Gazzetta n. 86 del 13 aprile 2007 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE DOGANE
DETERMINAZIONE 2 aprile 2007
Nuove modalita' di pagamento elettronico dei diritti doganali dovuti per l'importazione di merci a seguito di viaggiatori (operazioni non commerciali). Sperimentazione presso la dogana di Roma II.

IL DIRETTORE
Visto il decreto interministeriale del 5 marzo 1971, che stabilisce le modalita' di pagamento e di deposito dei diritti doganali presso gli uffici doganali e il loro successivo versamento alle competenti sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato;
Visto l'art. 77 del testo unico delle disposizioni in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che disciplina le modalita' di pagamento e deposito dei diritti doganali;
Visto l'art. 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica che, al comma 39, prevede che il pagamento dei tributi e delle altre entrate possa essere effettuato anche con sistemi diversi dal contante;
Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146 relativa alle disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'amministrazione finanziaria, nonche' disposizioni varie di carattere finanziario;
Visto il decreto interministeriale del 27 dicembre 1999, che introduce nuove modalita' di pagamento e di deposito dei diritti doganali e delle somme la cui riscossione e' demandata agli uffici doganali presso gli uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;
Visto l'art. 63 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 con il quale sono state attribuite all'Agenzia delle dogane tutte le funzioni svolte dal dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;
Visto l'art. 8, comma 4, lettera m), e l'art. 70 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che dettano disposizioni relative alla istituzione di regolamenti interni di contabilita' dell'Agenzia;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto l'art. 17 del regolamento di contabilita' dell'agenzia delle dogane deliberato dal Comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, coordinato con le modifiche approvate nella seduta del Comitato direttivo del 30 gennaio 2001 e nella seduta del Comitato di gestione del 31 marzo 2006;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'Amministrazione Digitale», il quale, all'art. 5 consente, dal 30 giugno 2007, l'effettuazione dei pagamenti spettanti alle pubbliche amministrazioni, a qualsiasi titolo dovuti, attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
Vista la direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 18 novembre 2005, recante le linee guida per l'attuazione del «Codice dell'Amministrazione Digitale», che, al punto 4), auspica, tra l'altro, che le pubbliche amministrazioni prevedano l'utilizzazione di una pluralita' di canali di pagamento elettronico per consentire agli utenti di scegliere tra diverse opzioni (internet, sportelli bancomat, ecc.) allo scopo di incentivare i pagamenti in modalita' telematica, anche in considerazione dei risparmi gestionali che ne possono derivare;
Considerato che e' necessario adeguare il servizio all'utenza mediante l'attivazione, attraverso apposite convenzioni con istituti di credito, di nuove modalita' di pagamento dei diritti doganali, in alternativa alle modalita' previste dall'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, per le operazioni non aventi carattere commerciale effettuate dai viaggiatori presso gli uffici doganali di confine, con evidenti vantaggi in termini di soddisfacimento delle esigenze degli operatori;
Considerato che gli oneri addebitati dagli istituti di credito convenzionati all'Agenzia delle dogane, per le commissioni gravanti su ciascuna operazione di pagamento eseguita a mezzo bancomat o carta di credito, devono essere posti a carico del viaggiatore che usufruisce di tale strumento;
Vista la nota prot. 35070 del 14 marzo 2007 con la quale il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha fornito il parere favorevole all'introduzione delle modalita' di pagamento con bancomat e/o carta di credito dei diritti doganali per le operazioni non aventi carattere commerciale;
Ritenute sussistenti le condizioni per consentire agli utenti di cui trattasi il pagamento dei diritti doganali con ulteriori sistemi diversi dal contante;
Su conforme parere del Comitato strategico di indirizzo permanente espresso nella seduta del 25 gennaio 2007.
ADOTTA
la seguente determinazione
Art. 1.
1. Il pagamento delle somme dovute per i diritti doganali gravanti sulle importazioni non aventi carattere commerciale relative a merci introdotte a seguito di viaggiatori, oltre ai sistemi di pagamento gia' previsti, puo' essere effettuato anche con l'utilizzo di:
a) carte bancomat e pagobancomat;
b) carte di credito.
 
Art. 2.
1. Le modalita' e le condizioni di svolgimento dei servizi per la riscossione delle somme con modalita' elettroniche, nonche' le carte di credito abilitate, sono stabilite con convenzioni da stipularsi fra gli uffici delle dogane interessati e gli istituti di credito.
2. Le convenzioni di cui al primo comma sono stipulate secondo le procedure previste dal regolamento di contabilita' dell'agenzia delle dogane.
 
Art. 3.
1. Le modalita' di pagamento di cui all'art. 1 sono attivate in via sperimentale presso la Dogana di Roma - II sezione viaggiatori - della Circoscrizione Doganale di Roma II - dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente determinazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. L'esito positivo della sperimentazione di cui al primo comma e' attestato con determinazione del Direttore dell'area centrale tributi e rapporto con gli utenti. Gli altri uffici doganali presso i quali saranno attivate le nuove modalita' di pagamento di cui all'art. 1, sono stabiliti con successive determinazioni dei Direttori regionali dell'Agenzia delle dogane territorialmente competenti.
 
Art. 4.
1. Per il pagamento delle somme dovute tramite carte di pagamento sono utilizzati gli appositi terminali POS (Point of Sale) in dotazione dell'Agenzia delle dogane.
2. L'onere della commissione addebitata dagli istituti di credito in relazione all'utilizzo di tali forme di pagamento e' a carico del viaggiatore che se ne avvale ed il relativo importo e' liquidato contestualmente ai diritti doganali, nella misura prevista dalle convenzioni di cui all'art. 2.
3. Gli importi corrispondenti alle somme incassate mediante bancomat e carta di credito sono accreditati sul conto corrente intestato al contabile doganale al lordo della relativa commissione e resi disponibili dall'istituto di credito il primo giorno lavorativo successivo all'operazione.
 
Art. 5.
1. Il contabile doganale versa giornalmente alle competenti Tesorerie provinciali dello Stato i diritti doganali incassati tramite POS secondo le modalita' previste dal regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante il «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato», e nei termini indicati dal decreto ministeriale 19 maggio 1943, concernente le istruzioni di contabilita' per l'Amministrazione delle dogane e delle imposte di fabbricazione.
2. L'ammontare complessivo degli oneri per le commissioni dei cui all'art. 4, comma 2, e' prelevato dall'istituto di credito, direttamente sul conto corrente bancario intestato al contabile doganale, a scadenza mensile.
La presente determinazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 aprile 2007
Il direttore: Guaiana
 
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