Gazzetta n. 81 del 2007-04-06
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 aprile 2007
Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare la situazione di emergenza nella citta' di Venezia in relazione al traffico acqueo lagunare. (Ordinanza n. 3581).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002 del 16 gennaio 2004 del 21 gennaio 2005 del 15 luglio 2005 del 22 dicembre 2005 e del 28 luglio 2006, concernente la dichiarazione e la proroga dello stato di emergenza nella citta' di Venezia in relazione al traffico acqueo lagunare fino al 31 gennaio 2007;
Viste le ordinanze di protezione civile n. 3170 del 27 dicembre 2001, e n. 3196 del 12 aprile 2002;
Considerato che in relazione al sopra menzionato contesto emergenziale, sono venute meno le condizioni richieste dalla citata legge n. 225 del 1992 per la concessione di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza;
Considerato, che occorre adottare ogni iniziativa utile per il completamento degli interventi in atto, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo;
Ritenuto che la predetta situazione, suscettibile di determinare gravi pregiudizi alla collettivita', puo' essere fronteggiata avviando ogni iniziativa utile per scongiurare il verificarsi di ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose, anche assicurando continuita' alle attivita' poste in essere in regime straordinario e derogatorio, finalizzate al superamento del contesto critico in esame;
Vista la nota del 31 gennaio 2007, con la quale il sindaco di Venezia - commissario delegato ha rappresentato la necessita' di disciplinare la fase transitoria per il passaggio dal regime emergenziale a quello ordinario, ed il trasferimento dei beni e degli impegni assunti dal commissario delegato;
Ravvisata, quindi, l'esigenza di disciplinare le ulteriori fasi realizzative delle opere e degli interventi finalizzati a dare continuita' alle azioni intraprese in regime straordinario, nonche' di conseguire il definitivo superamento del contesto critico in rassegna;
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui disciplinare gli interventi necessari al definitivo rientro nell'ordinario;
Acquisita l'intesa della regione Veneto con nota del 22 marzo 2007;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il sindaco di Venezia, commissario delegato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3170 del 27 dicembre 2001, e successive modifiche ed integrazioni, provvede, in regime ordinario ed in termini d'urgenza, all'attuazione ed al completamento, entro e non oltre il 31 dicembre 2007, di tutte le iniziative gia' programmate per il definitivo superamento del contesto critico di cui in premessa.
2. All'esito delle attivita' di cui al comma 1, il commissario delegato provvede, altresi', al successivo trasferimento al comune di Venezia dei contratti e degli impegni assunti, nonche' dei beni e delle attrezzature acquisite per l'attuazione delle finalita' connesse al superamento del contesto emergenziale in rassegna, unitamente alla documentazione contabile ed amministrativa relativa alla gestione commissariale ed al trasferimento delle risorse finanziarie ancora disponibili sulla contabilita' speciale di Tesoreria intestata al commissario delegato n. 3011, aperta presso la Banca d'italia, Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Venezia, ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3170 del 2001 e successive modifiche e integrazioni.
3. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, il commissario delegato si avvale della collaborazione degli uffici del comune di Venezia e delle amministrazioni periferiche dello Stato.
4. Per l'espletamento delle attivita' di cui al comma 1, il commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi del personale gia' operante presso la struttura commissariale ai sensi delle ordinanze di protezione civile citate in premessa, ricorrendone le condizioni di necessita' e sulla base delle vigenti disposizioni in materia.
5. Sono fatti salvi, fino alla data di cui al comma 1, gli effetti dei provvedimenti adottati dal Commissario delegato.
Art. 2.
1. Il commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione conclusiva sull'attivita' svolta ai sensi della presente ordinanza, corredata della rendicontazione delle spese sostenute.
Art. 3.
1. Il Dipartimento della protezione civile e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 aprile 2007
Il Presidente: Prodi