Gazzetta n. 84 del 2007-04-11
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 15 febbraio 2007, n. 10
Testo del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 38 del 15 febbraio 2007), coordinato con la legge di conversione 6 aprile 2007, n. 46, recante: «Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3 del medesimo testo unico al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Sul video le modifiche apportate sono racchiuse tra i segni (( . . . ))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.

Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee, resa in data 1° giugno 2006 nella causa C-207/05. Attuazione della decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002. Procedura d'infrazione ex articolo 228 del Trattato CE n. 2006/2456.

1. Il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi calcolati ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della decisione (( 2003/193/CE della Commissione, )) del 5 giugno 2002, in relazione a ciascun periodo di imposta nel quale l'aiuto e' stato fruito, e' effettuato dall'Agenzia delle entrate.
2. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle comunicazioni trasmesse dagli enti locali e delle dichiarazioni dei redditi presentate dalle societa' beneficiarie ai sensi rispettivamente dei punti 2 e 3 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 1° giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2005, emesso in attuazione del comma 6 dell'articolo 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62, nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, liquida le imposte con i relativi interessi; in caso di mancata presentazione della dichiarazione, l'Agenzia delle entrate liquida le somme dovute sulla base degli elementi direttamente acquisiti. L'Agenzia delle entrate provvede al recupero degli aiuti, (( nella misura della loro effettiva fruizione )) notificando, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita comunicazione, in relazione a ciascuna annualita' interessata dal regime agevolativo, contenente l'ingiunzione di pagamento delle somme dovute, con l'intimazione che, in caso di mancato versamento entro trenta giorni dalla data di notifica, si procede, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ad iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non versate, nonche' degli ulteriori interessi dovuti. Non si fa luogo, in ogni caso, all'applicazione di sanzioni per violazioni di natura tributaria e di ogni altra specie comunque connesse alle procedure disciplinate dalle presenti disposizioni. Non sono applicabili gli istituti della dilazione dei pagamenti e della sospensione in sede amministrativa. La comunicazione contenente l'ingiunzione al pagamento delle somme dovute a titolo di restituzione dell'aiuto costituisce atto impugnabile davanti alle Commissioni tributarie, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, (( e successive modificazioni. )) Tenuto conto tanto del preminente interesse nazionale in relazione alle condanne irrogabili alla Repubblica italiana, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 228, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunita' europea, quanto dell'effetto negativo delle determinazioni di competenza della Commissione europea sugli interventi in favore di imprese nazionali, l'autorita' giudiziaria, previo accertamento della gravita' ed irreparabilita' del pregiudizio allegato dal richiedente, puo' disporre la sospensione in sede cautelare delle ingiunzioni di cui al periodo precedente solo nelle ipotesi di:
a) errore di persona;
b) errore materiale del contribuente;
c) evidente errore di calcolo.
3. Gli interessi sono determinati in base alle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, secondo i criteri di calcolo approvati dalla Commissione europea in relazione al recupero dell'aiuto di Stato C57/03, disciplinato dall'articolo 24 della legge 25 gennaio 2006, n. 29. Il tasso di interesse da applicare e' il tasso in vigore alla data di scadenza ordinariamente prevista per il versamento di saldo delle imposte non corrisposte con riferimento al primo periodo di imposta interessato dal recupero dell'aiuto.
4. Conformemente alla disciplina comunitaria applicabile ed alla decisione (( 2003/193/CE della Commissione, )) del 5 giugno 2002, costituiscono deroghe al divieto previsto dall'articolo 87, paragrafo 1, del (( Trattato che istituisce la Comunita' europea, )) e non sono pertanto oggetto di iscrizione a ruolo a titolo definitivo, gli aiuti, comunque determinati nella comunicazione di ingiunzione notificata al soggetto beneficiario, rientranti nell'ambito di applicabilita' della regola (( «de minimis», )) esclusi i settori disciplinati da norme comunitarie speciali in materia di aiuti di Stato emanate sulla base del Trattato che istituisce la Comunita' economica europea o del (( Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, )) vigenti nel periodo di riferimento.
5. Ai fini del (( recupero di cui al presente articolo, )) appartengono alla categoria degli aiuti (( «de minimis» )) gli aiuti che, in base alla comunicazione 92/C 213/02 della Commissione del 20 maggio 1992, non eccedono l'importo complessivo di 50.000 ECU, elevato a 100.000 ECU con la comunicazione 96/C 68/06 (( della Commissione, )) del 6 marzo 1996, su un periodo di tre anni decorrente dal primo aiuto (( «de minimis» )); tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito.
6. Per gli aiuti concessi sotto la vigenza della regolamentazione (( «de minimis» )) di cui alla comunicazione (( 92/C 213/02 della Commissione, )) del 20 maggio 1992 ed alla comunicazione 96/C 68/06 (( della Commissione, )) del 6 marzo 1996, il triennio di riferimento per il calcolo del limite massimo ha carattere fisso, esaurito il quale inizia a decorrere un nuovo triennio. Per la verifica del limite si sommano tutti gli importi di aiuti (( «de minimis» )), di qualsiasi tipologia, ottenuti dallo stesso soggetto nel triennio. Ai fini dell'applicazione della regola (( «de minimis» )) nei confronti delle societa' beneficiarie e' condizione necessaria che il risparmio d'imposta goduto, risultante dalla sommatoria dell'esenzione fiscale fruita per ogni periodo di imposta, sia inferiore a detto massimale.
7. Conformemente alle indicazioni fornite dalla Commissione con la comunicazione 96/C 68/06 del 6 marzo 1996, l'importo massimo di aiuto nel periodo di riferimento e' espresso sotto forma di sovvenzione diretta di denaro. Gli aiuti erogati in forma diversa, ai fini dell'applicazione del limite previsto dalla regola (( «de minimis» )), devono essere convertiti in equivalente sovvenzione, calcolata al lordo dell'imposta eventualmente applicabile sull'aiuto. Ai fini della determinazione del limite per gli aiuti (( «de minimis» )) ottenuti fino al 31 dicembre 1998, si applicano i tassi variabili di conversione del valore nominale in lire nel valore in ECU; per gli aiuti ottenuti dal 1° gennaio 1999 il tasso di conversione in euro e' fisso e pari a 1.936,27. Il tasso di conversione lira/ECU da applicare e' quello medio annuale relativo all'esercizio precedente a quello di concessione dell'aiuto (( «de minimis» )).
8. Sono esclusi dal cumulo per il computo dell'importo massimo fissato per l'applicazione della regola (( «de minimis» )) gli aiuti autorizzati dalla Commissione (( europea )) o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria anche se riferiti allo stesso presupposto, qualora la rispettiva normativa non preveda diversamente.
9. Le societa' beneficiarie, che intendono avvalersi della disposizione di cui al comma 4, producono dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente tutte le informazioni relative agli aiuti (( «de minimis» )) ricevuti con riferimento al periodo di godimento dell'esenzione fiscale dichiarata aiuto di Stato illegittimo dalla decisione (( 2003/193/CE della Commissione, )) del 5 giugno 2002, conformemente alla disciplina (( pro-tempore )) vigente.
10. La documentazione di cui al comma 9 e' consegnata a mano o inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro quindici giorni dalla notifica della comunicazione-ingiunzione di cui al comma 2, all'ufficio che ha adottato l'atto.
11. Sono abrogati i commi da 2 a 6 dell'articolo 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62.



Riferimenti normativi:

- La decisione 2003/193/CE della Commissione e'
pubblicata nella G.U.C.E. 24 marzo 2003, n. L 77.
- Si riporta il testo dell'art. 27 della legge
18 aprile 2005, n. 62, (Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee. Legge comunitaria 2004.), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 27 (Procedura per il recupero degli aiuti di
Stato dichiarati illegittimi dalla decisione 2003/193/CE
del 5 giugno 2002 della Commissione). - 1. In attesa della
definizione dei ricorsi promossi innanzi alla Corte di
giustizia delle Comunita' europee, il recupero degli aiuti
equivalenti alle imposte non corrisposte in conseguenza del
regime di esenzione fiscale reso disponibile, per effetto
degli articoli 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, e 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1993, n. 427, in favore delle societa' per
azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, esercenti
servizi pubblici locali, costituite ai sensi della legge
8 giugno 1990, n. 142, si effettua secondo le disposizioni
del presente articolo, in attuazione della decisione
2003/193/CE del 5 giugno 2002 della Commissione.
2.-6. (Abrogati).
7. Le maggiori entrate derivanti dalle presenti
disposizioni affluiscono in apposita contabilita' speciale
intestata al Ministero dell'economia e delle
finanze-Dipartimento per le politiche fiscali. Il conto
speciale e' impignorabile.
8. In attuazione della decisione della Commissione di
cui al comma 1, sono definite ai commi successivi le
modalita' per il recupero delle somme relative a prestiti a
tassi agevolati concessi dalla Cassa depositi e prestiti
Spa, ai sensi dell'art. 9-bis del decreto-legge 1° luglio
1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 agosto 1986, n. 488, alle societa' per azioni a
prevalente capitale pubblico, istituite ai sensi della
legge 8 giugno 1990, n. 142.
9. Il recupero e' effettuato dal Ministero
dell'economia e delle finanze.
10. Le societa' per azioni a prevalente capitale
pubblico che hanno ottenuto la concessione di mutui dalla
Cassa depositi e prestiti Spa a decorrere dal 1° gennaio
1994 e fino al 31 dicembre 1998, o quelle attualmente
titolari, a seguito di trasformazioni, di fusioni o di
altre operazioni, dei finanziamenti indicati, sono tenute,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, a comunicare al Ministero dell'economia e
delle finanze il numero identificativo dei mutui ottenuti.
Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi
della Cassa depositi e prestiti Spa, ridetermina i piani di
ammortamento di ciascun mutuo in base ai tassi di interesse
indicati dalla Commissione e quantifica i benefici goduti
in relazione a ciascuno di essi, risultanti dalla
differenza tra il tasso applicato per ciascuna operazione
di prestito e il tasso di riferimento indicato dalla
Commissione.
11. Il Ministero dell'economia e delle finanze
provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ad eccezione delle fattispecie
rientranti nella categoria de minimis e degli ulteriori
casi che per ragioni attinenti al caso specifico non
rientrano nell'ambito di applicazione della decisione della
Commissione di cui al comma 1, a richiedere espressamente
il pagamento delle somme equivalenti ai benefici goduti nei
riguardi delle societa' di cui al comma 10, calcolate a far
data dalla prima rata di ammortamento e fino all'ultima
rata scaduta prima della richiesta di pagamento, maggiorate
degli interessi calcolati sulla base del tasso di
riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente
sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalita' regionale.
Contestualmente, il Ministero dell'economia e delle finanze
invia alle societa' di cui al comma 10 il nuovo piano di
ammortamento per ciascun mutuo, che sara' vincolante, per
le stesse, a partire dalla prima rata immediatamente
successiva alla richiesta di pagamento. Il pagamento deve
essere effettuato entro trenta giorni dalla richiesta e
versato su apposita contabilita' speciale intestata al
Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del
tesoro. Il conto speciale e' impignorabile. Con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le
politiche comunitarie, sono stabilite le linee guida per
una corretta valutazione delle eccezioni ed esenzioni
dall'applicazione delle presenti disposizioni.
12. In caso di mancato versamento nei termini stabiliti
e' dovuta, oltre agli interessi di cui al comma 11, una
sanzione pari allo 0,5 per cento per semestre o sua
frazione, calcolata sulle somme dovute.
13. Le societa' interessate possono chiedere, prima
della scadenza del termine per il pagamento, al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro,
Direzione VI, la rateizzazione in non piu' di ventiquattro
mesi delle somme dovute, maggiorate degli interessi al
saggio legale. Salvo rifiuto motivato, la rateizzazione si
intende accordata.
14. Il Ministero dell'economia e delle
finanze-Dipartimento del tesoro, in caso di mancato o
incompleto versamento, provvede, anche avvalendosi
dell'Agenzia delle entrate, alla riscossione coattiva degli
importi dovuti ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
15. Alle societa' che omettono di effettuare la
comunicazione di cui al comma 10, in aggiunta agli
interessi di cui al comma 11, e' applicata una sanzione
pari al 30 per cento delle somme dovute.
16. E' fatta in ogni caso salva la restituzione, anche
mediante compensazione, delle somme corrisposte ai sensi
del comma 11 in ogni caso di annullamento, perdita di
efficacia o inapplicabilita' della decisione della
Commissione di cui al comma 1.».
- Il testo dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, recante (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2005, n.
302, S.O.), e' il seguente:
«Art. 1. - Per l'anno 2006, il livello massimo del
saldo netto da finanziare resta determinato in termini di
competenza in 41.000 milioni di euro, al netto di 7.077
milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto
delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello
massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'art.
11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per
un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di
euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di
previsione per il 2006, resta fissato, in termini di
competenza, in 244.000 milioni di euro per l'anno
finanziario 2006.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, recante «Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. n. 2.
- Il testo dell'art. 19 del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, recante «Disposizioni sul
processo tributario in attuazione della delega al Governo
contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n.
413», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993,
n. 9, S.O., recita:
«Art. 19 (Atti impugnabili e oggetto del ricorso). - 1.
Il ricorso puo' essere proposto avverso:
a) l'avviso di accertamento del tributo;
b) l'avviso di liquidazione del tributo;
c) il provvedimento che irroga le sanzioni;
d) il ruolo e la cartella di pagamento;
e) l'avviso di mora;
e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui
all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui
all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
f) gli atti relativi alle operazioni catastali
indicate nell'art. 2, comma 3;
g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di
tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori
non dovuti;
h) il diniego o la revoca di agevolazioni o il
rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti
tributari;
i) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda
l'autonoma impugnabilita' davanti alle commissioni
tributarie.
2. Gli atti espressi di cui al comma 1 devono contenere
l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve
essere proposto e della commissione tributaria competente,
nonche' delle relative forme da osservare ai sensi
dell'art. 20.
3. Gli atti diversi da quelli indicati non sono
impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente
impugnabili puo' essere impugnato solo per vizi propri. La
mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili,
adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente
l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.».
- Il Trattato che istituisce la Comunita' europea e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2002,
n. C325.
- Il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione,
del 21 aprile 2004, e' pubblicato nella G.U.C.E. 30 aprile
2004, n. L 140.
- Il testo dell'art. 24 della legge 25 gennaio 2006, n.
29, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee. legge comunitaria 2005», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 8 febbraio 2006, n. 32, S.O., recita:
«Art. 24 (Attuazione della decisione 2005/315/CE del
20 ottobre 2004 della Commissione, notificata con il numero
C (2004) 3893). - 1. In attuazione della decisione
2005/315/CE del 20 ottobre 2004 della Commissione, il
regime di aiuti a favore delle imprese che hanno realizzato
investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel
2002, di cui all'art. 5-sexies del decreto-legge
24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e' interrotto a
decorrere dal periodo d'imposta per il quale, alla data di
entrata in vigore della presente legge, non e' ancora
scaduto il termine per la presentazione della relativa
dichiarazione dei redditi, nella misura in cui gli aiuti
fruiti eccedano quelli spettanti calcolati con esclusivo
riferimento al volume degli investimenti eseguiti per
effettivi danni subiti di cui al comma 2, lettera b), del
presente articolo.
2. Entro novanta giorni dalla data di emanazione del
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che
determina le modalita' applicative della disposizione di
cui al presente comma, i soggetti che hanno beneficiato
degli aiuti di cui al comma 1 presentano in via telematica
all'Agenzia delle entrate una attestazione, ai sensi
dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con
gli elementi necessari per l'individuazione dell'aiuto
illegittimamente fruito sulla base delle disposizioni
contenute nel citato provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate da cui risulti, comunque:
a) il totale degli investimenti sulla base dei quali
e' stata calcolata l'agevolazione di cui al comma 1;
b) l'ammontare degli investimenti agevolabili
effettuati a fronte degli effettivi danni subiti in
conseguenza degli eventi di cui al comma 1, calcolati al
netto di eventuali importi ricevuti a titolo di
risarcimento assicurativo o in forza di altri
provvedimenti;
c) l'importo corrispondente all'eventuale imposta sul
reddito non dovuta per effetto dell'agevolazione
illegittimamente fruita.
3. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui
al comma 2, i beneficiari del regime agevolativo di cui al
comma 1 effettuano, a seguito di autoliquidazione, il
versamento degli importi corrispondenti alle imposte non
corrisposte per effetto del regime agevolativo medesimo
relativamente ai periodi di imposta nei quali tale regime
e' stato fruito, nonche' degli interessi calcolati sulla
base delle disposizioni di cui al capo V del regolamento
(CE) n. 794/2004 del 21 aprile 2004 della Commissione,
maturati a partire dalla data in cui le imposte non versate
sono state messe a disposizione dei beneficiari fino alla
data del loro recupero effettivo. L'attestazione prevista
al comma 2 e' presentata anche nel caso di autoliquidazione
negativa.
4. L'Agenzia delle entrate provvede alle attivita' di
liquidazione e controllo del corretto adempimento degli
obblighi derivanti dal presente articolo; in caso di
mancato o insufficiente versamento, ai sensi del comma 3,
si rendono applicabili le norme in materia di liquidazione,
accertamento, riscossione e contenzioso, le sanzioni
previste ai fini delle imposte sui redditi, nonche' l'art.
41-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
5. Nel caso in cui l'attestazione di cui al comma 2 non
risulti presentata, l'Agenzia delle entrate provvede al
recupero dell'importo dell'agevolazione dichiarata e dei
relativi interessi.
6. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle
agevolazioni fruite in relazione agli investimenti il cui
importo non superi il valore netto dei danni effettivamente
subiti da ciascuno dei beneficiari a causa degli eventi
calamitosi di cui all'art. 5-sexies del decreto-legge
24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, tenuto conto degli
importi ricevuti a titolo di assicurazione o in forza di
altri provvedimenti.»
- Il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa.» e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.,
recita:
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta). 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva.».



Art. 2. Promozione della candidatura della citta' di Milano all'Esposizione
universale del 2015

1. Le iniziative per la promozione della candidatura della citta' di Milano all'Esposizione universale del 2015, di cui all'art. 1, comma 950, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono realizzate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero del commercio internazionale anche attraverso l'Ente Comitato di candidatura Expo-Milano 2015. Con apposita convenzione sono regolate le modalita' del finanziamento statale al predetto Ente, fermo restando l'obbligo di rendicontazione. Per le stesse finalita' di promozione, gli importi di 220.000 euro nel 2007 e di 180.000 euro nel 2008, disponibili presso la pertinente unita' previsionale di base del Ministero degli affari esteri, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere interamente riassegnati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero del commercio internazionale, a ciascuno nella misura del cinquanta per cento degli stessi importi. L'Ente, nell'affidamento (( e nell'esecuzione )) dei servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie in materia di appalti pubblici, e' autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni comunitarie, alle norme della contabilita' generale dello Stato in materia di contratti ed, in particolare, alle disposizioni di cui alla parte II, titolo II, del (( codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al )) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.



Riferimenti normativi:

- Il testo dell'art. 1, comma 950, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)», recita:
«950. Per il finanziamento della promozione della
candidatura italiana all'Esposizione universale del 2015 da
parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa
con il Ministero degli affari esteri, e' autorizzata la
spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2007 e di 1 milione
di euro per l'anno 2008».
- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100, S.O.



Art. 2-bis. (( Disposizioni per l'attuazione degli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101
))


1. L'art. 19-bis della legge 25 novembre 1971, n. 1096, e' sostituito dal seguente: (( «Art. 19-bis. - 1. Al fine di promuovere la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in attuazione degli impegni previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede all'istituzione di un apposito registro nazionale nel quale sono iscritte, su richiesta delle regioni e delle province autonome, di altri enti pubblici, di istituzioni scientifiche, organizzazioni sociali, associazioni e singoli cittadini, previa valutazione dell'effettiva unicita', le «varieta' da conservazione», come definite al comma 2.
2. Si intendono per «varieta' da conservazione» le varieta', le popolazioni, gli ecotipi, i cloni e le cultivar di interesse agricolo relativi alle seguenti specie di piante:
a) autoctone e non autoctone, mai iscritte in altri registri nazionali, purche' integratesi da almeno cinquanta anni negli agroecosistemi locali;
b) non piu' iscritte in alcun registro e minacciate da erosione genetica;
c) non piu' coltivate sul territorio nazionale e conservate presso orti botanici, istituti sperimentali, banche del germoplasma pubbliche o private e centri di ricerca, per le quali sussiste un interesse economico, scientifico, culturale o paesaggistico a favorirne la reintroduzione.
3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, tutelano il patrimonio agrario costituito dalle risorse genetiche delle piante di cui al comma 2 e provvedono affinche' le comunita' locali che ne hanno curato la conservazione partecipino ai benefici derivanti dalla loro riproduzione, come previsto dalla Convenzione internazionale sulla biodiversita', ratificata ai sensi della legge 14 febbraio 1994, n. 124.
4. L'iscrizione delle «varieta' da conservazione» nel registro di cui al comma 1 e' gratuita ed esentata dall'obbligo di esame ufficiale, anche sulla base di adeguata considerazione dei risultati di valutazioni non ufficiali, delle conoscenze acquisite dagli agricoltori nell'esperienza pratica della coltivazione, della riproduzione e dell'impiego. Ai fini dell'iscrizione e' altresi' disposta la deroga alle condizioni di omogeneita', stabilita' e differenziabilita' previste dall'art. 19.
5. Per quanto non previsto dal presente art. l'iscrizione delle «varieta' da conservazione» nel registro di cui al comma 1 e' disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e dalla legge 20 aprile 1976, n. 195.
6. Ai produttori agricoli, residenti nei luoghi dove le «varieta' da conservazione» iscritte nel registro di cui al comma 1 hanno evoluto le loro proprieta' caratteristiche o che provvedano al loro recupero e mantenimento, e' riconosciuto il diritto alla vendita diretta in ambito locale di modiche quantita' di sementi o materiali da propagazione relativi a tali varieta', qualora prodotti nella azienda condotta. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali stabilisce, con proprio decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le modalita' per l'esercizio di tale diritto.
7. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali puo' definire, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adeguate restrizioni quantitative ed eventuali deroghe ai fini dell'iscrizione nei registri di cui all'art. 19 nel caso di coltivazione e commercializzazione di sementi di specie e varieta' prive di valore intrinseco per la produzione vegetale, ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.
8. Sono escluse dal campo di applicazione del presente articolo le varieta' geneticamente modificate, come definite dall'art. 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212.
9. Per il funzionamento del registro di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa annua di 30.000 euro a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere, pari a euro 30.000 annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali». ))




Riferimenti normativi:

- La legge 25 novembre 1971, n. 1096 (Disciplina
dell'attivita' cementiera.) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 22 dicembre 1971, n. 322.
- Il testo degli articoli 5, 6 e 9 della legge 6 aprile
2004, n. 101 (Ratifica ed esecuzione del Trattato
internazionale sulle risorse fitogenetiche per
l'alimentazione e l'agricoltura, con appendici, adottato
dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a
Roma il 3 novembre 2001), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 23 aprile 2004, n. 95, S.O., e' il seguente:
«Art. 5 (Conservazione. prospezione, raccolta,
caratterizzazione, valutazione e documentazione delle
risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura)
. - 5.1 Ciascuna parte contraente, fatta salva la propria
legislazione nazionale, ed in cooperazione con altre Parti
contraenti, a seconda di come convenga, promuove un
approccio integrato della prospezione, della conservazione
e dell'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per
l'alimentazione e l'agricoltura, ed in particolare si
adopera, a seconda di come convenga, a:
a) censire ed inventariare le risorse fitogenetiche
per l'alimentazione e l'agricoltura, in considerazione
dello stato e del grado di variazione in seno alle
popolazioni esistenti, comprese quelle di uso potenziale e,
ove possibile, valutare i rischi gravanti sulle stesse;
b) promuovere la raccolta delle risorse fitogenetiche
per l'alimentazione e l'agricoltura, nonche' l'informazione
pertinente associata alle risorse fitogenetiche a
repentaglio o che sono potenzialmente utilizzabili;
c) incoraggiare o sostenere, a seconda di come
convenga, gli sforzi degli agricoltori e delle comunita'
locali per preservare nelle aziende agricole le loro
risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;
d) promuovere la conservazione in situ delle specie
selvatiche affini a piante coltivate e delle specie
selvatiche per la produzione alimentare, ivi compreso nelle
zone protette, appoggiando in modo particolare gli sforzi
delle comunita' locali ed autoctone;
e) cooperare in modo da promuovere la realizzazione
di un sistema efficace e sostenibile di conservazione ex
situ, prestando tutta l'attenzione richiesta alla
necessita' di una documentazione di una caratterizzazione,
di una rigenerazione e di una valutazione appropriate, e
promuovere l'elaborazione ed il trasferimento di tecnologie
appropriate per migliorare l'uso sostenibile delle risorse
fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;
f) sorvegliare il mantenimento della fattibilita',
del grado di variazione e dell'integrita' genetica delle
raccolte di risorse fitogenetiche per l'alimentazione e
l'agricoltura;
5.2 Le Parti contraenti prendono, a seconda di come
convenga, provvedimenti per limitare o se possibile
eliminare i rischi che gravano sulle risorse fitogenetiche
per l'alimentazione e l'agricoltura.».
«Art. 6 (Uso sostenibile delle risorse fitogenetiche).
- 6.1 Le Parti contraenti elaborano e mantengono, politiche
e disposizioni giuridiche appropriate al fine di promuovere
un uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per
l'alimentazione e l'agricoltura;
6.2 L'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per
l'alimentazione e l'agricoltura puo' in particolare
comportare le seguenti misure:
a) elaborare politiche agricole leali, che
incoraggiano, come opportuno, la realizzazione e il
mantenimento di sistemi agricoli differenziati che
favoriscono un uso sostenibile della diversita' biologica
agricola e delle altre risorse naturali;
b) effettuare piu' ricerche che rafforzano e
conservano la diversita' biologica, ottimizzando la
variazione intra-ed interspecifica a vantaggio degli
agricoltori, in particolare di quelli che creano ed
utilizzano le loro varieta' ed applicano principi ecologici
di mantenimento della fertilita' del suolo e di lotta
contro malattie, malerba, e organismi nocivi;
c) promuovere, come opportuno, con la partecipazione
degli agricoltori, in particolare nei paesi in via di
sviluppo, i tentativi di selezione che rafforzano la
capacita' di elaborare varieta' specificamente adattate
alle varie condizioni sociali, economiche ed ecologiche,
ivi compreso nelle zone marginali;
d) allargare la base genetica delle piante coltivate
e accrescere la diversita' del materiale genetico messo a
disposizione degli agricoltori;
e) promuovere, a seconda di come convenga, un
maggiore uso delle piante coltivate delle varieta' e delle
specie sotto-utilizzate, locali o adattate alle condizioni
locali;
f) incoraggiare, a seconda di come convenga, un
maggiore uso della diversita' delle varieta' e specie nella
gestione, conservazione e uso sostenibile delle piante
coltivate nelle aziende agricole, e creare stretti legami
fra la selezione vegetale e lo sviluppo agricolo in vista
di ridurre la vulnerabilita' delle piante coltivate e
l'erosione genetica, e promuovere una maggiore produzione
mondiale compatibile con uno sviluppo sostenibile;
g) sorvegliare come opportuno, le strategie di
selezione e le regolamentazioni relative alla messa in
vendita delle varieta' ed alla distribuzione delle
sementi.».
«Art. 9 (Diritti degli agricoltori). - 9.1 Le Parti
contraenti riconoscono l'enorme contributo che le comunita'
locali ed autoctone, nonche' gli agricoltori di tutte le
regioni del mondo, ed in particolare quelli dei centri di
origine e di diversita', delle piante coltivate, hanno
fornito e continueranno a fornire per la conservazione e la
valorizzazione delle risorse fitogenetiche che sono alla
base della produzione alimentare ed agricola nel mondo
intero.
9.2 Le Parti contraenti convengono che spetta ai
governi la responsabilita' dei diritti degli agricoltori
per quanto riguarda le risorse fitogenetiche per
l'alimentazione e l'agricoltura. In funzione dei suoi
bisogni e priorita' ciascuna Parte contraente dovrebbe, a
seconda di come convenga, e fatta salva la legislazione
nazionale prendere provvedimenti per tutelare e promuovere
i diritti degli agricoltori, ivi compreso:
a) la tutela delle conoscenze tradizionali che
presentano interesse per le risorse fitogenetiche per
l'alimentazione e l'agricoltura;
b) il diritto di partecipare equamente alla
ripartizione dei vantaggi derivanti dall'uso delle risorse
fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura;
c) il diritto di partecipare al processo decisionale
a livello nazionale, sulle questioni relative alla
conservazione ed all'uso sostenibile delle risorse
fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.
9.3. Nulla nel presente Articolo dovra' essere
interpretato nel senso di limitare i diritti che possono
avere gli agricoltori di conservare, utilizzare, scambiare
e vendere sementi di aziende agricole o materiale di
moltiplicazione, fatte salve le disposizioni della
legislazione nazionale e a seconda di come convenga.»
- La legge 14 febbraio 1994, n. 124 (Ratifica ed
esecuzione della convenzione sulla biodiversita', con
annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1994, n.
44, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre
1973, n. 1065 (Regolamento di esecuzione della legge
25 novembre 1971, n. 1096, concernente la disciplina della
produzione e del commercio delle sementi) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1974, n. 95, S.O.
- La legge 20 aprile 1976, n. 195 (Modifiche e
integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla
disciplina della attivita' cementiera), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1976, n. 124.
- Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo
24 aprile 2001, n. 212, recante «Attuazione delle direttive
98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei
prodotti sementieri, il catalogo comune delle varieta'
delle specie di piante agricole e relativi controlli»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2001, n. 131,
recita:
«Art. 1. - 1. Il presente decreto da' attuazione alle
disposizioni dell'Unione europea, concernenti la libera
circolazione delle sementi nell'ambito dell'Unione stessa,
di cui alle direttive 98/95/CE e 98/96/CE. Al fine di
assicurare la tutela della salute umana e dell'ambiente,
detta attuazione avviene nel rispetto del principio di
precauzione di cui all'art. 174.2 del Trattato di
Amsterdam.
2. Ai prodotti sementieri di varieta' geneticamente
modificate si applicano le disposizioni della legge
25 novembre 1971, n. 1096 e della legge 20 aprile 1976, n.
195, e, per quanto non disposto da dette leggi o dal
presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni
recate dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, e
successive modificazioni. La messa in coltura dei prodotti
sementieri di cui al presente comma e' soggetta ad
autorizzazione con provvedimento del Ministro delle
politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e del Ministro della sanita', emanato previo
parere della Commissione di cui al comma 3, nel quale sono
stabilite misure idonee a garantire che le colture
derivanti da prodotti sementieri di varieta' geneticamente
modificate non entrino in contatto con le colture derivanti
da prodotti sementieri tradizionali e non arrechino danno
biologico all'ambiente circostante, tenuto conto delle
peculiarita' agro-ecologiche, ambientali e pedoclimatiche.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, e' istituita presso
il Ministero delle politiche agricole e forestali la
Commissione per i prodotti sementieri di varieta'
geneticamente modificate, composta da dodici membri
designati: due dal Ministero delle politiche agricole e
forestali; due dal Ministero dell'ambiente; due dal
Ministero della sanita'; sei dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Non sono previsti compensi
per i componenti della Commissione ne' oneri di missione a
carico dello Stato.
4. La Commissione di cui al comma 3:
a) esprime pareri sulle condizioni tecniche da
seguire nella messa a coltura di prodotti sementieri di
varieta' geneticamente modificate al fine di garantire gli
obiettivi del comma 2;
b) definisce, nel caso di eventuali deroghe concesse
ai sensi del comma 1 dell'art. 37 della legge n. 1096 del
1971, come sostituito dall'art. 10 del presente decreto, i
criteri per il rispetto del principio di precauzione e
delle disposizioni del decreto legislativo n. 92 del 1993,
e successive modificazioni;
c) accerta che sia stata verificata l'assenza di
rischi di cui all'art. 20-bis, comma 1, lettera b), della
legge n. 1096 del 1971, come aggiunto dall'art. 9 del
presente decreto, d'intesa con le regioni interessate ai
sistemi agrari soggetti alla verifica stessa;
d) esprime parere vincolante alla commissione di cui
al quinto comma dell'art. 19 della legge n. 1096 del 1971,
sulla richiesta di iscrizione di varieta' di sementi
geneticamente modificate nell'apposita sezione del registro
delle varieta' di cui all'art. 17 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065;
e) individua i criteri in base ai quali e' effettuato
il monitoraggio dei prodotti sementieri di varieta'
geneticamente modificate, compresa la definizione dei
criteri da adottare per la verifica della presenza fortuita
di sementi geneticamente modificate in lotti di prodotti
sementieri convenzionali.
5. Chi mette in coltura prodotti sementieri di varieta'
geneticamente modificate senza l'autorizzazione di cui al
comma 2, e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a
tre anni o dell'ammenda fino a 100 milioni di lire. La
stessa sanzione si applica in caso di revoca o sospensione
dell'autorizzazione.
6. Chi non osserva le prescrizioni stabilite nel
provvedimento di autorizzazione di cui al comma 2, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 15
milioni a lire 90 milioni.
7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e il
Ministro della sanita', sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite norme di applicazione delle
disposizioni relative ai prodotti sementieri di varieta'
geneticamente modificate, con riguardo alle modalita' e
criteri per la messa a punto di protocolli tecnici di
analisi e controllo e all'individuazione e messa a punto di
piani di monitoraggio e sorveglianza sull'uso corretto di
tali prodotti, sugli effetti prodotti dalla coltivazione
degli stessi e sulla loro messa in commercio.».



Art. 3. (( (Norme di adeguamento a decisioni comunitarie in materia fiscale e societaria. Procedure d'infrazione n. 2006/4136 e n. 2006/2104. )) Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunita'
europee C-197/03 dell'11 maggio 2006).

1. L'articolo 2450 del codice civile e' abrogato.
2. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 143, la parola: «maturati» e' sostituita dalla seguente: «pagati».
3. Le ritenute sugli interessi e i canoni maturati fino al 31 dicembre 2003 e pagati a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai soggetti non residenti di cui all'art. 26-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono restituite dai soggetti indicati nel citato art. 26-quater, comma 1, lettere a) e b), i quali, ai fini del recupero delle ritenute restituite, utilizzano la modalita' di compensazione prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
4. I compiti assegnati all'Agenzia delle entrate ai sensi del presente decreto sono svolti con le risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente.
5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, valutati in 26 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 1. Tali maggiori entrate affluiscono in apposita contabilita' speciale intestata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali e unaquota parte delle stesse, pari a 26 milioni di euro, e' riversata nell'anno 2007 all'entrata del bilancio dello Stato. Il conto speciale e' impignorabile.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 2 e 3, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'art. 7, secondo comma, n. 2), della medesima legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi al Parlamento, corredati da apposite relazioni illustrative. (( 7-bis. Al fine di adeguare la normativa nazionale alle prescrizioni della giurisprudenza comunitaria di cui alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee C-197/03 dell'11 maggio 2006, all'art. 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' abrogato;
b) al comma 2, le parole: «indicati al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992» e le parole: «della differenza fra le somme versate e quelle dovute a norma del citato comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «delle somme versate»;
c) al comma 3, le parole: «nella misura del tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura stabilita dall'art. 1 della legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni». ))




Riferimenti normativi:

- L'articolo 1450 del codice civile, abrogato dalla
presente legge, recava:
«Art. 2450. Amministratori e sindaci nominati dallo
Stato o da enti pubblici.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 143 (Attuazione della
direttiva 2003/49/CE concernente il regime fiscale
applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra
societa' consociate di Stati membri diversi) pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2005, n. 172, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Decorrenza). - 1. Le disposizioni del presente
decreto si applicano agli interessi e ai canoni di cui
all'art. 1, comma 1, lettera b), pagati a decorrere dal
1° gennaio 2004.
2. La ritenuta sui compensi corrisposti a non residenti
per l'uso o la concessione in uso di attrezzature
industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel
territorio dello Stato, di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a), si applica ai compensi corrisposti a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo.».
- Il testo dell'art. 26-quater, comma 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
16 ottobre 1973, n. 268, n. 1, S.O., recita:
«Art. 26-quater. (Esenzione dalle imposte sugli
interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in
Stati membri dell'Unione europea). - 1. Gli interessi e i
canoni pagati a societa' non residenti aventi i requisiti
di cui al comma 4, lettera a), o a una stabile
organizzazione,situata in un altro Stato membro, di
societa' che hanno i suddetti requisiti sono esentati da
ogni imposta quando tali pagamenti sono effettuati:
a) da societa' ed enti che rivestono una delle forme
previste dall'allegato A, che risiedono, ai fini fiscali,
nel territorio dello Stato e sono assoggettate, senza
fruire di regimi di esonero, all'imposta sul reddito delle
societa';
b) da una stabile organizzazione, situata nel
territorio dello Stato e assoggettata, senza fruire di
regimi di esonero, all'imposta sul reddito delle societa',
di societa' non residenti aventi i requisiti di cui al
comma 4, lettera a), qualora gli interessi o i canoni siano
inerenti all'attivita' della stabile organizzazione
stessa.».
- Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 luglio 1997, n. 174, recita:
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'I.N.P.S. e delle altre somme a favore dello Stato,
delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) (soppressa);
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche.
2-bis. (soppresso).».
- Il testo del comma 7 dell'art. 11-ter e dell'art. 7
della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme
di contabilita' generale dello Stato in materia di
bilancio) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto
1978, n. 233, e' il seguente:
«7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la
procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
«Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
di ordine). - Nello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
"Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le
cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito
articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi
alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che
di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte
corrente, eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa;
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di
spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con
l'accertamento e la riscossione delle entrate.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro e' allegato l'elenco dei capitoli di cui al
precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
dalla legge di approvazione del bilancio».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 11 della legge
23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 1998, n. 302, Supplemento Ordinario,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 11 (Rimborso della tassa sulle concessioni
governative per l'iscrizione nel registro delle imprese). -
1. (Abrogato).
2. Le societa' che negli anni 1985, 1986, 1987, 1988,
1989, 1990, 1991 e 1992 hanno corrisposto la tassa sulle
concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle
imprese e quella annuale, ai sensi dell'art. 3, commi 18 e
19, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17,
possono ottenere il rimborso delle somme versate, sempre
che abbiano presentato istanza di rimborso nei termini
previsti dall'art. 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.
3. Sull'importo da rimborsare sono dovuti gli interessi
nella misura stabilita dall'art. 1 della legge 26 gennaio
1961, n. 29, e successive modificazioni, a decorrere dalla
data di presentazione dell'istanza.
4. Nel corso del 1999 il Ministero delle finanze
esamina le istanze di rimborso a suo tempo presentate e
controlla la validita' e la tempestivita' delle stesse; a
partire dal secondo semestre dello stesso anno sono avviate
le procedure di rimborso, che sono eseguite secondo
l'ordine cronologico di presentazione delle istanze e a
partire da quelle di minore importo.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo, il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
effettuare, con l'osservanza delle disposizioni di cui
all'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive
modificazioni, emissioni di titoli del debito pubblico
negli anni 1999 e successivi; tali emissioni non concorrono
al raggiungimento del limite dell'importo massimo di
emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla
legge di approvazione del bilancio. Il ricavo netto delle
suddette emissioni, limitato a lire 2.500 miliardi per la
prima annualita', verra' attribuito al Ministero
dell'economia e delle finanze, che provvedera' a soddisfare
gli aventi diritto con le modalita' di cui al comma 6; per
le annualita' successive, l'importo massimo di titoli
pubblici sara' determinato con la legge finanziaria.
L'emissione dei titoli autorizzati e il relativo ammontare
saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, sulla base delle somme che si accerteranno
come effettivamente necessarie per il completamento delle
attivita' di rimborso.
6. Sulla scorta degli elenchi di rimborso predisposti
dal Ministero delle finanze sono emessi, con imputazione al
competente capitolo dello stato di previsione della spesa
del Ministero delle finanze, uno o piu' ordinativi diretti
collettivi di pagamento estinguibili mediante commutazione
di ufficio in vaglia cambiari non trasferibili della Banca
d'Italia; tali vaglia sono spediti per raccomandata dalla
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato
all'indirizzo del domicilio fiscale vigente degli aventi
diritto, ove gli stessi non abbiano provveduto
all'indicazione di uno specifico domicilio eletto.».



Art. 4. Norme di adeguamento a decisioni comunitarie in materia di pubblicita' e di sponsorizzazione dei prodotti del tabacco, accesso alle reti di comunicazione elettronica, servizi post-contatore e di protezione del diritto d'autore delle opere del disegno industriale. Procedure d'infrazione n. 2006/2022, n. 2005/2083, n. 2005/4604 e n.
2005/4088)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 2004, n. 300, il comma 3 e' abrogato.
2. All'articolo 50, comma 1, del (( codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al )) decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: «e degli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi» sono soppresse. (( 3. Il comma 34 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, e' sostituito dai seguenti:
«34. Al fine di garantire un'effettiva concorrenza e pari opportunita' di iniziativa economica, le imprese operanti nei settori della vendita, del trasporto e della distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, che abbiano in concessione o in affidamento la gestione dei servizi pubblici locali ovvero la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni infrastrutturali, possono svolgere attivita' nel settore verticalmente collegato o contiguo dei servizi post-contatore di installazione, assistenza e manutenzione nei confronti dei medesimi utenti finali del servizio pubblico, avvalendosi di societa' separate, partecipate o controllate, ovvero operanti in affiliazione commerciale, per l'esercizio indiretto dei medesimi servizi di post-contatore, non possono applicare condizioni ne' concordare pratiche economiche, contrattuali, pubblicitarie ed organizzative atte a determinare ingiustificati svantaggi per le imprese direttamente concorrenti nel medesimo settore dei servizi post-contatore e rendono accessibili alle medesime imprese i beni, i servizi e gli elementi informativi e conoscitivi di cui abbiano la disponibilita' in relazione all'attivita' svolta in posizione dominante o in regime di monopolio.
34-bis. Alle imprese di cui al comma 34 operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale si applicano le disposizioni previste dai commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.».
4. Al codice della proprieta' industriale, di cui al decreto ))
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 44, comma 1, la parola: «venticinquesimo» e' sostituita dalla seguente: «settantesimo»;
b) l'articolo 239 e' sostituito dal seguente:
«Art. 239 (Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore). - 1. La protezione accordata ai disegni e modelli industriali ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera in relazione ai prodotti realizzati in conformita' ai disegni o modelli che, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, erano oppure erano divenuti di pubblico dominio.».



Riferimenti normativi.

- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 16 dicembre 2004, n. 300 (Attuazione della
direttiva 2003/33/CE in materia di pubblicita' e di
sponsorizzazione dei prodotti del tabacco - pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2004, n. 297), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 4 (Sponsorizzazione di eventi e di attivita). -
1. La sponsorizzazione di un evento o di un'attivita' e'
vietata qualora gli stessi si svolgano contemporaneamente
in piu' di uno Stato appartenente alla Comunita' europea
ovvero il cui organizzatore sia costituito da piu' soggetti
residenti in piu' di uno Stato della Comunita'.
2. E' vietata altresi' la sponsorizzazione di un evento
che per quanto attiene la sua organizzazione produca
direttamente effetti transfrontalieri.
3. (Abrogato).
4. E' vietata la distribuzione gratuita di prodotti del
tabacco nel contesto della sponsorizzazione degli eventi di
cui ai commi 1 e 2, che abbia lo scopo o l'effetto diretto
od indiretto di promuovere tali prodotti.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 50, comma 1,
del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214, Supplemento
Ordinario, come modificato dalla presente legge:
«Art. 50 (Obblighi in materia di controllo dei prezzi e
di contabilita' dei costi). - 1. Ai sensi dell'art. 45, per
determinati tipi di interconnessione e di accesso
l'Autorita' puo' imporre obblighi in materia di recupero
dei costi e controlli dei prezzi, tra cui l'obbligo che i
prezzi siano orientati ai costi, nonche' l'obbligo di
disporre di un sistema di contabilita' dei costi, qualora
l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva
concorrenza comporta che l'operatore interessato potrebbe
mantenere prezzi ad un livello eccessivamente elevato o
comprimerli a danno dell'utenza finale. L'Autorita' tiene
conto degli investimenti effettuati dall'operatore e gli
consente un'equa remunerazione del capitale investito, di
volume congruo, in considerazione dei rischi connessi.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 44 del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante «Codice della
proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della legge
12 dicembre 2002, n. 273», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 marzo 2005, n. 52, Supplemento Ordinario, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 44 (Durata del diritto di utilizzazione economica
per diritto d'autore). - 1. I diritti di utilizzazione
economica dei disegni e modelli industriali protetti ai
sensi dell'art. 2, primo comma, numero 10, della legge
22 aprile 1941, n. 633, durano tutta la vita dell'autore e
sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua
morte o dopo la morte dell'ultimo dei coautori.
2. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali
comunica, con cadenza periodica, all'Ufficio italiano
brevetti e marchi i dati relativi alle opere depositate ai
sensi dell'art. 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, con
riferimento al titolo, alla descrizione dell'oggetto ed
all'autore, al nome, al domicilio del titolare dei diritti,
alla data della pubblicazione, nonche' ad ogni altra
annotazione o trascrizione.
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi annota i dati
di cui al comma 2 nel Bollettino ufficiale, pubblicato ai
sensi dell'art. 189 del presente codice.».



Art. 4-bis. (( Norme per la compensazione degli aiuti comunitari con i contributi
previdenziali

1. Al comma 16 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A tal fine, in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all'AGEA in via informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale». ))




Riferimenti normativi.

- Si riporta il testo vigente dell'art. 01 del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 (Interventi urgenti per
i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della
pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2006, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,
n. 81:
«Art. 01 (Disposizioni in materia di previdenza
agricola). - 1. Per il triennio 2006-2008 sono sospesi gli
aumenti di aliquota di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.
2. Dal 1° gennaio 2006, per lo stesso periodo di cui al
comma 1, le agevolazioni contributive previste dall'art. 9,
commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e
successive modificazioni, sono cosi determinate:
a) nei territori montani particolarmente svantaggiati
la riduzione contributiva compete nella misura del 75 per
cento dei contributi a carico del datore di lavoro,
previsti dal citato art. 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della
legge n. 67 del 1988;
b) nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree
dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999
del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonche' i territori dei
comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la
riduzione contributiva compete nella misura del 68 per
cento.
3. Al fine di verificare la possibilita' di definire
modalita' di estinzione dei debiti dei datori di lavoro
agricoli e dei lavoratori autonomi agricoli verso
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ivi
compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai
sensi dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e'
istituita una Commissione di tre esperti, di cui uno
designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno
dal Ministro delle politiche agricole e forestali. La
Commissione presenta al Presidente del Consiglio dei
Ministri le proposte per l'estinzione dei predetti debiti
entro il 15 ottobre 2006. Fino a tale data sono sospesi i
giudizi pendenti e le procedure di riscossione e recupero
relativi ai suddetti carichi contributivi risultanti alla
data del 30 giugno 2005.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la retribuzione
imponibile per il calcolo dei contributi agricoli
unificati, dovuti per tutte le categorie di lavoratori
agricoli a tempo determinato e indeterminato, e' quella
indicata all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre
1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 dicembre 1989, n. 389.
5. La retribuzione di cui al comma 4, con la medesima
decorrenza ivi prevista, vale anche ai fini del calcolo
delle prestazioni temporanee in favore degli operai
agricoli a tempo determinato.
6. A decorrere dal 1° luglio 2006, i datori di lavoro
agricolo devono trasmettere all'I.N.P.S. per via telematica
trimestralmente, entro il mese successivo al trimestre di
riferimento, le dichiarazioni di manodopera agricola con i
dati retributivi e le informazioni necessarie per il
calcolo dei contributi, per l'implementazione delle
posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle
prestazioni. A tal fine l'I.N.P.S. emana le relative
istruzioni tecniche e procedurali.
7. Entro il 30 giugno 2006 tutte le aziende agricole in
attivita' devono ripresentare per via telematica la
denuncia aziendale di cui all'art. 5 del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 375, con le modalita'
previste dall'art. 44, comma 7, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni.
8. A decorrere dal 1° luglio 2006 la denuncia aziendale
di cui all'art. 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993,
n. 375, deve essere trasmessa per via telematica, su
apposito modello predisposto dall'INPS. Ai datori di lavoro
che assumono operai a tempo determinato e' fatto obbligo di
inserire nel predetto modello l'indicazione del tipo di
coltura praticata o allevamento condotto, nonche' il
presunto fabbisogno di manodopera. L'I.N.P.S. procede alla
verifica delle denunce aziendali con priorita' a quelle che
presentano valori di manodopera impiegata inferiori a
quelli calcolati sulla base dei valori medi d'impiego di
manodopera, conformemente a quanto previsto dall'art. 8
della legge 12 marzo 1968, n. 334.
9. I datori di lavoro agricolo effettuano le
comunicazioni di assunzione, di trasformazione e di
cessazione del rapporto di lavoro previste,
rispettivamente, dall'art. 9-bis del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni,
dall'art. 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181, e dall'art. 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e
successive modificazioni, per via telematica esclusivamente
alle sedi INPS territorialmente competenti. L'INPS provvede
a trasmettere le comunicazioni previste dal presente comma
al servizio competente di cui all'art. 1, comma 2, lettera
g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e
successive modificazioni, nel cui ambito territoriale e'
ubicata la sede di lavoro, e all'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
10. A decorrere dal 1° luglio 2006 i datori di lavoro
agricolo, che, ai sensi delle vigenti disposizioni
legislative e della contrattazione collettiva applicata,
anticipano ai lavoratori agricoli prestazioni temporanee a
carico dell'INPS, possono portare in compensazione, in sede
di dichiarazione mensile, gli importi anticipati. Il datore
di lavoro ha facolta' di effettuare le dichiarazioni di cui
ai commi 6, 7, 8 e 9 del presente articolo per il tramite
dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979,
n. 12, e successive modificazioni, e degli altri soggetti
abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione
ed alla amministrazione del personale dipendente del
settore agricolo.
11. L'INPS, nell'ambito della propria autonomia
organizzativa e della vigente dotazione organica di
personale, istituisce un'apposita struttura centrale e
periferica dedicata alla previdenza agricola, con il
compito di attuare le relative normative e gestire i
conseguenti rapporti con le aziende, i lavoratori e loro
rappresentanti, sia con riferimento al versante della
contribuzione sia con riferimento al versante delle
prestazioni. La struttura, a livello centrale, e' affidata
ad un dirigente dell'Istituto che risponde direttamente al
direttore generale.
12. Al fine di rendere piu' efficaci i controlli
finalizzati all'emersione del lavoro irregolare in
agricoltura, l'INPS e l'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA), con le risorse umane gia' assegnate a
legislazione vigente, procedono sistematicamente
all'integrazione delle proprie banche dati, con particolare
riferimento alle informazioni relative alle coltivazioni e
agli allevamenti realizzati per ciascun anno solare e alle
particelle catastali sulle quali insistono i terreni.
13. All'onere derivante dai commi 1, 2, 3 e 15 del
presente articolo, pari a 304 milioni di euro per l'anno
2006, a 336 milioni di euro per l'anno 2007, a 369 milioni
di euro per l'anno 2008 e a 167 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2009, si provvede:
a) quanto a 42 milioni di euro per l'anno 2006, a 48
milioni di euro per l'anno 2007 e a 54 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2008, mediante utilizzo delle
maggiori entrate recate dai commi 1 e 2;
b) quanto a 262 milioni di euro per l'anno 2006, a
288 milioni di euro per l'anno 2007, a 315 milioni di euro
per l'anno 2008 e a 113 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all'art. 61, comma 1, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle tabelle D e
F della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Ai fini
dell'invarianza del fabbisogno e dell'indebitamento netto
delle pubbliche amministrazioni, l'importo relativo al
limite di cui al comma 33 dell'art. 1 della legge
23 dicembre 2005, n. 266, e' ridotto di 50 milioni di euro;
la percentuale stabilita dal comma 34 dell'art. 1 della
citata legge n. 266 del 2005 e' rideterminata in misura
corrispondente ad una riduzione dei pagamenti per spese
relative a investimenti fissi lordi di 130 milioni di euro;
il predetto Fondo per le aree sottoutilizzate e' ridotto
per l'anno 2007 di ulteriori 200 milioni di euro.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
15. L'art. 1, comma 147, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e abrogato.
16. Per le imprese agricole, le disposizioni contenute
nell'art. 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, e nell'art. 1, comma 553, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano limitatamente
ai contributi dovuti per le prestazioni lavorative
effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2006. A tal fine, in
sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi
pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i
contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola
beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale
all'AGEA in via informatica. In caso di contestazioni, la
legittimazione processuale passiva compete all'istituto
previdenziale.
17. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili
con i commi da 1 a 16.».



Art. 4-ter. (( Norme per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia
agricola

1. Nell'ambito del regime di pagamento unico previsto dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, il pagamento degli aiuti Comunitari riferiti ai titoli speciali da soccida, inclusi in domande di aiuto per l'anno 2005 non corredate dell'assenso dei soccidari alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' effettuato dagli organismi pagatori competenti con la stessa ripartizione percentuale prevista dall'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
2. Al fine di assicurare la regolare applicazione della normativa comunitaria, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, istituisce il registro pubblico informatico dei diritti di reimpianto del settore vitivinicolo, di cui ai regolamenti (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, e n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), comunicano all'AGEA i dati relativi a tali diritti e provvedono al loro tempestivo aggiornamento. ))




Riferimenti normativi:
- Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e'
pubblicato nella G.U.C.E. 21 ottobre 2003, n. L 270.
Entrato in vigore il 28 ottobre 2003.
- Il testo del comma 6, dell'art. 1-bis, del citato
decreto-legge n. 2 del 2006, e' il seguente:
«6. Ove non diversamente disposto, i diritti all'aiuto
di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del consiglio, del
29 settembre 2003, derivanti da contratti associativi di
soccida, sono assegnati dall'AGEA per il 50 per cento al
soccidario e per il 50 per cento al soccidante.».
- Il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio e'
pubblicato nella G.U.C.E. 14 luglio 1999, n. L 179. Entrato
in vigore il 21 luglio 1999.
- Il regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione e'
pubblicato nella G.U.C.E. 16 giugno 2000, n. L 143. Entrato
in vigore il 23 giugno 2000.



Art. 5. (( Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di distacco di lavoratori cittadini di Paesi terzi nell'ambito di una prestazione di servizi. Procedura d'infrazione n.
1998/2127).

(( 1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, la lettera b) del comma 2 e' sostituita dalla seguente:
«b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza aver richiesto il permesso di soggiorno nei termini prescritti, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno e' stato revocato o annullato, ovvero e' scaduto da piu' di sessanta giorni e non e' stato chiesto il rinnovo»;
b) all'articolo 27, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera i) del comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti dai datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro e' sostituito da una comunicazione, da parte del committente, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarita' della loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro. La comunicazione e' presentata allo sportello unico della prefettura-ufficio territoriale del Governo, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.». ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 13 e 27 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
- pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1998, n.
191, S.O.), come modificato dalla presente legge:
«Art. 13 (Espulsione amministrativa). - 1. Per motivi
di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro
dell'interno puo' disporre l'espulsione dello straniero
anche non residente nel territorio dello Stato, dandone
preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri
e al Ministro degli affari esteri.
2. L'espulsione e' disposta dal prefetto quando lo
straniero:
a) e' entrato nel territorio dello Stato sottraendosi
ai controlli di frontiera e non e' stato respinto ai sensi
dell'art. 10;
b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato in
assenza della comunicazione di cui all'art. 27, comma
1-bis, o senza aver richiesto il permesso di soggiorno nei
termini prescritti, salvo che il ritardo sia dipeso da
forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno e'
stato revocato o annullato, ovvero e' scaduto da piu' di
sessanta giorni e non e' stato chiesto il rinnovo;
c) appartiene a taluna delle categorie indicate
nell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come
sostituto dall'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o
nell'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come
sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n.
646.
2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai
sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello
straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento
familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi
dell'art. 29, si tiene anche conto della natura e della
effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, della
durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche'
dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con
il suo Paese d'origine.
3. L'espulsione e' disposta in ogni caso con decreto
motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a
gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo
straniero e' sottoposto a procedimento penale e non si
trova in stato di custodia cautelare in carcere, il
questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla
osta all'autorita' giudiziaria, che puo' negarlo solo in
presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in
relazione all'accertamento della responsabilita' di
eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti
per reati connessi, e all'interesse della persona offesa.
In tal caso l'esecuzione del provvedimento e' sospesa fino
a quando l'autorita' giudiziaria comunica la cessazione
delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla
osta, provvede all'espulsione con le modalita' di cui al
comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora
l'autorita' giudiziaria non provveda entro quindici giorni
dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della
decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore puo'
adottare la misura del trattenimento presso un centro di
permanenza temporanea, ai sensi dell'art. 14.
3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il
giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida,
salvo che applichi la misura della custodia cautelare in
carcere ai sensi dell'art. 391, comma 5, del codice di
procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le
quali il nulla osta puo' essere negato ai sensi del comma
3.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano
anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo
che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi
ragione la misura della custodia cautelare in carcere
applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso
provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione
della misura, decide sul rilascio del nulla osta
all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento e'
immediatamente comunicato al questore.
3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter,
il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se
non e' ancora stato emesso il provvedimento che dispone il
giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. E'
sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo
comma dell'art. 240 del codice penale. Si applicano le
disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14.
3-quinquies. Se lo straniero espulso rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine
previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima
del termine di prescrizione del reato piu' grave per il
quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica
l'art. 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero
era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata
massima della custodia cautelare, quest'ultima e'
ripristinata a norma dell'art. 307 del codice di procedura
penale.
3-sexies. (Abrogato).
4. L'espulsione e' sempre eseguita dal questore con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica
ad eccezione dei casi di cui al comma 5.
5. Nei confronti dello straniero che si e' trattenuto
nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno
e' scaduto di validita' da piu' di sessanta giorni e non ne
e' stato chiesto il rinnovo, l'espulsione contiene
l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il
termine di quindici giorni. Il questore dispone
l'accompagnamento immediato alla frontiera dello straniero,
qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che
quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.
5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore
comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore
dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente
competente il provvedimento con il quale e' disposto
l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del
provvedimento del questore di allontanamento dal territorio
nazionale e' sospesa fino alla decisione sulla convalida.
L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio
con la partecipazione necessaria di un difensore
tempestivamente avvertito. L'interessato e' anch'esso
tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il
giudice tiene l'udienza. Si applicano le disposizioni di
cui al sesto e al settimo periodo del comma 8, in quanto
compatibili. Il giudice provvede alla convalida, con
decreto motivato, entro le quarantotto ore successive,
verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei
requisiti previsti dal presente articolo e sentito
l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del
procedimento di convalida, lo straniero espulso e'
trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed
assistenza, di cui all'art. 14, salvo che il procedimento
possa essere definito nel luogo in cui e' stato adottato il
provvedimento di allontanamento anche prima del
trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la
convalida e' concessa, il provvedimento di accompagnamento
alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non e'
concessa ovvero non e' osservato il termine per la
decisione, il provvedimento del questore perde ogni
effetto. Avverso il decreto di convalida e' proponibile
ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende
l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale.
Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di
pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento
della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.
5-ter. Al fine di assicurare la tempestivita' del
procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai
commi 4 e 5, ed all'art. 14, comma 1, le questure
forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse
disponibili, il supporto occorrente e la disponibilita' di
un locale idoneo.
6. (Abrogato).
7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui
al comma 1 dell'art. 14, nonche' ogni altro atto
concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono
comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle
modalita' di impugnazione e ad una traduzione in una lingua
da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua
francese, inglese o spagnola.
8. Avverso il decreto di espulsione puo' essere
presentato unicamente il ricorso al giudice di pace del
luogo in cui ha sede l'autorita' che ha disposto
l'espulsione. Il termine e' di sessanta giorni dalla data
del provvedimento di espulsione. Il giudice di pace
accoglie o rigetta il ricorso, decidendo con unico
provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni
dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al
presente comma puo' essere sottoscritto anche
personalmente, ed e' presentato anche per il tramite della
rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese
di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte
della persona interessata, e' autenticata dai funzionari
delle rappresentanze diplomatiche o consolari che
provvedono a certificarne l'autenticita' e ne curano
l'inoltro all'autorita' giudiziaria. Lo straniero e'
ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore
legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata
avanti all'autorita' consolare. Lo straniero e' altresi'
ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e,
qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un
difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti
iscritti nella tabella di cui all'art. 29 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete.
9. - 10. (Abrogati).
11. Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi
del comma 1 e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo
regionale del Lazio, sede di Roma.
12. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, lo
straniero espulso e' rinviato allo Stato di appartenenza,
ovvero, quando cio' non sia possibile, allo Stato di
provenienza.
13. Lo straniero espulso non puo' rientrare nel
territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione
del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo
straniero e' punito con la reclusione da uno a quattro anni
ed e' nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla
frontiera. La disposizione di cui al primo periodo del
presente comma non si applica nei confronti dello straniero
gia' espulso ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettere a)
e b), per il quale e' stato autorizzato il
ricongiungimento, ai sensi dell'art. 29.
13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il
trasgressore del divieto di reingresso e' punito con la
reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, gia'
denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso,
abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica
la pena della reclusione da uno a cinque anni.
13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis e'
obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori
dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.
14. Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di
cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel
decreto di espulsione puo' essere previsto un termine piu'
breve, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto
conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato
nel periodo di permanenza in Italia.
15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano
allo straniero che dimostri sulla base di elementi
obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima
della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998,
n. 40. In tal caso, il questore puo' adottare la misura di
cui all'art. 14, comma 1.
16. L'onere derivante dal comma 10 del presente
articolo e' valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e
in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998».
«Art. 27 (Ingresso per lavoro in casi particolari). -
1. Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli
articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di
cui all'art. 3, comma 4, il regolamento di attuazione
disciplina particolari modalita' e termini per il rilascio
delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei
permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna
delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:
a) dirigenti o personale altamente specializzato di
societa' aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici
di rappresentanza di societa' estere che abbiano la sede
principale di attivita' nel territorio di uno Stato membro
dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero
dirigenti di sedi principali in Italia di societa' italiane
o di societa' di altro Stato membro dell'Unione europea;
b) lettori universitari di scambio o di madre lingua;
c) professori universitari e ricercatori destinati a
svolgere in Italia un incaricato accademico o un'attivita'
retribuita di ricerca presso universita', istituti di
istruzione e di ricerca operanti in Italia;
d) traduttori e interpreti;
e) collaboratori familiari aventi regolarmente in
corso all'estero da almeno un anno, rapporti di lavoro
domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno
degli Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero
che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del
rapporto di lavoro domestico;
f) persone che, autorizzate a soggiornare per motivi
di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di
addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando
anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro
subordinato;
g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o
imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati
ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per
adempiere funzioni o compiti specifici, per un periodo
limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando
tali compiti o funzioni siano terminati;
h) lavoratori marittimi occupati nella misura e con
le modalita' stabilite nel regolamento di attuazione;
i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da
datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o
aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti,
i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso
persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere,
residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio
italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di
appalto stipulato tra le predette persone fisiche o
giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle
residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle
disposizioni dell'art. 1655 del codice civile e della legge
23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e
comunitarie;
l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli
viaggianti all'estero;
m) personale artistico e tecnico per spettacoli
lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso
locali di intrattenimento;
o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o
cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive,
pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di
manifestazioni culturali o folcloristiche;
p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi
tipo di attivita' sportiva professionistica presso societa'
sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n.
91;
q) giornalisti corrispondenti ufficialmente
accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti
da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da
emittenti radiofoniche o televisive straniere;
r) persone che, secondo le norme di accordi
internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia
attivita' di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di
programmi di scambi di giovani o di mobilita' di giovani o
sono persone collocate "alla pari";
r-bis) infermieri professionali assunti presso
strutture sanitarie pubbliche e private.
1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla
lettera i) del comma 1 siano dipendenti regolarmente
retribuiti dai datori di lavoro, persone fisiche o
giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro
dell'Unione europea, il nulla osta al lavoro e' sostituito
da una comunicazione, da parte del committente, del
contratto in base al quale la prestazione di servizi ha
luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro
contenente i nominativi dei lavoratori da distaccare e
attestante la regolarita' della loro situazione con
riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro nello
Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore
di lavoro. La comunicazione e' presentata allo sportello
unico della prefettura-ufficio territoriale del Governo, ai
fini del rilascio del permesso di soggiorno.
2. In deroga alle disposizioni del presente testo unico
i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono
essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per
esigenze connesse alla realizzazione e produzione di
spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata
dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori
dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono,
sentito il Dipartimento dello spettacolo, previo nulla osta
provvisorio dell'autorita' provinciale di pubblica
sicurezza. L'autorizzazione e' rilasciata, salvo che si
tratti di personale artistico ovvero di personale da
utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che
il lavoratore extracomunitario entri nel territorio
nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a
svolgere attivita' lavorativa subordinata nel settore dello
spettacolo non possono cambiare settore di attivita' ne' la
qualifica di assunzione. Il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con le Autorita' di Governo
competenti in materia di turismo ed in materia di
spettacolo, determina le procedure e le modalita' per il
rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma.
3. Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il
possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di
determinate attivita'.
4. Il regolamento di cui all'art. 1 contiene altresi'
norme per l'attuazione delle convenzioni ed accordi
internazionali in vigore relativamente all'ingresso e
soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze
di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di
diritto internazionale aventi sede in Italia.
5. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri
non appartenenti all'Unione europea e' disciplinato dalle
disposizioni particolari previste negli accordi
internazionali in vigore con gli Stati confinanti.
5-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali, su proposta del Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno
e del lavoro e delle politiche sociali, e' determinato il
limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri
che svolgono attivita' sportiva a titolo professionistico o
comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni
sportive nazionali. Tale ripartizione e' effettuata dal
CONI con delibera da sottoporre all'approvazione del
Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i
criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni
stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela
dei vivai giovanili.».



Art. 5-bis. (( Attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione
delle sostanze chimiche

1. Il Ministero della salute provvede, di intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie, agli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
2. Il Ministero della salute e' designato quale «autorita' competente» ai sensi dell'articolo 121 del regolamento di cui al comma 1.
3. Con decreto del Ministero della salute, da adottare di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' approvato il piano di attivita' riguardante i compiti di cui al comma 1 e l'utilizzo delle risorse di cui al comma 5. Lo schema di decreto e' trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro venti giorni dalla data di trasmissione.
4. Per l'esecuzione delle attivita' previste al comma 1, l'autorita' competente si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per iservizi tecnici e dell'Istituto superiore di sanita'. Quest'ultimo istituisce, a tale scopo, nell'ambito delle proprie strutture, il Centro nazionale delle sostanze chimiche (CSC).
5. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo e' autorizzata la spesa nei limiti di 2,1 milioni di euro per l'anno 2007, di 4,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 4,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Al predetto onere si provvede, per l'anno 2007, per 2,1 milioni di euro, con le disponibilita' del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, che vengono versate allo stato di previsione dell'entrata per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa. Per 4,4 milioni di euro per l'anno 2008 e 4,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))




Riferimenti normativi:

- Il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio e' pubblicato nella G.U.C.E.
30 dicembre 2006, n. L 396.
- La legge 16 aprile 1987, n. 183, recante
«Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento
dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»,
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1987, n.
109, S.O.



Art. 5-ter. (( Norme di adeguamento a decisioni comunitarie sulla professione di
consulente del lavoro

1. Alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, quinto comma, le parole: «costituiti e composti esclusivamente da» sono sostituite dalle seguenti: «che devono essere in ogni caso assistiti da uno o piu»;
b) all'articolo 3, secondo comma, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) abbiano conseguito la laurea triennale o quinquennale riconducibile agli insegnamenti delle facolta' di giurisprudenza, economia, scienze politiche, ovvero il diploma universitario o la laurea triennale in consulenza del lavoro, o la laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche»;
c) all'articolo 9, primo comma, la lettera i) e' sostituita dalla seguente: «i) documentazione attestante l'elezione di domicilio professionale»;
d) dopo l'articolo 8, e' inserito il seguente: «Art. 8-&id;bis. - 1. Coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro con il diploma di scuola secondaria superiore possono iscriversi al relativo albo entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I soggetti non in possesso dei titoli di laurea di cui all'articolo 3, secondo comma, lettera d), che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica, o siano iscritti al registro dei praticanti, o abbiano presentato domanda di iscrizione al predetto registro dei praticanti, possono sostenere l'esame di abilitazione entro e non oltre il 31 dicembre 2013». ))




Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo vigente dell'art. 1, quinto
comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante «Norme
per l'ordinamento della professione di consulente del
lavoro», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 gennaio
1979, n. 20, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Esercizio della professione di consulente del
lavoro). - (Omissis).
Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa
relative agli adempimenti di cui al primo comma, nonche'
per l'esecuzione delle attivita' strumentali ed accessorie,
le imprese di cui al quarto comma possono avvalersi anche
di centri di elaborazione dati che devono essere in ogni
caso assistiti da uno o piu' soggetti iscritti agli albi di
cui alla presente legge con versamento, da parte degli
stessi, della contribuzione integrativa alle casse di
previdenza sul volume di affari ai fini IVA, ovvero
costituiti o promossi dalle rispettive associazioni di
categoria alle condizioni definite al citato quarto comma.
I criteri di attuazione della presente disposizione sono
stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale sentiti i rappresentanti delle associazioni di
categoria e degli ordini e collegi professionali
interessati. Le imprese con oltre 250 addetti che non si
avvalgono, per le operazioni suddette, di proprie strutture
interne possono demandarle a centri di elaborazione dati,
di diretta costituzione od esterni, i quali devono essere
in ogni caso assistiti da uno o piu' soggetti di cui al
primo comma.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 3, della citata
legge, come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Esame di abilitazione all'esercizio della
professione di consulente del lavoro). - Il certificato di
abilitazione all'esercizio della professione di consulente
del lavoro e' rilasciato dall'ispettorato regionale del
lavoro competente per territorio previo superamento di un
esame di Stato che deve essere svolto davanti ad apposite
commissioni regionali composte, per ciascuna sessione:
a) dal capo dell'ispettorato regionale del lavoro
competente per territorio, o da altro funzionario da questi
delegato, in qualita' di presidente;
b) da un professore ordinario di materie giuridiche
designato dal Ministero della pubblica istruzione;
c) da un direttore di una sede provinciale
dell'I.N.P.S. e da uno dell'INAIL della regione
interessata;
d) da tre consulenti del lavoro designati dal
Consiglio nazionale, di cui al successivo art. 20, fra i
membri dei consigli provinciali competenti per territorio,
sulla base delle designazioni degli stessi consigli
provinciali.
Possono essere ammesse all'esame di Stato le persone in
possesso dei seguenti requisiti:
a) siano cittadini italiani o italiani appartenenti a
territori non uniti politicamente all'Italia ovvero
cittadini di Stati membri della Comunita' economica europea
ovvero cittadini di Stati esteri nei cui confronti vige un
Particolare regime di reciprocita';
b) abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta';
c) siano in possesso del certificato di buona
condotta morale e civile;
d) abbiano conseguito la laurea triennale o
quinquennale riconducibile agli insegnamenti delle facolta'
di giurisprudenza, economia, scienze politiche, ovvero il
diploma universitario o la laurea triennale in consulenza
del lavoro, o la laurea quadriennale in giurisprudenza, in
scienze economiche e commerciali o in scienze politiche;
e) abbiano compiuto presso lo studio di un consulente
del lavoro iscritto nell'albo o di uno dei professionisti
di cui al primo comma dell'art. 1 almeno due anni di
praticantato secondo modalita' fissate con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi
entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge,
su proposta del Consiglio nazionale di cui all'art. 20.
Le sessioni di esame sono annuali e si svolgono in ogni
regione secondo modalita' e programmi stabiliti con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri di grazia e giustizia e della
pubblica istruzione, da emanarsi entro il 31 gennaio di
ogni anno. Il decreto di cui al presente comma dovra' anche
indicare particolareggiatamente i titoli di studio previsti
al punto d) del secondo comma del presente articolo. Gli
esami devono comunque prevedere una prova scritta ed una
orale in materia di diritto del lavoro, legislazione
sociale ed elementi di diritto tributario.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 9, primo comma,
della citata legge, come modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Condizioni per l'iscrizione nell'albo). -
L'iscrizione nell'albo si ottiene a seguito di istanza,
redatta in carta legale e rivolta al consiglio provinciale
di cui al successivo art. 11, corredata dei seguenti
documenti:
a) certificato di cittadinanza italiana o documento
attestante che l'interessato ha la cittadinanza di uno
degli Stati membri della comunita' economica europea,
ovvero documento attestante che l'interessato e' italiano
appartenente a territorio non uniti politicamente
all'Italia, oppure che e' cittadino di uno degli Stati
esteri nei cui confronti vige un particolare regime di
reciprocita';
b) certificato autentico o autenticato di
abilitazione all'esercizio della professione rilasciato
dall'ispettorato regionale del lavoro competente per
territorio;
c) certificato autentico o autenticato attestante il
titolo di studio posseduto;
d) certificato del casellario giudiziario;
e) certificato di buona condotta morale e civile;
f) certificato di godimento dei diritti civili;
g) ricevuta attestante il versamento del contributo
di iscrizione;
h) due fotografie, di cui una autenticata, per il
rilascio della tessera di riconoscimento;
i) documentazione attestante l'elezione di domicilio
professionale.».



Art. 6.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Risparmia fino a 230 euro