Gazzetta n. 67 del 21 marzo 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 28 febbraio 2007
Rinnovo della designazione dell'Agenzia per la Garanzia della qualita' in agricoltura - A.Q.A, quale autorita' pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Spressa delle Giudicarie», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;
Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;
Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 2275/03 del 22 dicembre 2003 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta Spressa delle Giudicarie;
Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
Visto il decreto 12 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004 con il quale l'Agenzia per la Garanzia della qualita' in Agricoltura - A.Q.A. e' stata designata ad espletare le funzioni di controllo per la denominazione di origine protetta Spressa delle Giudicarie;
Visto il decreto 5 giugno 2006 con il quale la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'Agenzia per la garanzia della Qualita' in Agricoltura A.Q.A. e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 26 giugno 2006;
Visto il decreto 17 ottobre 2006 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 5 giugno 2006, e' stato ulteriormente prorogato fino all'emanazione del decreto di rinnovo all'Agenzia per la garanzia della Qualita' in Agricoltura - A.Q.A.;
Visto il decreto 30 novembre 2006, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Spressa delle Giudicarie;
Vista la comunicazione effettuata ai sensi del comma 9, del citato art. 14 della legge n. 526/1999 dalla Provincia autonoma di Trento con la quale il predetto ente territoriale ha indicato quale Autorita' pubblica da designare per svolgere l'attivita' di controllo sulla denominazione di che trattasi, l'Agenzia per la garanzia della Qualita' in Agricoltura - A.Q.A. con sede legale in San Michele all'Adige (Trento), via E. Mach n. 1;
Considerato che l'Agenzia per la garanzia della Qualita' in Agricoltura - A.Q.A. ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta Spressa delle Giudicarie conformemente allo schema tipo di controllo;
Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta Spressa delle Giudicarie;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del Regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1, dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
Considerata la necessita', espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che e' stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.
L'Agenzia per la garanzia della Qualita' in Agricoltura - A.Q.A. con sede legale in San Michele all'Adige (Trento), via E. Mach n. 1, e' designata quale Autorita' pubblica autorizzata ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta Spressa delle Giudicarie, registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 2275/03 del 22 dicembre 2003.
 
Art. 2.
Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio concessa con il citato decreto 30 novembre 2006, hanno l'obbligo di assoggettarsi al controllo di l'Agenzia per la garanzia della Qualita' in Agricoltura - A.Q.A.
 
Art. 3.
La presente autorizzazione comporta l'obbligo del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
 
Art. 4.
L'Agenzia per la garanzia della Qualita' in Agricoltura - A.Q.A. dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione Spressa delle Giudicarie, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) n. 510/2006».
 
Art. 5.
L'Agenzia per la garanzia della Qualita' in Agricoltura - A.Q.A. non puo' modificare, le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta Spressa delle Giudicarie, cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta Autorita'.
L'Agenzia per la garanzia della Qualita' in Agricoltura - A.Q.A. comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 
Art. 6.
L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.
Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione dell'Agenzia per la garanzia della Qualita' in Agricoltura - A.Q.A. o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti «nell'elenco» di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facolta' di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.
Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'Agenzia per la garanzia della Qualita' in Agricoltura - A.Q.A. e' tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
 
Art. 7.
L'Agenzia per la garanzia della Qualita' in Agricoltura - A.Q.A. comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta Spressa delle Giudicarie, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 
Art. 8.
L'Agenzia per la garanzia della Qualita' in Agricoltura - A.Q.A. immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della denominazione Spressa delle Giudicarie, rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 7, sono simultaneamente resi noti anche alla Provincia autonoma di Trento.
 
Art. 9.
L'Agenzia per la garanzia della Qualita' in Agricoltura - A.Q.A. e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 febbraio 2007
Il direttore generale: La Torre
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone