Gazzetta n. 68 del 22 marzo 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 8 gennaio 2007, n. 27
Modifiche ed integrazioni al decreto interministeriale 21 aprile 2000, n. 199, recante regolamento su condizioni, modalita' e tempi per la concessione di contributi in conto interessi a fronte di operazioni di finanziamento di crediti, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante: "Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), e dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59", come modificato ed integrato dal decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 170;
Visto, in particolare, l'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 143 del 1998, il quale, ai commi 1 e 2, prevede la concessione di contributi agli interessi, a fronte di operazioni di finanziamento di crediti all'esportazione di merci, prestazione di servizi nonche' esecuzione di studi, progettazioni e lavori all'estero e, al comma 3, stabilisce che la tipologia e le caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo agli interessi siano stabilite con delibera del Comitato interministeriale della programmazione economica e che le condizioni, modalita' e tempi della concessione dei contributi siano stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero;
Visto l'articolo 25 del decreto legislativo n. 143 del 1998 soprarichiamato, con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 1999, e' stata fra l'altro attribuita alla SIMEST, Societa' italiana per le imprese all'estero S.p.A., la gestione del Fondo istituito con l'articolo 3, della legge 28 maggio 1973, n. 295, relativo agli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui alle leggi 24 maggio 1977, n. 227, 24 aprile 1990, n. 100, e all'articolo 14, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
Vista la convenzione stipulata il 16 ottobre 1998 fra il Ministero del commercio con l'estero e la SIMEST per la gestione del predetto Fondo 295/73, che prevede, fra l'altro, la costituzione di un apposito Comitato per la gestione degli interventi di sostegno finanziario di cui alle leggi soprarichiamate;
Visto il decreto interministeriale 21 aprile 2000, n. 199, recante "Regolamento delle condizioni, modalita' e tempi per la concessione di contributi in conto interessi a fronte di operazioni di finanziamento di crediti relativi ad esportazioni di merci, prestazioni di servizi, nonche' di esecuzione di studi, progettazione e lavori all'estero, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143" ed, in particolare, l'articolo 16, che disciplina i casi di cessazione, rinuncia e revoca dell'agevolazione;
Rilevato che la disciplina di cui all'articolo 16 del citato decreto interministeriale n. 199 del 2000 in alcuni casi non consente l'intervento congiunto di SACE, Servizi assicurativi del commercio estero S.p.A., e del predetto Fondo 295/73 gestito da SIMEST nell'intero arco temporale dell'operazione di finanziamento del credito all'esportazione;
Ravvisata pertanto l'esigenza di procedere alla modifica dei commi 1 e 3, dell'articolo 16, del decreto interministeriale n. 199 del 2000 soprarichiamato, allo scopo di coordinare le modalita' operative del sostegno assicurativo di SACE con quelle del sostegno finanziario di SIMEST;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2006;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 111488 in data 10 novembre 2006;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. L'articolo 16, comma 1, del decreto 21 aprile 2000, n. 199, e' sostituito dal seguente:
"1. L'intervento agevolativo cessa:
a) nei casi di risoluzione o di rimborso anticipato del finanziamento, salvo che le rate di pagamento del finanziamento siano indennizzate da SACE S.p.A. secondo il tasso di interesse e le scadenze previsti dal contratto di finanziamento;
b) nei casi di mancata esecuzione della fornitura o di mancata esportazione non dipendente da cause di forza maggiore, limitatamente alla quota non eseguita o non esportata, fermo restando quanto previsto al comma 4, punto d);
c) in caso di mancato utilizzo del finanziamento nei termini convenuti, ancorche' prorogati limitatamente alle quote non erogate;
d) nei casi di rinuncia all'intervento da parte del soggetto richiedente, salvo che l'intervento sia finalizzato alla stabilizzazione del tasso di interesse e rimanga in essere il finanziamento al mutuatario, ovvero che le rate del finanziamento siano indennizzate da SACE S.p.A., come previsto dalla lettera a) del presente articolo, casi per i quali la rinuncia non e' ammessa;
e) nei casi di trasformazione del contratto di finanziamento da tasso di interesse fisso a tasso di interesse variabile".
2. L'articolo 16, comma 3, del decreto 21 aprile 2000, n. 199, e' sostituito dal seguente:
"3. Nei casi di cessazione dell'intervento dovuta a risoluzione del contratto di finanziamento, rimborso anticipato o trasformazione del contratto di finanziamento da tasso di interesse fisso a tasso di interesse variabile, le cui condizioni sono regolate nell'ambito delle circolari operative, potra' essere posto a carico del soggetto cui e' imputabile la risoluzione o il rimborso anticipato del contratto di finanziamento o che ha richiesto la trasformazione del contratto di finanziamento da tasso di interesse fisso a tasso di interesse variabile, il pagamento di un ammontare, da determinarsi in base al differenziale tra il tasso di interesse posto a carico del debitore estero e il tasso fisso di raccolta sul mercato relativo alle scadenze oggetto di rimborso anticipato. Resta ferma la possibilita' di porre a carico del medesimo soggetto eventuali costi correlati allo scioglimento dei contratti di copertura di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 143 del 1998, posti in essere sull'operazione".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 8 gennaio 2007
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa

Il Ministro del commercio internazionale
Bonino

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2007
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 334



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo degli articoli 14 e 25 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modifiche e
integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio
1998, n. 109, e' il seguente:
"Art. 14 (Disposizioni generali). - 1. Il soggetto
gestore del Fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio
1973, n. 295, corrisponde, a valere sulle disponibilita'
del predetto Fondo, contributi agli interessi ai soggetti
di cui all'art. 15 del presente decreto a fronte di
operazioni di finanziamento di crediti anche nella forma di
locazione finanziaria, relativi a esportazioni di merci,
prestazioni di servizi, nonche' esecuzione di studi,
progettazioni e lavori all'estero.
2. I contributi agli interessi possono essere estesi
anche ai finanziamenti relativi alla fase di approntamento
della fornitura a fronte di titoli di credito rilasciati
dal debitore estero, o di altra idonea documentazione,
prima della effettiva esportazione.
3. La tipologia e le caratteristiche delle operazioni
ammissibili al contributo sono stabilite con delibera del
CIPE su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, di concerto con il Ministro
del commercio con l'estero. Le condizioni, le modalita' e i
tempi della concessione dei contributi sono stabiliti con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro del
commercio con l'estero.
4. Salvo quant'altro previsto dall'art. 3 della legge
26 novembre 1993, n. 489, i membri dell'organismo che
delibera in materia agevolativa non possono essere
dipendenti del soggetto gestore o di societa' controllata
dallo stesso o essere membri dei competenti organi
statutari del suddetto gestore o delle societa' anzidette.
Al predetto organismo possono partecipare senza diritto di
voto i soggetti a cio' designati dal soggetto gestore.".
"Art. 25 (Razionalizzazione degli interventi di
sostegno finanziario). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1999
la gestione degli interventi di sostegno finanziario
all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui
alla legge 24 maggio 1977, n. 227, al decreto-legge
28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, alla legge 20 ottobre
1990, n. 304, alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e all'art.
14 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, viene attribuita
alla SIMEST S.p.A. A decorrere dalla medesima data la
gestione degli interventi di cui alla legge 9 gennaio 1991,
n. 19, viene attribuita alla FINEST S.p.A. Con apposita
convenzione sono disciplinate le modalita' di
collaborazione fra SIMEST S.p.A. e FINEST S.p.A.
2. Per la gestione degli interventi di cui al comma 1
la SIMEST S.p.A. stipula apposite convenzioni con il
Ministero del commercio con l'estero, al fine anche di
determinare i relativi compensi e rimborsi, che non
potranno, comunque, essere superiori a quelli
precedentemente sostenuti per la gestione dei medesimi
interventi.
3. La SIMEST S.p.A. succede nei diritti, nelle
attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali
l'attuale ente gestore dei fondi previsti dalle leggi di
cui al comma 1 e' titolare in forza di leggi, di
provvedimenti amministrativi e di contratti relativi alla
gestione degli interventi trasferiti.
4. Entro le date di cui al comma 1 il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
d'intesa con il Ministro del commercio con l'estero,
provvede al trasferimento alla SIMEST S.p.A. dei fondi e
delle disponibilita' finanziarie previste dalle leggi di
cui al comma 1.
5. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e del commercio con
l'estero, sono stabiliti i criteri, le modalita' e i tempi
per il passaggio dal Mediocredito Centrale S.p.A. alla
SIMEST S.p.A. delle risorse materiali e del personale
impiegato per la gestione degli interventi trasferiti,
nonche' per la determinazione dell'indennizzo spettante al
precedente gestore, compreso l'avviamento, in relazione
all'anticipata risoluzione delle convenzioni. Il personale
trasferito mantiene comunque inalterato il trattamento
giuridico ed economico.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare le
necessarie variazioni di bilancio.
7. Il Comitato di cui al decreto-legge 28 maggio 1981,
n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 luglio 1981, n. 394, e' soppresso a partire dalla data
di entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2.
8. Con decreto legislativo da emanare ai sensi degli
articoli 10 e 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n.
59, entro il 31 dicembre 1998, sono dettate norme
integrative e correttive delle disposizioni di cui al
presente articolo in relazione al trasferimento alla SIMEST
della gestione degli interventi indicati al comma 1.".
- L'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, ha
sostituito il secondo comma dell'art. 37 del decreto-legge
26 ottobre 1970, n. 745, con i commi 2, 3 e 4. Il terzo
comma e' stato successivamente abrogato per effetto
dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
- Si riporta il secondo comma dell'art. 37 del
decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745:
"E' istituito presso l'Istituto centrale per il credito
a medio termine (Mediocredito centrale) un fondo per la
concessione, in sostituzione o a completamento delle
operazioni indicate alle lettere a), b), c), d), e), ed f)
del secondo comma dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962,
n. 265, o anche abbinati con le operazioni stesse, di
contributi nel pagamento degli interessi sui finanziamenti
che gli istituti ed aziende ammessi ad operare con il
Mediocredito centrale concedono senza o con parziale
ricorso al Mediocredito stesso.".
- La legge 24 maggio 1977, n. 227 (Disposizioni
sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti
alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di
lavori all'estero nonche' alla cooperazione economica e
finanziaria in campo internazionale), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1977, n. 143.
- La legge 24 aprile 1990, n. 100 (Norme sulla
promozione della partecipazione a societa' ed imprese miste
all'estero), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
3 maggio 1990, n. 101.
- Il testo dell'art. 14 della legge 5 ottobre 1991, n.
317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle
piccole imprese, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
9 ottobre 1991, n. 237, supplemento ordinario, e' il
seguente:
"Art. 14 (Agevolazioni per la diffusione commerciale).
- 1. A valere sulle disponibilita' attribuite per gli anni
1991 e 1992 al fondo istituito presso il Mediocredito
centrale per la corresponsione di contributi in conto
interessi ai sensi dell'art. 37, secondo comma, del
decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, come
sostituito dall'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295,
e successive modificazioni e integrazioni, e' assegnata la
somma di lire 100 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi
per ciascuno degli anni 1991 e 1992, al fondo per il
finanziamento delle operazioni previste dall'art. 2 del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.
2. La Simest S.p.A. corrisponde contributi agli
interessi alle piccole e medie imprese anche cooperative, e
ai loro consorzi e associazioni, cui possono partecipare
enti pubblici economici e altri organismi pubblici e
privati a fronte di operazioni di finanziamento della loro
quota, o parte di essa, di capitale di rischio nelle
societa' o imprese all'estero. Gli stessi operatori sono
ammessi alla garanzia assicurativa della Sezione speciale
per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE),
nei limiti delle rispettive quote di partecipazione, per i
rischi politici e per quelli commerciali derivanti dal
mancato trasferimento di fondi spettanti alle imprese
italiane, per qualsiasi ragione non imputabile
all'operatore nazionale, secondo modalita' e condizioni che
saranno all'uopo determinate dal comitato di gestione della
SACE per gli interventi di cui all'art. 4, comma 3, della
medesima legge n. 100 del 1990.
3. Entro i limiti e con le modalita' stabiliti con
decreto del Ministro del tesoro, adottato di concerto con
il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e con il Ministro del commercio con
l'estero, possono essere utilizzate, per i finanziamenti di
cui al comma 2, le disponibilita' assegnate al fondo
istituito presso il Mediocredito centrale per la
corresponsione di contributi in conto interessi, di cui al
citato art. 37, secondo comma, del decreto-legge n. 745 del
1970.".
- Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto
ministeriale 21 aprile 2000, n. 199 (Regolamento recante
condizioni, modalita' e tempi per la concessione di
contributi in conto interessi a fronte di operazioni di
finanziamento di crediti relativi ad esportazioni di merci,
prestazioni di servizi, nonche' di esecuzione di studi,
progettazioni e lavori all'estero, ai sensi dell'art. 14,
comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2000, n. 167,
come modificato dal presente decreto:
"Art. 16 (Cessazione, rinuncia e revoca
dell'agevolazione). - 1. L'intervento agevolativo cessa:
a) nei casi di risoluzione o di rimborso anticipato
del finanziamento, salvo che le rate di pagamento del
finanziamento siano indennizzate da SACE S.p.A. secondo il
tasso di interesse e le scadenze previsti dal contratto di
finanziamento;
b) nei casi di mancata esecuzione della fornitura o
di mancata esportazione non dipendente da cause di forza
maggiore, limitatamente alla quota non eseguita o non
esportata, fermo restando quanto previsto al comma 4,
punto d);
c) in caso di mancato utilizzo del finanziamento nei
termini convenuti, ancorche' prorogati, limitatamente alle
quote non erogate;
d) nei casi di rinuncia all'intervento da parte del
soggetto richiedente, salvo che l'intervento sia
finalizzato alla stabilizzazione del tasso di interesse e
rimanga in essere il finanziamento al mutuatario, ovvero
che le rate del finanziamento siano indennizzate da SACE
S.p.A., come previsto dalla lettera a) del presente
articolo, casi per i quali la rinuncia non e' ammessa;
e) nei casi di trasformazione del contratto di
finanziamento da tasso di interesse fisso a tasso di
interesse variabile.
2. La cessazione dell'intervento agevolativo sul
finanziamento determina l'interruzione dell'intervento
stesso a partire dalla data alla quale si verifica uno
degli eventi di cui al precedente comma 1. Qualora l'evento
che determina detta cessazione non riguardi l'intero
finanziamento ma una quota di esso, l'interruzione
dell'intervento si applica soltanto su tale quota. Le somme
eventualmente erogate per i periodi successivi alla data di
interruzione dell'intervento devono essere restituite entro
trenta giorni dalla relativa richiesta, con le
maggiorazioni calcolate al tasso d'interesse di cui
all'art. 10, per il periodo intercorrente tra la data di
pagamento di dette somme e la loro restituzione.
3. Nei casi di cessazione dell'intervento dovuta a
risoluzione del contratto di finanziamento, rimborso
anticipato o trasformazione del contratto di finanziamento
da tasso di interesse fisso a tasso di interesse variabile,
le cui condizioni sono regolate nell'ambito delle circolari
operative, potra' essere posto a carico del soggetto cui e'
imputabile la risoluzione o il rimborso anticipato del
contratto di finanziamento o che ha richiesto la
trasformazione del contratto di finanziamento da tasso di
interesse fisso a tasso di interesse variabile, il
pagamento di un ammontare, da determinarsi in base al
differenziale tra il tasso di interesse posto a carico del
debitore estero e il tasso fisso di raccolta sul mercato
relativo alle scadenze oggetto di rimborso anticipato.
Resta ferma la possibilita' di porre a carico del medesimo
soggetto eventuali costi correlati allo scioglimento dei
contratti di copertura di cui all'art. 16, comma 1, del
decreto legislativo n. 143 del 1998, posti in essere
sull'operazione.
4. L'intervento agevolativo e' revocato, in tutto o in
parte, qualora si verifichi uno qualsiasi dei seguenti
eventi:
a) il contratto di finanziamento sia modificato od
eseguito in modo sostanzialmente difforme da quanto
indicato nella richiesta di intervento, in termini che
rendono il finanziamento non piu' agevolabile;
b) il contratto commerciale sia modificato od
eseguito in modo sostanzialmente difforme da quanto
indicato nella richiesta di intervento, in termini che
rendono il finanziamento non piu' agevolabile;
c) la merce fornita sia stata restituita in tutto o
in parte all'esportatore;
d) per i finanziamenti concessi nella fase di
approntamento della fornitura di cui all'art. 14, oltre ai
casi indicati nel presente comma, la fornitura non sia
stata eseguita in tutto o in parte per inadempienza
contrattuale dell'esportatore o per causa allo stesso
imputabile;
e) l'intervento agevolativo e' stato concesso o
erogato in base a dati, notizie e dichiarazioni, essenziali
ai fini dell'agevolazione, risultati falsi, inesatti o
reticenti.
5. Nei casi di revoca di cui alla lettera e) del
comma 4, la responsabilita' per la restituzione dei
contributi erogati e non dovuti e' a carico della banca
richiedente l'intervento agevolativo ovvero dell'impresa
esportatrice, anche se non richiedente, a seconda del
soggetto responsabile dell'azione o del fatto che ha
causato la revoca dell'intervento agevolativo.
Sull'ammontare dovuto in restituzione, il soggetto
responsabile e' tenuto a corrispondere maggiorazioni
secondo quanto previsto dal comma 2. Qualora l'intervento
agevolativo sia finalizzato alla stabilizzazione dei tassi
di interesse, dagli ammontari dovuti in restituzione a
seguito della revoca dell'intervento agevolativo,
comprensivi delle suddette maggiorazioni, devono essere
decurtati gli ammontati eventualmente versati dal soggetto
richiedente l'intervento stesso. In nessun caso, la
differenza tra gli ammontari versati e ricevuti dal
soggetto richiedente l'intervento agevolativo puo' essere
corrisposta al soggetto stesso. Resta ferma la possibilita'
di porre a carico del soggetto responsabile eventuali costi
correlati allo scioglimento dei contratti di copertura di
cui all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo n. 143
del 1998, posti in essere sull'operazione.
6. Qualora, in relazione all'evento di cui alla
lettera e), del comma 4, sia promossa azione penale e sia
pronunciato un provvedimento definitivo di condanna, non
sono ammissibili all'intervento le domande presentate nei
cinque anni successivi alla data del provvedimento stesso
relative ad operazioni riguardanti la banca ovvero
l'impresa esportatrice cui e' riferibile il fatto per il
quale il provvedimento di condanna e' stato adottato.
7. Nei casi di revoca di cui alle lettere a), b), c)
e d), del comma 4, il soggetto responsabile dell'azione o
del fatto che ha causato la revoca dell'intervento
agevolativo versa l'ammontare dovuto per la restituzione
dei contributi erogati aumentato delle maggiorazioni
secondo quanto previsto dal precedente comma 2. In tali
casi, qualora l'intervento agevolativo sia finalizzato alla
stabilizzazione dei tassi di interesse e dal conteggio
risulti che gli ammontari corrisposti al soggetto
richiedente, comprensivi delle suddette maggiorazioni,
siano inferiori a quelli versati dal soggetto stesso, la
differenza e' corrisposta a quest'ultimo. In nessun caso,
detta differenza puo' essere corrisposta qualora
l'intervento agevolativo sia stato richiesto dalla banca
finanziatrice e l'azione o il fatto che ha causato la
revoca dell'intervento stesso sia addebitabile all'impresa
esportatrice. Resta ferma la possibilita' di porre a carico
del soggetto responsabile eventuali costi correlati allo
scioglimento dei contratti di copertura di cui all'art. 16,
comma 1, del decreto legislativo n. 143 del 1998, posti in
essere sull'operazione.
8. La Simest puo' disporre verifiche e controlli in
relazione alla validita' della documentazione e alla
veridicita' delle dichiarazioni prodotte. A tale scopo, per
le operazioni con contributi agli interessi corrisposti in
un'unica soluzione, i richiedenti sono tenuti a conservare
a disposizione della Simest i documenti e le attestazioni
predisposte ai fini della concessione e dell'erogazione
dell'intervento agevolativo per un periodo di almeno un
anno decorrente dalla data di erogazione dei contributi
medesimi. Per le altre operazioni tale periodo decorre
dalla data di scadenza della prima rata di ciascun piano di
rimborso.
9. Ove si verifichi un fatto che possa determinare la
cessazione o la revoca dell'intervento agevolativo la
Simest, in conformita' con quanto previsto dall'art. 7 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica alla
banca e all'impresa esportatrice, dandone informazione al
Comitato agevolazioni, l'avvio del procedimento per la
cessazione o la revoca dell'intervento agevolativo. Detta
comunicazione deve contenere:
a) l'oggetto e il fatto per il quale il procedimento
e' stato promosso;
b) l'ufficio e la persona responsabile del
procedimento;
c) le modalita' e il termine di scadenza per prendere
visione degli atti del procedimento;
d) il termine, non inferiore a quindici giorni dalla
scadenza di cui alla lettera c), per presentare memorie
scritte e documenti pertinenti all'oggetto del
procedimento.
10. Dalla data di invio della comunicazione di cui al
comma 9, l'intervento agevolativo e' sospeso sino alla
deliberazione del Comitato agevolazioni, fatta salva la
facolta' di adottare provvedimenti cautelari anche prima
dell'invio della suddetta comunicazione.
11. Il Comitato agevolazioni delibera in merito alla
cessazione o alla revoca dell'intervento agevolativo entro
trenta giorni dalla scadenza del termine di cui alla
lettera d) del comma 9.
12. Salvo il caso di cui alla lettera e) del comma 4,
quanto previsto ai commi 9, 10 e 11, non si applica qualora
il provvedimento debba essere adottato su istanza del
soggetto richiedente ovvero qualora il soggetto stesso
abbia comunicato alla Simest l'evento per il quale il
presente decreto prevede la cessazione o la revoca
dell'intervento agevolativo.".
- La legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modifiche e integrazioni, e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10.
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 16 del citato decreto n. 199
del 2000 si vedano le note alle premesse.



 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone