Gazzetta n. 60 del 13 marzo 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 marzo 2007
Disposizioni per la celebrazione del «grande evento» nel territorio della citta' di Bari in relazione al Vertice intergovernativo Italo-Russo. (Ordinanza n. 3570).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto, in particolare, l'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 2007, concernente la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della citta' di Bari in relazione al Vertice intergovernativo Italo-Russo;
Considerato che il 14 marzo 2007 si terra' a Bari il Vertice intergovernativo Italo-Russo, e che in tale occasione e' prevista la partecipazione di delegazioni molto ampie e composite, guidate dai due Capi di Governo, di cui fanno parte rispettivamente i Ministri competenti in materia di Affari esteri, Difesa, Economia e Finanze, Attivita' produttive, Famiglia, Istruzione, Turismo di entrambi i Governi;
Ravvisata la necessita' di attuare con urgenza tutti gli interventi strutturali ed infrastrutturali necessari per la celebrazione delle predette manifestazioni, nonche' di definire gli aspetti organizzativi connessi al grande evento, in particolare per quanto riguarda gli aspetti della sicurezza e dell'ordine pubblico, della mobilita', della ricettivita' alberghiera, dell'accoglienza e della assistenza sanitaria;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;
Su proposta del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine alla gestione dei «grandi eventi» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 luglio 2006;
Dispone:
Art. 1.
1. Il Prefetto di Bari e' nominato Commissario delegato, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2007, e provvede al coordinamento di tutti gli interventi e le iniziative, correlate al grande evento; provvede altresi' all'avvio delle iniziative dirette alla realizzazione degli interventi di adeguamento e restauro architettonico del palazzo della Prefettura di Bari e residualmente di altri ambiti e siti presso i quali si svolgeranno le manifestazioni, collegate alla celebrazione del vertice, nonche' al conseguimento urgente della disponibilita' dei beni, forniture e servizi, comunque necessari e strumentali per la funzionale organizzazione del grande evento, assicurando condizioni di adeguata accoglienza e mobilita' ai partecipanti alla celebrazione stessa ed alle connesse manifestazioni.
2. Il Commissario delegato provvede, altresi', ad armonizzare, nell'ambito di una costante azione di coordinamento, le attivita' organizzative di competenza di altre istituzioni, anche avviando ogni utile rapporto con enti ed organizzazioni statali e non statali, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2007, citato in premessa.
 
Art. 2.
1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato, ove ritenuto indispensabile, e' autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9,10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 48, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 128, 130, 132, 141, 241;
leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse agli interventi previsti dalla presente ordinanza.
 
Art. 3.
1. Agli oneri relativi all'attuazione della presente ordinanza si provvede nel limite di 400 mila euro a valere sul Fondo della protezione civile che sara' successivamente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale in favore del Commissario delegato con le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 marzo 2007
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Prodi
 
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