Gazzetta n. 63 del 16 marzo 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI
DECRETO 3 gennaio 2007
Recepimento della direttiva 2006/20/CE della Commissione del 17 febbraio 2006, che modifica, per adattarla al progresso tecnico, la direttiva 70/221/CEE del Consiglio, relativa ai serbatoi di carburante ed ai dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie e dallo stesso codice;
Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006 n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'art. 1, comma 5, con il quale e' stato istituito il Ministero dei trasporti;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 5 agosto 1974, recante norme relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore e di rimorchio per quanto riguarda i serbatoi di carburante liquido ed i dispositivi di protezione posteriori, di recepimento della direttiva 70/221/CEE del Consiglio, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 16 febbraio 2001, di recepimento della direttiva 2000/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che da ultimo ha modificato la direttiva 70/221/CEE relativa ai serbatoi di carburante liquido ed ai dispositivi di protezione posteriori, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2001;
Visto il comunicato di errata-corrige, relativo al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 16 febbraio 2001 di recepimento della direttiva 2000/8/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2001;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 agosto 2001, di recepimento della rettifica alla direttiva 2000/8/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5 settembre 2001;
Vista la direttiva 2006/20/CE della Commissione del 17 febbraio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 48 del 18 febbraio 2006, che modifica, per adattarla al progresso tecnico, la direttiva 70/221/CEE del Consiglio relativa ai serbatoi di carburante ed ai dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
A d o t t a
il seguente decreto:
Testo rilevante ai fini
dello Spazio Economico Europeo
Art. 1.
1. L'allegato II al decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 5 agosto 1974, di recepimento della direttiva 70/221/CEE, e successive modificazioni, e' modificato conformemente all'allegato del presente decreto che ne costituisce parte integrante.
 
Art. 2.
1. A decorrere dall'11 settembre 2007, se non sono soddisfatti i requisiti del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 5 agosto 1974, di recepimento della direttiva 70/221/CE, come da ultimo modificato dal presente decreto, per motivi concernenti i dispositivi di protezione posteriore antincastro, non e' consentito:
a) il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale di un tipo di veicolo, ed
b) il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale di un dispositivo di protezione posteriore antincastro come entita' tecnica.
2. A decorrere dall'11 marzo 2010, se non sono soddisfatti i requisiti del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 5 agosto 1974, di recepimento della direttiva 70/221/CE, come da ultimo modificato dal presente decreto, per motivi concernenti i dispositivi di protezione posteriore antincastro, non e' consentita:
a) l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in servizio di veicoli, e
b) la vendita o entrata in servizio di un dispositivo di protezione posteriore antincastro come entita' tecnica.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 gennaio 2007
Il Ministro: Bianchi
 
Allegato
L'allegato II al decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 5 agosto 1974, di recepimento della direttiva 70/221/CEE, e successive modificazioni, e' modificato come segue:
1) e' inserito il seguente punto 5.1 bis:
«5.1 bis. I veicoli sono sottoposti a prova nelle seguenti condizioni:
il veicolo e' fermo su una superficie orizzontale, piana, rigida e liscia;
le ruote anteriori sono in posizione di marcia in linea retta;
i pneumatici sono gonfiati alla pressione raccomandata dal costruttore del veicolo;
se e' necessario per ottenere le forze di prova prescritte, il veicolo puo' essere trattenuto in qualsiasi modo, precisato dal costruttore del veicolo;
se il veicolo e' equipaggiato con sospensione idropneumatica, idraulica o pneumatica, o con un dispositivo di livellamento automatico in funzione del carico, e' sottoposto a prova con la sospensione o il dispositivo nelle condizioni di marcia normali previste dal costruttore.»;
2) il testo del punto 5.4.5.2 e' sostituito dal seguente:
«5.4.5.2. Sui due punti P1 e sul punto P3 viene successivamente applicata una forza orizzontale pari al 25% della massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo, comunque non superiore a 5 x 10^4 N»;
3) e' inserito il seguente punto 5.4 bis:
5.4 bis. Nei veicoli attrezzati con una sponda elevatrice, il dispositivo di protezione posteriore antincastro puo' interrompersi per consentire il funzionamento del meccanismo. In questi casi si applicano le seguenti disposizioni speciali:
5.4 bis. 1. la distanza laterale tra gli elementi di fissazione del dispositivo di protezione posteriore antincastro e gli elementi della sponda elevatrice che rendono necessaria l'interruzione non puo' essere superiore a 2,5 cm;
5.4 bis. 2. i singoli elementi del dispositivo di protezione posteriore antincastro hanno, in ogni caso, una superficie effettiva di almeno 350 cm2;
5.4 bis. 3. i singoli elementi del dispositivo di protezione posteriore antincastro devono avere dimensioni sufficienti per soddisfare le prescrizioni del punto 5.4.5.1, che determinano le posizioni relative dei punti di prova. Se i punti P1 sono situati entro la zona d'interruzione di cui al punto 5.4 bis, i punti P1 da utilizzare sono situati al centro della sezione laterale del dispositivo di protezione posteriore antincastro;
5.4 bis. 4. le disposizioni del punto 5.4.1 non si applicano alla zona d'interruzione del dispositivo di protezione posteriore antincastro e in relazione alla sponda elevatrice.
 
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