Gazzetta n. 57 del 9 marzo 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 26 febbraio 2007
Individuazione delle caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari, ai fini dell'applicazione delle norme del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Visto in particolare l'art. 61, comma 10, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, individua le caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari ai fini dell'applicazione delle norme nel citato decreto legislativo;
Visto l'art. 3, comma 13, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 che esclude il controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti per gli atti e i provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria;
Visto il proprio decreto del 15 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1997, recante disposizioni sui lotti minimi di negoziazione nei mercati all'ingrosso di titoli;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare l'art. 7, comma 5 il quale prevede che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica disciplina con decreto gli aspetti connessi alla ridenominazione in euro degli strumenti finanziari originati dalla negoziazione separata di cedole e quote di capitale di titoli di Stato (operazioni di stripping sui titoli di Stato);
Visto il proprio decreto 15 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20 luglio 1998, con il quale e' stato introdotto il mercato del coupon stripping sui titoli di Stato italiani;
Visto il proprio decreto 18 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 1998, con il quale sono stati ridefiniti gli importi di cui al citato decreto 15 gennaio 1997 in relazione all'avvio dell'Unione monetaria europea;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e in particolare l'art. 4 e gli articoli da 14 a 16 riguardanti l'indirizzo politico-amministrativo, le funzioni e le responsabilita';
Visti i pareri della Consob e della Banca d'Italia, rispettivamente del 10 e 29 gennaio 2007;
Considerato che occorre procedere alla modifica dei lotti minimi di contrattazione per le negoziazioni all'ingrosso degli strumenti finanziari al fine di adeguare il vigente provvedimento ministeriale alla mutata struttura del mercato obbligazionario e di consentire una maggiore partecipazione degli operatori professionali sui mercati regolamentati all'ingrosso;
Decreta:
Art. 1.
1. Sono da considerare negoziazioni all'ingrosso quelle in cui gli operatori negoziano esclusivamente in nome e per conto proprio o in nome proprio e per conto di altri soggetti ammessi alle negoziazioni.
2. I lotti minimi di contrattazione non potranno essere inferiori a 0,5 milioni di euro per i titoli di Stato e a 250.000 euro per il mercato delle obbligazioni, private e pubbliche, diverse dai titoli di Stato.
3. Per le negoziazioni dei titoli risultanti da operazioni di coupon stripping i lotti minimi di contrattazione non potranno essere inferiori a 0,5 milioni di euro per il mantello e a 100.000 euro per gli strips.
 
Art. 2.
1. Sono abrogati il decreto del Ministro del tesoro del 15 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1997 e il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 1998.

Roma, 26 febbraio 2007

Il direttore generale del Tesoro: Grilli
 
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