Gazzetta n. 67 del 21 marzo 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
DECRETO 5 marzo 2007
Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformita' per gli «Impianti fissi antincendio - Componenti per sistemi a CO2».

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione come modificata, in particolare, dall'art. 4 della direttiva n. 93/68/CEE;
Visto l'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle attivita' produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, sono individuati i prodotti determinati dalla Commissione dell'Unione europea;
Visto l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle attivita' produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, sono indicati i metodi di controllo della conformita';
Vista la decisione della Commissione europea n. 96/577/CE del 24 giugno 1996 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee serie L n. 254 dell'8 ottobre 1996 con la quale e' fissato il sistema di attestazione della conformita' per i prodotti oggetto del presente decreto;
Vista la comunicazione della Commissione dell'Unione europea n. 2002/C 310/02 del 13 dicembre 2002 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee serie C310 del 13 dicembre 2002 contenente i riferimenti alle norme europee armonizzate in materia di «Impianti fissi antincendio - Componenti per sistemi a CO2» EN 12094-5:2000, EN 12094-6:2000, EN 12094-7:2000;
Visto il decreto 12 luglio 2005 relativo alla pubblicazione dei riferimenti delle norme armonizzate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;
Sentito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. l0 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 reso nella seduta del 19 aprile 2005;
Espletata, con notifica 2005/0228/I la procedura d'informazione di cui alla direttiva n. 98/34/CE, modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

Decretano:

Art. 1.

Metodi di attestazione della conformita'

1. I prodotti oggetto del presente decreto e i riferimenti alle relative norme armonizzate sono riportati in allegato 1.
2. Gli aggiornamenti delle norme europee armonizzate i cui estremi saranno riportati progressivamente nel Giornale ufficiale dell'Unione europea e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, costituiscono riferimento per l'aggiornamento della dichiarazione di conformita', fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 6, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993, n. 246.
3. Ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, i sistemi di attestazione della conformita' ai requisiti di cui all'appendice ZA della norma armonizzata, sono dettagliati nell'allegato 2 al presente decreto.
4. I relativi metodi di controllo della conformita' sono indicati nell'appendice ZA - Prospetto ZA.2 - «Sistemi di attestazione della conformita» delle relative norme europee armonizzate elencate nell'allegato 1.
 
Art. 2.

Caratteristiche tecniche

1. Ai sensi dell'art. 6 comma 1, e art. 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246/1993, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' europea di Impianti fissi antincendio - Componenti per sistemi a CO2, dichiara le caratteristiche tecniche alle quali risponde il prodotto, secondo quanto riportato negli elenchi di cui all'allegato 3 al presente decreto, nelle forme previste dall'appendice ZA alle norme europee armonizzate di cui all'allegato 1.
 
Art. 3.

Termini di impiego per prodotti privi di marcatura CE ovvero con
marcatura CE non conforme al presente decreto.

1. L'impiego dei prodotti di cui all'art. 1, legalmente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto, fatto salvo quanto stabilito nelle regolamentazioni tecniche nazionali, e' consentito non oltre sei mesi dalla data di scadenza del periodo di coesistenza, ovvero, qualora gia' scaduto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.
Roma, 5 marzo 2007

Il Ministro delle infrastrutture
Di Pietro
Il Ministro dello sviluppo economico
Bersani
Il Ministro dell'interno
Amato
 
Allegato 1

INDIVIDUAZIONE DEI PRODOTTI E RELATIVE NORME ARMONIZZATE DI
RIFERIMENTO

Per i prodotti Impianti fissi antincendio - Componenti per sistemi a CO2 le norme europee di riferimento sono:
EN 12094-5:2000 recepita come UNI EN 12094-5:2004 «Impianti fissi antincendio - Componenti per sistemi a CO2 Parte 5 - Requisiti e metodi di prova per valvole di smistamento per sistemi a CO2 in alta e bassa pressione e loro attuatori»;
EN 12094-6:2000 recepita come UNI EN 12094-6:2003 «Impianti fissi antincendio - Componenti per sistemi a CO2 Parte 6 - Requisiti e metodi di prova per dispositivi non elettrici di messa fuori servizio»;
EN 12094-7:2000 recepita come UNI EN 12094-7:2004 Impianti fissi antincendio - Componenti per sistemi a CO2 Parte 7 - Requisiti e metodi di prova per gli ugelli.
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Allegato 2

SISTEMA DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA'

I metodi di attestazione della conformita' degli Impianti fissi antincendio - Componenti per sistemi a CO2 sono quelli riportati nella decisione comunitaria n. 96/577/CE del 24 giugno 1996 indicati nella norma armonizzata di cui all'allegato 1 e dettagliati nella seguente tabella.
| |Sistema di attestazione Prodotto |Impiego previsto |della conformita' --------------------------------------------------------------------- Impianti fissi | | antincendio - | | Componenti per sistemi| | a CO2.... |Sicurezza all'incendio|1

Sistema 1: Cfr. allegato III, punto 2i, della direttiva n. 89/106/CEE, senza prove per sondaggio di campioni.
 
Allegato 3
CARATTERISTICHE TECNICHE DA DICHIARARE A CURA DEL FABBRICANTE

Il fabbricante di Impianti fissi antincendio - Componenti per sistemi a CO2 dichiara tutte le caratteristiche di cui alle successive tabelle nelle forme previste dalle appendici ZA della norma armonizzata di cui all'allegato 1.

Impianti fissi antincendio - Componenti per sistemi a CO2 - Valvole di smistamento per sistemi a CO2 in alta e bassa pressione e loro
attuatori.

Caratteristiche tecniche |Dichiarazione Affidabilita' di funzionamento.... |SI Distribuzione dei mezzi estinguenti.... |SI Rilascio di sostanze pericolose.... |*

* Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Impianti fissi antincendio - Componenti di impianti di estinzione a
CO2 Dispositivi non elettrici di messa fuori servizio

Caratteristiche tecniche |Dichiarazione Affidabilita' di funzionamento.... |SI Rilascio di sostanze pericolose.... |*

* Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Impianti fissi antincendio - Componenti per sistemi a CO2 - Ugelli

Caratteristiche tecniche |Dichiarazione Distribuzione dei mezzi estinguenti.... |SI Rilascio di sostanze pericolose.... |*

* Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.
 
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