Gazzetta n. 76 del 2007-03-31
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 20 marzo 2007
Approvazione degli studi di settore relativi ad attivita' economiche nel settore dei servizi.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il quale prevede che gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze elaborino, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore;
Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993, il quale prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle finanze;
Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificato dall'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che individua le modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi;
Visto l'art. 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, introdotto dal comma 13 dell'art. 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, n. 296, concernente le modalita' di revisione ed aggiornamento degli studi di settore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore;
Considerato che, a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate allo stato, sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria, sono emerse cause di non applicabilita' degli studi di settore;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto 2002 e del 14 luglio 2004;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha trasferito le funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e della programmazione economica e delle finanze al Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, che ha istituito le Agenzie fiscali;
Visto il decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate 24 dicembre 1999, concernente le modalita' di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 23 dicembre 2003, concernente l'approvazione della tabella di classificazione delle attivita' economiche;
Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 22 aprile 2005, concernente l'approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attivita' economiche del commercio;
Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002, 18 luglio 2003, 14 luglio 2004, 19 maggio 2005 e 29 giugno 2006, concernenti i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita;
Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data 8 febbraio 2007;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze
Decreta:
Art. 1.
Approvazione degli studi di settore
a) Studio di settore SG98U Riparazioni di altri beni di consumo, codice attivita' 52.74.0;
b) Studio di settore SG99U Altre attivita' di servizi alle imprese n. c.a., codice attivita' 74.87.8; Altri servizi alle famiglie, codice attivita' 93.05.0;
c) Studio di settore TG38U (che sostituisce lo studio di settore SG38U) Riparazione di calzature e di altri articoli in cuoio, codice attivita' 52.71.0;
d) Studio d settore TG40U (che sostituisce lo studio di settore SG40U) Valorizzazione e promozione immobiliare, codice attivita' 70.11.0; Compravendita di beni immobili, codice attivita' 70.12.0; Locazione di beni immobili, codice attivita' 70.20.0;
e) Studio di settore TG42U (che sostituisce lo studio di settore SG42U) Agenzie di concessione degli spazi pubblicitari, codice attivita' 74.40.2;
f) Studio di settore TG48U (che sostituisce lo studio di settore SG48U) - Riparazione di apparecchi elettrici per la casa, codice attivita' 52.72.0;
g) Studio di settore TG52U (che sostituisce lo studio di settore SG52U) - Confezionamento di generi alimentari, codice attivita' 74.82.1; Confezionamento di generi non alimentari, codice attivita' 74.82.2;
h) Studio di settore TG53U (che sostituisce lo studio di settore SG53U) - Traduzioni e interpretariato, codice attivita' 74.85.2; Organizzazione di fiere, esposizioni, convegni, codice attivita' 74.87.6;
i) Studio di settore TG54U (che sostituisce lo studio di settore SG54U) - Sale giochi e biliardi, codice attivita' 92.72.2;
j) Studio di settore TG69U (che sostituisce lo studio di settore SG69U) - Demolizione di edifici e sistemazione del terreno, codice attivita' 45.11.0; Trivellazioni e perforazioni, codice attivita' 45.12.0; Lavori generali di costruzione di edifici, codice attivita' 45.21.1; Lavori di ingegneria civile, codice attivita' 45.21.2; Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici, codice attivita' 45.22.0; Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi, codice attivita' 45.23.0; Costruzione di opere idrauliche, codice attivita' 45.24.0; Altri lavori speciali di costruzione, codice attivita' 45.25.0;
k) Studio di settore TG73A (che sostituisce lo studio di settore SG73A) - Movimento merci relativo a trasporti ferroviari, codice attivita' 63.11.3; Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri, codice attivita' 63.11.4; Magazzini di custodia e deposito per conto terzi, codice attivita' 63.12.1;
l) Studio di settore TG73B (che sostituisce lo studio di settore SG73B) - Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali, codice attivita' 63.40.1; Intermediari dei trasporti, codice attivita' 63.40.2; Attivita' dei corrieri postali diversi da quelli delle poste nazionali, codice attivita' 64.12.0;
m) Studio di settore TG76U (che sostituisce lo studio di settore SG76U) - Mense, codice attivita' 55.51.0; Fornitura di pasti preparati (catering, banqueting), codice attivita' 55.52.0;
n) Studio di settore TG77U (che sostituisce lo studio di settore SG77U) - Trasporti marittimi e costieri, codice attivita' 61.10.0; Trasporti per vie d'acqua interne (compresi i trasporti lagunari), codice attivita' 61.20.0; Altre attivita' connesse ai trasporti per via d'acqua, codice attivita' 63.22.0;
o) Studio di settore TG78U (che sostituisce lo studio di settore SG78U) - Attivita' delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator, codice attivita' 63.30.1;
p) Studio di settore TG79U (che sostituisce lo studio di settore SG79U) - Noleggio di autovetture, codice attivita' 71.10.0; Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri, codice attivita' 71.21.0; Noleggio di mezzi di trasporto marittimi e fluviali, codice attivita' 71.22.0;
q) Studio di settore TG81U (che sostituisce lo studio di settore SG81U) - Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore, codice attivita' 45.50.0, Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile, codice attivita' 71.32.0;
r) Studio di settore TG82U (che sostituisce lo studio di settore SG82U) - Pubbliche relazioni, codice attivita' 74.14.5; Studi di promozione pubblicitaria, codice attivita' 74.40.1;
s) Studio di settore TG83U (che sostituisce lo studio di settore SG83U) Gestione di piscine, codice attivita' 92.61.2; Gestione di campi da tennis, codice attivita' 92.61.3; Gestione di impianti polivalenti, codice attivita' 92.61.4; Gestione di palestre sportive, codice attivita' 92.61.5; Gestione di altri impianti sportivi n. c.a., codice attivita' 92.61.6;
t) Studio di settore TG85U (che sostituisce lo studio di settore SG85U) Sale da ballo e simili, codice attivita' 92.34.1;
u) Studio di settore TG87U (che sostituisce lo studio di settore SG87U) - Consulenza finanziaria, codice attivita' 74.14.1; Consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale, codice attivita' 74.14.4; Agenzie di informazioni commerciali, codice attivita' 74.14.6;
v) Studio di settore TG88U (che sostituisce lo studio di settore SG88U) Richiesta certificati e disbrigo pratiche, codice attivita' 74.85.3; Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche, codice attivita' 80.41.0;
w) Studio di settore TG89U (che sostituisce lo studio di settore SG89U) Videoscrittura, stenografia e fotocopiatura, codice attivita' 74.85.1.
2. Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi o dei compensi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono determinati sulla base delle note tecniche e metodologiche, delle tabelle dei coefficienti nonche' della lista delle variabili per l'applicazione dello studio di cui agli allegati:
- 1, per lo studio di settore SG98U;
- 2, per lo studio di settore SG99U;
- 3, per lo studio di settore TG38U;
- 4, per lo studio di settore TG40U;
- 5, per lo studio di settore TG42U;
- 6, per lo studio di settore TG48U;
- 7, per lo studio di settore TG52U;
- 8, per lo studio di settore TG53U;
- 9, per lo studio di settore TG54U;
- 10, per lo studio di settore TG69U;
- 11, per lo studio di settore TG73A;
- 12, per lo studio di settore TG73B;
- 13, per lo studio di settore TG76U;
- 14, per lo studio di settore TG77U;
- 15, per lo studio di settore TG78U;
- 16, per lo studio di settore TG79U;
- 17, per lo studio di settore TG81U;
- 18, per lo studio di settore TG82U;
- 19, per lo studio di settore TG83U;
- 20, per lo studio di settore TG85U;
- 21, per lo studio di settore TG87U;
- 22, per lo studio di settore TG88U;
- 23, per lo studio di settore TG89U.
3. Il programma per l'applicazione degli studi di settore segnala anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore ed individua altresi', ai sensi dell'art. 1, comma 14 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenuto conto di specifici indicatori di normalita' economica di significativa rilevanza, ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attivita' svolta.
4. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti esercenti attivita' d'impresa, ovvero arti e professioni, che svolgono in maniera prevalente le attivita' indicate nel comma 1, nonche' ai contribuenti che svolgono, in maniera secondaria, le predette attivita' per le quali abbiano tenuto annotazione separata, fermo restando il disposto dell'art. 2. In caso di esercizio di piu' attivita' professionali, ovvero di piu' attivita' d'impresa, per le quali non e' stata tenuta l'annotazione separata, per attivita' prevalente si intende quella da cui deriva, nel periodo d'imposta, la maggiore entita', rispettivamente, dei compensi o dei ricavi.
5. Con effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2006, per gli studi di settore TG68U e TG72B, approvati in evoluzione con decreto del 5 aprile 2006, e' stato effettuato l'aggiornamento del fattore di adattamento che incide sulla stima dei ricavi, come specificato nelle rispettive note tecniche e metodologiche (allegati n. 24 e n. 25).
6. Le Corporazioni dei piloti di porto esercenti le attivita' di cui allo studio di settore TG77U, sono escluse dall'applicazione del predetto studio approvato con il presente decreto.
7. Gli studi di settore approvati con il presente decreto si applicano, ai fini dell'accertamento, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.
Art. 2. Categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli studi di
settore
1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano:
a) in caso di esercizio di due o piu' attivita' di impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, per le quali non e' stata tenuta l'annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attivita' non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore supera il 20% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;
b) nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) ovvero compensi di cui all'art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569 ;
c) nei confronti delle societa' cooperative, societa' consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
d) nei confronti delle societa' cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.
2. Per gli studi di settore TG40U e TG69U, ai fini della determinazione del limite di esclusione dall'applicazione degli studi di settore, di cui alla lettera b) del comma 1, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi degli articoli 92 e 93 del testo unico delle imposte sui redditi.
Art. 3.
Variabili delle imprese o delle attivita' professionali
1. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore TG38U, TG42U, TG48U, TG52U, TG53U, TG69U, TG76U, TG79U, TG81U, TG82U, TG83U, TG85U, TG88U, TG89U approvati con il presente decreto, e' stata effettuata sulla base delle informazioni rispettivamente contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore SG38U, SG42U, SG48U, SG52U, SG53U, SG69U, SG76U, SG79U, SG81U, SG82U, SG83U, SG85U, SG88U, SG89U costituenti parte integrante della dichiarazione Unico 2005 e approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 aprile 2005.
2. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore TG54U, SG98U e SG99U approvati con il presente decreto e' stata effettuata sulla base delle informazioni contenute rispettivamente nel questionario ESG54, approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 18 luglio 2006, nonche' nei questionari SG98 e SG99, approvati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27 settembre 2005.
3. L'individuazione delle variabili da utilizzare per l'applicazione degli studi di settore TG40U, TG73A, TG73B, TG77U, TG78U e TG87U approvati con il presente decreto e' stata effettuata sulla base delle informazioni rispettivamente contenute nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore SG40U, SG73A, SG73B, SG77U, SG78U costituenti parte integrante della dichiarazione Unico 2005 e approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 aprile 2005, nonche' sulla scorta delle informazioni contenute nei questionari ESG40, ESG73, ESG77, ESG78, ESG87 approvati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27 settembre 2005.
Art. 4.
Determinazione del reddito imponibile
1. Sulla base degli studi di settore sono determinati presuntivamente i ricavi di cui all'art. 85 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c), d), e) ed f), del comma 1 del medesimo articolo, ovvero i compensi di cui all'art. 54, comma 1, del citato testo unico.
2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare dei ricavi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri componenti positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del menzionato testo unico, ed e' ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili di cui all'art. 3 del presente decreto devono essere considerati i componenti negativi inerenti l'esercizio dell'attivita' anche se non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.
3. Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo l'ammontare dei compensi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri componenti positivi, compresi i proventi e gli interessi moratori e dilatori di cui all'art. 6, comma 2, del menzionato testo unico, ed e' ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili di cui all'art. 3 del presente decreto devono essere considerate le spese sostenute nell'esercizio dell'attivita' anche se non dedotte in sede di dichiarazione dei redditi.
4. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, commi 1, 2 e 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
Art. 5. Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli
studi di settore
1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 marzo 2007
Il Vice Ministro: Visco
----> Vedere Allegato da pag. 279 a pag. 339 del S.O. <----

----> Vedere Allegato da pag. 340 a pag. 420 del S.O. <----

----> Vedere Allegato da pag. 421 a pag. 493 del S.O. <----