Gazzetta n. 76 del 2007-03-31
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 13 febbraio 2007, n. 39
Regolamento recante modificazioni ed integrazioni al regolamento approvato con decreto 4 giugno 2002, n. 144, recante la disciplina del concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia. Articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO PER LE RIFORME
E LE INNOVAZIONI
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che demanda ad apposito regolamento la disciplina del concorso pubblico di accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia;
Visto il decreto 4 giugno 2002, n. 144, di seguito denominato «Decreto», adottato di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, recante il regolamento di accesso alla carriera prefettizia, previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
Considerato che si e' nel frattempo concluso il primo concorso, svoltosi secondo gli istituti ed i criteri innovativi, introdotti con il citato regolamento;
Considerato che all'esito delle procedure concorsuali e' emersa l'esigenza oggettiva di introdurre i necessari correttivi al decreto interministeriale 4 giugno 2002, n. 144, per una maggiore semplificazione dell'intero procedimento ed una piu' efficace organizzazione delle stesse prove d'esame, anche sotto il profilo tecnico-operativo;
Ritenuto, quindi, di apportare le necessarie modifiche al decreto interministeriale 4 giugno 2002, n. 144;
Ravvisata, inoltre, l'opportunita' di modificare parzialmente anche il Regolamento sui limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale della carriera prefettizia, approvato con decreto ministeriale 29 luglio 1999, n. 357;
Considerato che la contestualita' delle due modifiche normative risponde, tra l'altro, ad esigenze di economia delle procedure vigenti per l'emanazione dei regolamenti, nonche' di snellimento e di semplificazione;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 novembre 2006;
Compiuta la comunicazione di rito al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Al comma 2 dell'articolo 1 del Decreto sostituire le parole «Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali» con «Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie» e aggiungere, alla fine del periodo, le parole «4ª serie speciale - concorsi ed esami». Nel secondo periodo, dopo la parola «riservati» aggiungere «nonche' l'assunzione dei vincitori».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il
seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recate la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
- Il testo dell'art. 4, comma 2, del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia
di rapporto di impiego del personale della carriera
prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio
1999, n. 266) e' il seguente:
«2. Al concorso sono ammessi i candidati in possesso di
laurea specialistica. Con regolamento da emanare con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
indicati la classe di appartenenza dei corsi di studio ad
indirizzogiuridico, economico e storico-sociologico per il
conseguimento della laurea specialistica prescritta per
l'ammissione al concorso, nonche' i diplomi di laurea,
utili ai medesimi fini, rilasciati secondo l'ordinamento
didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi
dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
e delle sue disposizioni attuative. Con lo stesso
regolamento sono, altresi', stabilite le forme di
preselezione per la partecipazione al concorso, le prove
d'esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore
a quattro, le modalita' di svolgimento del concorso, di
composizione della commissione giudicatrice e di formazione
della graduatoria, e sono individuati i diplomi di
specializzazione ed i titoli di dottorato di ricerca
valutabili ai fini della formazione della graduatoria.».
- Il decreto del Ministro dell'interno 4 giugno 2002,
n. 144 (Regolamento recante la disciplina del concorso
pubblico di accesso alla qualifica iniziale della carriera
prefettizia) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171
del 23 luglio 2002.
- Il decreto del Ministro dell'interno del 29 luglio
1999, n. 357 (Regolamento recante norme sui limiti di eta'
per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai
ruoli del personale della carriera prefettizia) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 1999, n.
245.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto
del Ministro dell'interno 4 giugno 2002, n. 144, cosi' come
modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Accesso alla carriera prefettizia). - 1. Alla
qualifica iniziale della carriera prefettizia si accede
mediante concorso pubblico a carattere nazionale, per
titoli ed esami.
2. Il bando di concorso e' emanato con decreto del Capo
del Dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, 4ª serie speciale - Concorsi ed esami.
Il decreto indica le modalita' di svolgimento del concorso,
i requisiti di ammissione, il diario e le sedi della prova
preselettiva e delle prove d'esame, scritte ed orali, i
titoli valutabili ai fini della formazione della
graduatoria, le modalita' della loro presentazione, le
percentuali dei posti riservati, nonche' l'assunzione dei
vincitori.
3. La determinazione del numero dei posti messi a
concorso puo' essere effettuata anche sulla base dei posti
che si renderanno disponibili entro l'anno in cui e'
indetto il concorso e nel biennio successivo.».



Art. 2.
1. All'articolo 2 del Decreto, la lettera d) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
«d) godimento dei diritti politici».
Dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti lettere:
«e) idoneita' fisica all'impiego; a tale fine l'Amministrazione puo' sottoporre a visita medica i candidati in qualsiasi momento».
«f) laurea specialistica conseguita presso un'universita' o presso altro istituto di istruzione universitaria equiparato, appartenente ad una delle seguenti classi di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000: giurisprudenza, scienze della politica, scienze delle pubbliche amministrazioni, scienze dell'economia, sociologia, programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali, storia contemporanea, studi europei. Sono, altresi', ammessi i diplomi di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, scienze dell'amministrazione, economia e commercio, economia politica, economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali, sociologia, storia e lauree equipollenti, rilasciati dalle universita' o istituti di istruzione universitaria equiparati, secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento, previsto dall'articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127.».
2. Il comma 2 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I titoli di studio conseguiti all'estero presso universita' e istituti di istruzione universitaria sono considerati validi se sono stati dichiarati equipollenti a titoli universitari italiani e riconosciuti ai sensi della vigente normativa in materia.».



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto n.
144 del 2002, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2 (Requisiti di ammissione al concorso). - 1. Per
l'ammissione al concorso pubblico di accesso alla qualifica
iniziale della carriera prefettizia, i candidati debbono
risultare in possesso, alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle domande, dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) eta' non superiore a quella stabilita' dal
regolamento adottato, ai sensi del comma 6 dell'art. 3
della legge 15 maggio 1997, n. 127, con decreto
ministeriale del 23 luglio 1999, n. 357;
c) qualita' morali e di condotta di cui all'art. 26
della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
d) godimento dei diritti politici;
e) idoneita' fisica all'impiego; a tale fine
l'Amministrazione puo' sottoporre a visita medica i
candidati in qualsiasi momento;
f) laurea specialistica conseguita presso
un'universita' o presso altro istituto di istruzione
universitaria equiparato, appartenente ad una delle
seguenti classi di cui al decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
28 novembre 2000: giurisprudenza, scienze della politica,
scienze delle pubbliche amministrazioni, scienze
dell'economia, sociologia, programmazione e gestione delle
politiche e dei servizi sociali, storia contemporanea,
studi europei. Sono, altresi', ammessi i diplomi di laurea
in giurisprudenza, scienze politiche, scienze
dell'amministrazione, economia e commercio, economia
politica, economia delle amministrazioni pubbliche e delle
istituzioni internazionali, sociologia, storia e lauree
equipollenti, rilasciati dalle universita' o istituti di
istruzione universitaria equiparati, secondo l'ordinamento
didattico vigente prima del suo adeguamento, previsto
dall'art. 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
2. I titoli di studio conseguiti all'estero presso
universita' e istituti di istruzione universitaria sono
considerati validi se sono dichiarati equipollenti a titoli
universitari italiani e riconosciuti ai sensi della vigente
normativa in materia.».



Art. 3.
1. Al comma 3 dell'articolo 4 del Decreto sostituire le parole «Dipartimento per gli affari interni e territoriali» con le seguenti: «Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie».



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto
del Ministro dell'interno 4 giugno 2002, n. 144, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 4 (Commissione giudicatrice). - 1. La commissione
giudicatrice del concorso, nominata con decreto del
Ministro dell'interno, e' presieduta da un magistrato
amministrativo con qualifica non inferiore a Consigliere di
Stato o da un Prefetto, ed e' composta dal Direttore della
Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'interno, di due
viceprefetti e di due professori di ruolo di universita'
statali o equiparate, docenti di discipline incluse nel
programma di esame.
2. La commissione e' integrata da uno o piu' esperti
nelle lingue straniere comprese nel programma di esame e da
un esperto di informatica.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un
funzionario, con qualifica di viceprefetto aggiunto, in
servizio presso il Dipartimento per le politiche del
personale dell'amministrazione civile e per le risorse
strumentali e finanziarie.
4. I componenti della commissione possono essere
nominati anche se collocati a riposo, purche' da non oltre
un triennio alla data di nomina della commissione.».



Art. 4.
1. L'articolo 6 del Decreto e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Prova preselettiva). - 1. L'ammissione dei candidati alle prove scritte e' subordinata allo svolgimento di una prova preselettiva.
2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla relativi ad argomenti che potranno essere scelti tra le seguenti discipline: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto civile, diritto comunitario, economia politica e storia contemporanea.
3. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da almeno quattro risposte, delle quali solo una e' esatta. I quesiti sono suddivisi per materia e per grado di difficolta', in relazione alla natura della domanda che puo' essere facile, di media difficolta' e difficile. La graduazione dei quesiti ed il raggruppamento per materia mirano a garantire che a ciascun candidato venga assegnato un numero di domande di pari difficolta'.».
2. L'articolo 7 del Decreto e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Modalita' di predisposizione dei quesiti e svolgimento della prova preselettiva). - 1. Il Ministero dell'interno puo' avvalersi, per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione, di aziende o istituti specializzati operanti nel settore della selezione e della formazione del personale.
2. A ciascun candidato sono assegnati 90 quesiti vertenti sulle discipline indicate nell'articolo 6, in numero proporzionale alle materie scelte, i quali dovranno essere risolti nel tempo massimo di un'ora. I quesiti da sottoporre ai candidati sono individuati dalla commissione giudicatrice, tenendo conto dell'esigenza di ripartire egualmente l'incidenza del grado di difficolta' della domanda. A tal fine le domande facili rappresentano il 30% del totale, quelle di media difficolta' il 50% e quelle difficili il 20%.
3. I questionari, contenuti in plichi debitamente sigillati, vengono distribuiti prima dell'inizio della prova preselettiva e aperti contestualmente da parte dei candidati su autorizzazione della commissione esaminatrice. E' disposta l'esclusione dalla prova del candidato che abbia aperto il plico contenente il questionario prima dell'autorizzazione della commissione.
4. I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.».
3. Gli articoli 8 e 9 del Decreto sono abrogati.
4. L'articolo 10 del Decreto e' sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Valutazione della prova preselettiva). - 1. Sono ammessi a sostenere le prove scritte di cui all'articolo 11, un numero di candidati pari a sette volte i posti messi a concorso. Sono comunque ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio uguale al piu' basso risultato utile ai fini dell'ammissione secondo il suddetto criterio.
2. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
3. La correzione degli elaborati viene effettuata attraverso procedimenti automatizzati. L'attribuzione del relativo punteggio viene differenziata secondo l'indice statistico riportato nella tabella allegata, in rapporto al grado di difficolta' della domanda.
4. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha valore di notifica a tutti gli effetti. Lo stesso elenco viene altresi' pubblicato nel sito internet del Ministero dell'interno.».



Nota all'art. 4:
- Gli articoli 8 e 9 del citato decreto n. 144 del
2002, abrogati dal presente decreto, recavano:
«Art. 8 (Archivio informatico dei quesiti).».
«Art. 9 (Svolgimento della prova preselettiva).».



Art. 5.
1. Al comma 1, lettera a) dell'articolo 11 sopprimere le parole: «(a partire dall'unita' d'Italia)».



Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 11 del citato decreto
n. 144 del 2002, come modificato dal presente decreto:
«Art. 11 (Prove scritte). - 1. Le prove scritte
consistono:
a) nello svolgimento di tre elaborati,
rispettivamente, su diritto amministrativo e/o diritto
costituzionale, diritto civile, storia contemporanea e
della pubblica amministrazione italiana;
b) nella risoluzione di un caso in ambito
giuridico-amministrativo o gestionale-organizzativo, al
fine di verificare l'attitudine del candidato all'analisi e
alla soluzione di problemi inerenti alle funzioni
dirigenziali;
c) nella traduzione, con l'uso del vocabolario, di un
testo o nella risposta ad un quesito nella lingua inglese o
francese, a scelta del candidato.
2. La durata delle prove scritte di cui al precedente
comma 1, e stabilita in otto ore per quelle sub a), in
sette ore per quella sub b) e in quattro ore per quella
sub c).
3. La commissione giudicatrice, qualora durante la
valutazione degli elaborati scritti abbia attribuito ad uno
di essi un punteggio inferiore a quello minimo prescritto,
non procede all'esame dei successivi elaborati.».



Art. 6.
1. Al comma 1 dell'articolo 12, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«1. Alle prove orali sono ammessi a partecipare i candidati che abbiano riportato una media di almeno settanta centesimi nelle cinque prove scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di esse.».
2. Al comma 1 dell'articolo 12, nel secondo periodo sostituire le parole «legislazione speciale amministrativa da specificare nel bando di concorso» con le seguenti: «legislazione speciale amministrativa riferita alle attivita' istituzionali del Ministero dell'interno;».
3. Dopo il comma 2, inserire il comma 2-bis:
«2-bis. La commissione esaminatrice, prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie sopra indicate. Tali quesiti sono proposti con estrazione a sorte.».
4. Il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le prove orali si intendono superate qualora il candidato abbia riportato una votazione di almeno sessanta centesimi.».
5. Al comma 1 dell'articolo 13 sostituire le parole «fino ad un massimo di 0,50 trentesimi.» con le seguenti: «fino ad un massimo di 1,50 centesimi».



Note all'art. 6:
- Si riporta il testo degli articoli 12 e 13 del citato
decreto del Ministro dell'interno 4 giugno 2002, n. 144,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 12 (Prove orali). - 1. Alle prove orali sono
ammessi a partecipare i candidati che abbiano riportato una
media di almeno settanta centesimi nelle cinque prove
scritte e non meno di sessanta centesimi in ciascuna di
esse. L'esame verte sulle materie delle prove scritte e
sulle seguenti altre: nozioni generali di sociologia e di
scienza dell'organizzazione; diritto comunitario; scienza
delle finanze; diritto penale (codice penale: libro I;
libro II, titoli II e VII); legislazione speciale
amministrativa riferita alle attivita' istituzionali del
Ministero dell'interno; elementi di amministrazione del
patrimonio e di contabilita' generale dello Stato.
2. Nel corso della prova orale e' accertata inoltre la
conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche piu' diffuse, da realizzarsi
anche mediante una verifica applicativa, nonche' la
conoscenza delle potenzialita' organizzative connesse
all'uso degli strumenti informatici.
2-bis. La commissione esaminatrice, prima dell'inizio
di ciascuna sessione della prova orale, determina i quesiti
da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie
sopra indicate. Tali quesiti sono proposti con estrazione a
sorte.
3. Le prove orali si intendono superate qualora il
candidato abbia riportato una votazione di almeno sessanta
centesimi.».
«Art. 13 (Prova facoltativa di lingua
straniera). - 1. Nell'ambito della prova orale, i
candidati, che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di
ammissione, possono sostenere una prova facoltativa di
lingua straniera tra le lingue francese, inglese, tedesco e
spagnolo diversa da quella oggetto della prova scritta.
Alla prova facoltativa e' attribuito un punteggio
aggiuntivo fino ad un massimo di 1,50 centesimi.».



Art. 7.
1. L'articolo 14 e' sostituito dal seguente:
«Art. 14 (Formazione della graduatoria). - 1. Il punteggio complessivo e' determinato dalla media dei voti riportati nelle prove scritte sommata al voto riportato nella prova orale.
2. Il possesso del diploma di specializzazione rilasciato dalle scuole di specializzazione universitarie a conclusione di percorsi formativi di durata almeno biennale o del dottorato di ricerca, purche' conseguiti in relazione agli obiettivi ed alle attivita' formative dei titoli di studio di cui all'articolo 2, determina, ai fini della formazione della graduatoria di merito, l'attribuzione di un ulteriore punteggio, rispettivamente di 2,50 centesimi e 3 centesimi.
3. Non sono valutati i titoli di preferenza e di precedenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso, salvo i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'Amministrazione stessa.
4. Il Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, riconosciuta la regolarita' della procedura concorsuale, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione, la graduatoria di merito e dichiara vincitori i candidati utilmente collocati nella stessa, tenuto conto delle riserve dei posti e dei titoli di preferenza, previsti dalle vigenti disposizioni.
5. La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso, nominati consiglieri, e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno nonche' nel sito internet del Ministero dell'interno. Dell'approvazione della graduatoria e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.».
Art. 8.
La tabella, allegata all'articolo 7, comma 4 del Decreto, e' sostituita dalla seguente:
1. «Tabella dei punteggi

| |Domanda di media | Risposta|Domanda facile|difficolta' |Domanda difficile --------------------------------------------------------------------- Giusta |1,10 |1,30 |1,70 --------------------------------------------------------------------- Errata |-1,60 |-1,20 |-0,60 --------------------------------------------------------------------- Omessa |-1,00 |-0,70 |-0,20}.
Art. 9.
1. All'articolo 2 del decreto ministeriale 29 luglio 1999, n. 357, nel secondo periodo del comma 2 sostituire le parole: «lo stesso limite massimo e' applicabile» con le seguenti: «tale limite non si applica».
Aggiungere, infine, il seguente periodo: «nei confronti del personale stesso opera la disposizione di cui all'articolo 3, comma 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 13 febbraio 2007

Il Ministro dell'interno
Amato

Il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione
Nicolais Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2007
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 48



Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto n.
357 del 1999, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2 (Elevazione del limite superiore di eta' per la
partecipazione al concorso). - 1. Il limite di eta' di
trentacinque anni e' elevato:
a) di un anno per gli aspiranti coniugati;
b) di un anno per ogni figlio vivente;
c) di cinque anni per coloro che sono compresi fra le
categorie elencate nella legge 2 aprile 1968, n. 482, e
successive modifiche ed integrazioni, e per coloro ai quali
e' esteso lo stesso beneficio;
d) di un periodo pari all'effettivo servizio
prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei
cittadini che hanno prestato servizio militare volontario
di leva e di leva prolungata, ai sensi della legge
24 dicembre 1986, n. 958.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 il limite massimo
non puo' comunque superare, anche in caso di cumulo di
benefici, i quaranta anni di eta'. Tale limite non si
applica ai candidati che siano dipendenti civili di ruolo
della pubblica amministrazione, agli ufficiali e
sottufficiali dell'Esercito, della Marina o
dell'Aeronautica cessati d'autorita' o a domanda; agli
ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati,
carabinieri e finanzieri in servizio permanente dell'Arma
dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza,
nonche' alle corrispondenti qualifiche negli altri corpi di
polizia; nei confronti del personale stesso opera la
disposizione di cui all'art. 3, comma 6, della legge
15 maggio 1997, n. 127.».