Gazzetta n. 72 del 27 marzo 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 5 marzo 2007
Prezzi unitari dei prodotti agricoli, delle strutture aziendali e delle produzioni zootecniche per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2007.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamita' naturali e da eventi climatici aversi (nuova normativa del Fondo di solidarieta' nazionale);
Visto in particolare il capo I del medesimo decreto legislativo n. 102/2004 che disciplina gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;
Visti gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 31901);
Visto il regolamento (CE) n. 1857/2006, della Commissione del 15 dicembre 2006, che reca, tra l'altro, disposizioni per la concessione di aiuti di Stato senza l'obbligo di notifica, ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c) e dell'art. 88, paragrafo 3 del trattato;
Visto il piano assicurativo 2007, approvato con decreto 27 dicembre 2006, n. 102.971;
Visto l'art. 127 della legge n. 388/2000, che al comma 3, prevede la individuazione dei valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di mercato alla produzione, rilevati dall'ISMEA (Istituto per studi, ricerca e informazioni sul mercato);
Visto il decreto 29 luglio 2005 che, in attuazione della riforma della politica agricola comune, stabilisce i seguenti tassi di disaccoppiamento per il settore tabacco: 100% per le superfici della regione Puglia; 40% per le superfici di tutte le altre regioni;
Visti i prezzi medi di mercato delle produzioni agricole rilevati dall'ISMEA nel triennio 2004-2006;
Ritenuto di adottare, per le produzioni vegetali, la media dei prezzi dei singoli prodotti, rilevati nel triennio 2004-2006, quali importi massimi entro cui devono essere contenuti i prezzi unitari per la determinazione dei valori delle produzioni assicurabili nel 2007;
Ritenuto di confermare i prezzi unitari adottati nel 2006, per le strutture-serre, per le reti antigrandine e per gli indennizzi di mancato reddito per le epizoozie e lo smaltimento dei capi bovini e bufalini, secondo le convenzioni stipulate dalle Associazioni provinciali allevatori;
Decreta:
Art. 1.
1. I prezzi unitari massimi delle produzioni agricole, delle strutture aziendali e delle produzioni zootecniche, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2007, in attuazione del Piano assicurativo agricolo approvato con decreto 27 dicembre 2006, sono riportati nell'elenco allegato che fa parte integrante del presente decreto.
2. I valori riportati nell'elenco allegato, distinti per prodotto o gruppo di prodotti della medesima specie o gruppo varietale delle produzioni vegetali, devono essere considerati prezzi massimi, nell'ambito dei quali, in sede di stipula delle polizze, le parti contraenti possono convenire di applicare anche prezzi inferiori, in base alle caratteristiche qualitative e alle condizioni locali di mercato.
3. Per il riso da seme il prezzo stabilito per la corrispondente varieta', puo' essere maggiorato fino a Euro 7,75 il quintale. Al certificato di polizza deve essere allegato il contratto di coltivazione quale riso da seme, per i controlli da parte della Regione territorialmente competente.
4. Per le produzioni biologiche, il prezzo stabilito per il corrispondente prodotto ottenuto con le tecniche agronomiche ordinarie, a conclusione del periodo di conversione, puo' essere maggiorato fino al 20 per cento. In tale caso, al certificato di polizza deve essere allegato l'attestato dell'Organismo di controllo preposto, per le successive verifiche della regione territorialmente competente, e sul certificato stesso deve essere riportata la dicitura «produzione biologica».
 
Art. 2.
1 . Nel termine perentorio di giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i soggetti interessati alla stipula delle polizze possono segnalare eventuali esigenze di ulteriori prezzi, non riconducibili alle tipologie di prodotto contemplate nell'elenco allegato, inviando la comunicazione a mezzo posta elettronica all'indirizzo qpa4@politicheagricole.it. Nei successivi 30 giorni, in presenza dei dati conoscitivi di mercato e sulla base del parere dell'ISMEA, si provvede alla determinazione dei nuovi prezzi.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 marzo 2007
Il Ministro: De Castro
 
Allegato

----> vedere allegato da pag. 6 a pag. 29 del S.O. <----
 
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