Gazzetta n. 86 del 13 aprile 2007 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2007, n. 49
Attuazione della direttiva 2003/123/CE che modifica la direttiva 90/435/CEE sul regime fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie di Stati membri diversi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria 2005) e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato B;
Vista la direttiva 2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, recante modifica alla direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie di Stati membri diversi;
Visto il decreto legislativo 6 marzo 1993, n. 136, recante attuazione della direttiva n. 90/435/CEE relativa al regime fiscale applicabile alle societa' madri e figlie di Stati membri della Comunita' economica europea;
Visto l'articolo 35 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 90/435/CEE;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed in particolare l'articolo 27-bis, recante disposizioni per il rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti;
Visto l'articolo 37, comma 57, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 luglio 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2006;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche all'articolo 27-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
1. All'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1:
1) nell'alinea le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento»;
2) nella lettera b) dopo le parole: «Unione europea» sono aggiunte le seguenti: «, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell'Unione europea»;
3) nella lettera c) le parole: «senza possibilita' di fruire» sono sostituite dalle seguenti «senza fruire» e le parole: «indicate nell'allegato della predetta direttiva» sono sostituite dalle seguenti: «indicate nella predetta direttiva»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. La disposizione del comma 1 si applica altresi' alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 44, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, agli utili di cui all'articolo 44, comma 1, lettera f), del predetto testo unico, nonche' alle remunerazioni dei titoli e degli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del medesimo testo unico, sempreche' la remunerazione e gli utili siano erogati a societa' con i requisiti indicati nel comma 1 che detengono una partecipazione diretta non inferiore al 20 per cento del capitale della societa' che, rispettivamente, la corrisponde o li distribuisce.»;
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, deve essere prodotta una certificazione, rilasciata dalle competenti autorita' fiscali dello Stato estero, che attesti che la societa' non residente possieda i requisiti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, nonche' una dichiarazione della societa' che attesti la sussistenza del requisito indicato alla lettera d) del medesimo comma 1.»;
d) il secondo periodo del comma 3 e' sostituito dal seguente: «In questo caso, la documentazione di cui al comma 2 deve essere acquisita entro la data del pagamento degli utili e conservata, unitamente alla richiesta, fino a quando non siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data di pagamento dei dividendi e, comunque, fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti stessi.»;
e) il comma 4 e' abrogato;
f) nel comma 5, primo periodo, le parole: «non esser state costituite» sono sostituite dalle seguenti: «non detenere la partecipazione».



Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione dei principi
e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante: «Norme
generali sulla partecipazione dell'Italia al processo
normativo dell'Unione europea e sulle procedure di
esecuzione degli obblighi comunitari», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2005, n. 37.
- Il testo dell'art. 1 e dell'Allegato B della legge
25 gennaio 2006, n. 29, recante: «Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria
2005», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2006,
n. 32, supplemento ordinario, e' il seguente:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti
organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del
parere. Qualora il termine per l'espressione del parere
parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi
termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni
che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di
novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione della direttiva 2003/123/CE, della direttiva
2004/9/CE, della direttiva 2004/36/CE, della direttiva
2004/49/CE, della direttiva 2004/50/CE, della direttiva
2004/54/CE, della direttiva 2004/80/CE, della direttiva
2004/81/CE, della direttiva 2004/83/CE, della direttiva
2004/113/CE della direttiva 2005/14/CE, della direttiva
2005/19/CE, della direttiva 2005/28/CE, della direttiva
2005/36/CE e della direttiva 2005/60/CE sono corredati
dalla relazione tecnica di cui all'art. 11-ter, comma 2,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Su di essi e' richiesto anche il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi di informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura
indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 1 adottato per
l'attuazione della direttiva 2004/109/CE, di cui
all'allegato B, il Governo, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi di cui all'art. 3 e con la procedura
prevista dal presente articolo, puo' emanare disposizioni
integrative e correttive al fine di tenere conto delle
eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla
Commissione europea secondo la procedura di cui all'art.
27, paragrafo 2, della medesima direttiva.
7. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione e dall'art. 16, comma 3, della
legge 4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni
di cui all'art. 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del
2005.
8. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso
in cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti
ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine
previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con
competenza istituzionale prevalente per la materia a
giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche
comunitarie ogni quattro mesi informa altresi' la Camera
dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di
attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle
province autonome nelle materie di loro competenza.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B,
ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di
ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
nuovo parere.».
«Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni
biotecnologiche.
2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque.
2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che
modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime
fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie di
Stati membri diversi.
2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 febbraio 2004, concernente l'ispezione e la
verifica della buona pratica di laboratorio (BPL).
2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi
terzi che utilizzano aeroporti comunitari.
2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di
salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)
(diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16,
paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie
comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del
Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e
della direttiva 2001 /14/CE relativa alla ripartizione
della capacita' di infrastruttura ferroviaria,
all'imposizione dei diritti per l'utilizzo
dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di
sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie).
2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, che modifica la direttiva 96/48/CE del
Consiglio relativa all'interoperabilita' del sistema
ferroviario transeuropeo ad alta velocita' e la direttiva
2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo
convenzionale.
2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, che modifica la direttiva 91/440/CEE
relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.
2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza
per le gallerie della rete stradale transeuropea.
2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa
all'indennizzo delle vittime di reato.
2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004,
riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai
cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri
umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento
dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorita'
competenti.
2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004,
concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati
relativi alle persone trasportate.
2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante
norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi
o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona
altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche'
norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.
2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alla
compatibilita' elettromagnetica e che abroga la direttiva
89/336/CEE.
2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di
trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i
cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un
mercato regolamentato e che modifica la direttiva
2001/34/CE.
2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che
attua il principio della parita' di trattamento tra uomini
e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la
loro fornitura.
2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del-l'11 maggio 2005, che modifica la direttiva 72/166/CEE,
la direttiva 84/5/CEE, la direttiva 88/357/CEE e la
direttiva 90/232/CEE tutte del Consiglio e la direttiva
2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'assicurazione della responsabilita' civile risultante
dalla circolazione di autoveicoli.
2005/19/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, che
modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale
comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai
conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti
societa' di Stati membri diversi.
2005/28/CE della Commissione, dell'8 aprile 2005, che
stabilisce i principi e le linee guida dettagliate per la
buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di
sperimentazione a uso umano nonche' i requisiti per
l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali
medicinali.
2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali.
2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo».
- La direttiva 2003/123/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
del 13 gennaio 2004, n. L 7.
- La direttiva 90/435/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
20 agosto 1990, n. L 225.
- Il decreto legislativo 6 marzo 1993, n. 136, recante:
«Attuazione della direttiva n. 90/435/CEE relativa al
regime fiscale applicabile alle societa' madri e figlie di
Stati membri della Comunita' economica europea», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 1993, n. 107.
- Il testo dell'art. 35 della legge 19 febbraio 1992,
n. 142, recante: «Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee (legge comunitaria per il 1991)», e' il
seguente:
«Art. 35 (Regime fiscale applicabile alle societa'
madri e figlie di Stati membri: criteri di delega). - 1.
L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/435/CEE
dovra' avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:
a) applicazione delle disposizioni della direttiva
alle societa' per azioni, societa' in accomandita per
azioni, societa' a responsabilita' limitata, nonche' agli
enti pubblici e privati, che hanno per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attivita' commerciali, soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
b) previsione del riconoscimento della qualita' di
societa' madre alle societa' o enti residenti di uno Stato
membro della Comunita' che abbiano una partecipazione
diretta nel capitale di una societa' residente in un altro
Stato membro non inferiore al 25 per cento e che detengano
tale partecipazione per un periodo ininterrotto non
inferiore ad un anno;
c) coordinamento delle emanande disposizioni con
quelle contenute nel testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, adottando l'esenzione
dall'imposizione ordinaria degli utili distribuiti da una
societa' figlia di uno Stato membro della CEE alla societa'
madre italiana, fermo restando il potere
dell'Amministrazione finanziaria di disapplicare o revocare
i benefici fiscali in caso di frode o abuso, anche con
riguardo al regime della ritenuta alla fonte previsto dalla
lettera d). Ai fini della maggiorazione di conguaglio i
predetti utili si aggiungono all'importo distribuibile
senza applicazione della maggiorazione stessa;
d) modifiche alla disciplina del regime della
ritenuta alla fonte per adeguarla al trattamento
esonerativo previsto dalla direttiva tenendo conto delle
condizioni ivi stabilite;
e) disciplina del criterio e delle condizioni di
deducibilita' degli oneri relativi alla partecipazione e
delle minusvalenze risultanti dalla distribuzione degli
utili della societa' figlia;
f) emanazione di disposizioni, comportanti
disapplicazione o revoca dei benefici fiscali, intese ad
evitare frodi ed abusi.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, reca: «Approvazione del testo
unico delle imposte sui redditi.».
- Si riporta il testo dell'art. 27-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi) come modificato dal presente decreto:
«Art. 27-bis (Rimborso della ritenuta sui dividendi
distribuiti a soggetti non residenti). - 1. Le societa' che
detengono una partecipazione diretta non inferiore al 20
per cento del capitale della societa' che distribuisce gli
utili, hanno diritto, a richiesta, al rimborso della
ritenuta di cui al terzo comma dell'art. 27, se:
a) rivestono una delle forme previste nell'allegato
della direttiva 435/90/CEE del 23 luglio 1990 del
Consiglio;
b) risiedono, ai fini fiscali, in uno Stato membro
dell'Unione europea, senza essere considerate, ai sensi di
una Convenzione in materia di doppia imposizione sui
redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori
dell'Unione europea;
c) sono soggette, nello Stato di residenza, senza
fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano
territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle
imposte indicate nella predetta direttiva;
d) la partecipazione sia detenuta ininterrottamente
per almeno un anno.
1-bis. La disposizione del comma 1 si applica altresi'
alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui
all'art. 44, comma 1, lettera e), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, agli utili di cui
all'art. 44, comma 1, lettera f), del predetto testo unico,
nonche' alle remunerazioni dei titoli e degli strumenti
finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lettera a), del
medesimo testo unico, sempreche' la remunerazione e gli
utili siano erogati a societa' con i requisiti indicati nel
comma 1 che detengono una partecipazione diretta non
inferiore al 20 per cento del capitale della societa' che,
rispettivamente, la corrisponde o li distribuisce.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, deve essere
prodotta una certificazione, rilasciata dalle competenti
autorita' fiscali dello Stato estero, che attesti che la
societa' non residente possieda i requisiti indicati alle
lettere a), b) e c) del comma 1, nonche' una dichiarazione
della societa' che attesti la sussistenza del requisito
indicato alla lettera d) del medesimo comma 1.
3. Ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, a
richiesta della societa' beneficiaria dei dividendi, i
soggetti di cui all'art. 23 possono non applicare la
ritenuta di cui al terzo comma dell'art. 27. In questo
caso, la documentazione di cui al comma 2 deve essere
acquisita entro la data del pagamento degli utili e
conservata, unitamente alla richiesta, fino a quando non
siano decorsi i termini per gli accertamenti relativi al
periodo di imposta in corso alla data di pagamento dei
dividendi e, comunque, fino a quando non siano stati
definiti gli accertamenti stessi.
4. (Abrogato).
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano alle societa' di cui al comma 1 che risultano
controllate direttamente o indirettamente da uno o piu'
soggetti non residenti in Stati della Comunita' europea a
condizione che dimostrino di non detenere la partecipazione
allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime
in esame. A tal fine per l'assunzione delle prove si
applicano le procedure di cui ai commi 12 e 13 dell'art. 11
della legge 30 dicembre 1991, n. 413.».
- Il testo dell'art. 37, comma 57, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, recante: «Disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale.», e' il seguente:
«Art. 57. - Per la copertura delle minori entrate
derivanti dall'emanazione dei decreti legislativi di
recepimento della direttiva 2003/123/CE del Consiglio del
22 dicembre 2003, recante modifica alla direttiva
90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune
applicabile alle societa' madri e figlie di Stati membri
diversi, pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni
2006 e 2007, a 13 milioni di euro per l'anno 2008, ed a 23
milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede,
per l'anno 2006, mediante utilizzo delle risorse relative
all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 16 aprile
1987, n. 183, che, a tal fine, sono versate nell'anno
stesso all'entrata del bilancio dello Stato, per gli anni
2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione della
predetta autorizzazione di spesa di cui alla legge
16 aprile 1987, n. 183, e per gli anni successivi mediante
utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal
presente decreto.».
Nota all'art. 1:
- Per l'art. 27-bis del decreto n. 600 del 1973 si
vedano le note alle premesse.



 
Art. 2.
Efficacia
1. Le disposizioni contenute nell'articolo 1 si applicano agli utili distribuiti a decorrere dal 1° gennaio 2005.
2. La percentuale indicata nei commi 1 e 1-bis dell'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' ridotta al 15 per cento per gli utili distribuiti a decorrere dal 1° gennaio 2007 e al 10 per cento per quelli distribuiti a decorrere dal 1° gennaio 2009.



Nota all'art. 2:
- Per l'art. 27-bis del decreto n. 600 del 1973 si
vedano le note alle premesse.



 
Art. 3.
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, a 13 milioni di euro per l'anno 2008, ed a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede ai sensi dell'articolo 37, comma 57, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 febbraio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Mastella



Nota all'art. 3:
- Per l'art. 37, comma 57, del decreto-legge n. 223 del
2006 si vedano le note alle premesse.



 
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