Gazzetta n. 72 del 27 marzo 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 13 marzo 2007
Autorizzazione all'Organismo «ECO S.p.a.», in Faenza, ad emettere certificazione CE di rispondenza della conformita' dei recipienti semplici a pressione.

IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo produttivo e competitivita'
del Ministero delle attivita' produttive
e
IL DIRETTORE GENERALE
per la tutela delle condizioni di lavoro
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Visto l'art. 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 87/404/CEE e 90/488/CEE del Consiglio in materia di recipienti semplici a pressione;
Visto il decreto legislativo del 27 settembre 1991, n. 311 di attuazione delle direttive 87/404/ CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione ed in particolare l'art. 7;
Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;
Vista la direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle attivita' produttive pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2003, concernente adeguamento e semplificazione della documentazione da produrre per l'autorizzazione per gli organismi alla certificazione CE;
Vista l'istanza con la quale l'Organismo «ECO S.p.a.», con sede in Faenza (Ravenna), via Mengolina 33, ha chiesto di essere autorizzato a rilasciare la certificazione CEE relativa ai prodotti in cui alle direttive sopracitate;
Visto l'accreditamento SINCERT 067/A;
Vista l'autorizzazione a certificare ai sensi della direttiva 97/23/CE gia' concessa con decreto ministeriale 16 novembre 2005;
Considerato che il richiedente possiede i requisiti previsti in allegato II della direttiva 87/404/CEE;
Decretano:
Art. 1.
1. L'Organismo «ECO S.p.a.», con sede in Faenza (Ravenna), via Mengolina 33, e' autorizzato alla certificazione per le direttive in premessa relativamente ai soli recipienti semplici a pressione non aventi rilevanza con problemi di sicurezza dall'incendio;
2. In relazione al precedente comma l'Organismo «ECO S.p.a.» verifica, prima dell'emissione in servizio di ogni tipologia di recipiente, la completezza delle istruzioni per l'uso di cui all'Allegato II, punto 2 al decreto legislativo 311/91, predisposte dal fabbricante e comprendenti la non idoneita' per modalita' di impiego connesse alla sicurezza dall'incendio.
 
Art. 2.
L'Organismo «ECO S.p.a.» esercita anche la verifica CEE di conformita' prevista all'art. 10 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311 per i prodotti di cui alle direttive specificate in premessa secondo le forme, modalita' e procedure in esso stabilite.
 
Art. 3.
L'Organismo «ECO S.p.a.» esercita la sorveglianza CEE per i prodotti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311 secondo le forme, modalita' e procedure in esso stabilite.
 
Art. 4.
L'Organismo «ECO S.p.a.» attua le procedure di informazione di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 settembre, n. 311 secondo le forme e modalita' in esso indicate.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2007
Il direttore generale dello sviluppo
produttivo e competitività
del Ministero delle attività produttive
Bianchi
Il direttore generale della tutela
delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Battistoni
 
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