Gazzetta n. 62 del 15 marzo 2007 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Sequenza contrattuale relativa all'articolo 43 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 2003, inerente il personale del comparto scuola.

Il giorno 2 marzo 2007 alle ore 10 presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:
l'ARAN nella persona del presidente avv. Massimo Massella Ducci Teri firmato ......................... ed i rappresentanti delle Confederazioni:

CGIL | .... | (Firmato)
CISL | .... | "
UIL | .... | "
CONFSAL | .... | "
e delle Organizzazioni sindacali: | |
FLC/CGIL | .... | "
CISL/Scuola | .... | "
UIL/Scuola | .... | "
CONFSAL/SNALS | .... | "

Preso atto che la Presidenza del Consiglio, con delibera del 7 febbraio 2007, ha approvato l'ipotesi di Accordo relativa alla sequenza contrattuale di cui all'art. 43 del C.C.N.L. Scuola sottoscritta il 17 luglio 2006 e che la medesima e' stata positivamente certificata dalla Corte dei conti con comunicazione del 26 febbraio 2007, le Parti di cui sopra procedono alla sottoscrizione definitiva dell'Accordo medesimo.
Art. 1.
Finalita'
1. La presente sequenza contrattuale si svolge sulla base di quanto previsto dall'art. 43 del C.C.N.L. Scuola del 24 luglio 2003 e dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, in relazione anche alle disposizioni attuative della legge n. 53/2003 emanate con decreto legislativo n. 59/2004.
 
Art. 2.
Funzione docente
1. Sono disapplicati l'art. 7, commi 5, 6 e 7 e l'art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 59/2004.
2. Nulla e' innovato o modificato rispetto a quanto gia' previsto dagli articoli 24 (funzione docente), 25 (profilo professionale) e 26 (attivita' d'insegnamento) del vigente C.C.N.L. Scuola e per quanto concerne l'organizzazione delle attivita' educative e didattiche che rientra nell'autonomia e nella responsabilita' delle istituzioni scolastiche.
 
Art. 3.
Mobilita' del personale scolastico
1. Sono disapplicati l'art. 8, comma 3 e l'art. 11, comma 7, del decreto legislativo n. 59/2004.
2. Di conseguenza, la mobilita' di tutto il personale scolastico continua a svolgersi con cadenza annuale, secondo la disciplina prevista dall'art. 4, comma 2, del C.C.N.L. 24 luglio 2003.
 
Art. 4.
Contratti di prestazione d'opera
1. Per la parte relativa alla previsione di contratti di prestazione d'opera per specifiche professionalita' non riconducibili al profilo professionale dei docenti, sono disapplicati gli articoli 7, comma 4, secondo periodo, da «Per lo svolgimento... a ... Ministro per la funzione pubblica» e l'art. 10, comma 4, secondo periodo, da «Per lo svolgimento... a... Ministro per la funzione pubblica», del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59.
 
Art. 5.
Anticipi nella scuola d'infanzia
1. Non essendo state definite le figure professionali, gli organici e gli accordi interistituzionali connessi all'introduzione «di nuove professionalita' e modalita' organizzative» di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), della legge 28 marzo 2003, n. 53, tutte condizioni necessarie per l'attivazione degli anticipi, non sussistono i presupposti perche' il tema venga affrontato in sede di sequenza contrattuale.
 
Art. 6.
Norma finanziaria
1. In relazione alla previsione dell'Atto d'indirizzo del 24 agosto 2004, le risorse disponibili nel bilancio del Ministero dell'istruzione saranno utilizzate con criteri da definire in sede di rinnovo quadriennale del C.C.N.L. Scuola.
 
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