parte quinta del presente decreto, sono
determinati i compensi dei componenti dell'Osservatorio di
cui all'art. 16 del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387, da applicarsi a decorrere dalla data di nomina, nel
limite delle risorse di cui all'art. 16, comma 6, del
medesimo decreto legislativo e senza che ne derivino nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
c) i certificati verdi maturati a fronte di energia
prodotta ai sensi dell'art. 1, comma 71, della legge
23 agosto 2004, n. 239, possono essere utilizzati per
assolvere all'obbligo di cui all'art. 11 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, solo dopo che siano stati
annullati tutti i certificati verdi maturati dai produttori
di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili cosi'
come definite dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo n. 387 del 2003;
d) al fine di prolungare il periodo di validita' dei
certificati verdi, all'art. 20, comma 5, del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole "otto anni"
sono sostituite dalle parole "dodici anni".».
- Si riporta il testo dell'art. 11, commi 1, 2 e 3 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante:
«Attuazione della direttiva 96/92/CE recate norme comuni
per il mercato interno dell'energia elettrica.»:
«Art. 11 (Energia elettrica da fonti rinnovabili). - 1.
Al fine di incentivare l'uso delle energie rinnovabili, il
risparmio energetico, la riduzione delle emissioni di
anidride carbonica e l'utilizzo delle risorse energetiche
nazionali, a decorrere dall'anno 2001 gli importatori e i
soggetti responsabili degli impianti che, in ciascun anno,
importano o producono energia elettrica da fonti non
rinnovabili hanno l'obbligo di immettere nel sistema
elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota
prodotta da impianti da fonti rinnovabili entrati in
esercizio o ripotenziati, limitatamente alla producibilita'
aggiuntiva, in data successiva a quella di entrata in
vigore del presente decreto.
2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica alle
importazioni e alle produzioni di energia elettrica, al
netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e
delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh, nonche' al netto
dell'energia elettrica prodotta da impianti di
gassificazione che utilizzino anche carbone di origine
nazionale, l'uso della quale fonte e' altresi' esentato
dall'imposta di consumo e dall'accisa di cui all'art. 8
della legge 23 dicembre 1998, n. 488; la quota di cui al
comma 1 e' inizialmente stabilita nel due per cento della
suddetta energia eccedente i 100 GWh.
3. Gli stessi soggetti possono adempiere al suddetto
obbligo anche acquistando, in tutto o in parte,
l'equivalente quota o i relativi diritti da altri
produttori, purche' immettano l'energia da fonti
rinnovabili nel sistema elettrico nazionale, o dal gestore
della rete di trasmissione nazionale. I diritti relativi
agli impianti di cui all'art. 3, comma 7, della legge
14 novembre 1995, n. 481, sono attribuiti al gestore della
rete di trasmissione nazionale. Il gestore della rete di
trasmissione nazionale, al fine di compensare le
fluttuazioni produttive annuali o l'offerta insufficiente,
puo' acquistare e vendere diritti di produzione da fonti
rinnovabili, prescindendo dalla effettiva disponibilita',
con l'obbligo di compensare su base triennale le eventuali
emissioni di diritti in assenza di disponibilita'.».



 
Art. 15.
Invarianza degli oneri
1. All'attuazione del presente decreto le Amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 16.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 8 febbraio 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Bersani, Ministro dello sviluppo
economico
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del
mare
De Castro, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali

Visto, il Guardasigilli: Mastella
 
Allegato I
(previsto dall'art. 1)

Tipi di unita' di cogenerazione oggetto del presente decreto

a) Turbina a gas a ciclo combinato con recupero di calore.
b) Turbina a vapore a contropressione.
c) Turbina di condensazione a estrazione di vapore.
d) Turbina a gas con recupero di calore.
e) Motore a combustione interna.
f) Microturbine.
g) Motori Stirling.
h) Pile a combustibile.
i) Motori a vapore.
l) Cicli Rankine a fluido organico.
m) Ogni altro tipo di tecnologia o combinazione di tecnologie che rientra nelle definizioni di cui all'art. 2, lettera a).
 
Allegato II
(previsto dall'art. 2)

Calcolo dell'elettricita' da cogenerazione

1. I valori usati per calcolare l'elettricita' da cogenerazione sono determinati sulla base del funzionamento effettivo o previsto dell'unita', in condizioni normali di utilizzazione. Per le unita' di micro-cogenerazione il calcolo puo' essere basato su valori certificati.
2. La produzione di elettricita' da cogenerazione e' considerata pari alla produzione annua totale di elettricita' dell'unita' misurata al punto di uscita dei principali generatori:
a) nelle unita' di cogenerazione del tipo b), d), e), f), g) e h) di cui all'allegato I, con rendimento complessivo annuo pari almeno al 75% e,
b) nelle unita' di cogenerazione del tipo a) e c) di cui all'allegato I, con rendimento complessivo annuo pari almeno all'80%.
3. Nelle unita' di cogenerazione con rendimento complessivo annuo inferiore al valore di cui al punto 2, lettera a), [unita' di cogenerazione del tipo b), d), e), f), g) e h) di cui all'allegato I], o con rendimento complessivo annuo inferiore al valore di cui al punto 2, lettera b) [unita' di cogenerazione del tipo a) e c) di cui all'allegato I], la cogenerazione e' calcolata in base alla seguente formula:

E CHP = H CHP C

dove:
E CHP e' la quantita' di elettricita' da cogenerazione;
C e' il rapporto energia/calore, definito al successivo punto 4;
H CHP e' la quantita' di calore utile prodotto mediante cogenerazione (calcolato a questo fine come produzione totale di calore meno qualsiasi calore prodotto in caldaie separate o mediante estrazione di vapore fresco dal generatore di vapore prima della turbina).
4. Il calcolo dell'elettricita' da cogenerazione dev'essere basato sul rapporto effettivo energia/calore. Se per un'unita' di cogenerazione tale rapporto non e' noto, si possono utilizzare, specialmente a fini statistici, i seguenti valori di base per le unita' del tipo a), b), c), d) ed e) di cui all'allegato I, purche' l'elettricita' da cogenerazione calcolata sia pari o inferiore alla produzione totale di elettricita' dell'unita': =====================================================================
|Rapporto di base energia/calore Tipo di unita' |(C) ===================================================================== Turbina a gas a ciclo combinato | con recupero di calore |0,95 --------------------------------------------------------------------- Turbina a vapore a contropressione|0,45 --------------------------------------------------------------------- Turbina a presa di vapore a | condensazione |0,45 --------------------------------------------------------------------- Turbina a gas con recupero di | calore |0,55 --------------------------------------------------------------------- Motore a combustione interna |0,75

Nel caso siano introdotti valori di base per i rapporti energia/calore per le unita' del tipo f), g), h), i), l) e m) di cui all'allegato I, tali valori sono pubblicati e notificati alla Commissione europea.
5. Se una parte del contenuto energetico del combustibile di alimentazione del processo di cogenerazione e' recuperata sotto forma di sostanze chimiche e riciclata, detta parte puo' essere dedotta dal combustibile di alimentazione prima di calcolare il rendimento complessivo di cui alle lettere a) e b).
6. Ove ritenuto necessario si puo' determinare il rapporto energia/calore come il rapporto tra elettricita' e calore utile durante il funzio-namento a capacita' ridotta in regime di cogenerazione usando dati operativi dell'unita' specifica.
7. Secondo la procedura di cui all'art. 14, paragrafo 2, della direttiva 2004/8/CE, la Commissione europea stabilisce linee guida dettagliate per l'applicazione e l'utilizzo dell'allegato II, compresa la determinazione del rapporto energia/calore.
8. Si possono applicare periodi di resoconto diversi dall'anno solare ai fini dei calcoli effettuati conformemente ai punti 2 e 3.
 
Allegato III
(previsto dall'art. 2)

Metodo di determinazione del rendimento del processo di cogenerazione

1. I valori usati per calcolare il rendimento della cogenerazione e il risparmio di energia primaria sono determinati sulla base del funzionamento effettivo o previsto dell'unita' in condizioni normali di utilizzazione.
2. Definizione di cogenerazione ad alto rendimento.
Ai fini del presente decreto, la cogenerazione ad alto rendimento risponde ai seguenti due criteri:
a) la produzione mediante cogenerazione delle unita' di cogenerazione fornisce un risparmio di energia primaria, calcolato in conformita' del punto 3, pari almeno al 10% rispetto ai valori di riferimento per la produzione separata di elettricita' e di calore;
b) la produzione mediante unita' di piccola cogenerazione e di micro-cogenerazione che forniscono un risparmio di energia primaria e' assimilata alla cogenerazione ad alto rendimento.
3. Calcolo del risparmio di energia primaria.
Il risparmio di energia primaria fornito dalla produzione mediante cogenerazione secondo la definizione di cui all'allegato II e' calcolato secondo la seguente formula:

----> Vedere Formula a pag. 10 della G.U. <----

dove: PES= e' il risparmio di energia primaria;
CHPH(eta) = e' il rendimento termico della produzione mediante cogenerazione, definito come il rendimento annuo di calore utile diviso per il combustibile di alimentazione usato per produrre la somma del rendimento annuo di calore utile e dell'elettricita' da cogenerazione;
Ref H(eta) = e' il valore di rendimento di riferimento per la produzione separata di calore;
CHPE(eta) = e' il rendimento elettrico della produzione mediante cogenerazione, definito come elettricita' annua da cogenerazione divisa per il carburante di alimentazione usato per produrre la somma del rendimento annuo di calore utile e dell'elettricita' da cogenerazione. Allorche' un'unita' di cogenerazione genera energia meccanica, l'elettricita' annuale da cogenerazione puo' essere aumentata di un fattore supplementare che rappresenta la quantita' di elettricita' che e' equivalente a quella dell'energia meccanica. Questo fattore supplementare non crea un diritto al rilascio delle Garanzie d'origine di cui all'art. 4.
Ref E(eta) = e' il valore di rendimento di riferimento per la produzione separata di elettricita'.
4. Calcoli del risparmio di energia usando calcoli alternativi conformemente all'art. 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/8/CE.
Se il risparmio di energia primaria di un processo e' calcolato conformemente all'art. 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/8/CE, il risparmio di energia primaria e' calcolato usando la formula di cui alla lettera b) del presente allegato sostituendo:
CHPH(eta) con H(eta) e
CHPE(eta) con E(eta),
dove:
H(eta) e' il rendimento termico del processo, definito come il rendimento annuo di calore diviso per il combustibile di alimen-tazione usato per produrre la somma del rendimento di calore e del rendimento di elettricita'.
E(eta) e' il rendimento di elettricita' del processo, definito come il rendimento annuo di elettricita' diviso per il combustibile di alimentazione usato per produrre la somma del rendimento di calore e del rendimento di elettricita'. Allorche' un'unita' di cogenerazione genera energia meccanica, l'elettricita' annuale da cogenerazione puo' essere aumentata di un fattore supplementare che rappresenta la quantita' di elettricita' che e' equivalente a quella dell'energia meccanica. Questo fattore supplementare non creera' un diritto a rilasciare garanzie d'origine ai sensi dell'art. 4.
5. Gli Stati membri possono applicare periodi di resoconto diversi da un anno ai fini dei calcoli effettuati conformemente ai punti 3 e 4.
6. Per le unita' di micro-cogenerazione, il calcolo del risparmio di energia primaria puo' essere basato su dati certificati.
7. Valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di elettricita' e di calore.
I principi per definire i valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di elettricita' e di calore di cui all'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 2994/8/CE e di cui alla formula riportata al punto 3 definiscono il rendimento di esercizio della produzione separata di elettricita' e di calore che la cogenerazione e' destinata a sostituire.
I valori di rendimento di riferimento sono calcolati secondo i seguenti principi:
a) per le unita' di cogenerazione quali definite all'art. 2, il confronto con una produzione separata di elettricita' si basa sul principio secondo cui si confrontano le stesse categorie di combustibile;
b) ogni unita' di cogenerazione e' confrontata con la migliore tecnologia per la produzione separata di calore ed elettricita' disponibile sul mercato ed economicamente giustificabile nell'anno di costruzione dell'unita' di cogenerazione;
c) i valori di rendimento di riferimento per le unita' di cogenerazione costruite prima del 1996 di 10 anni fa sono fissati sui valori di riferimento delle unita' costruite nel 1996;
d) i valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di elettricita' e di calore riflettono le differenze climatiche fra l'Italia e gli altri Stati membri dell'Unione europea.
 
Allegato IV
(previsto dall'art. 5)

Criteri per l'analisi dei potenziali nazionali
di cogenerazione ad alto rendimento

1. L'analisi del potenziale nazionale di cui all'art. 5 considera:
a) il tipo di combustibili che e' possibile utilizzare per realizzare il potenziale di cogenerazione, non trascurando specificamente il potenziale di aumento dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili sul mercato nazionale del calore mediante cogenerazione;
b) il tipo di tecnologie di cogenerazione secondo l'elenco di cui all'allegato I che si possono applicare per realizzare il potenziale nazionale;
c) il tipo di produzione separata di elettricita' e calore e di energia meccanica che la cogenerazione ad alto rendimento potrebbe sostituire;
d) la suddivisione del potenziale in aggiornamento della capacita' esistente e costruzione di nuova capacita'.
2. L'analisi comprende opportuni meccanismi di attuazione del rapporto costo/efficacia - in termini di risparmio di energia primaria - dell'aumento della quota di cogenerazione ad alto rendimento nel mix energetico nazionale. L'analisi del rapporto costo/efficacia tiene conto anche degli impegni nazionali sottoscritti nell'ambito degli impegni comunitari relativi al cambiamento climatico in virtu' del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.
3. L'analisi del potenziale nazionale di cogenerazione specifica i potenziali per le scadenze 2010, 2015 e 2020 e include, ove fattibile, stime dei costi per ciascuna scadenza.
 
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