Gazzetta n. 61 del 14 marzo 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 marzo 2007
Disposizioni urgenti di protezione civile in relazione alla grave situazione di pericolo, che interessa il reticolo idrografico del torrente Ferreggiano e del torrente Sturla. (Ordinanza n. 3567).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 febbraio 2007 con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 gennaio 2008, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione di pericolo che interessa il reticolo idrografico del torrente Ferreggiano e del torrente Sturla con contestuale nomina del Presidente della regione Liguria a Commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Considerato che al fine di fronteggiare adeguatamente il contesto critico in questione occorre realizzare interventi urgenti e necessari diretti al superamento della situazione di pericolosita' generalizzata dovuta alla pesante interferenza della viabilita' e del tessuto urbano con il reticolo idrografico nei bacini del torrente Fereggiano e del torrente Sturla per cui si rende necessario ed urgente intervenire assicurando le necessarie risorse finanziare;
Ravvisata, quindi, la necessita' di attuare tutte le procedure di carattere straordinario ed urgente finalizzate sia alla rimozione, in tempi brevi, delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita' che al ritorno alle normali condizioni di vita;
Acquisita l'intesa della regione Liguria con nota del 23 febbraio 2007;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il Presidente della regione Liguria quale Commissario delegato secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 febbraio 2007, provvede alla realizzazione degli interventi necessari al superamento della situazione di pericolo dovuta all'interferenza della viabilita' e del tessuto urbano con il reticolo idrografico nei bacini del torrente Fereggiano e del torrente Sturla, ed in particolare, al fine di superare le principali criticita' idrauliche gia' evidenziate dalla pianificazione di bacino vigente.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 il Commissario delegato, in raccordo con il comune di Genova, puo' avvalersi dell'opera di un apposito soggetto attuatore i cui compiti saranno oggetto di puntuali direttive ed indicazioni impartite dal medesimo Commissario delegato.
3. Per la realizzazione degli interventi finalizzati al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato richiede ogni necessaria collaborazione alle amministrazioni periferiche dello Stato, all'amministrazione regionale, all'Ufficio territoriale del Governo e alla provincia.
4. La regione Liguria trasmette trimestralmente al Dipartimento della protezione civile una relazione sullo stato di avanzamento delle attivita'.
 
Art. 2.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, il Commissario delegato o il soggetto attuatore, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, possono affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 4.
2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dell'ausilio del soggetto attuatore, per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza e' comunque legittimata a deliberare. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.
3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, decorso tale termine si intendono favorevoli.
4. Il Commissario delegato provvede, avvalendosi anche del soggetto attuatore, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
5. L'approvazione del parte del Commissario delegato dei progetti definitivi o esecutivi costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti, approvazione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' delle relative opere.
6. Per la valutazione dei progetti, nonche' per garantire il necessario supporto tecnico alle attivita' che devono essere eseguite per il superamento dell'emergenza, il Commissario delegato si avvale di un Comitato tecnico-scientifico nominato con apposito provvedimento del Commissario delegato medesimo, composto da quattro membri, scelti tra dipendenti pubblici ed esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, di cui tre designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile ed uno dal presidente dalla regione Liguria. Il presidente del Comitato e' indicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, che provvede altresi' a designare il segretario del Comitato.
7. Al personale di cui al comma 6 e' riconosciuto un compenso da stabilire con separato provvedimento del Commissario delegato anche in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e connesse disposizioni del vigente contratto collettivo nazionale del personale dirigente e sulla base delle vigenti disposizioni in materia di contenimento dei costi della pubblica amministrazione.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico delle risorse finanziarie del Commissario delegato.
 
Art. 3.
1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, e' assegnata al Commissario delegato la somma di Euro 17.500.000,00 a carico del Fondo della protezione civile che presenta la necessaria disponibilita'.
2. La regione Liguria e' autorizzata a trasferire al Commissario delegato risorse finanziarie a carico del proprio bilancio, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali.
3. Le Amministrazioni statali e gli Enti pubblici sono autorizzati a trasferire al Commissario delegato eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale.
4. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono trasferite su apposita contabilita' speciale, all'uopo istituita, intestata al Commissario delegato - presidente della regione Liguria con le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
 
Art. 4.
1. Per il compimento in termini di somma urgenza, delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato, e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7; 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 62, 63, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 130, 132, 141, 241;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e successive modificazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, e 22-bis;
leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga.
 
Art. 5.
1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 marzo 2007
Il Presidente: Prodi
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone