Gazzetta n. 71 del 26 marzo 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
PROVVEDIMENTO 2 marzo 2007
Iscrizione della denominazione «Sardegna» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agricoli e alimentari
Visto il regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
Considerato che, con regolamento (CE) n. 148/2007 della Commissione del 15 febbraio 2007, la denominazione «Sardegna» riferita alla categoria delle materie grasse (burro, margarina, oli, ecc.), e' iscritta quale denominazione di origine protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/06;
Ritenuto che sussista 1'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della denominazione di origine protetta «Sardegna», affinche' le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio italiano;
Provvede alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della denominazione di origine protetta «Sardegna», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 148/2007 del 15 febbraio 2007.
I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Sardegna» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione «Denominazione di origine protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.
Roma, 2 marzo 2007
Il direttore generale: La Torre
 
Allegato SCHEDA RIEPILOGATIVA REGOLAMENTO (CEE ) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO «SARDEGNA» N. NAZIONALE DEL FASCICOLO: 4/2003 (N. CE: ) DOP (X) -
I.G.P. ( )

La presente scheda costituisce una sintesi redatta a scopo informativo. Per un'informazione completa, gli interessati e in particolare i produttori della D.O.P in questione sono invitati a consultare la versione integrale del disciplinare a livello nazionale oppure presso i Servizi competenti della Commissione europea.
1. Servizio competente dello Stato membro:
nome: Ministero delle politiche agricole e forestali;
indirizzo: via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma;
tel.: 06 4819968 - fax 06-42013126;
e-mail: QTC3@politicheagricole.it
2. Associazione richiedente.
2.1. Nome:
1) L.A.R.P.O. - Libera Associazione Regionale Produttori Olivicoli;
2) A.P.P.O.O. - Associazione Provinciale Produttori Olivicoli di Oristano;
3) A.P.P.O.S. - Associazione Provinciale Produttori Olivicoli Sassari;
4) A.R.P.OL. - Associazione Regionale Produttori Olivicoli;
5) A.P.P.O.N. - Associazione Provinciale Produttori Olivicoli di Nuoro;
6) A.P.P.O.C. - Associazione Provinciale Produttori Olivicoli Cagliari;
7) Associazione Regionale Olivicoltori Sardi.
2.2. Indirizzo:
1) Piazza Roma, Pal. Sotico - 09170 Oristano;
2) via Cavour, 6 - 09170 Oristano;
3) via Budapest, 10/A - 07100 Sassari;
4) via XX Settembre, 25 - 09125 Cagliari;
5) via Alghero, 3 - 08100 Nuoro;
6) via Sassari, 3 III p. - 09123 Cagliari;
7) via Emiciclo Garibaldi, 16 - 07100 Sassari.
2.3. Composizione: produttori/trasformatori (X) altro ( ).
3. Tipo di prodotto: classe 1.5 Olio extravergine di oliva.
4. Descrizione del disciplinare:
(sintesi delle condizioni di cui all'art. 4, par. 2).
4.1. Nome: «Sardegna».
4.2. Descrizione:
Olio extra vergine di oliva con le seguenti caratteristiche chimiche ed organolettiche:
acidita' in acido oleico < o = 0,5%;
panel test e altri parametri > o = 7 e comunque nel rispetto della normativa vigente;
numero di perossidi < o = 15;
polifenoli > o = 100 ppm;
tocoferoli > o = 100 ppm;
colore: da verde a giallo con variazioni cromatiche nel tempo;
odore: fruttato;
sapore: fruttato con sentori di amaro e di piccante.
4.3. Zona geografica:
la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Sardegna» interessa il territorio amministrativo dei comuni nella provincia di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari indicati nel disciplinare di produzione e situati nella regione Sardegna.
4.4. Prova dell'origine:
la coltivazione dell'olivo in Sardegna risale ad epoche remote in quanto specie autoctona, facente parte della flora spontanea dell'isola. Il rinvenimento di navi puniche e romane contenenti anfore di vino ed olio sono la testimonianza che vi era gia' a quell'epoca un fiorente traffico del prodotto. Il diffondersi degli ordini religiosi, in particolare dopo il mille, porto' ad incrementare la coltivazione dell'olivo nell'isola. A questo proposito, si hanno diverse attestazioni dell'opera degli ordini monastici che si erano insediati nell'isola. Durante il lungo periodo di dominazione spagnola la coltivazione dell'olivo continuo' ad estendersi in virtu' di precisi provvedimenti che imponevano, tra l'altro, l'obbligo per ogni cittadino di innestare almeno dieci olivastri all'anno, pena il pagamento di 40 soldi ai contravventori; gli alberi restavano di proprieta' di chi li innestava. Negli stessi anni, giunsero dalla Spagna alcuni innestatori con il compito di preparare in loco degli istruttori con l'incarico di diffondere la tecnica dell'innesto. Inoltre, i proprietari con piu' di 500 piante di olivo erano tenuti a costruire una macina per l'estrazione dell'olio. Non fu solo la dominazione spagnola ad adottare provvedimenti a favore dell'olivicoltura ma anche i Re sabaudi incoraggiarono la coltivazione dell'olivo introducendo una serie di norme, tra le quali l'obbligo di delimitare i terreni con alberi di olivo e di innestare gli alberi selvatici entro tre anni. Nel 1806 furono promulgate le prime leggi che favorivano gli agricoltori, dediti all'innesto ed alla piantagione degli oliveti, con facilitazioni e premi. Le azioni svolte a favore dell'olivicoltura produssero l'effetto che all'esposizione del 1901 a Cagliari parteciparono 12 produttori-imbottigliatori della Sardegna. Anche negli anni piu' recenti l'olivicoltura regionale ha ricevuto particolare attenzione rientrando in specifici programmi di interventi per favorirne lo sviluppo ed il miglioramento.
Al fine di garantire la tracciabilita' l'organismo di controllo terra' un elenco aggiornato degli oliveti, dei frantoiani e degli imbottigliatori.
4.5. Metodo di ottenimento:
il processo produttivo e' sinteticamente il seguente. La denominazione di origine protetta «Sardegna» e' riservata all'olio extra-vergine di oliva ottenuto dalle seguenti varieta' di olivo presenti nell'oliveto, da sole o congiuntamente, per almeno l'80%: Bosana, Tonda di Cagliari, Nera (Tonda) di Villacidro, Semidana e i loro sinonimi; al restante 20% concorrono le varieta' minori presenti nel territorio. Per gli oliveti idonei alla produzione di olio extravergine di oliva D.O.P. «Sardegna» e' ammessa una produzione massima di olive di 120 ql/ha. La resa massima delle olive in olio e' del 22%. La raccolta delle olive deve avvenire ad uno stadio di maturazione ottimale, entro un arco di tempo compreso tra l'inizio della invasatura e non oltre il 31 gennaio. I sistemi di raccolta ammessi sono: la «brucatura dalla pianta» e la raccolta con mezzi meccanici. Le olive raccolte dovranno essere trasportate e conservate in idonei contenitori aerati atti a garantire la qualita' originaria, in ambienti freschi e ben areati, al riparo dall'acqua, dal vento, dai rischi di gelate e lontano da odori sgradevoli; le olive devono essere molite entro due giorni dalla raccolta. L'estrazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Sardegna» deve avvenire nei luoghi di produzione, in frantoi riconosciuti sulla base della normativa vigente, siti nei comuni indicati al punto 4.3 e soltanto con processi meccanici e fisici atti a garantire la conservazione delle caratteristiche originarie del frutto ed a conferire al prodotto la migliore qualita' organolettica. La temperatura massima di gramolazione consentita e' pari a 30 °C; la durata massima della gramolazione consentita e' pari a 75 minuti. I soggetti che intendono produrre la denominazione d'origine protetta «Sardegna» devono attenersi al rigoroso rispetto del disciplinare depositato presso l'Unione europea.
Al fine di garantire la tracciabilita' ed il controllo del prodotto, le operazioni di estrazione dell'olio, ed imbottigliamento sono effettuate nell'ambito nella zona indicata al punto 4.3. Le ragioni per le quali anche l'operazione di imbottigliamento e' effettuata nella zona delimitata derivano dalla necessita' di salvaguardare le caratteristiche peculiari e la qualita' dell'olio, garantendo che il controllo effettuato dall'organismo terzo avvenga sotto la vigilanza dei produttori interessati. Per questi ultimi, la denominazione di origine protetta riveste una importanza decisiva ed offre, in linea con gli obiettivi e l'orientamento del medesimo regolamento, un'occasione di integrazione del reddito. Inoltre, tale operazione e' tradizionalmente effettuata nella zona geografica delimitata.
4.6. Legame:
le proprieta' e le caratteristiche qualitative dell'olio «Sardegna» sono strettamente riconducibili all'ambiente pedoclimatico tipico mediterraneo, di cui la Sardegna e' esempio, il quale risponde perfettamente alle esigenze termiche dell'olivo. La specie, infatti, e' presente in tutta l'isola ed alla sua coltivazione e' interessato il 95% dei comuni della Sardegna. L'ambiente favorevole alla specie ha contribuito a diffondere e differenziare diverse varieta' autoctone. Uno specifico studio ha elencato diciotto varieta' sarde di olivo, costituendo un patrimonio genetico naturale molto importante. Le piogge sono concentrate nel periodo autunnale e primaverile con lunghi intervalli siccitosi durante il periodo estivo. La piovosita' media delle aree olivate e' di 550/600 mm all'anno con valori minimi nella zona di Cagliari e massimi nella zona di Bosa. Le temperature hanno andamento stagionale, con massimi nel periodo estivo in coincidenza con l'aumento ponderale dei frutti e il processo di inolizione. Cio' concorre a creare una stagione arida che esercita notevole influenza sul ciclo di fruttificazione d'ulivo. I terreni sono a giacitura prevalentemente collinare. La vita delle popolazioni locali e' da sempre collegata alla coltivazione dell'olivo e la dimostrazione della stretta correlazione sono i diverse provvedimenti a favore dell'espansione dell'olivicoltura che di fatto hanno caratterizzato ed influenzato l'andamento socio economico della regione. L'olio prodotto nella regione ha raggiunto alti livelli qualitativi conseguendo numerosi riconoscimenti nei diversi concorsi a cui hanno partecipato i produttori. Tali attestazioni hanno contribuito all'affermazione e notorieta' della denominazione che da alcuni decenni e' presente sui mercati europei con ottimi risultati.
4.7. Struttura di controllo:
il controllo sulla conformita' del prodotto verra' svolto dai consorzi:
- Consorzio Interprovinciale per la frutticoltura (provincia di Cagliari, Nuoro e Oristano, indirizzo: via Carloforte, 51 - 09100 Cagliari;
- Consorzio provinciale per la frutticoltura (provincia di Sassari), indirizzo: Viale Adua, 2C - 07100 Sassari.
4.8. Etichettatura:
in etichetta deve comparire la dicitura denominazione di origine protetta «Sardegna» e deve essere riportato, a caratteri chiari ed indelebili, il logo della D.O.P costituito da un'oliva dalla quale stilla una goccia d'olio che, con le foglie dell'ulivo, stilizza la testa di un asinello, simbolo della produzione olearia della Sardegna. Le specifiche del logo sono riportate nel disciplinare di produzione. L'immissione al consumo deve avvenire in recipienti di capacita' non superiori a litri 5.
4.9. Condizioni nazionali:
Parte riservata alla commissione.
N. CE: ...............
Data di ricevimento del fascicolo integrale: ....

Disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine protetta «Sardegna»

Art. 1.
La denominazione di origine protetta «Sardegna» e' riservata all'olio extravergine di oliva estratto nelle zone di cui all'art. 2 da olive prodotte in aziende iscritte nell'elenco degli oliveti di produzione a D.O.P. che rispondano alle condizioni ed ai requisiti fissati dalle norme vigenti e da quelle stabilite dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
1) La zona di coltura delle olive destinate alla produzione dell'olio D.O.P. «Sardegna» comprende i territori dei seguenti comuni: Provincia di Cagliari:
Arbus, Armungia, Assemini, Ballao, Barrali, Barumini, Buggerru, Burcei, Cagliari, Calasetta, Capoterra, Carbonia, Carloforte, Castiadas, Collinas, Decimomannu, Decimoputzu, Dolianova, Domus de Maria, Domusnovas, Donori, Elmas, Fluminimaggiore, Furtei, Genuri, Gesico, Gesturi, Giba, Goni, Gonnesa, Gonnosfanadiga, Guamaggiore, Guasila, Guspini, Iglesias, Las Plassas, Lunamatrona, Mandas, Maracalagonis, Masainas, Monastir, Monserrato, Muravera, Musei, Narcao, Nuraminis, Nuxis, Ortacesus, Pabillonis, Pauli Arbarei, Perdaxius, Pimentel, Piscinas, Portoscuso, Pula, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Samassi, Samatzai, San Basilio, San Gavino Monreale, San Giovanni Suergiu, San Nicolo' Gerrei, San Sperate, San Vito, Sanluri, Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco, Sant'Andrea Frius, Santadi, Sardara, Sarroch, Segariu, Selargius, Selegas, Senorbi', Serdiana, Serramanna, Serrenti, Siliqua, Sestu, Settimo San Pietro, Setzu, Siddi, Silius, Sinnai, Siurgus Donigala, Soleminis, Suelli, Teulada, Tratalias, Tuili, Turri, Ussana, Ussaramanna, Uta, Vallermosa, Villa San Pietro, Villacidro, Villamar, Villamassargia, Villanovaforru, Villanovafranca, Villaperuccio, Villaputzu, Villasalto, Villasimius, Villasor, Villaspeciosa. Provincia di Oristano:
Abbasanta, Aidomaggiore, Albagiara, Ales, Allai, Arborea, Ardauli, Assolo, Asuni, Baradili, Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Bidoni', Bonarcado, Boroneddu, Busachi, Cabras, Cuglieri, Curcuris, Fordongianus, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnosno', Gonnostramatza, Masullas, Marrubiu, Milis, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Narbolia, Neoneli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Nurachi, Nureci, Ollastra Simaxis, Oristano, Palmas Arborea, Pau, Paulilatino, Pompu, Riola Sardo, Ruinas, Samugheo, San Nicolo' d'Arcidano, Santa Giusta, Santu Lussurgiu, San Vero Milis, Scano Montiferro, Sedilo, Seneghe, Senis, Sennariolo, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Simala, Simaxis, Sini, Siris, Soddi, Solarussa, Sorradile, Tadasuni, Terralba, Tramatza, Tresnuraghes, Ula' Tirso, Uras, Usellus, Villanova Truschedu, Villa Sant'Antonio, Villaurbana, Villa Verde, Zeddiani, Zerfaliu. Provincia di Nuoro:
Aritzo, Arzana, Atzara, Austis, Barisardo, Baunei, Birori, Bitti, Bolotana, Borore, Bortigali, Bosa, Budoni, Cardedu, Dorgali, Dualchi, Elini, Escalaplano, Escolca, Esterzili, Flussio, Gadoni, Gairo, Galtelli, Gavoi, Genoni, Gergei, Girasole, Ilbono, Irgoli, Isili, Jerzu, Laconi, Lanusei, Lei, Loceri, Loculi, Lode', Lotzorai, Lula, Macomer, Magomadas, Mamoiada, Meana Sardo, Modolo, Montresta, Noragugume, Nuoro, Nuragus, Nurallao, Nurri, Oliena, Olzai, Onani, Onifai, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orosei, Orotelli, Orroli, Ortueri, Orune, Osini, Ottana, Ovodda, Perdasdefogu, Posada, Sadali, San Teodoro, Sagama, Sarule, Serri, Seui, Seulo, Silanus, Siniscola, Sindia, Sorgono, Suni, Talana, Tertenia, Teti, Tiana, Tinnura, Tonara, Torpe', Tortoli', Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai, Villagrande Strisaili, Villanovatulo, Villanova Strisaili. Provincia di Sassari:
Aggius, Aglientu, Alghero, Anela, Ardara, Arzachena, Badesi, Banari, Benetutti, Berchidda, Bessude, Bonnanaro, Bono, Bonorva, Bortigiadas, Borutta, Bottida, Budduso', Bultei, Bulzi, Burgos, Calangianus, Cargeghe, Castelsardo, Cheremule, Chiaramonti, Codrongianus, Cossoine, Erula, Esporlatu, Florinas, Giave, Golfo Aranci, Illorai, Ittireddu, Ittiri, Laerru, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Luras, Mara, Martis, Monteleone Rocca Doria, Monti, Mores, Muros, Nughedu di San Nicolo', Nule, Nulvi, Olbia, Olmedo, Oschiri, Osilo, Ossi, Ozieri, Padria, Padru, Palau, Pattada, Perfugas, Ploaghe, Pozzomaggiore, Porto Torres, Putifigari, Romana, Sant'Antonio di Gallura, Santa Teresa Gallura, Sassari, Sedini, Semestene, Sennori, Siligo, Sorso, Telti, Tempio Pausania, Terqu, Thiesi, Torralba, Tula, Tissi, Trinita' d'Agultu e Vignola, Uri, Usini, Valledoria, Viddalba, Villanova Monteleone.
Art. 3.
La denominazione di origine protetta «Sardegna» e' riservata all'olio extra-vergine di oliva ottenuto dalle seguenti varieta' di olivo presenti nell'oliveto, da sole o congiuntamente, per almeno l'80%: Bosana, Tonda di Cagliari, Nera (Tonda) di Villacidro, Semidana e i loro sinonimi; al restante 20% concorrono le varieta' minori presenti nel territorio, che comunque non incidono sulle caratteristiche finali del prodotto.
In ogni caso le caratteristiche chimiche ed organolettiche dell'olio extra vergine di oliva D.O.P. risultano omogenee come da art. 9.
Art. 4.
Le condizioni pedoclimatiche e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio a denominazione di origine protetta «Sardegna», di cui all'art. 1, devono essere quelle specificate per le zone di produzione al successivo art. 5 atte a conferire alle olive e all'olio le specifiche tradizionali caratteristiche qualitative.
Art. 5.
Nella zona di produzione dell'olio a denominazione d'origine protetta «Sardegna» l'andamento climatico risponde perfettamente alle esigenze tipiche della specie che trova il suo particolare areale nell'ambiente mediterraneo di cui la Sardegna e' tipico esempio. Le piogge sono concentrate nel periodo autunnale e primaverile con lunghi intervalli siccitosi durante il periodo estivo. La pluviometria media delle aree olivetate e' di circa 550/600 mm all'anno.
Le temperature hanno andamento stagionale, con i massimi nel periodo estivo in coincidenza con l'aumento ponderale dei frutti e il processo di inolizione. Cio' concorre a creare una stagione arida che esercita notevole influenza sul ciclo di fruttificazione dell'ulivo.
I terreni olivetani compresi nei comuni di cui all'art. 2, prevalentemente a giacitura collinare, sono ritenuti idonei a conferire le caratteristiche specifiche delle produzioni di olio extravergine di oliva D.O.P. Sardegna.
Il substrato di coltura delle aree di produzione e', in ogni caso, tale da consentire una efficiente coltivazione dell'olio e conferire un'adeguata omogeneita' e caratterizzazione del prodotto.
Per la lotta ai parassiti dell'olivo vengono seguite le tecniche della lotta guidata; le erbe infestanti vengono controllate con la tecnica dell'aridocoltura e, sempre nel rispetto dei principi della lotta guidata, talvolta si ricorre all'uso di erbicidi.
Art. 6.
Per gli oliveti idonei alla produzione di olio extravergine di oliva D.O.P. «Sardegna» e' ammessa una produzione massima di olive di 120 ql/ha. La resa massima delle olive in olio e' del 22%.
Art. 7.
La raccolta delle olive deve avvenire ad uno stadio di maturazione ottimale, entro un arco di tempo compreso tra l'inizio della invaiatura e non oltre il 31 gennaio. I sistemi di raccolta ammessi sono:
la «brucatura» dalla pianta;
la raccolta con mezzi meccanici.
In ogni caso, saranno escluse le tecniche, comunque eseguite, che prevedono la raccattatura delle drupe cadute al suolo. E' vietato l'uso di prodotti di abscissione.
Le olive raccolte dovranno essere trasportate e conservate in idonei contenitori aerati atti a garantire la qualita' originaria, in ambienti freschi e ben aerati, al riparo dall'acqua, dal vento, dai rischi di gelate e lontano da odori sgradevoli; devono essere molite entro due giorni dalla raccolta.
Art. 8.
L'estrazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Sardegna» deve avvenire nei luoghi di produzione, in frantoi riconosciuti sulla base della normativa vigente, siti nei comuni indicati all'art. 2 e soltanto con processi meccanici e fisici atti a garantire la conservazione delle caratteristiche originarie del frutto ed a conferire al prodotto la migliore qualita' organolettica.
E' vietato il ricorso a prodotti ad azione chimica o biochimica (enzimi) o meccanica (talco) durante la trasformazione delle olive in olio. E' vietato il metodo di trasformazione noto come ripasso. La temperatura massima di gramolazione consentita e' pari a 30 °C; la durata massima della gramolazione consentita e' pari a 75 minuti.
Art. 9.
L'olio a denominazione di origine protetta «Sardegna» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

Acidita' in acido oleico |< o = 0,5% --------------------------------------------------------------------- Numero di perossidi |< o = 15 --------------------------------------------------------------------- Polifenoli totali ppm |> o = 100 --------------------------------------------------------------------- Tocoferoli ppm |> o = 100 ---------------------------------------------------------------------
|Dal verde al giallo con variazione Colore |cromatica nel tempo --------------------------------------------------------------------- Odore |Di fruttato ---------------------------------------------------------------------
|Di fruttato con sentori di amaro e di Sapore |piccante --------------------------------------------------------------------- Panel test e altri parametri|> o = 7 e comunque nella norma vigente

Gli esami chimico-fisici ed organolettici dovranno essere effettuati secondo le metodiche di cui al regolamento C.E. n. 2568/91 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 10.
Alla denominazione di origine protetta «Sardegna» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore», «genuino».
E' tuttavia consentito l'uso di nomi di fattorie e di aziende purche' non abbiano significato laudativo ne' siano tali da trarre in inganno il consumatore; detti eventuali riferimenti dovranno essere riportati in etichetta in dimensione dimezzata rispetto ai caratteri con cui viene trascritta la D.O.P.
Art. 11.
L'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 puo' essere commercializzato in recipienti o bottiglie di capacita' non superiore a cinque litri. Le operazioni di preparazione ed imbottigliamento degli oli D.O.P. «Sardegna», nel rispetto della tradizione, devono essere effettuate nell'ambito del territorio indicato all'art. 2. L'olio extravergine di cui all'art. 1 viene stoccato in locali e recipienti idonei, al riparo dalla luce e dall'aria. Sui recipienti e/o sulle bottiglie contrassegnate a D.O.P., o sulle etichette apposte sui medesimi devono essere riportati, a caratteri chiari ed indelebili, il logo della D.O.P. (che costituisce parte integrante del presente disciplinare - allegato n. 1) costituito da un'oliva dalla quale stilla una goccia d'olio, che con le foglie dell'ulivo stilizza la testa di un asinello, simbolo della produzione olearia e della Sardegna. Il carattere tipografico della dicitura «Olio extravergine di oliva di Sardegna D.O.P.», che circonda l'ellisse dell'oliva, e' Meta Plus Bold e, in ogni caso, le dimensioni devono essere superiori a quelle di qualsiasi altra dicitura.
Art. 12.
Le funzioni di controllo vengono esercitate in conformita' con quanto previsto dall'art. 10 regolamento CEE n. 2081/92.
 
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