Gazzetta n. 62 del 15 marzo 2007 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
CCNL di interpretazione autentica dell'articolo 31 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001

Il giorno 13 febbraio 2007, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le confederazioni ed organizzazioni sindacali nelle persone:
ARAN:
nella persona del presidente avv. Massimo Massella Ducci Teri: firmato;

=====================================================================
Organizzazioni sindacali |Confederazioni sindacali ===================================================================== CGIL-fp/Enti locali: firmato |CGIL: firmato --------------------------------------------------------------------- CISL/FPS: firmato |CISL: firmato --------------------------------------------------------------------- UIL/FPL: firmato |UIL: firmato --------------------------------------------------------------------- Coordinamento sindacale autonomo | (Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas/Fisael, | Confail-Unsiau, Confill Enti Locali-Cusal, | Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel): firmato |CISAL: firmato --------------------------------------------------------------------- DICCAP - Dipartimento enti locali - Camere | di commercio - Polizia municipale (Fenal, | Snalcc, Sulpm): firmato | --------------------------------------------------------------------- CIDA EE.LL.: firmato |CIDA: firmato --------------------------------------------------------------------- DIRER/DIREL: firmato |CONFEDIR: firmato --------------------------------------------------------------------- U.N.S.C.P.: firmato |CONFSAL: firmato

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato CCNL.
 
Allegato
CCNL DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 31
DEL CCNL DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI DEL 16 MAGGIO 2001
Premesso che il tribunale ordinario di Palermo - Sez. Lavoro - in relazione alla controversia di lavoro iscritta al numero 4077/2003 R.G. promossa da Pupillo Marcello contro l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, con ordinanza del 4 novembre 2004, ha ritenuto che, per poter definire la controversia di cui al giudizio, e' necessario risolvere in via pregiudiziale la questione concernente l'interpretazione in forma autentica dell'art. 31 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001, per accertare se, ai fini della determinazione delle fasce professionali, alle quali viene collegata la definizione del trattamento economico del segretario, tale clausola contrattuale attribuisca rilievo esclusivamente alla mera consistenza anagrafica della popolazione, a prescindere dall'adozione di un formale provvedimento di riclassificazione del comune, oppure se sia necessario, a tal fine, la preventiva adozione da parte dell'Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali di tale provvedimento;
Rilevato, in proposito, che, in base agli articoli 97 e seguenti del decreto legislativo n. 267/2000, i comuni e le province hanno un proprio segretario titolare, dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dei segretari ed iscritto in un apposito albo territorialmente articolato per regioni;
Che, sulla base delle prescrizioni dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997, i comuni sono contraddistinti in classi in relazione al numero degli abitanti;
Che, sulla base della medesima normativa, il comune, in relazione alla propria classe di appartenenza, procede alla nomina del segretario appartenente alla fascia professionale prevista per la classe di appartenenza del comune stesso, nell'ambito dello specifico albo dei segretari comunali e provinciali, suddiviso negli appositi elenchi, distinti per fasce professionali;
Evidenziato che, sulla base dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997, spetta ai consigli di amministrazione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, l'assegnazione dei segretari comunali e provinciali alle sezioni regionali, sulla base dei criteri stabiliti nel medesimo decreto del Presidente della Repubblica nonche' la definizione delle modalita' procedurali ed organizzative per la gestione dell'albo e dei segretari, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge e del medesimo decreto del Presidente della Repubblica;
Preso atto della circostanza che il suddetto potere regolamentare dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e' stato esercitato dal consiglio di amministrazione nazionale, con la delibera n. 90 del 12 aprile 2000;
Che tale delibera stabilisce che la classificazione delle segreterie comunali e provinciali a seguito di variazioni demografiche e' dichiarata a seguito di richiesta formulata dalla giunta comunale con propria deliberazione, previa acquisizione di una certificazione dell'ufficiale di anagrafe, attestante la popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente;
Considerato che l'art. 31 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001 si limita a sovrapporsi, con intenti semplificativi, alla precedente regolamentazione delle fasce professionali gia' contenuta nell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997, con la individuazione di tre sole nuove fasce professionali di inquadramento dei segretari comunali e provinciali, in sostituzione delle 5 previste nel precedente ordinamento;
Che, a tal fine, il suddetto art. 31 del CCNL del 16 maggio 2001 si limita solo ad utilizzare alcune delle medesime classi demografiche gia' presenti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997;
Evidenziato che, conseguentemente, deve, sicuramente, escludersi che la medesima clausola contrattuale dell'art. 31 abbia inteso superare, innovandola, anche la precedente disciplina normativa in materia di classi demografiche e di riconoscimento delle stesse;
Che, anche nell'art. 31, comma 5, e nell'art. 4 del medesimo CCNL del 16 maggio 2001, le parti negoziali hanno fatto, sia pure incidentalmente, espresso riferimento a «provvedimenti di riclassificazione», escludendo, quindi, ogni possibile effetto innovante della disciplina contrattuale sul preesistente assetto regolativo;
Che nessuna clausola contrattuale espressamente abroga o disapplica le disposizioni in materia di modalita' di mutamento della classificazione dei comuni e delle province contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997;
Che, comunque, tale possibilita' era preclusa dagli spazi di intervento riconosciuti alla contrattazione collettiva dal decreto legislativo n. 165/2001, che non possono dilatarsi oltre gli aspetti relativi alla disciplina del rapporto di lavoro ed estendersi anche ad altri aspetti regolativi riservati espressamente alla fonte normativa unilaterale, in quanto attinenti esclusivamente alla sfera organizzativa delle amministrazioni e rilevanti anche ad altri fini;
Tutto quanto sopra valutato, le parti concordano l'interpretazione autentica dell'art. 31 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001 nel testo che segue:
Art. 1.
«Ai fini dell'applicazione della disciplina dell'art. 31 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001, continuano a trovare applicazione le precedenti disposizioni in materia di classificazione delle segreterie comunali e provinciali contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997 e negli atti regolamentari adottati, nell'ambito della propria competenza istituzionale, dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali».
 
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