Gazzetta n. 67 del 21 marzo 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 7 marzo 2007
Riconoscimento, al sig. Massetti Gabriele, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n. 364, contenente la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
Vista l'istanza del sig. Massetti Gabriele, nato il 28 maggio 1973 a Sorengo (Svizzera), cittadino italo-svizzero, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di avvocato conseguito in Svizzera ai fini dell'iscrizione all'albo degli avvocati e dell'esercizio della omonima professione;
Considerato che il richiedente e' in possesso della «laurea in giurisprudenza» presso l'«Universita' Cattolica del Sacro Cuore» di Milano in data 9 ottobre 2001, di dichiarata equipollente ai fini del conseguimento del titolo professionale in Svizzera dalla Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale d'appello della Repubblica e Cantone del Ticino con provvedimento datato del 26 settembre 2006;
Rilevato che il sig. Massetti ha documentato il possesso del «certificato di capacita» rilasciato dal Tribunale di appello della Repubblica e Cantone Ticino in data 20 dicembre 2004 e l'iscrizione alla Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale d'appello della Repubblica e Cantone del Ticino dal 23 febbraio 2005;
Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 2/2003, sopra indicato;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 21 novembre 2006;
Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 17 novembre 2006;

Decreta:

Art. 1.
Al sig. Massetti Gabriele, nato il 28 maggio 1973 a Sorengo (Svizzera), cittadino italo-svizzero, e' riconosciuto il titolo professionale di avvocato di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della omonima professione in Italia.
 
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.
 
Art. 3.
La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 7 marzo 2007
Il direttore generale: Papa
 
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su una materia scelta dal candidato tra le seguenti: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 4) diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale.
c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su una materia scelta dal candidato tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.
d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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