Gazzetta n. 63 del 16 marzo 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 15 febbraio 2007
Approvazione di delibere del Consiglio Nazionale del Notariato, che istituiscono e regolamentano il Fondo di Garanzia, previsto dall'articolo 21, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dal decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'art. 21 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;
Visto, in particolare, l'art. 3 del decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182, recante modifiche all'art. 21 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;
Considerato quanto previsto dal comma 2 dell'art. 21, cosi' come modificato;
Esaminata la delibera n. 2/34 dell'8 settembre 2006 e la delibera n. 3/56 del 16 dicembre 2006 del Consiglio nazionale del notariato;
Decreta:
Sono approvate le delibere del Consiglio nazionale del notariato n. 2/34 e 3/56, rispettivamente dell'8 settembre 2006 e del 16 dicembre 2006, allegate al presente decreto che istituiscono e regolamentano il fondo di garanzia, previsto dall'art. 21 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, cosi' come modificato dal decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182.
Roma, 15 febbraio 2007
p. Il Ministro: Scotti
 
Allegato
CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO
(Omissis).
Delibera n. 2-34/8 settembre 2006
Il Consiglio nazionale del notariato approva il regolamento per la gestione del fondo di garanzia nel testo allegato al presente verbale (allegato 2).
(Omissis).
(Omissis).
Delibera n. 3-56/16 dicembre 2006
Il Consiglio nazionale del notariato richiamata la propria delibera in data 8 settembre 2006 n. 2/34 con la quale ha approvato il regolamento del fondo di garanzia previsto dall'art. 21 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, cosi' come modificato dal decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182;
Constatata la necessita' di individuare l'ammontare minimo del fondo e le modalita' della corresponsione dei contributi a carico di ciascun notaio;
Delibera:
Di costituire il fondo di garanzia determinandone l'entita' in un importo non inferiore a euro 7.500.000,00 con versamenti a carico di ciascun notaio pari ad euro 1.500,00;
Di stabilire che detti versamenti dovranno essere effettuati con le modalita' di cui all'art. 21 della legge n. 89/1913 in tre rate annuali di euro 500,00 ciascuna entro il 26 gennaio di ciascun anno a decorrere dall'anno 2007 per i notai in esercizio a detta data e dall'anno successivo all'iscrizione a ruolo per i notai di nuova nomina. I notai che cessano dall'attivita' nel corso del triennio di riferimento sono esentati dai versamenti non ancora scaduti;
Di approvare definitivamente il regolamento del fondo di garanzia al testo che si allega al presente verbale, con le integrazioni di cui agli articoli 3, 4, 7 e 16;
Di provvedere con apposita fideiussione a garantire l'ammontare minimo del fondo di garanzia sopra determinato, per il periodo di tempo necessario alla completa riscossione delle somme a carico di ciascun notaio;
Di attuare in conformita' alle previsioni dell'art. 21 della legge n. 89/1913 la devoluzione al fondo di garanzia della dotazione residua del Fondo volontario temporaneo di solidarieta' approvato dal Consiglio nazionale del notariato con delibera n. 1/1384 del 24 luglio 1998;
Di determinare in numero di tre i componenti del comitato di gestione nominando per il primo triennio:
presidente: Antonino Ferrara;
vicepresidente: Bruno Frauenfelder;
componente: Ilario Marsano.
(quindici favorevoli; uno contrario; quattro astenuti).
(Omissis).
 
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