Gazzetta n. 63 del 16 marzo 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI
DECRETO 15 febbraio 2007
Norme sull'afflusso e la circolazione dei veicoli sull'isola di Procida.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 93, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ora Ministro dei trasporti, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
Vista la delibera della giunta municipale di Procida in data 8 gennaio 2007, n. 3, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola;
Vista la nota n. 40429 del 9 ottobre 2006 e la nota di sollecito n. 5436/R.U. del 18 gennaio 2007, con le quali si chiedeva all'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida l'emissione del parere di competenza;
Vista la nota della prefettura di Napoli prot. 26544/ GAB./URP del 16 gennaio 2007, con la quale si esprime parere favorevole all'emissione del decreto;
Vista la nota n. 40429 del 9 ottobre 2006 e la nota di sollecito n. 5436/R.U. del 18 gennaio 2007, con le quali si chiedeva alla regione Campania l'emissione del parere di competenza;
Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;
Decreta:
Art. 1.
D i v i e t o
Dal 1° aprile 2007 al 30 settembre 2007 sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola.
 
Art. 2.
Autorizzazioni in deroga
Nel periodo menzionato all'art. 1 del presente decreto, sono concesse autorizzazioni in deroga al divieto per i seguenti veicoli:
a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori con targa estera e autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di proprieta' di soggetti non residenti nella regione Campania, sempre che siano condotti da persone non residenti in alcun comune della Campania che possono sbarcare e circolare sull'isola per raggiungere il luogo di destinazione. Essi dovranno rimanere in sosta nei luoghi di arrivo o in parcheggi privati. Per il libero transito sull'isola dovranno munirsi di specifico abbonamento alle aree di sosta in concessione ed esporre apposito contrassegno;
b) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nel territorio dell'isola che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa per la nettezza urbana e possessori di posto auto o contrassegno di cui al punto «a»;
c) autoambulanze veicoli delle forze dell'ordine, veicoli tecnici delle aziende erogatrici di pubblici servizi nell'isola, carri funebri e autoveicoli appartenenti al servizio ecologico dell'amministrazione provinciale di Napoli;
d) autoveicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera;
e) autoveicoli che trasportano artisti e materiale occorrente per manifestazioni turistiche, culturali e sportive, previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale;
f) autovetture trainanti caravan o carrelli tenda, nonche' autocaravan, che in ogni caso dovranno rimanere ferme, per tutto il periodo di divieto di cui all'art. 1, nel punto in cui hanno effettuato il primo parcheggio dopo lo sbarco;
g) veicoli destinati agli approvvigionamenti alimentari;
h) veicoli adibiti al trasporto di cose, limitatamente ai giorni feriali dal lunedi' al venerdi'.
 
Art. 3.
Al prefetto di Napoli e' concessa la facolta', in caso di appurata e reale necessita' ed urgenza, di concedere ulteriori deroghe al divieto di sbarco e di circolazione sull'isola di Procida.
 
Art. 4.
Sanzioni
Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 370 a Euro 1.485 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 29 dicembre 2006, come arrotondati ai sensi dell'art. 195, comma 3-bis del sopra richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
 
Art. 5.
Vigilanza
Il prefetto di Napoli e' incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
Roma, 15 febbraio 2007
Il Ministro: Bianchi Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 2, foglio n. 23
 
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