Gazzetta n. 66 del 20 marzo 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI
DECRETO 3 gennaio 2007
Recepimento della direttiva 2006/89/CE della Commissione del 3 novembre 2006, che adatta per la sesta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative al trasporto di merci pericolose su strada.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;
Vsto l'art. 168 del nuovo codice della strada che ai commi 2 e 6 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, a decretare in materia di sicurezza del trasporto su strada delle merci pericolose ispirandosi al diritto comunitario;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'art. 1, comma 5, con il quale e' stato istituito il Ministero dei trasporti;
Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale e' stato ratificato l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, denominato ADR;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 settembre 1996 ed i relativi allegati A e B, pubblicati nel supplemento ordinario n. 211 alla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 1996, di attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 15 maggio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 114 alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 4 giugno 1997, di attuazione della direttiva 96/86/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 28 settembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 186 alla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1999, di attuazione della direttiva 1999/47/CE della Commissione che adegua per la seconda volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, con il quale e' stata attuata la direttiva 2000/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 94/55/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada, ed e' stato abrogato il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 settembre 1996 ad eccezione degli allegati A e B;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 21 gennaio 2002, di recepimento della direttiva 2001/7/CE della Commissione che adatta per la terza volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2003, di recepimento della direttiva 2003/28/CE della Commissione che adatta per la quarta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 20 settembre 2005, di recepimento della direttiva 2004/111/CE della Commissione che adatta per la quinta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada;
Vista la direttiva 2006/89/CE della Commissione del 3 novembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 305 del 4 novembre 2006, che adatta per la sesta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada;

A d o t t a

il seguente decreto:

(Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo).
Art. 1.

1. Gli allegati A e B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 settembre 1996, come da ultimo aggiornati con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 2 agosto 2005, sono cosi' modificati:
a) l'allegato A e' sostituito dal seguente:
«Allegato A - Disposizioni dell'allegato A all'accordo europeo sui trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR), in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2007, fermo restando che l'espressione "parte contraente" e' sostituita da "Stato membro"»;
b) l'allegato B e' sostituito dal seguente:
«Allegato B - Disposizioni dell'allegato B all'accordo europeo sui trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR), in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2007, fermo restando che l'espressione "parte contraente" e' sostituita da "Stato membro"».
2. Le disposizioni degli allegati A e B all'accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), nel testo consolidato dalla versione 2007, in vigore dal 1° gennaio 2007, di cui al comma 1, sono consultabili sul sito Internet www.unece.org/trans/danger/danger.htm
3. La traduzione in lingua italiana del testo consolidato dalla versione 2007 delle disposizioni degli allegati A e B all'accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada, di cui al comma 1, sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica a cura del Ministero dei trasporti, non appena ultimata la traduzione del testo stesso.
 
Art. 2.

1. L'applicazione delle disposizioni degli allegati A e B, di cui al comma 1 dell'art. 1, decorre dal 1° gennaio 2007 con un periodo transitorio fino al 30 giugno 2007.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 gennaio 2007
Il Ministro: Bianchi
 
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