Gazzetta n. 56 del 8 marzo 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
ORDINANZA 6 giugno 2006
Nomina del comitato tecnico per la designazione degli organismi notificati, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269.

IL SEGRETARIO GENERALE
Vista la direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni e il reciproco riconoscimento della loro conformita';
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 9 maggio 2001 n. 269, che recepisce la direttiva 1999/5/CE, con relativo allegato VI;
Vista la procedura di designazione degli organismi notificati, riportata in allegato alla presente ordinanza;
Sentito il Ministero per lo sviluppo economico;

A d o t t a
la seguente ordinanza:

Art. 1.
1. Il Segretariato generale del Ministero delle comunicazioni, sentito il comitato tecnico di cui all'art. 2, designa con decreto gli organismi notificati di cui all'art. 12 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269. La designazione ha una durata di tre anni.
 
Art. 2.
1. Il comitato tecnico e' nominato con ordinanza del segretario generale del Ministero delle comunicazione ed e' composto:
a) dal segretario generale, che lo presiede;
b) dal direttore della direzione generale pianificazione e gestione dello spettro radioelettrico, che ha le funzioni di vicepresidente;
c) da un direttore generale del Ministero per lo sviluppo economico o da un suo delegato;
d) dai direttori generali della direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, dell'istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e della direzione generale per la gestione delle risorse strumentali ed informative del Ministero delle comunicazioni.
2. Il compito di segretario del comitato e' svolto da un funzionario con qualifica non inferiore a ingegnere direttore coordinatore;
3. Per la validita' delle riunioni del comitato tecnico devono essere presenti, oltre al presidente o al vicepresidente, almeno tre membri.
4. Il comitato decide a maggioranza dei presenti; in caso di parita', prevale il voto del presidente.
5. Il comitato dura in carica quattro anni.
 
Art. 3.
1. Il comitato e' cosi' composto:
a) dal dott. Antonio Guida, segretario generale del Ministero delle comunicazioni, che ha funzioni di presidente;
b) dall'ing. Francesco Troisi direttore della direzione generale per la pianificazione e gestione dello spettro radioelettrico, che ha funzioni di vicepresidente, o dal suo sostituto ing. Antonio Vellucci;
c) dall'ing. Massimo Goti, direttore della direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita' del Ministero per lo sviluppo economico o dal suo sostituto ing. Romeo Petti della stessa direzione generale;
d) dal dott. Giovanni Bruno, direttore della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione o dal suo sostituto ing. Mauro Toni;
e) dall'ing. Luisa Franchina, direttore dell'istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie delle informazioni o dal suo sostituto ing. Giuseppe Rinaldo;
f) dal dott. Mauro Borelli, direttore della direzione generale per la gestione delle risorse strumentali ed informative o dal suo sostituto ing. Giovanni Patella.
2. Le funzioni di segretario del comitato tecnico sono svolte dall'ing. direttore coordinatore Loredana Le Rose.
Roma, 6 giugno 2006
Il segretario generale: Guida
 
Allegato
PROCEDURA DI DESIGNAZIONE DEGLI ORGANISMI NOTIFICATI
1. Designazione degli organismi notificati.
La designazione degli «organismi notificati», ai sensi della direttiva 1999/5/CE, avviene con decreto del segretario generale del Ministero delle comunicazioni, sentito un comitato tecnico. Il comitato tecnico e' presieduto dal segretario generale ed e' costituito dai direttori generali delle DGRQS, DGCA, DGPGF e ISCTI del Ministero delle comunicazioni, da un direttore generale del Ministero dell'industria, dell'artigianato e del commercio o di un suo delegato, da eventuali altri funzionari anche esterni; un funzionario di livello non inferiore al IX e' nominato segretario del comitato.
La riunione del comitato e' valida se sono presenti la meta' piu' uno dei componenti lo stesso.
La designazione viene effettuata entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione della domanda fatta dall'interessato.
2. Domanda di designazione.
La domanda intesa ad ottenere la designazione di cui al punto 1 deve essere inviata al Ministero delle comunicazioni segretariato generale e alla Direzione generale per la regolamentazione e la qualita' dei servizi (DGRQS).
La domanda, in bollo e firmata dal legale rappresentante dell'organismo interessato, deve specificare:
a) nome o ragione sociale del richiedente;
b) indirizzo o sede del richiedente;
c) denominazione dell'organismo;
d) sede dell'organismo;
e) valutazioni della conformita' di cui agli allegati III e/o IV e/o V alla direttiva 1999/5/CE;
f) dichiarazione di impegno a sostenere le spese relative al riconoscimento ed alla sorveglianza dell'organismo;
g) elenco degli allegati.
Alla domanda, redatta secondo le indicazioni prescritte, debbono essere allegati, in duplice copia i seguenti documenti:
a) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (per organismi non statali);
b) copia della polizza di assicurazione di responsabilita' civile con massimale non inferiore a lire tre miliardi per i rischi derivanti dall'esercizio di attivita' di valutazione tecnica (per organismi non statali);
c) eventuali accreditamenti secondo le norme della serie UNI CEI EN 45000; EN 45001, EN 45004, EN 45011, EN 45012, altre;
d) eventuali certificazioni delle attivita' svolte;
e) documentazione di cui all'allegato;
f) ricevuta di versamento per anticipo spese amministrative (per organismi non statali).
Per l'accertamento dell'idoneita' a svolgere i compiti ai quali si riferisce la designazione, il Ministero delle comunicazioni puo' richiedere ogni altra documentazione integrativa ritenuta necessaria.
Le tariffe delle spese amministrative, che deve sostenere l'organismo per il riconoscimento e la sorveglianza, sono quelle di cui al decreto 5 settembre 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 1995; le somme affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato e il loro versamento avviene in conto corrente postale n. 871012 intestato alla tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Roma, capitolo 2569, art. 11.
3. Valutazione dell'organismo.
Ai fini della designazione, il Ministero delle comunicazioni provvede, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, a nominare gli ispettori per la valutazione dell'organismo candidato. Gli ispettori sono scelti dalla DGRQS e devono essere estranei alla attivita' svolta dal richiedente.
Gli ispettori nominati hanno il compito di esaminare la documentazione presentata, di effettuare le visite ispettive presso la sede dell'organismo candidato e di stilare un rapporto.
Se l'esame della documentazione ha esito negativo, gli ispettori provvedono ad inoltrare alla DGRQS il rapporto di esame per la sospensione dell'istruttoria di riconoscimento. La DGRQS comunica tale risultato all'organismo fissando modalita' e termini per l'eventuale perfezionamento della documentazione richiesta.
Se l'esame della documentazione ha esito positivo, la DGRQS provvede ad organizzare le visite tecniche presso la sede dell'organismo candidato. Gli ispettori, sulla base delle risultanze emerse, provvedono ad inoltrare alla direzione stessa il rapporto finale con le proprie valutazioni.
La DGRQS puo' richiedere agli ispettori ulteriori precisazioni ed anche ulteriori accertamenti.
La domanda e la documentazione raccolta e il rapporto del gruppo di ispezione vengono presentate al comitato tecnico il quale decide se proporre al segretariato generale la designazione dell'organismo in questione.
Il riconoscimento ha la durata di tre anni.
Entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto il Ministero notifica attraverso la Rappresentanza italiana a Bruxelles il nominativo dell'organismo alla Commissione europea.
4. Sorveglianza della designazione.
Il Ministero delle comunicazioni verifica periodicamente, ed almeno ogni due anni, il corretto svolgimento dei compiti assegnati agli organismi ed accerta che essi mantengano i requisiti richiesti.
5. Rinnovo della designazione.
Ai fini del rinnovo della propria designazione, l'organismo deve presentare al segretariato generale ed alla DGRQS almeno sei mesi prima della data di scadenza della designazione, una domanda di rinnovo con la documentazione aggiornata di cui al punto 2.
La direzione generale, esaminata la domanda, predispone la riunione con le stesse modalita' di cui al punto 3.
Nel caso in cui il rapporto di valutazione degli ispettori sia negativo, il segretariato generale procede ai sensi del punto 6.
6. Sospensione e revoca del riconoscimento.
Il riconoscimento puo' essere sospeso dal segretariato generale, sentito il comitato tecnico, per un periodo massimo di sei mesi nel caso di inosservanza da parte dell'organismo designato degli impegni assunti.
Il riconoscimento e' revocato dal segretario, sentito il comitato:
a) nel caso in cui l'organismo designato non ottempera, con le modalita' e nei tempi indicati, a quanto stabilito nell'atto di sospensione;
b) nel caso in cui sono venuti meno i requisiti giuridici accertati al momento del rilascio dell'attestato di designazione.
Gli atti di sospensione o revoca devono essere comunicati all'organismo interessato ed alla Commissione europea.
5 settembre 2000
Il Direttore generale: Calabria
 
Allegato

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI DESIGNAZIONE QUALE ORGANISMO NOTIFICATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DEL PARAGRAFO 1 DELLA
DIRETTIVA 1999/5/CE

1. Dichiarazione di possedere e mantenere i requisiti richiesti al punto 1 dell'allegato VI della direttiva;
2. Dichiarazione di osservare i comportamenti richiesti dal punto 2 dell'allegato VI;
3. Descrizione del personale (o profilo professionale) e delle strutture necessarie per potere svolgere le attivita' amministrative e tecniche associate ai compiti per i quali e' stato designato;
4. Presentazione della attivita' svolta e dell'esperienza maturata nei settori per i quali l'organismo richiede di essere designato: indicazione degli standard EN 45000 adottati per le proprie procedure;
5. Dichiarazione di osservanza delle richieste di cui al punto 5 dell'allegato VI;
6. Dichiarazione di impegno a fare osservare quanto richiesto al punto 7 dell'allegato VI;
7. Ogni eventuale altro elemento utile a valutare l'idoneita' del richiedente a svolgere la funzione di organismo notificato;
8. Dichiarazione di impegno a collaborare con il Ministero nel caso di verifiche dell'osservanza di quanto richiesto nei punti sopra indicati.
 
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