Gazzetta n. 86 del 13 aprile 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 10 aprile 2007
Regole e modalita' per la presentazione delle richieste di concessione dei contributi per progetti intesi a favorire la diffusione della cultura scientifica.

IL DIRETTORE GENERALE
per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Vista la legge 10 gennaio 2000, n. 6, di modifica alla legge 28 marzo 1991, n. 113, sulle iniziative per la diffusione della cultura scientifica, e in particolare l'art. 4;
Considerato che l'art. 1, comma 1 della predetta legge delimita gli interventi all'ambito delle scienze matematiche, fisiche e naturali e alle tecniche derivate;
Considerato che lo stanziamento previsto per le finalita' della legge n. 6/2000 e' confluito nel Fondo unico per l'universita' e la ricerca, in attuazione dell'art. 93, comma 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Considerata l'opportunita' di determinare le modalita' per la concessione dei contributi nelle more del provvedimento di riparto del predetto Fondo unico;
Decreta:
Art. 1.
Sono ammessi ai contributi di cui all'art. 1 della legge n. 6/2000 universita', enti, accademie, fondazioni, consorzi, associazioni ed altre istituzioni pubbliche e private che abbiano tra i fini la diffusione della cultura tecnico-scientifica, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico, storico-scientifico, tecnologico ed industriale conservato nel nostro Paese, nonche' attivita' di formazione e di divulgazione al fine di stimolare l'interesse dei cittadini ed in particolare dei giovani ai problemi della ricerca e della sperimentazione scientifica, anche attraverso l'impiego delle nuove tecnologie multimediali.
Il campo di intervento dei progetti e' limitato all'ambito delle scienze, matematiche, fisiche e naturali e delle tecnologie derivate.
I progetti sono sostenuti finanziariamente esclusivamente da un contributo che non puo' coprire l'intero costo previsto nel piano finanziario.
Saranno tenute in particolare considerazione, ai fini della valutazione del progetto e dell'entita' del contributo, le iniziative sostenute finanziariamente da una pluralita' di soggetti pubblici e privati cosi' da favorire una piu' ampia sinergia tra i soggetti stessi e una migliore qualita' dei risultati.
 
Art. 2.
Non sono ammissibili al contributo:
a) progetti troppo generici, non quantificati nell'importo e non coerenti con i fini della legge;
b) progetti che non indichino con chiarezza le modalita' per il raggiungimento degli obiettivi;
c) progetti che non indichino con chiarezza i destinatari;
d) progetti che non abbiano coerenza tra obiettivi e risorse complessive previste per il progetto;
e) progetti rivolti ad un pubblico solo di specialisti;
f) proposte di mero mantenimento delle attivita' istituzionali;
g) progetti che siano mera reiterazione di proposte gia' finanziate negli anni precedenti.
 
Art. 3.
Per la realizzazione dei fini di cui sopra, sono individuate le seguenti aree di intervento:
a) progetti presentati dagli osservatori astronomici, dagli orti botanici e dai musei naturalistici o storico-scientifici, civici e universitari, pubblici o privati, anche nell'intento di promuovere un miglior coordinamento degli stessi, nonche' di favorire l'attuazione di specifici progetti di formazione e aggiornamento professionale per la gestione di musei e delle citta' della scienza, anche mediante la collaborazione con le universita' e altre istituzioni italiane e straniere;
b) progetti volti alla promozione della cultura scientifica presentati da istituti scolastici di ogni ordine e grado diretti anche a favorire la comunicazione tra il mondo della scuola, il mondo della scienza, della tecnologia e quello della ricerca;
c) progetti comunque coerenti con le finalita' della legge.
 
Art. 4.
I soggetti proponenti indicati nell'art. 1 possono presentare domanda di contributo per un solo progetto.
Le universita' e gli enti pubblici e privati che si articolano in piu' strutture possono presentare, attraverso il rappresentante legale o suo delegato, domanda di contributo per un solo progetto per ciascuna delle strutture in cui si articolano.
 
Art. 5.
Criteri di valutazione
Per i progetti che afferiscono all'area d'intervento b), nel caso in cui le proposte siano presentate da associazioni di scuole o consorzi delle stesse, sono valutate con priorita' quelle che abbiano almeno un impatto regionale.
Sono altresi' privilegiati i progetti che presentino uno spiccato contenuto innovativo nelle metodologie e tecnologie didattiche e che possano considerarsi come progetti «pilota» da utilizzare successivamente a livello nazionale.
 
Art. 6.
Le richieste del contributo dovranno essere presentate dal legale rappresentate o da un suo delegato entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale utilizzando, secondo le modalita' ivi indicate, il servizio Internet al seguente indirizzo: http://roma.cilea.it/sirio alla voce «Domande finanziamento». Il servizio sara' attivo a decorrere dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale.
Il servizio consentira' la stampa della domanda (Allegato 1), del progetto esecutivo (Allegato 2) e del piano finanziario (Allegato 3) che fanno parte integrante del presente decreto, che debitamente sottoscritte dovranno essere spedite entro lo stesso termine, pena l'esclusione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'universita' e ricerca (MUR) - Dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica - direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca - ufficio V, piazzale J.F. Kennedy n. 20, 00144 - Roma, recante sulla busta «bando ex art. 4 legge n. 6/2000 diffusione della cultura scientifica»; la data di spedizione e' comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale. Alla domanda devono essere allegati, in cartaceo, a pena di inammissibilita', i seguenti documenti:
a) progetto esecutivo redatto come da allegato 2;
b) piano finanziario del progetto redatto come da allegato 3;
c) sintesi dell'attivita' istituzionalmente svolta nell'ultimo biennio;
d) curriculum del responsabile scientifico del progetto;
e) fotocopia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validita' come prescritto dall'art. 3 della legge n. 127/1997;.
f) eventuali lettere di intenti delle strutture destinatarie e/o coinvolte.
 
Art. 7.
Le istituzioni che ricevano il contributo dovranno inviare, entro tre mesi dal termine previsto per la realizzazione del progetto, la relazione tecnico-scientifica delle attivita' svolte e dei risultati ottenuti nonche' la rendicontazione delle spese sostenute e finanziate con il contributo previsto dalla legge.
Le predette relazioni tecnico-scientifiche saranno altresi' tenute in considerazione dalla commissione di cui all'art. 8, nel procedimento di valutazione delle proposte in caso di presentazione di una successiva domanda da parte degli enti beneficiari.
 
Art. 8.
L'istruttoria propedeutica sara' effettuata da una commissione composta da sei membri di cui tre in rappresentanza dell'ufficio competente e tre designati dal comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 5 della legge n. 6/2000. I risultati dell'istruttoria sono sottoposti alla valutazione dello stesso comitato tecnico-scientifico.
Roma, 10 aprile 2007
Il direttore generale: Criscuoli
 
Allegati

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