Gazzetta n. 86 del 13 aprile 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 22 dicembre 2006
Individuazione delle tematiche di studio e intervento da ammettere alla contribuzione prevista dall'articolo 197, lettera c) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e dei relativi stanziamenti di bilancio per l'esercizio finanziario 2007.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto l'art. 197, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, cosi' come sostituito dall'art. 9, lettera c), della legge 5 maggio 1976, n. 248, che prevede la facolta' del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di erogare somme a carico del Fondo Speciale Infortuni per contribuire allo sviluppo ed al perfezionamento degli studi delle discipline infortunistiche e di medicina sociale in genere;
Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 1995, concernente la definizione dei criteri, modalita' e procedure per la concessione dei contributi di cui alla legge n. 248/1976 sopracitata;
Vista la circolare n. 7 del 13 gennaio 1995 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 1995, esplicativa del decreto 28 ottobre 1994 sopracitato;
Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 15 aprile 1997, con il quale la sanzione per la presentazione dei risultati degli studi e ricerche ammesse alla contribuzione e' stata elevata al 2% del contributo concesso, per ogni decade di ritardo;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 maggio 2003, n. 113, recante la definizione dei criteri, delle modalita' e delle procedure per la concessione dei contributi di cui all'art. 197 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 luglio 2006, n. 65510, con il quale e' stata disposta, sul capitolo 5023 (U.P.B. 2.1.1.0 - C.D.R. Tutela delle condizioni di lavoro), l'assegnazione, in termini di competenza e di cassa, della somma di Euro 3.489.055,00 per l'esercizio finanziario 2006;
Rilevato che occorre provvedere, per l'esercizio finanziario 2007, alla individuazione delle tematiche di studio o intervento, da ammettere alla contribuzione di cui all'art. 197, lettera c) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 sopracitato;
Considerato che, nell'ambito delle discipline infortunistiche e di medicina sociale, si rileva l'esigenza di sviluppare un programma che tenda ad approfondire le conoscenze scientifiche in materia infortunistica e di sicurezza sul lavoro riferite sia ad attivita' di recente diffusione sia ad attivita' lavorative per le quali dette conoscenze permangono insufficienti;
Decreta:
Art. 1.
1. Per l'esercizio finanziario 2007, i contributi di cui all'art. 197, lettera c), del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, sono concessi per la realizzazione di studi e interventi nelle seguenti tematiche:
a) predisposizione di buone pratiche per la protezione della salute e sicurezza sul lavoro in agricoltura;
b) individuazione di modelli economici di valutazione dell'impatto della organizzazione e gestione della salute e sicurezza in azienda;
c) predisposizione di buone pratiche per la protezione della salute e sicurezza sul lavoro nei contratti di lavoro a progetto;
d) la tutela dei lavoratori dai rischi psico-sociali o ergonomici;
e) predisposizione di buone pratiche per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori impiegati nei siti di risanamento ambientale o nello smaltimento dell'amianto;
f) predisposizione e divulgazione di campagne informative in materia di salute e sicurezza sul lavoro nei confronti dei lavoratori giovani;
g) predisposizione e divulgazione di campagne informative in materia di salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori neo-comunitari o extracomunitari;
h) predisposizione e divulgazione di campagne informative in materia di salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori dei cantieri edili.
2. I contributi saranno concessi previa stipula di apposita convenzione, in misura pari all'80% del costo dello studio o intervento proposto, secondo le modalita' di cui al successivo art. 7 del presente decreto.
 
Art. 2.
1. Per le finalita' di cui alle lettere a, b, c, d, ed e dell'art. 1 del presente decreto e' destinata la somma di Euro 1.744.500,00.
2. Per le finalita' di cui alle lettere f, g ed h dell art. 1 del presente decreto e' destinata la somma di Euro 1.744.500,00.
 
Art. 3.
1. Sono ammessi a presentare programmi progettuali soggetti pubblici o privati con comprovate pregresse esperienze nel settore oggetto dello studio o intervento proposto.
2. Possono, inoltre, presentare proposte progettuali le associazioni e/o i raggruppamenti temporanei tra i soggetti sopra indicati, costituendi o costituiti ai sensi della vigente normativa in materia.
3. Non potranno beneficiare dei contributi le imprese che si trovino in stato di liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o procedura fallimentare.
4. E' vietato il subappalto totale e/o parziale dello studio o intervento cofinanziato. La delega a soggetti terzi di parte dell'attivita' e' ammessa unicamente nei limiti di un apporto integrativo e non sostitutivo e secondo le modalita' previste dalla vigente normativa di riferimento.
 
Art. 4.
1. La domanda di ammissione alla contribuzione dovra' essere spedita - a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento - al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro - Divisione III - via Fornovo n. 8 - 00192 Roma, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il timbro e la data dell'ufficio postale accettante fara' fede al fine dell'accertamento della spedizione della domanda stessa nel termine sopraindicato.
3. La domanda di ammissione dovra' essere redatta utilizzando il modello allegato al presente decreto (allegato A) e disponibile sul sito Internet del Ministero del lavoro e della previdenza sociale all'indirizzo «www.lavoro.gov.it», nel quale dovranno essere indicati i seguenti elementi:
a) denominazione, ragione sociale, codice fiscale e/o partita IVA della societa', ente o persona richiedente;
b) indirizzo, codice di avviamento postale, numero di telefono e di telefax della sede legale e operativa della societa', ente o persona richiedente;
c) titolo dello studio o intervento proposto e durata prevista, la quale non potra' essere superiore a ventiquattro mesi;
d) nome, cognome e titolo del responsabile scientifico incaricato;
e) nome, cognome, recapito telefonico ed indirizzo e-mail di un referente amministrativo;
f) indicazione della tematica oggetto dello studio o intervento proposto;
g) costo totale preventivato e contributo richiesto.
4. La domanda dovra' essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o societa' richiedente.
5. La domanda dovra' essere corredata della seguente documentazione:
a) una copia cartacea del progetto di studio o di intervento che ne illustri l'oggetto, la metodologia, le fasi di lavoro e gli obiettivi prefissati;
b) un dettagliato preventivo di spesa;
c) quattro CD-ROM contenenti ciascuno:
1) il progetto di studio o intervento;
2) il preventivo di spesa;
3) il curriculum del responsabile scientifico con l'indicazione delle precedenti esperienze nel settore oggetto dello studio o intervento proposto;
4) i curricula di eventuali collaboratori o consulenti;
5) l'indicazione dei nominativi del gruppo di lavoro incaricato;
6) l'indicazione dei nominativi del personale dipendente della societa' o ente richiedente, con l'indicazione delle mansioni attribuite nell'ambito dell'attivita' di studio o intervento;
7) l'indicazione delle precedenti esperienze della societa' o ente proponente nel settore oggetto dello studio o dell'intervento.
6. Il preventivo di spesa dovra' essere redatto in due sezioni sulla base dei sottoindicati criteri:
Sezione 1: dovranno essere indicati i costi a carico del contributo richiesto (in misura pari all'80% del costo dello studio o dell'intervento proposto) con le seguenti limitazioni:
a) e' possibile imputare la quota parte dei costi per l'acquisizione - mediante noleggio, leasing o imputazione delle quote di ammortamento riferite al periodo di svolgimento dello studio o intervento proposto - delle attrezzature scientifiche e dei beni in misura non superiore al 30%; il periodo di ammortamento delle attrezzature scientifiche e dei beni strumentali non potra' essere uguale o inferiore al periodo di svolgimento dello studio o intervento proposto;
b) e' possibile imputare i costi di «gestione e funzionamento» della struttura del soggetto proponente per una quota non superiore al 5%;
Sezione 2: dovranno essere indicati i costi che rimarranno a carico del soggetto richiedente nella misura pari al 20% dell'importo complessivo dello studio o intervento proposto.
7. Le spese preventivate dovranno essere indicate al lordo dell'aliquota IVA, qualora non recuperabile dal soggetto proponente.
8. Sono esclusi dal preventivo di spesa le seguenti voci:
a) spese relative alla «manutenzione straordinaria» della struttura del soggetto proponente;
b) spese di rappresentanza;
c) i maggiori costi derivanti da ritardi nella conclusione dell'attivita' di studio o intervento.
 
Art. 5.
1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvedera' all'esame preliminare dei progetti di studio o intervento proposti al fine di verificare la rispondenza degli stessi ai criteri e modalita' di presentazione di cui al precedente art. 4.
2. La valutazione dei progetti di studio o intervento sara' effettuata da un apposito Comitato istituito dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale valutera' preventivamente, ai fini dell'ammissibilita' dei progetti di studio o interventi presentati, la congruita' della spesa preventivata in relazione all'attivita' proposta e agli obiettivi prefissati, nonche' la congruita' dei tempi di realizzazione.
3. Il Comitato valutera' i progetti di studio o intervento presentati sulla base dei seguenti criteri:
a) originalita' tecnico-scientifica del progetto proposto; per tale requisito sara' assegnato un punteggio non superiore a punti 10;
b) validita' degli obiettivi; per tale requisito sara' assegnato un punteggio non superiore a punti 10;
c) validita' della metodologia di studio o intervento; per tale requisito sara' assegnato un punteggio non superiore a punti 10;
d) curricula del responsabile scientifico e del gruppo di lavoro sulla tematica oggetto dello studio o intervento proposto; per tale requisito sara' assegnato un punteggio non superiore a punti 10;
e) previsione di azioni di divulgazione dei risultati dello studio o validita' ed ampiezza delle campagne informative dell'intervento proposto; per tale requisito sara' assegnato un punteggio non superiore a punti 10.
 
Art. 6.
1. La votazione complessiva sara' determinata - accertata la ricorrenza dei criteri preventivi di cui al precedente art. 5, comma 1 - dal punteggio complessivo conseguito da ciascun progetto o intervento nelle fasi di valutazione.
2. In base alla votazione complessiva riportata da ciascun progetto o intervento il Ministero del lavoro e della previdenza sociale formera' due distinte graduatorie di merito - rispettivamente per gli studi di cui ai punti a, b, c, d ed e dell'art. 2, comma 1 e per gli interventi di cui ai punti f, g ed h dell'art. 2, comma 2 del presente decreto - con l'indicazione della valutazione complessiva.
3. Le graduatorie di cui al precedente comma saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito Internet del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, all'indirizzo «www.lavoro.gov.it».
4. Sulla base delle sopra citate graduatorie saranno ammessi alla contribuzione per l'esercizio finanziario 2007 gli studi o interventi proposti fino alla concorrenza delle somme di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2 del presente decreto.
 
Art. 7.
1. I contributi saranno erogati in due quote nella misura rispettivamente del 40% e 60% dell'importo complessivo.
2. La prima quota - pari al 40% - sara' erogata a seguito della stipula dell'apposita convenzione previa presentazione della seguente documentazione:
a) certificazione antimafia;
b) certificato di iscrizione alla CCIAA o atto di dichiarazione avente contenuto equivalente nel caso di soggetto non tenuto a tale dichiarazione o residente in altri Stati dell'Unione europea, contenente dichiarazione di godimento dei diritti (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) e le cariche sociali e con apposita dicitura antimafia ai sensi della legge n. 575/1965 e successive modifiche e integrazioni; ovvero, per i soggetti non tenuti all'iscrizione alla CCIAA, atto costitutivo e statuto, ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
c) per gli enti di diritto privato senza scopo di lucro il certificato penale, non anteriore a sei mesi, del legale rappresentante. La documentazione potra' essere prodotta nelle forme previste dall'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
d) per le associazioni e/o i raggruppamenti temporanei l'atto costitutivo dello stesso redatto ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 157/1995;
e) fideiussione bancaria o polizza assicurativa (ovvero rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993) a copertura di un importo pari all'ammontare della prima quota medesima. La fideiussione, a pena di esclusione, dovra':
prevedere espressamente la rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile;
prevedere espressamente l'obbligo incondizionato del fideiussore ad effettuare, entro quindici giorni, su semplice richiesta scritta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il versamento dell'intera somma garantita sul capitolo dello stato di previsione del bilancio dello Stato a tal fine destinato, rinunciando a sollevare qualsiasi eccezione, ivi compreso l'eventuale pagamento del premio da parte del soggetto garantito. Tale deposito restera' vincolato per tutta la durata dello studio o intervento e comunque fino a quando non sia stata definita ogni eventuale eccezione o controversia.
La fideiussione, come sopra rilasciata, restera' valida ed efficace per l'importo garantito, fino a ventiquattro mesi dalla fine delle attivita' e della relativa rendicontazione, salvo eventuale svincolo anticipato da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Nel caso di raggruppamento temporaneo, la fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra, quand'anche resa dall'impresa mandataria o capofila del raggruppamento, dovra' recare l'espressa indicazione che la garanzia si intende prestata solidalmente e per l'intero anche in favore di ciascuna delle mandanti.
3. La seconda quota - pari al 60% - sara' erogata a seguito della presentazione dei risultati conclusivi dello studio o intervento e del rendiconto generale delle spese sostenute, sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico sulla rispondenza dei risultati agli obiettivi prefissati nel programma, sulla congruita' delle spese sostenute in relazione all'attivita' svolta e ai risultati conseguiti, e previa acquisizione e verifica di regolarita' - da parte degli uffici centrali o periferici di questo Ministero - della documentazione giustificativa di spesa o degli eventuali impegni di spesa relativa alla totalita' del contributo concesso nonche' alla parte del costo rimasto a carico del beneficiario.
4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si riserva la facolta' di apportare riduzioni sul contributo concesso in proporzione al mancato perseguimento di parte degli obiettivi indicati nel progetto di studio o intervento approvato.
5. Le erogazioni di cui al comma precedente saranno assoggettate alla ritenuta di acconto del 10% a titolo Irpef se corrisposte a persone fisiche e del 4% a titolo Irpeg se corrisposte a persone giuridiche, sulla base delle disposizioni di cui alla legge 3 novembre 1982, n. 835, e dell'art. 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
 
Art. 8.
1. I risultati conclusivi degli studi o interventi ammessi e la relativa relazione di sintesi dovranno essere presentati entro il termine previsto nell'apposita convenzione, pena la riduzione del contributo concesso nella misura del 2% del contributo medesimo per ogni decade di ritardo.
2. I risultati dovranno essere consegnati in cinque copie, di cui quattro su CD-ROM realizzato sulla base dello standard HTML.
3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si riserva di diffondere i risultati degli studi e interventi ammessi alla contribuzione.
 
Art. 9.
1. L'onere di Euro 3.489.000,00 derivante dall'applicazione del presente decreto gravera' sul capitolo 5023 (U.P.B. 2.1.1.0 - C.D.R. Tutela delle condizioni di lavoro) dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sociali sui fondi di provenienza dell'esercizio finanziario 2006.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2006
Il Ministro: Damiano

Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 130
 
Allegato A

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