Gazzetta n. 82 del 2007-04-07
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
PROVVEDIMENTO 21 marzo 2007
Certificazioni per il riconoscimento dell'invalidita' civile.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Giuseppe Fortunato, componente e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);
Vista la disciplina rilevante in favore dei mutilati ed invalidi civili e in materia di diritto al lavoro dei disabili;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;
Premesso: 1. Questioni prospettate.
Sono pervenute alcune segnalazioni da parte di invalidi civili con le quali si lamenta una violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali a causa dell'indicazione dei dati relativi alla diagnosi sia nelle istanze volte all'accertamento sanitario dell'invalidita' civile, sia in alcuni tipi di certificazioni che attestano il riconoscimento della invalidita' civile per finalita' amministrative, specie con riferimento al caso in cui sia riscontrato lo stato di sieropositivita' o l'infezione da HIV. In particolare, e' stato chiesto che i dati personali relativi alla diagnosi possano essere omessi nelle istanze volte ad ottenere il riconoscimento dell'invalidita' civile, nonche' nelle certificazioni preliminari all'iscrizione alle liste di collocamento o all'esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie.
Il Garante si e' gia' espresso sull'argomento richiamando le garanzie previste dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di prevenzione e lotta all'AIDS, relative al principio di non discriminazione nell'ambito lavorativo dei soggetti affetti da HIV (provv. 19 dicembre 1997, in www.garanteprivacy.it, doc. Web n. 39168). 2. Quadro di riferimento in tema di riconoscimento dell'invalidita' civile.
La normativa in tema di riconoscimento dell'invalidita' civile prevede che possano essere riconosciuti invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacita' lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta' (art. 2, legge 30 marzo 1971, n. 118, recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili»).
L'accertamento sanitario e' effettuato presso le unita' sanitarie locali nell'ambito delle quali operano apposite commissioni mediche (art. 1, legge 15 ottobre 1990, n. 295, recante «Modifiche ed integrazioni all'art. 3 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti»).
Nel verbale da utilizzare per le visite e' previsto che sia specificata «la dizione diagnostica con chiarezza e precisione, in modo da consentire l'individuazione delle minorazioni ed infermita' che per la loro particolare gravita' determinano la totale incapacita' lavorativa o che, per la loro media o minore entita', determinano invece la riduzione di tale capacita» (art. 1, comma 5, decreto ministeriale 5 agosto 1991, n. 387, recante «Regolamento recante le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nella legge 15 ottobre 1990, n. 295, in materia di accertamento dell'invalidita' civile»).
Tale informazione, prevista nella normativa di settore tra quelle da indicare nel verbale (art. 1, comma 5 e allegato A decreto ministeriale n. 387/1991; relazione allegata al decreto ministeriale 28 marzo 1985, recante «Determinazione dei criteri e delle modalita' per una verifica graduale sulla permanenza dei requisiti per l'ottenimento delle provvidenze economiche in favore dei minorati civili») va ritenuta indispensabile anche ai fini dell'eventuale revisione dell'invalidita' o di ricorso alla decisione della commissione medica (art. 3, decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698, recante «Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione di benefici economici»).
Deve pertanto ritenersi lecito che, nei verbali delle commissioni mediche per l'accertamento degli stati di invalidita' civile siano indicati i dati relativi alle diagnosi riscontrate. 3. La disciplina in materia di trattamento di dati personali.
Le questioni sollevate dalle menzionate segnalazioni concernono dati personali idonei a rivelare lo stato di salute delle persone, relativi anche alla riscontrata presenza del virus HIV.
Il loro trattamento puo' essere effettuato solo se ricorrono le specifiche garanzie previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003) il quale prevede, tra l'altro, che i soggetti pubblici debbano identificare e rendere pubblici i tipi di dati sensibili e giudiziari trattati e di operazioni eseguibili attraverso un atto di natura regolamentare, adottato su conforme parere del Garante (articoli 20, comma 2, 21, comma 2, e 181, comma 1, lettera a) del codice).
In data 13 aprile 2006 questa Autorita' ha espresso parere favorevole sullo schema tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza delle regioni, delle province autonome, delle aziende sanitarie, degli enti regionali/provinciali e degli enti vigilati e controllati dalle regioni e dalle province autonome, in conformita' al quale ciascuna regione o provincia autonoma e' stata chiamata ad adottare il proprio atto di natura regolamentare nel termine di legge del 28 febbraio 2007 (art. 6, comma 1, decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, con legge 26 febbraio 2007, n. 17; v, per lo schema tipo, in www.garanteprivacy.it, doc. Web n. 1272225).
In base ai regolamenti da adottare in conformita' a tale schema tipo, le commissioni mediche che operano presso le unita' sanitarie locali possono trattare lecitamente i dati idonei a rivelare lo stato di salute nell'ambito dell'attivita' medico-legale inerente agli accertamenti finalizzati al sostegno delle fasce deboli, compresi quelli relativi al riconoscimento dello stato di invalidita' civile e al collocamento mirato al lavoro delle persone disabili. Tale finalita' e' considerata di rilevante interesse pubblico dal predetto codice in quanto relativa ad attivita' amministrative collegate a quelle di prevenzione, diagnosi e cura, a quelle certificatorie e correlate all'applicazione della disciplina in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate, anche con riferimento al collocamento obbligatorio, ad interventi economici e ad altre agevolazioni (articoli 85, comma 1, lettere a), b), e d) e 86, comma 2, punti c) 1 e 2 del codice; scheda n. 32, allegato B, schema tipo cit.).
Il trattamento dei predetti dati sensibili e', pertanto, lecito sempreche' siano rispettati i principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilita', secondo i quali i soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili pertinenti, non eccedenti e indispensabili per svolgere attivita' istituzionali che non possano essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di natura diversa (articoli 11 e 22, commi 3 e 5, del codice).
Restano poi ferme le particolari garanzie previste nei confronti dei soggetti che risultino sieropositivi o affetti da infezione da HIV, volte a prevenire discriminazioni nei loro confronti. Cio', senza pregiudizio di lecite attivita' a tutela della salute dei medesimi interessati o di terzi, da svolgere in conformita' alla legge, anche per quanto riguarda accertamenti relativi all'assenza di sieropositivita' o all'infezione da HIV previsti come condizione per svolgere attivita' che comportano una valutazione piu' specifica di diritti di terzi (legge 5 giugno 1990, n. 135, recante «Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS»; Corte costituzionale, sentenza n. 218/1994; v. anche citato provvedimento del 19 dicembre 1997). 3.1. Trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute nelle istanze di riconoscimento dell'invalidita' civile.
Le istanze volte a far accertare lo stato di invalidita' civile devono essere presentate presso le commissioni mediche delle aziende sanitarie competenti per territorio, allegando la certificazione medica attestante la natura delle infermita' invalidanti (art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 698/1994).
Stante la particolare natura delle informazioni richieste agli interessati, gli uffici competenti alla ricezione delle istanze devono adottare gli accorgimenti necessari per garantire un livello elevato di tutela dei diritti degli interessati, in particolare della loro riservatezza e dignita', specificando le cautele che le strutture sanitarie sono tenute ad adottare nei termini prescritti dal Garante in attuazione dell'art. 83 del codice (provvedimento 9 novembre 2005, in www.garanteprivacy.it, doc. Web n. 1191411).
Si fa riferimento, in particolare, alla predisposizione di apposite distanze di cortesia e di altri accorgimenti (quali, ad esempio, la consegna o il trasferimento ad altri uffici competenti, della documentazione in busta chiusa) atti a prevenire l'indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute: cio', anche all'atto della raccolta della documentazione sanitaria o nello svolgimento di colloqui con gli operatori di sportello (art. 83, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del codice). Va menzionata, altresi', la designazione quali incaricati o responsabili del trattamento dei soggetti che possono accedere ai dati sanitari per curare le istanze di riconoscimento dell'invalidita' civile (soggetti i quali, qualora non siano tenuti per legge al segreto professionale, devono essere sottoposti a regole di condotta analoghe: articoli 30 e 83, comma 2, lettera i), del codice).
Sviluppando le cautele di carattere generale previste nel predetto provvedimento del 9 novembre 2005, va pertanto prescritto alle strutture sanitarie, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera c), del codice, di impartire, in una cornice di attivita' di formazione, specifiche istruzioni al personale incaricato in merito agli obblighi previsti dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali, nonche' da specifiche disposizioni di legge o di regolamento o della normativa comunitaria a tutela di particolari soggetti, quali, ad esempio, le persone sieropositive o affette da infezione da HIV (articoli 30 e 83, comma 2, lettera i), del codice; art. 5, legge n. 135/1990). 3.2. Trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute nelle certificazioni sull'invalidita' civile.
In attuazione dei richiamati principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilita', nelle certificazioni richieste dall'interessato ai soli fini dell'iscrizione alle liste del collocamento obbligatorio o della richiesta di esenzione dalle tasse scolastiche ed universitarie non risulta indispensabile indicare i dati personali relativi alla diagnosi accertata in sede di visita medica e, in particolare, dell'eventuale stato di sieropositivita' o infezione da HIV.
Tale omissione trova peraltro riscontro nel quadro normativo di settore.
Per quanto riguarda l'esenzione dalle tasse scolastiche ed universitarie a favore dei mutilati ed invalidi civili, sono semplicemente richiesti, quali requisiti essenziali, l'appartenenza a famiglie di disagiata condizione economica e l'aver subito una diminuzione superiore ai due terzi della capacita' lavorativa (art. 30, legge n. 118/1971).
Per cio' che concerne invece l'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio, e' richiesto unicamente che le commissioni competenti per riconoscere l'invalidita' civile abbiano accertato una riduzione della capacita' lavorativa superiore al quarantacinque per cento (art. 7, decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, recante «Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonche' dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, n. 291»; art. 1, comma 1, legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili».
Per l'accesso al sistema per l'inserimento lavorativo, e' prevista infine solo una valutazione della funzionalita' della persona disabile in relazione alle sue condizioni fisiche, alla sua autonomia, al suo ruolo sociale e alle sue condizioni emotive e intellettive, al fine di individuarne la capacita' attuale e potenziale per il collocamento lavorativo (art. 1, comma 4, legge n. 68/1999 citata; articoli 2 e 5, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000, recante «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'art. 1, comma 4, legge 12 marzo 1999, n. 68» e Allegato 2 allo stesso decreto).
Va inoltre considerato che «la comunicazione di risultati di accertamenti diagnostici diretti o indiretti per infezione da HIV puo' essere data esclusivamente alla persona cui tali esami sono riferiti» (art. 5, comma 4, legge n. 135/1990; cfr. art. 178, comma 2, del codice).
Sulla base di tali presupposti risulta necessario prescrivere alle aziende sanitarie locali, al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti e ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera c) del codice, di rilasciare le certificazioni che attestano il riconoscimento dell'invalidita' civile per finalita' connesse all'iscrizione alle liste del collocamento obbligatorio o alla richiesta di esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie, senza indicare i dati personali relativi alla diagnosi.
Analogamente al citato provvedimento del 9 novembre 2005 si ravvisa la necessita' che tale previsione, come quella indicata al punto 3.1. del presente provvedimento, sia impartita nei riguardi della generalita' delle aziende sanitarie locali.
Tutto cio' premesso il Garante:
1. Prescrive alle aziende sanitarie locali, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera c), del codice:
a) di adottare gli accorgimenti necessari per garantire un livello elevato di tutela dei diritti delle persone che presentano istanza per l'accertamento dell'invalidita' civile affinche', in una cornice di attivita' di formazione, oltre alla predisposizione di apposite distanze di cortesia e di altri accorgimenti atti a prevenire l'indebita conoscenza di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute degli interessati, nonche' alla designazione di incaricati e responsabili del trattamento, siano impartite specifiche istruzioni al personale incaricato in merito agli obblighi previsti dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali e da altre specifiche disposizioni a tutela di particolari soggetti (punto 3.1. del presente provvedimento);
b) di rilasciare le certificazioni che attestano il riconoscimento dell'invalidita' civile per l'iscrizione alle liste del collocamento obbligatorio o per la richiesta di esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie senza indicare i dati personali relativi alla diagnosi (punto 3.2. del presente provvedimento).
2. Dispone, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del codice, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 marzo 2007

Il presidente
Pizzetti

Il relatore
Chiaravalloti

Il segretario generale
Buttarelli