Gazzetta n. 65 del 19 marzo 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 19 febbraio 2007
Approvazione della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 24 novembre 1984 recante norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densita' non superiore a 0,8;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 16 novembre 1999 recante modificazioni al decreto del 24 novembre 1984 soprarichiamato;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito richiamato come decreto legislativo n. 164/2000);
Visto l'art. 27 del soprarichiamato decreto legislativo n. 164/2000, che prevede che vengano emanate con decreto del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico, le norme tecniche sui requisiti minimi di progettazione, costruzione ed esercizio delle opere e impianti di trasporto, di distribuzione, di linee dirette, di stoccaggio di gas e degli impianti di gas naturale liquefatto GNL, per la connessione al sistema del gas, nonche' le norme tecniche sulle caratteristiche chimico-fisiche e del contenuto di altre sostanze del gas da vettoriare, al fine di garantire la possibilita' di interconnessione e l'interoperabilita' dei sistemi, in modo obiettivo e non discriminatorio, anche nei confronti degli scambi trasfrontalieri con altri Paesi dell'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, contenente modifiche ed integrazioni alla legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione, in attuazione delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio n. 98/34/CE del 22 giugno 1998 e n. 98/48/CE del 20 luglio 1998;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;
Vista la direttiva n. 2003/96/CE del 27 ottobre 2003 del Consiglio che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricita';
Considerato che e' in corso di emanazione il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003 del Consiglio soprarichiamata;
Considerato che in data 17 ottobre 2001 e' stata espletata la procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche, di cui alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/34/CE modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 98/48/CE soprarichiamata;
Ritenuta l'opportunita' di emanare distinti decreti concernenti i diversi aspetti della materia, di cui all'art. 27 del decreto legislativo n. 164/2000, data la vastita' della stessa materia;

Decreta:

Art. 1.
E' approvata la «Regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas da vettoriare», di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 febbraio 2007
Il Ministro: Bersani
 
Allegato A

REGOLA TECNICA SULLE CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE E SULLA PRESENZA
DI ALTRI COMPONENTI NEL GAS COMBUSTIBILE DA CONVOGLIARE

1. Scopo e campo di applicazione.
Scopo della presente regola tecnica e' di definire le caratteristiche chimico-fisiche del gas naturale da convogliare nella rete di metanodotti italiani al fine di garantire la possibilita' di interconnessione e l'interoperabilita' dei sistemi del gas (impianti di produzione, trasporto, distribuzione, stoccaggio e GNL).
Il campo di applicazione della regola e' riferito al gas naturale della Seconda Famiglia-Gruppo H, ai sensi della UNI EN 437 «Gas di prova - Pressioni di prova - Categorie di apparecchi», escludendo i gas manifatturati e i gas di petrolio liquefatti. Inoltre tale regola si riferisce alla rete di trasporto nazionale e alle reti regionali escludendo le reti di distribuzione.
La regola tecnica sara' unica per il gas naturale immesso e prelevato da tutte le reti di trasporto precedentemente menzionate.
2. Riferimenti normativi.
CNR-UNI 10003 «Sistema internazionale di unita' (SI)».
Decreto ministeriale 24 novembre 1984 «Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densita' non superiore a 0,8».
UNI EN 437 «Gas di prova - Pressioni di prova - Categorie di apparecchi».
ISO 13443 «Natural gas - Standard reference conditions».
Decreto 22 dicembre 2000 «Individuazione della rete nazionale dei gasdotti ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164».
3. Condizioni di riferimento.
Le condizioni di riferimento dell'unita' di volume adottate all'interno della regola sono quelle standard, ovvero (vedere ISO 13443):
pressione: 101,325 kPa;
temperatura: 288,15 K (= 15 °C).
Per la determinazione del potere calorifico superiore e dell'indice di Wobbe si assume il seguente riferimento entalpico:
288,15 K (= 15 °C); 101,325 kPa.
4. Definizioni.
Nell'ambito di questa regola vengono applicate le seguenti definizioni.
4.1. Gas naturale.
Per gas naturale si intende una miscela di idrocarburi, composta principalmente da metano e in misura minore da etano, propano ed idrocarburi superiori. Puo' contenere anche alcuni gas inerti, tra cui l'azoto e l'anidride carbonica.
Il gas naturale viene reso disponibile al trasporto direttamente dopo il trattamento del gas proveniente sia dai giacimenti che dal gas naturale liquefatto.
4.2. Gas naturale liquefatto (GNL).
Per gas naturale liquefatto si intende gas naturale allo stato liquido ad una temperatura minore od uguale alla temperatura di ebollizione in corrispondenza di una pressione prossima a 101,325 kPa.
4.3. Potere calorifico.
Per potere calorifico si intende la quantita' di calore prodotta dalla combustione completa di una quantita' unitaria (di massa o di volume) di gas a determinate condizioni, quando la pressione di reazione e' mantenuta costante ed i prodotti siano stati riportati alla temperatura iniziale dei reagenti.
Si parla di Potere Calorifico Superiore (P.C.S.) se si considera tutta l'energia prodotta dal combustibile, di Potere Calorifico Inferiore (P.C.I.) se, invece, si sottrae dall'energia totale prodotta l'energia impiegata per l'evaporazione dell'acqua formatasi durante la combustione.
Nella presente regola il potere calorifico sara' riferito all'unita' di volume (m3) ed alle condizioni di temperatura e pressione definite al punto 3.
4.4. Densita'.
Per densita' si intende la massa dell'unita' di volume a determinate condizioni di temperatura e pressione.
4.5. Densita' relativa.
Per densita' relativa si intende il rapporto tra la densita' del gas e quella dell'aria secca entrambe calcolate alle medesime condizioni di temperatura e pressione.
4.6. Indice di Wobbe.
Per indice di Wobbe si intende il rapporto tra il potere calorifico superiore di un gas per unita' di volume e la radice quadrata della densita' relativa nelle stesse condizioni di riferimento.
4.7. Punto di rugiada dell'acqua.
Per punto di rugiada dell'acqua si intende la temperatura alla quale, per ogni data pressione, ha inizio la condensazione dell'acqua.
4.8. Punto di rugiada degli idrocarburi.
Per punto di rugiada degli idrocarburi si intende la temperatura alla quale, per ogni data pressione, ha inizio la condensazione degli idrocarburi.
4.9. Composizione del gas.
Per composizione del gas si intende la concentrazione dei componenti e dei composti in tracce del gas naturale.
4.10. Composizione molare.
La composizione di un gas viene definita molare quando le concentrazioni di ogni componente sono espresse come frazioni o percentuali molari sul totale.
5. Parametri di qualita'.
5.1 Componenti.

----> Vedere tabelle a pag. 11 <----

5.4. Altre proprieta'.
Il gas deve essere tecnicamente libero da:
acqua ed idrocarburi in forma liquida.
particolato solido in quantita' tali da essere dannoso ai materiali utilizzati nel trasporto del gas stesso.
altri gas che potrebbero avere effetti sulla sicurezza o integrita' del sistema di trasporto del gas. ------------
Nota: tecnicamente libero significa che non ci devono essere tracce dei componenti sopra menzionati alle condizioni di esercizio.
 
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