Gazzetta n. 58 del 10 marzo 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 23 febbraio 2007
Abilitazione, all'istituto «Scuola di psicoterapia cognitiva ATC - Associazione di terapia cognitiva», ad istituire e ad attivare nella sede di Cagliari un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
per l'universita'
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonche' alle strutture ed attrezzature;
Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale e' stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
Vista l'istanza con la quale l'istituto «Scuola di psicoterapia cognitiva ATC - Associazione di terapia cognitiva» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Cagliari via S. Giovanni n. 273/283, presso il convento di San Mauro, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a venti unita' e, per l'intero corso, a ottanta unita';
Vista la favorevole valutazione tecnica di congruita' in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 26 luglio 2006 trasmessa con nota prot. 516 del 28 luglio 2006;
Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 26 gennaio 2007;
Decreta
Art. 1.
1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istituto «Scuola di psicoterapia cognitiva - ATC Associazione di terapia cognitiva» e' abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Cagliari, via S. Giovanni n. 273/283, presso il convento di San Mauro, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.
2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso e' pari a venti unita' e, per l'intero corso, a ottanta unita';
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 febbraio 2007
Il direttore generale: Masia
 
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