Gazzetta n. 82 del 2007-04-07
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
CIRCOLARE 26 marzo 2007, n. 57
Attuazione del Regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio del 22 luglio 2003 relativo allo statuto della Societa' cooperativa europea (SCE). Individuazione Autorita' competenti.

Al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale - Ufficio di Gabinetto
Al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale - Direzione generale
delle risorse umane e affari generali
Al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale - Direzione generale
della tutela delle condizioni di lavoro
Al Dipartimento per le politiche europee
Alla regione autonoma Valle d'Aosta -
Ufficio cooperazione
Alla regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia - Serv. cooperazione
Alla regione autonoma Trentino Alto-Adige
- Ufficio cooperazione
Alla provincia autonoma di Trento -
Servizio cooperazione
Alla provincia autonoma di Bolzano -
Servizio cooperazione
Alla regione Siciliana - Ass. al lavoro
Alla regione Sardegna - Ass. lavoro
formazione professionale cooperazione
Alle regioni a statuto ordinario
All'Unioncamere
Alle Camere di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura
Alla Confederazione Cooperative Italiane
Alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue
All'Associazione Generale Coop. Italiane
All'Unione Nazionale Cooperative Italiane
All'Unione Italiana Cooperative

Premessa.
L'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1435/2003 relativo allo statuto della Societa' cooperativa europea (di seguito SCE), approvato dal Consiglio il 22 luglio 2003, e' fissata dall'art. 80 del medesimo al 18 agosto 2006.
L'art. 78, par. 1, del regolamento prevede che «gli Stati membri prendono le disposizioni appropriate per assicurare un'attuazione efficace del presente regolamento»; al par. 2, poi, richiede che «ciascuno Stato membro designa le autorita' competenti ai sensi degli articoli 7, 21, 29, 30, 54 e 73. Esso ne informa la Commissione e gli altri Stati membri».
Con riferimento alla suddivisione di funzioni in punto di cooperazione fra Stato e regioni, circa la individuazione delle autorita' infrastatuali competenti, e' stato acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome nella seduta del 15 febbraio 2007.
Designazione autorita' competenti.
Pertanto, con riferimento all'art. 78, comma 2, del regolamento 1435/2003/CE si individuano, nel rispetto della attuale ripartizione di competenze costituzionali tra Stato e regioni e province autonome, nonche' di quelle organizzative del Governo italiano le seguenti autorita' competenti:
A) Per:
l'art. 7 - Trasferimento della sede;
l'art. 21 - Motivi di opposizione a una fusione;
l'art. 73 - Scioglimento per atto dell'organo giurisdizionale o di altra autorita'.

Per le SCE aventi sede nel | territorio della regione Sicilia |La regione Siciliana --------------------------------------------------------------------- Per le SCE aventi sede nel | territorio della regione Valle | d'Aosta |La regione della Valle d'Aosta --------------------------------------------------------------------- Per le SCE aventi sede nel | territorio della regione | Friuli-Venezia Giulia |La regione Friuli-Venezia Giulia --------------------------------------------------------------------- Per le SCE aventi sede nel | territorio nella provincia | autonoma di Bolzano |La provincia autonoma di Bolzano --------------------------------------------------------------------- Per le SCE aventi sede nel | territorio nella provincia | autonoma di Trento |La provincia autonoma di Trento --------------------------------------------------------------------- Per le SCE aventi sede nel |Il Ministero dello sviluppo restante territorio della |economico - Direzione generale per Repubblica italiana |gli enti cooperativi

B) Per l'art. 29 - Controllo della procedura di fusione - Le competenze ad attribuzioni previste appaiono spettanti al notaio che procede alla stesura dell'atto di costituzione della SCE mediante fusione.
C) Per l'art. 30 - Controllo di legittimita' della fusione - Le competenze ad attribuzioni previste appaiono spettanti al notaio che procede alla stesura dell'atto di costituzione della SCE mediante fusione.
D) Per l'art. 54 - Convocazione - la legislazione italiana non prevede l'intervento di una autorita' competente, salva la previsione della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 del Trentino-Alto Adige/Sudtirol.
La presente circolare verra' inviata al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per l'inserimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 marzo 2007
Il Ministro dello sviluppo economico: Bersani