Gazzetta n. 66 del 20 marzo 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 1 febbraio 2007
Recepimento della direttiva n. 2005/31/CE della Commissione del 29 aprile 2005, che modifica la direttiva n. 84/500/CEE del Consiglio, per quanto riguarda una dichiarazione di conformita' e i criteri di efficienza dei metodi di analisi per gli oggetti di ceramica, destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, ed in particolare l'art. 3;
Visto l'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 4 aprile 1985 concernente la disciplina degli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 26 aprile 1985;
Vista la direttiva n. 2005/31/CE della Commissione del 29 aprile 2005 che modifica la direttiva n. 84/500/CEE del Consiglio per quanto riguarda una dichiarazione di conformita' e i criteri di efficienza dei metodi di analisi per gli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari;
Visto il Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE, ed in particolare l'art. 16;
Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella seduta dell'11 gennaio 2007;

Decreta:

Art. 1.
1. Al decreto del Ministro della sanita' 4 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 26 aprile 1985, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'art. 3 e' inserito il seguente:
«Art. 3-bis. - 1. Gli oggetti di ceramica non ancora venuti a contatto con i prodotti alimentari devono essere accompagnati nelle varie fasi, della commercializzazione, inclusa la fase di vendita al dettaglio, da una dichiarazione scritta in conformita' all'art. 16 del regolamento (CE) n. 1935/2004.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 e' rilasciata dal fabbricante o da un venditore con sede nella Unione europea e deve contenere le informazioni riportate nell'allegato III del presente decreto.
3. Su richiesta dell'autorita' competente il fabbricante o l'importatore deve fornire un'adeguata documentazione idonea a comprovare che gli oggetti di ceramica sono conformi ai limiti di cessione del piombo e del cadmio di cui all'art. 3. Tale documentazione deve contenere i risultati delle analisi effettuate, le condizioni di prova, nonche' il nome e l'indirizzo del laboratorio che ha effettuato le analisi.».
b) l'allegato II e' sostituito dall'allegato 1 al presente decreto.
c) dopo l'allegato II e' aggiunto, quale allegato III, l'allegato 2 al presente decreto.
 
Art. 2.
1. La fabbricazione e l'importazione di oggetti di ceramica non conformi alle disposizioni del presente decreto e' consentita fino al 19 maggio 2007.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° febbraio 2007
Il Ministro: Turco

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 243
 
Allegato I
(art. 1, comma 1, lettera b)

Allegato II Metodi di analisi per la determinazione della cessione di piombo e di
cadmio

1. Obiettivo e campo di applicazione.
Il metodo permette di determinare la migrazione specifica del piombo e/o del cadmio.
2. Principio.
La determinazione della migrazione specifica di piombo e/o di cadmio e' effettuata attraverso un metodo di analisi strumentale che soddisfa i criteri di efficienza di cui al punto 4.
3. Reagenti.
Tutti i reagenti devono essere di qualita' analitica, salvo indicazioni contrarie.
Per acqua s'intende sempre acqua distillata o acqua di qualita' equivalente.
3.1. Acido acetico al 4 % (v/v), in soluzione acquosa.
Aggiungere 40 ml di acido acetico glaciale all'acqua e completare a 1000 ml.
3.2. Soluzioni madre.
Preparare soluzioni di verifica contenenti rispettivamente 1000 mg/l di piombo e almeno 500 mg/l di cadmio nella soluzione di acido acetico al 4 % di cui al punto 3.1.
4. Criteri di efficienza del metodo di analisi strumentale.
4.1. Il limite di rilevazione del piombo e del cadmio deve essere inferiore o pari a:
0,1 mg/l per il piombo;
0,01 mg/l per il cadmio.
Il limite di rilevazione e' definito come la concentrazione dell'elemento nella soluzione di acido acetico al 4 % di cui al punto 3.1 che dia un segnale pari a 2 volte il rumore di fondo dell'apparecchio.
4.2. Il limite di quantificazione del piombo e del cadmio deve essere inferiore o pari a:
0,2 mg/l per il piombo;
0,02 mg/l per il cadmio.
4.3. Recupero. Il recupero di piombo e di cadmio aggiunto alla soluzione di acido acetico al 4 % di cui al punto 3.1 deve situarsi tra l'80 % e il 120 % della quantita' addizionata.
4.4. Specificita'. Il metodo di analisi strumentale utilizzato dev'essere esente da interferenze di matrici o di spettro.
5.1. Preparazione del campione.
Il campione dev'essere pulito e senza grasso o altre sostanze che possano influire sulla prova.
Lavare il campione in una soluzione contenente un detergente liquido di tipo domestico a una temperatura di circa 40 °C. Sciacquare il campione anzitutto in acqua corrente e successivamente in acqua distillata o di qualita' equivalente. Esso sara' quindi sgocciolato e asciugato in modo da evitare di insudiciarlo. Dopo averla pulita, non maneggiare piu' la superficie da sottopone alla prova.
5.2. Determinazione del piombo e/o del cadmio.
Il campione cosi' preparato e' sottoposto alla prova alle condizioni previste nell'allegato I.
Prima di prelevare la soluzione di prova per determinare la concentrazione di piombo e/o di cadmio, il contenuto del campione e' omogeneizzato per mezzo di un metodo appropriato che permetta di evitare tanto perdite di soluzione, quanto eventuali abrasioni sulla superficie dell'oggetto studiato.
Effettuare una prova in bianco sul reagente utilizzato per ogni serie di determinazione.
Effettuare le determinazioni di piombo e/o cadmio in condizioni adeguate.
 
Allegato II
(art. 1, comma 1, lettera c)

Allegato III
Dichiarazione di conformita'

La dichiarazione di conformita' deve contenere le seguenti informazioni:
1) identita' e indirizzo dell'impresa che fabbrica l'oggetto di ceramica finito e dell'importatore che lo importa nella Unione europea;
2) identita' dell'oggetto;
3) data della dichiarazione;
4) attestatazione che l'oggetto di ceramica soddisfa le pertinenti prescrizioni del presente decreto e del regolamento (CE) n. 1935/2004.
La dichiarazione scritta consentira' di identificare facilmente gli oggetti ai quali si riferisce e dovra' essere rinnovata ove modifiche significative nella produzione comportino variazioni nella cessione di piombo e di cadmio.
 
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