Gazzetta n. 63 del 16 marzo 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 20 febbraio 2007
Modifica al decreto 5 dicembre 2006, relativo agli Organismi di controllo, autorizzati ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, che hanno obbligo di comunicazione al Mipaaf delle variazioni della propria struttura e documentazione di sistema.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Visto il regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 e successive modifiche e/o integrazioni relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alle indicazioni di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;
Visto il decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995 inerente l'attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo n. 220 del 17 marzo 1995, il quale individua nel Ministero l'autorita' preposta al controllo ed al coordinamento delle attivita' amministrative e tecnico scientifiche inerenti l'applicazione della regolamentazione comunitaria in materia di agricoltura biologica, di cui al Reg. (CEE) n. 2092/91 del 24 giugno 1991 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale del 5 dicembre 2006 che prevede, tra l'altro, l'autorizzazione preventiva del Ministero a tutte le variazioni che gli Organismi di controllo intendono apportare alla propria struttura e alla propria documentazione di sistema;
Considerato che fino alla data di emanazione del succitato decreto, nei singoli decreti ministeriali di riconoscimento degli organismi di controllo non era contenuta la previsione dell'autorizzazione preventiva del Ministero in presenza di variazione della documentazione apportata alla struttura nonche' alla documentazione di sistema degli Organismi stessi;
Preso atto delle istanze avanzate dagli organismi di controllo;
Considerata l'opportunita' di aderire alle richieste formulate dagli organismi di controllo al fine di non creare disequilibri nel sistema di controllo;
Decreta:
Articolo unico
1. L'art. 1 del decreto ministeriale del 5 dicembre 2006 e' sostituito come segue:
gli organismi di controllo, di cui all'elenco allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, autorizzati dal Ministero ad esercitare il controllo sulle attivita' della produzione agricola, della preparazione e dell'importazione di prodotti ottenuti secondo il metodo dell'agricoltura biologica, sono tenuti a trasmettere al Ministero medesimo copia dei documenti inerenti modifiche alla loro struttura o documentazione di sistema (statuto, manuale della qualita', piano tipo di controllo, procedure e istruzioni operative, organigramma, elenco e curricula vitae del personale tecnico addetto alle attivita' di controllo) entro quindici giorni dall'approvazione formale di tali modifiche.
Il Ministero entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione esprime il proprio parere.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 febbraio 2007
Il direttore generale: La Torre
 
Allegato

----> Vedere allegato da pag. 33 a pag. 35 <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone