Gazzetta n. 86 del 13 aprile 2007 (vai al sommario)
CONFERENZA UNIFICATA
ACCORDO 29 marzo 2007
Accordo tra Governo, Regioni e Autonomie locali in materia di semplificazione e miglioramento della qualita' della regolamentazione. Accordo ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (Rep. atti n. 23/CU).

LA CONFERENZA UNIFICATA
Nell'odierna seduta del 29 marzo 2007;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede che la Conferenza Unificata promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attivita' di interesse comune;
Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50 recante delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi;
Visti gli artt. 5, comma 2, e 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005;
Visti la raccomandazione ai Paesi membri adottata dall'OCSE il 9 marzo 1995 sul miglioramento della qualita' della normazione pubblica e il rapporto OCSE del maggio 1997 sulla riforma della regolazione;
Vista la dichiarazione n. 39 adottata dalla Conferenza intergovernativa per la revisione del trattato sull'Unione europea ed allegata al trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997, concernente la qualita' redazionale della legislazione comunitaria;
Visto il «Rapporto iniziale» del marzo 2001 del «Gruppo consultivo di alto livello» sulla qualita' della regolamentazione a livello europeo, costituiti dai Ministri europei della funzione pubblica nel novembre 2000;
Visto il rapporto OCSE sulla riforma della regolazione in Italia del 2001, in cui l'AIR e' considerata come una tra le riforme dalle piu' elevate potenzialita' per migliorare la qualita' della regolazione, e le relative raccomandazioni;
Viste le conclusioni del Consiglio europeo di Stoccolma del 23-24 marzo 2001, e in particolare il punto 23, in cui si considera l'AIR come uno strumento fondamentale per una regolazione piu' chiara, semplice ed efficace;
Vista la Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM (2007) 23 del 24 gennaio 2007;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2000 relativa all'analisi tecnico-normativa e analisi dell'impatto e della regolamentazione;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2001 sulla sperimentazione dell'analisi di impatto della regolamentazione sui cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni;
Vista la circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 1998 relativa agli adempimenti del Governo in materia di istruttoria legislativa;
Valutata l'opportunita' di ridefinire e rendere piu' efficace la sperimentazione dell'analisi di impatto della regolamentazione al fine di una sua graduale applicazione a tutta l'attivita' normativa del Governo e delle regioni, ampliando consistentemente il novero dei casi oggetto di sperimentazione ed estendendo l'attivita' di formazione dei dipendenti pubblici all'utilizzo dell'AIR;
Considerata l'opportunita' di assicurare forme e modalita' di consultazione idonee degli enti locali in ordine agli aspetti del presente accordo suscettibili di incidere sull'autonomia degli stessi nonche' al fine di garantire una complessiva verifica dell'impatto della regolamentazione fra i diversi livelli di governo;
Ritenuto che l'accordo non puo' in alcun modo incidere sull'autonomia dei Consigli regionali, garantita dagli statuti, ma che si pone come espressione dell'indirizzo politico in materia di qualita' della regolamentazione, concordato fra il Governo e le Giunte regionali;
Ritenuto necessario definire principi comuni ai fini del miglioramento della qualita' e della trasparenza del sistema normativo, al fine di rendere uniforme la tecnica legislativa adottata dai diversi centri di produzione normativa presenti nell'ordinamento italiano;
Visti gli esiti delle riunioni tecniche del 17 ottobre 2006, del 29 novembre 2006, tenutesi presso il Dipartimento per gli affari regionali, a seguito dei quali e' stata concordata l'apertura di due distinti tavoli di lavoro, uno dedicato alla qualita' della regolazione ed uno alla semplificazione;
Vista la nota del Dipartimento per gli affari regionali del 16 febbraio 2007, con la quale e' stata convocata per il giorno 5 marzo 2007, una riunione tecnica nella quale si e' dato l'avvio ad una prima formulazione di proposta di accordo concernente la semplificazione e il miglioramento della qualita' della regolamentazione;
Considerato che, il Dipartimento per gli affari regionali, ha convocato per il giorno 12 marzo 2007, una riunione tecnica, nel corso della quale sono state concordate modifiche alla proposta di accordo in esame;
Vista la nota del 13 marzo 2007 della Segreteria della Conferenza Stato-regioni, con la quale e' stata diramata la riformulazione della proposta di accordo, a seguito delle modifiche condivise nella suddetta riunione del 12 marzo 2007;
Atteso che l'argomento e' stato iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 15 marzo 2007, ma e' stato rinviato su richiesta delle regioni;
Rilevato che il Dipartimento per gli affari regionali, a seguito di ulteriori modifiche concordate con le regioni, ha trasmesso la riformulazione del provvedimento che e' stato diramato con nota del 21 marzo 2007;
Rilevato che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, le regioni e le province autonome, nell'esprimere avviso favorevole all'accordo, hanno proposto emendamenti al testo diramato con nota del 21 marzo 2007 (All.1);
Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano, dei comuni, delle province e delle comunita' montane, nell'odierna seduta di questa Conferenza;
Sancisce il seguente accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome, l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM nei termini sottoindicati
Art. 1.
La qualita' della normazione
1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano concordano che il processo normativo si conformi ai principi di qualita' della regolazione condivisi in ambito europeo, quali quelli di necessita', proporzionalita', sussidiarieta', trasparenza, responsabilita', accessibilita' e semplicita' delle norme e concordano - per il miglioramento della qualita' della regolazione - l'utilizzo di strumenti quali l'analisi tecnico-normativa (ATN), l'analisi di impatto della regolamentazione ex ante (AIR) e la consultazione, l'analisi di fattibilita', la verifica di impatto della regolamentazione ex post (VIR), l'impiego di clausole valutative, la semplificazione normativa, la misurazione e riduzione degli oneri amministrativi, il drafting normativo. Le suddette attivita' devono svolgersi secondo metodologie e principi condivisi nel rispetto del principio di leale collaborazione.
2. Le regioni valutano, nella loro attivita legislativa, con l'ausilio istruttorio anche dei gruppi di lavoro gia' esistenti tra regioni, la configurabilita' di modelli procedimentali omogenei sul territorio nazionale per determinate attivita' private e valorizzano le attivita' dirette all'armonizzazione delle normative regionali.
 
Art. 2.
Analisi tecnico-normativa ATN
1. L'analisi tecnico-normativa (ATN) verifica l'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente, da' conto della sua conformita' alla Costituzione e alla disciplina comunitaria nonche' dei profili attinenti al rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali e ai precedenti interventi di delegificazione.
2. L'ATN, inoltre, da' conto della correttezza delle definizioni e dei riferimenti normativi contenuti nel testo della normativa proposta, nonche' delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, riportando eventuali soluzioni alternative prese in considerazione ed escluse.
3. L'analisi e' condotta anche alla luce della giurisprudenza esistente, della pendenza di giudizi di costituzionalita' sul medesimo o analogo oggetto e di eventuali progetti di modifica della stessa materia gia' in corso di esame.
4. La relazione contenente l'ATN deve analizzare, tra l'altro:
a) la necessita' dell'intervento normativo;
b) l'incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti ed il rispetto dell'autonomia statutaria e regolamentare degli enti locali;
c) la compatibilita' dell'intervento con l'ordinamento comunitario;
d) la compatibilita' con le competenze di altri soggetti dotati di potesta' legislativa;
e) la verifica dell'assenza di rilegificazione e del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa;
f) gli eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo al fine di tradurli in norme abrogative espresse.
 
Art. 3.
Analisi di impatto della regolamentazione AIR
1. L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) consiste nella valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attivita' dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative.
2. L'AIR consente di verificare la necessita' e l'opportunita' di un intervento normativo e orienta il decisore politico verso scelte efficaci e rispondenti alle esigenze dei cittadini, garantendo trasparenza e partecipazione al processo decisionale.
3. Con successive leggi regionali o con altri atti anche non normativi, nel rispetto dei principi e criteri generali condivisi, enunciati nel presente e in successivi accordi, sono definiti:
a) le procedure dell'AIR, compresa la fase della consultazione;
b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalita' di esclusione dellAIR;
c) i criteri generali e le procedure, nonche' l'individuazione dei casi di effettuazione della VIR.
4. Gli elementi da considerare nell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) sono:
a) descrizione degli obiettivi del provvedimento e delle opzioni alternative;
b) individuazione dei soggetti destinatari;
c) valutazione dei benefici e dei costi;
d) disponibilita' di bilancio per l'attuazione dell'intervento;
e) valutazione della c.d. «opzione zero», cioe' dell'alternativa di lasciare immutata la situazione esistente.
5. La realizzazione dell'AIR, in ogni caso, segue un principio di proporzionalita' secondo cui il grado di approfondimento dell'analisi e, in particolare, la scelta della metodologia di valutazione economica da utilizzare, sono adattati al caso specifico oggetto di valutazione, sulla base di un giudizio di significativita' dell'intervento proposto e di rilevanza degli effetti attesi.
 
Art. 4.
Consultazione
1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assicurano, ciascuno secondo i rispettivi ordinamenti, adeguate forme di consultazione delle parti sociali e delle associazioni di categoria e dei consumatori per i provvedimenti normativi di maggior impatto sull'attivita' dei cittadini e delle imprese.
2. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano concordano, anche attraverso il Tavolo permanente per la semplificazione, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2006, istituito con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2007, forme e modalita' omogenee di consultazione, al fine di assicurare la condivisione delle migliori pratiche operative.
 
Art. 5.
Analisi di fattibilita'
1. Per analisi di fattibilita' degli atti normativi si intende quella attivita' rivolta ad accertare, nel momento della progettazione normativa, la presenza minima e lo stato di efficienza delle condizioni operative degli uffici pubblici che dovranno applicare la norma, al fine di fornire agli organi competenti elementi conoscitivi sul testo normativo in esame, laddove quest'ultimo non sia assoggettato ad AIR.
 
Art. 6.
Verifica dell'impatto della regolamentazione VIR
1. La verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) consiste nella valutazione ex post, anche periodica, del raggiungimento delle finalita' e nella stima dei costi e degli effetti prodotti dagli atti normativi approvati sia sulle attivita dei cittadini e delle imprese che sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni.
2. La Conferenza Unificata individua:
a) i criteri generali e il percorso dell'analisi;
b) i criteri di selezione dei casi, articolandoli in criteri di inclusione e di esclusione;
c) i tempi di applicazione della valutazione;
d) i metodi di condivisione dei risultati delle VIR effettuate.
 
Art. 7.
Clausole valutative a supporto dell'analisi ex post delle leggi
1. La clausola valutativa (evaluation clause) e' uno strumento di valutazione ex post delle leggi consistente in uno specifico articolo dell'atto normativo, che conferisce un mandato esplicito al Governo ed alle Giunte regionali ad elaborare ed a comunicare all'organo legislativo le informazioni necessarie sia a conoscere i tempi, le modalita' attuative e le eventuali difficolta' emerse in fase di implementazione, sia a valutare le conseguenze dell'atto sui destinatari diretti e la collettivita'.
2. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a definire, per quanto possibile, delle formule standard di clausole valutative idonee a garantire il costante monitoraggio dello stato di attuazione degli atti normativi, indicando, altresi', gli obiettivi conoscitivi che gli organi competenti devono perseguire.
 
Art. 8.
Taglia-leggi
1. Lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano a ridurre progressivamente e costantemente il numero delle leggi vigenti, al fine di raggiungere equilibri ottimali fra regolazione e autoregolazione.
2. Per la realizzazione dell'obiettivo di cui al comma 1, le Regioni adottano testi unici e codici ovvero ricorrono alla delegificazione.
3. Lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano, coordinando le loro azioni con le iniziative gia' in corso per l'istituzione di banche dati gestite d'intesa fra Parlamento e Consigli regionali, ad istituire una banca dati della normativa primaria e secondaria da costituirsi presso la Conferenza Stato-regioni, individuando all'uopo gli strumenti legislativi e amministrativi necessari.
4. Lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, con delibera della Conferenza Unificata, le modalita' di monitoraggio dell'attuazione del processo di progressiva riduzione del numero delle leggi, previsto dal comma 1.
5. Lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano ad implementare le iniziative volte alla informatizzazione della legislazione vigente, tenendo conto del ruolo del Dipartimento per affari regionali e le autonomie locali ed in coordinamento con quanto previsto dall'art. 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
 
Art. 9.
Misurazione e riduzione degli oneri amministrativi
1. La Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano fissano l'obiettivo di ridurre del 25%, entro il 2012, gli oneri amministrativi e, in particolare, gli obblighi d'informazione imposti alle imprese, in conformita' alle conclusioni del Consiglio europeo dell'8-9 marzo 2007 in materia di Better Regulation e, pertanto, si impegnano a definire le modalita' con le quali intendono individuare, misurare e ridurre i suddetti oneri.
2. Nel perseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1, lo Stato e le regioni individuano e quantificano gli oneri amministrativi derivanti dalla normativa statale e regionale, elaborando specifiche proposte di riduzione. La riduzione degli oneri amministrativi riguarda principalmente gli obblighi di informazione obsoleti, ridondanti o ripetitivi che devono essere chiaramente distinti dalle caratteristiche strutturali della legislazione, funzionali o necessarie alla realizzazione degli obiettivi della normativa.
3. Per la misurazione e riduzione degli oneri amministrativi derivanti dalla legislazione comunitaria e dalla normativa nazionale di recepimento, lo Stato e le regioni si impegnano a collaborare con la Commissione per l'attuazione della Comunicazione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato delle regioni COM (2007) 23 del 24 gennaio 2007.
4. Le azioni di misurazione e riduzione di cui al comma 3 investono le tredici aree di intervento, selezionate dalla Commissione europea: diritto societario; legislazione farmaceutica; relazioni del lavoro; normativa fiscale; statistiche; agricoltura e sussidi all'agricoltura; sicurezza alimentare; trasporti; pesca; servizi fmanziari; ambiente; politiche di coesione; appalti pubblici.
5. Le iniziative di cui ai commi 2 e 3 non devono compromettere l'obiettivo perseguito dalla legislazione. Nei casi in cui motivi legati alla tutela della salute pubblica, alla tutela della protezione dei lavoratori o dell'ambiente lo richiedano, gli obblighi di informazione sono mantenuti.
 
Art. 10.
Criteri e modalita' procedurali
1. I metodi di analisi e i modelli di AIR, nonche' i metodi relativi alla VIR, sono adottati con atti della Conferenza Unificata e sono sottoposti a revisione, con cadenza semestrale.
2. L'amministrazione competente a presentare l'iniziativa normativa provvede all'AIR nonche' alla periodica comunicazione della stessa alla Conferenza di cui al comma 1.
3. Le amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e senza oneri aggiuntivi, individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle attivita' connesse all'effettuazione dell'AIR e della VIR di rispettiva competenza.
 
Art. 11.
Costituzione di strutture di supporto
1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a costituire adeguate strutture di supporto o altri centri di responsabilita' per la redazione di atti normativi e per l'espletamento di attivita' di analisi di impatto della regolamentazione ex ante (AIR), di analisi di fattibilita', di verifica dell'impatto della regolamentazione ex post (VIR) sui medesimi provvedimenti.
2. Tali strutture di supporto svolgono anche attivita' di coordinamento dell'esercizio delle rispettive competenze normative e perseguono attivita' di interesse comune in tema di semplificazione, riassetto normativo e qualita' della regolazione.
 
Art. 12.
Formazione
1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, al fine di disporre di adeguate professionalita' giuridico-economiche in grado di utilizzare gli strumenti di cui all'art. 1 del presente accordo, si impegnano ad assicurare, attraverso iniziative comuni, una formazione permanente sulla qualita' della regolazione del personale e, in particolare, di coloro che operano nelle strutture tecnico-legislative.
2. La formazione puo' essere articolata:
a) in un ciclo di formazione di base incentrato su argomenti quali il sistema delle fonti giuridiche nell'attuale contesto istituzionale, l'articolazione e il contenuto delle politiche pubbliche, l'analisi dei sistemi di valutazione e l'analisi costi-benefici, la disciplina degli strumenti per il miglioramento della qualita' della regolamentazione di cui all'art. 1 del presente accordo nonche' le piu' rilevanti esperienze di AIR italiane ed internazionali;
b) un ciclo di formazione specialistica incentrato sulle tecniche di analisi di impatto della regolamentazione, con particolare riguardo alle metodologie di valutazione economica, alle tecniche di consultazione e di definizione di strumenti di rilevazione (questionari cartacei e on line), allo scopo fornire gli strumenti specifici per la realizzazione dell'AIR.
 
Art. 13.
Comunicazione legislativa e conoscibilita' degli atti normativi
1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a prevedere forme di comunicazione legislativa nonche' ogni altro mezzo idoneo a garantire una migliore conoscibilita' dei testi normativi.
 
Art. 14.
Drafting normativo
1. Lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano ad unificare i manuali statali e regionali in materia di drafting di testi normativi, prevedendo, altresi', idonei sistemi di monitoraggio degli stessi mediante la creazione di un indice di qualita' nonche' l'utilizzo di formule standard riferite a fattispecie normative tipiche. Particolare attenzione dovra' essere posta all'analisi del linguaggio normativo ed alla creazione di idonei glossari condivisi.
2. Gli elementi di drafting e di linguaggio normativo che devono essere considerati sono:
a) l'individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessita' e della coerenza con quelle gia' in uso;
b) la verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi;
c) il ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti;
d) l'individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
 
Art. 15.
Leggi in materia di qualita' della regolamentazione
1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si impegnano ad adottare i piani di azione e le leggi in materia di qualita' della regolamentazione nel rispetto dei principi dettati dal presente accordo.
 
Art. 16. Monitoraggio dello stato di attuazione dell'accordo sulla qualita'
della regolamentazione
1. Il monitoraggio dello stato di attuazione del presente accordo e' demandato ad un tavolo tecnico paritetico Stato-regioni appositamente costituito mediante delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato-regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
2. Al tavolo di cui al comma 1 partecipano gli enti locali, ai fini di una complessiva verifica dell'impatto della regolamentazione fra i diversi livelli di governo.
 
Art. 17.
Clausola di invarianza della spesa e oneri finanziari
1. Agli oneri derivanti dal presente accordo, sostenuti da tutte le amministrazioni coinvolte, si fa fronte assicurando l'invarianza della spesa pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili a legislazione vigente.
Roma, 29 marzo 2007
Il presidente: Lanzillotta

Il segretario: Busia
 
Allegato 1
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Accordo fra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunita' montane in materia di semplificazione e miglioramento della qualita' della regolamentazione, in vista della Conferenza dei Presidenti del 29 marzo 2007.

Punto 3) elenco A Conferenza Unificata
La Conferenza delle regioni e delle province autonome nell'esprimere avviso favorevole all'accordo propone i seguenti emendamenti al testo dell'Accordo trasmesso dal Ministero per gli affari regionali e delle autonomie pervenuti lo scorso 21 marzo:
Art. 1.
All'art. 1, comma 2, la parola «valorizzare» e' sostituita dalla seguente: «valorizzano».
Art. 4.
Sostituire l'art. 4 con il seguente:
«Art. 4. - (Consultazione). - 1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assicurano, ciascuno secondo i rispettivi ordinamenti, adeguate forme di consultazione delle parti sociali e delle associazioni di categoria e dei consumatori per i provvedimenti normativi di maggior impatto sull'attivita' dei cittadini e delle imprese.
2. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano concordano, anche attraverso il Tavolo permanente per la semplificazione di cui all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2006, istituito con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2007, forme e modalita' omogenee di consultazione, al fine di assicurare la condivisione delle migliori pratiche operative.»
Art. 8.
All'art. 8 comma 3, sostituire le parole «Dipartimento per gli affari regionali e le Autonomie» con «la Conferenza Stato-regioni».
Art. 14.
Si chiede la soppressione delle lettere e) e f) del comma 2 dell'art. 14, in quanto non attinenti alla tematica del drafting normativo, bensi' a quella dell'analisi tecnico-normativa, come peraltro correttamente scritto nell'art. 2.
Art. 15.
La rubrica dell'art. 15 al contenuto dell'articolo, e' sostituita dalla seguente:
«Art. 15 (Leggi in materia di qualita' della regolamentazione».
 
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